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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8331/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8331/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PEZZOTTA GABRIELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza dell'1/4/2025 come da ricorso introduttivo:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Accertato quanto in narrativa, accertato l'affido esclusivo da parte del
Tribunale per i Minorenni di Brescia in favore della SI.ra , disporre a carico del SI. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 250,00 oltre il 50% delle CP_1 Per_1 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia;
3. Accertato quanto in narrativa, accertato il grave inadempimento e il pregiudizio arrecato alla figlia minore , anche per Per_1
l'impossibilità di assegnazione della casa coniugale, disporre a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. secondo comma, a carico del SI. il versamento della somma di € CP_1
20.000,00 nei confronti della stessa o quella minore o maggiore somma che il Tribunale riterrà
1 congrua anche in via equitativa;
4. Accertato quanto in narrativa, in particolare della perdita degli arredi e degli effetti personali della SI.ra e della figlia, per l'effetto condannare il SI. Parte_1 al pagamento di € 5.000,00 in loro favore quale risarcimento per i danni materiali CP_1 cagionati o a quella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
5. Con vittoria di spese, onorari e giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/7/2021 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio con il resistente, sig. , in data 27/8/2008, iscritto nel registro CP_1 dello Stato civile del Comune di Napoli (atto n. 50, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione è nata una figlia (n. 14/1/2007). Per_1
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia della separazione giudiziale.
Ha dedotto che nel corso del matrimonio è venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e il resistente ha commesso gravi inadempienze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, in particolare a causa di comportamenti che hanno arrecato pregiudizio alla figlia Nello Per_1 specifico, il 22/9/2018 il sig. ha dato fuoco alla casa coniugale, in cui si trovavano la figlia CP_1
e i nonni paterni, in preda a allucinazioni dovute a disturbi psichici connessi all'uso di stupefacenti.
Tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 56, 423, 575 e 576 n. 2, c.p., dopo un periodo di detenzione nella casa circondariale di Monza, il resistente si è trasferito ad Ercolano (NA) presso l'abitazione dei genitori.
Con decreto in data 16/4/2021 il Tribunale per i minorenni, rilevato che: “il sig. si è reso CP_1 responsabile di atti estremamente lesivi e pregiudizievoli nei confronti di La sua Per_1 condotta ha rappresentato un ostacolo evidente alla crescita armonica della minore, ha evidenziato uno scompenso psichico e ha palesato enormi difficoltà personali e genitoriali” (doc. 5), ne ha pronunciato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Da allora i rapporti tra padre e figlia si sono di fatto interrotti non provvedendo il resistente nemmeno alle necessità economiche della prole.
La ricorrente ha quindi concluso precisando le richieste come sopra integralmente riportate.
All'udienza presidenziale del 18/1/2022 nessuno è comparso per il convenuto e parte ricorrente si è riportata al ricorso e alle conclusioni ivi contenute. All'esito dell'udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- preso atto che CP_1
è decaduto dalla responsabilità genitoriale giusta decreto del Tribunale per i Minorenni in
[...] data 16.04.2021, affida in via esclusiva la figlia minore a , autorizzata ad Parte_1 adottare nel suo interesse tutte le decisioni anche quelle di maggior rilievo ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; - dispone che sia collocata presso la madre;
- dispone che il padre provveda Per_1 al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI); - nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016; - dispone che il Servizio Tutela minori Distretto n. 5 Sebino già incaricato dal Tribunale per i Minorenni prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare e depositi una relazione scritta a questo Tribunale entro il 30.09.2022”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore dell'8/6/2023, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, è stata dichiarata la contumacia convenuto non comparso.
