TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 45
TAR
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Contrasto con la normativa eurounitaria in materia di concorrenza

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, confermando che le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono illegittime e devono essere disapplicate in quanto in contrasto con il diritto eurounitario, che impone procedure di selezione trasparenti e imparziali.

  • Accolto
    Contrasto con i principi concorrenziali europei

    La Corte ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati con i motivi aggiunti poiché la procedura basata sull'art. 37 del Codice della Navigazione non garantisce adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, limitando la partecipazione ai soli attuali concessionari e violando così il diritto eurounitario.

  • Accolto
    Contrasto con i principi concorrenziali europei

    La Corte ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati con i motivi aggiunti poiché la procedura basata sull'art. 37 del Codice della Navigazione non garantisce adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, limitando la partecipazione ai soli attuali concessionari e violando così il diritto