2 La causa è stata istruita attraverso un approfondito monitoraggio dei Servizi sociali (cfr. relazioni del
22/9/2022; 3/10/2023; 20/10/2023; 12/2/2024; 13/11/2024; 15/11/2024; 6/3/2025) da cui è immediatamente emerso un quadro di fragilità e difficoltà riguardo al resistente con diretta incidenza sui rapporti tra questi e la figlia penalizzati ancor di più dalla distanza geografica tra i due Per_1 in seguito al trasferimento del sig. ad Ercolano. CP_1
Nell'ultimo periodo, tuttavia, la situazione è parzialmente migliorata e, nonostante le difficoltà logistiche, i Servizi hanno attivato degli incontri “virtuali” tra padre e figlia tramite videochiamate con cadenza quindicinale. Tali incontri hanno determinato un netto miglioramento nei rapporti tra e il padre, come si evince dalla relazione conclusiva del 6/3/2025 in cui è stato sottolineato Per_1
l'esito positivo e nutriente degli incontri “virtuali” espletati: “Le videochiamate rappresentano una soluzione preziosa per il padre e la figlia, consentendo loro di coltivare un rapporto affettuoso e costruttivo, superando la barriera della distanza geografica. La comunicazione via video permette di mantenere un legame sereno, rafforzando la relazione e assicurando il benessere di ”. Per_1
All'udienza dell'1/4/2025 la difesa della ricorrente ha ribadito che il resistente non ha mai versato il contributo per il mantenimento ordinario di né ha mai partecipato alle spese straordinarie. Per_1
Ha precisato le conclusioni come sopra riportate facendo presente che nelle more la figlia Per_1
è diventata maggiorenne e ha rinunciato ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle part, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate fin dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 18/1/2022, anche se il rapporto coniugale si è interrotto quantomeno dal 2018 allorquando, a seguito dell'incendio occorso alla casa familiare, il sig. è stato tratto in arresto e detenuto CP_1 presso la casa circondariale di Monza e successivamente si è trasferito dai genitori ad Ercolano.
Appare, quindi, evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente, che non si è nemmeno costituito in giudizio ancorché ritualmente intimato.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento di Per_1
Nelle more del procedimento la figlia (n. 14/1/2007) è divenuta maggiorenne;
pertanto, Per_1 nulla si dispone in merito all'affidamento e al collocamento della stessa.
3 Anche la disciplina degli incontri padre - figlia risulta essere ormai superata dal raggiungimento della maggiore età di che potrà liberamente concordare con il padre incontri fisici e/o continuare Per_1 con gli incontri virtuali, sulla linea di quanto sperimentato con successo tramite i Servizi sociali (i.e. videochiamate con cadenza quindicinale).
3. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. e materiale.
Parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo ha formulato una duplice domanda risarcitoria: da un lato, ha chiesto la condanna del resistente ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 2), c.p.c. (vigente ratione temporis) e, dall'altro, il ristoro dei danni materiali subiti a seguito della perdita della casa coniugale e degli effetti personali ivi contenuti.
Le due domande vanno esaminate partitamente.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità in astratto della domanda risarcitoria ex art. 709 ter
c.p.c. svolta nell'ambito del presente giudizio separativo.
Come infatti riconosciuto dalla giurisprudenza: “L'art. 709 ter c.p.c. è una norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice del procedimento, avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità dell'affidamento, di trattare una domanda ordinaria con un rito speciale, per preminenti ragioni di celerità e di efficacia del mezzo di tutela, con ciò derogando alla regola generale che vieta il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi (salvo che non vi sia una connessione qualificata a norma degli artt. 31,32, 33, 43, 35 e 36 cod. proc. civ.)” (cfr. Cass. Civ. n. 27147/2021 - § 8).
Ciò posto, le misure sanzionatorie di cui all'art. 709-ter c.p.c. “Sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti
«che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento»; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva «od» evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (cfr. Cass. Civ. n. 16980/2018).
Occorre ora indagare se la ricorrente sia legittimata a formulare tale richiesta risarcitoria.
A tale quesito deve darsi risposta negativa. Ed infatti, fin dall'atto introduttivo la sig.ra Parte_1 ha dichiarato di agire in proprio e non anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia la quale, tuttavia, viene identificata dall'art. 709-ter, comma 2, n. 2), Per_1
c.p.c. quale soggetto danneggiato. Né può riqualificarsi la domanda come svolta ai sensi dell'art. 709- ter, comma 2, n. 3), c.p.c. e ciò in quanto in sede di ricorso introduttivo (le cui conclusioni sono state richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2025) la parte ha espressamente richiesto di accertare il grave inadempimento del sig. nei confronti della figlia e CP_1 Per_1
“disporre a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. secondo comma, a carico del SI. il versamento della somma di € 20.000,00 nei confronti della stessa”. CP_1
Ciò esclude ab origine la legittimazione della ricorrente a richiedere la condanna del resistente ai sensi del secondo comma n. 2) dell'art. 709 ter c.p.c., fermo restando che in ogni caso tale condizione dell'azione è comunque da ritenersi essere venuta meno in corso di causa stante il raggiungimento della maggiore età di (cfr. Trib. Verona 28/7/2022; Cass. Civ. n. 26769/2014). Per_1
4 Parimenti da respingere è anche la domanda di ristoro del danno materiale per la perdita degli arredi ed effetti personali presenti all'interno della casa coniugale.
Tale domanda esula, infatti, dal perimetro di cui all'art. 709 ter c.p.c. e soggiace quindi al generale divieto del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale
– con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
In ogni caso, tale domanda è stata genericamente formulata e difetta di prova non essendo neppure stato indicato con un sufficiente grado precisione (i.e. quantità, qualità, marca ecc.) a quali e quanti beni si faccia riferimento ed il valore anche solo approssimativo degli stessi.
4. Sul contributo per il mantenimento della figlia
Posto che, come detto, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età della figlia non è più luogo a provvedere in ordine al regime di affido, collocamento e visitazioni, rimangono tuttavia da disciplinare gli aspetti economici, non essendo (da poco maggiorenne) economicamente Per_1 autonoma.
Sul punto giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione e come più volte ribadito dalla giurisprudenza: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 5177/2024).
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori. Per_1
Ciò posto e venendo al quantum del contributo, nella determinazione dell'assegno si deve considerare che: i) fin dal 2018, è stata sempre collocata in via prevalente presso la madre che ha fatto Per_1
e fa fronte in via esclusiva ai suoi bisogni morali e materiali, in assenza di mantenimento diretto da parte del padre, il quale non vede fisicamente da diversi anni, avendo solo contatti tramite Per_1 videochiamate;
ii) l'ordinanza presidenziale è risalente al 2022, sicché le esigenze della figlia sono aumentate con il progredire dell'età (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023); iii) occorre altresì considerare la capacità lavorativa del resistente. Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite in data 29/2/2024, è emersa una situazione economica e lavorativa discontinua e precaria (attualmente il sig. è in stato CP_1 di disoccupazione – cfr. rel. 6/3/2025), e un quadro clinico deficitario essendo stata diagnosticata una
“psicosi indotta da sostanze” che ne ostacola l'inserimento occupazionale (cfr. rel. 12/2/2024).
5 Tali elementi, pur non esonerando il padre dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr.
Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017), vanno comunque tenuti in considerazione nella determinazione dell'assegno onde evitare di gravare l'onerato di un contributo insostenibile.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa congruo porre a carico del sig. a titolo CP_1 di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e con Per_1 decorrenza dalla presente sentenza (fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria) un assegno di € 200,00/mese da versare alla parte ricorrente, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate per 1/3 ponendo a carico del resistente i residui 2/3 liquidati come in dispositivo in base ai vigenti parametri forensi ex D.M.
55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8331/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) Parte_1 C.F._1
e ( ); CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla dispone quanto all'affidamento di collocamento e visite padre - figlia, stante Per_1 il raggiungimento della maggiore età di quest'ultima;
4. dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda ex art
709 ter, comma 2, n. 2), c.p.c. dalla stessa avanzata nell'interesse della figlia;
5. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno materiale;
6. quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_1 con decorrenza dalla presente sentenza pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermi restando per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
7. compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico della parte resistente i residui 2/3 che liquida in complessivi € 3.507,32 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 802,66 per la fase introduttiva;
€ 602,00 per la fase istruttoria/ di trattazione;
€ 968,66 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Claudia Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8331/2021, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(c.f. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PEZZOTTA GABRIELLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ), contumace CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza dell'1/4/2025 come da ricorso introduttivo:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. Accertato quanto in narrativa, accertato l'affido esclusivo da parte del
Tribunale per i Minorenni di Brescia in favore della SI.ra , disporre a carico del SI. Parte_1
un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 250,00 oltre il 50% delle CP_1 Per_1 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia;
3. Accertato quanto in narrativa, accertato il grave inadempimento e il pregiudizio arrecato alla figlia minore , anche per Per_1
l'impossibilità di assegnazione della casa coniugale, disporre a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. secondo comma, a carico del SI. il versamento della somma di € CP_1
20.000,00 nei confronti della stessa o quella minore o maggiore somma che il Tribunale riterrà
1 congrua anche in via equitativa;
4. Accertato quanto in narrativa, in particolare della perdita degli arredi e degli effetti personali della SI.ra e della figlia, per l'effetto condannare il SI. Parte_1 al pagamento di € 5.000,00 in loro favore quale risarcimento per i danni materiali CP_1 cagionati o a quella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa;
5. Con vittoria di spese, onorari e giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/7/2021 parte ricorrente, sig.ra , ha dedotto di Parte_1 aver contratto matrimonio con il resistente, sig. , in data 27/8/2008, iscritto nel registro CP_1 dello Stato civile del Comune di Napoli (atto n. 50, parte I, anno 2008), con il regime patrimoniale della separazione dei beni e che dall'unione è nata una figlia (n. 14/1/2007). Per_1
La ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per richiedere la pronuncia della separazione giudiziale.
Ha dedotto che nel corso del matrimonio è venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e il resistente ha commesso gravi inadempienze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, in particolare a causa di comportamenti che hanno arrecato pregiudizio alla figlia Nello Per_1 specifico, il 22/9/2018 il sig. ha dato fuoco alla casa coniugale, in cui si trovavano la figlia CP_1
e i nonni paterni, in preda a allucinazioni dovute a disturbi psichici connessi all'uso di stupefacenti.
Tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 56, 423, 575 e 576 n. 2, c.p., dopo un periodo di detenzione nella casa circondariale di Monza, il resistente si è trasferito ad Ercolano (NA) presso l'abitazione dei genitori.
Con decreto in data 16/4/2021 il Tribunale per i minorenni, rilevato che: “il sig. si è reso CP_1 responsabile di atti estremamente lesivi e pregiudizievoli nei confronti di La sua Per_1 condotta ha rappresentato un ostacolo evidente alla crescita armonica della minore, ha evidenziato uno scompenso psichico e ha palesato enormi difficoltà personali e genitoriali” (doc. 5), ne ha pronunciato la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Da allora i rapporti tra padre e figlia si sono di fatto interrotti non provvedendo il resistente nemmeno alle necessità economiche della prole.
La ricorrente ha quindi concluso precisando le richieste come sopra integralmente riportate.
All'udienza presidenziale del 18/1/2022 nessuno è comparso per il convenuto e parte ricorrente si è riportata al ricorso e alle conclusioni ivi contenute. All'esito dell'udienza sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- preso atto che CP_1
è decaduto dalla responsabilità genitoriale giusta decreto del Tribunale per i Minorenni in
[...] data 16.04.2021, affida in via esclusiva la figlia minore a , autorizzata ad Parte_1 adottare nel suo interesse tutte le decisioni anche quelle di maggior rilievo ai sensi dell'art. 337 quater c.c.; - dispone che sia collocata presso la madre;
- dispone che il padre provveda Per_1 al mantenimento della figlia in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo mensile di euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI); - nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016; - dispone che il Servizio Tutela minori Distretto n. 5 Sebino già incaricato dal Tribunale per i Minorenni prosegua il monitoraggio sul nucleo familiare e depositi una relazione scritta a questo Tribunale entro il 30.09.2022”.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice istruttore dell'8/6/2023, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, è stata dichiarata la contumacia convenuto non comparso.
2 La causa è stata istruita attraverso un approfondito monitoraggio dei Servizi sociali (cfr. relazioni del
22/9/2022; 3/10/2023; 20/10/2023; 12/2/2024; 13/11/2024; 15/11/2024; 6/3/2025) da cui è immediatamente emerso un quadro di fragilità e difficoltà riguardo al resistente con diretta incidenza sui rapporti tra questi e la figlia penalizzati ancor di più dalla distanza geografica tra i due Per_1 in seguito al trasferimento del sig. ad Ercolano. CP_1
Nell'ultimo periodo, tuttavia, la situazione è parzialmente migliorata e, nonostante le difficoltà logistiche, i Servizi hanno attivato degli incontri “virtuali” tra padre e figlia tramite videochiamate con cadenza quindicinale. Tali incontri hanno determinato un netto miglioramento nei rapporti tra e il padre, come si evince dalla relazione conclusiva del 6/3/2025 in cui è stato sottolineato Per_1
l'esito positivo e nutriente degli incontri “virtuali” espletati: “Le videochiamate rappresentano una soluzione preziosa per il padre e la figlia, consentendo loro di coltivare un rapporto affettuoso e costruttivo, superando la barriera della distanza geografica. La comunicazione via video permette di mantenere un legame sereno, rafforzando la relazione e assicurando il benessere di ”. Per_1
All'udienza dell'1/4/2025 la difesa della ricorrente ha ribadito che il resistente non ha mai versato il contributo per il mantenimento ordinario di né ha mai partecipato alle spese straordinarie. Per_1
Ha precisato le conclusioni come sopra riportate facendo presente che nelle more la figlia Per_1
è diventata maggiorenne e ha rinunciato ai termini per il deposito degli atti conclusivi.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e disaffezione di una sola delle part, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso e il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono separate fin dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale in data 18/1/2022, anche se il rapporto coniugale si è interrotto quantomeno dal 2018 allorquando, a seguito dell'incendio occorso alla casa familiare, il sig. è stato tratto in arresto e detenuto CP_1 presso la casa circondariale di Monza e successivamente si è trasferito dai genitori ad Ercolano.
Appare, quindi, evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento alla base dell'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita. A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente, che non si è nemmeno costituito in giudizio ancorché ritualmente intimato.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sull'affidamento di Per_1
Nelle more del procedimento la figlia (n. 14/1/2007) è divenuta maggiorenne;
pertanto, Per_1 nulla si dispone in merito all'affidamento e al collocamento della stessa.
3 Anche la disciplina degli incontri padre - figlia risulta essere ormai superata dal raggiungimento della maggiore età di che potrà liberamente concordare con il padre incontri fisici e/o continuare Per_1 con gli incontri virtuali, sulla linea di quanto sperimentato con successo tramite i Servizi sociali (i.e. videochiamate con cadenza quindicinale).
3. Sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. e materiale.
Parte ricorrente in sede di ricorso introduttivo ha formulato una duplice domanda risarcitoria: da un lato, ha chiesto la condanna del resistente ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2, n. 2), c.p.c. (vigente ratione temporis) e, dall'altro, il ristoro dei danni materiali subiti a seguito della perdita della casa coniugale e degli effetti personali ivi contenuti.
Le due domande vanno esaminate partitamente.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità in astratto della domanda risarcitoria ex art. 709 ter
c.p.c. svolta nell'ambito del presente giudizio separativo.
Come infatti riconosciuto dalla giurisprudenza: “L'art. 709 ter c.p.c. è una norma processuale che, in via eccezionale, consente al giudice del procedimento, avente ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale o le modalità dell'affidamento, di trattare una domanda ordinaria con un rito speciale, per preminenti ragioni di celerità e di efficacia del mezzo di tutela, con ciò derogando alla regola generale che vieta il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi (salvo che non vi sia una connessione qualificata a norma degli artt. 31,32, 33, 43, 35 e 36 cod. proc. civ.)” (cfr. Cass. Civ. n. 27147/2021 - § 8).
Ciò posto, le misure sanzionatorie di cui all'art. 709-ter c.p.c. “Sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti
«che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento»; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva «od» evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (cfr. Cass. Civ. n. 16980/2018).
Occorre ora indagare se la ricorrente sia legittimata a formulare tale richiesta risarcitoria.
A tale quesito deve darsi risposta negativa. Ed infatti, fin dall'atto introduttivo la sig.ra Parte_1 ha dichiarato di agire in proprio e non anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia la quale, tuttavia, viene identificata dall'art. 709-ter, comma 2, n. 2), Per_1
c.p.c. quale soggetto danneggiato. Né può riqualificarsi la domanda come svolta ai sensi dell'art. 709- ter, comma 2, n. 3), c.p.c. e ciò in quanto in sede di ricorso introduttivo (le cui conclusioni sono state richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1/4/2025) la parte ha espressamente richiesto di accertare il grave inadempimento del sig. nei confronti della figlia e CP_1 Per_1
“disporre a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 709ter c.p.c. secondo comma, a carico del SI. il versamento della somma di € 20.000,00 nei confronti della stessa”. CP_1
Ciò esclude ab origine la legittimazione della ricorrente a richiedere la condanna del resistente ai sensi del secondo comma n. 2) dell'art. 709 ter c.p.c., fermo restando che in ogni caso tale condizione dell'azione è comunque da ritenersi essere venuta meno in corso di causa stante il raggiungimento della maggiore età di (cfr. Trib. Verona 28/7/2022; Cass. Civ. n. 26769/2014). Per_1
4 Parimenti da respingere è anche la domanda di ristoro del danno materiale per la perdita degli arredi ed effetti personali presenti all'interno della casa coniugale.
Tale domanda esula, infatti, dal perimetro di cui all'art. 709 ter c.p.c. e soggiace quindi al generale divieto del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale
– con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno – soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. ex multis
Cass. Civ. Sez. 1, n. 11828/2009).
In ogni caso, tale domanda è stata genericamente formulata e difetta di prova non essendo neppure stato indicato con un sufficiente grado precisione (i.e. quantità, qualità, marca ecc.) a quali e quanti beni si faccia riferimento ed il valore anche solo approssimativo degli stessi.
4. Sul contributo per il mantenimento della figlia
Posto che, come detto, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età della figlia non è più luogo a provvedere in ordine al regime di affido, collocamento e visitazioni, rimangono tuttavia da disciplinare gli aspetti economici, non essendo (da poco maggiorenne) economicamente Per_1 autonoma.
Sul punto giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione e come più volte ribadito dalla giurisprudenza: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 5177/2024).
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori. Per_1
Ciò posto e venendo al quantum del contributo, nella determinazione dell'assegno si deve considerare che: i) fin dal 2018, è stata sempre collocata in via prevalente presso la madre che ha fatto Per_1
e fa fronte in via esclusiva ai suoi bisogni morali e materiali, in assenza di mantenimento diretto da parte del padre, il quale non vede fisicamente da diversi anni, avendo solo contatti tramite Per_1 videochiamate;
ii) l'ordinanza presidenziale è risalente al 2022, sicché le esigenze della figlia sono aumentate con il progredire dell'età (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2023); iii) occorre altresì considerare la capacità lavorativa del resistente. Dalle dichiarazioni dei redditi acquisite in data 29/2/2024, è emersa una situazione economica e lavorativa discontinua e precaria (attualmente il sig. è in stato CP_1 di disoccupazione – cfr. rel. 6/3/2025), e un quadro clinico deficitario essendo stata diagnosticata una
“psicosi indotta da sostanze” che ne ostacola l'inserimento occupazionale (cfr. rel. 12/2/2024).
5 Tali elementi, pur non esonerando il padre dall'onere di contribuire al mantenimento della prole (cfr.
Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017), vanno comunque tenuti in considerazione nella determinazione dell'assegno onde evitare di gravare l'onerato di un contributo insostenibile.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa congruo porre a carico del sig. a titolo CP_1 di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e con Per_1 decorrenza dalla presente sentenza (fermi per il pregresso gli effetti dei provvedimenti assunti in via provvisoria) un assegno di € 200,00/mese da versare alla parte ricorrente, entro e non oltre il giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016, cui si rinvia.
5. Sulle spese di lite
Stante la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate per 1/3 ponendo a carico del resistente i residui 2/3 liquidati come in dispositivo in base ai vigenti parametri forensi ex D.M.
55/2014 per una causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8331/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di ) Parte_1 C.F._1
e ( ); CP_1 C.F._2
2. ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla dispone quanto all'affidamento di collocamento e visite padre - figlia, stante Per_1 il raggiungimento della maggiore età di quest'ultima;
4. dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riguardo alla domanda ex art
709 ter, comma 2, n. 2), c.p.c. dalla stessa avanzata nell'interesse della figlia;
5. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno materiale;
6. quanto al mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente Per_1 con decorrenza dalla presente sentenza pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermi restando per il pregresso i provvedimenti assunti in via provvisoria;
7. compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico della parte resistente i residui 2/3 che liquida in complessivi € 3.507,32 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 802,66 per la fase introduttiva;
€ 602,00 per la fase istruttoria/ di trattazione;
€ 968,66 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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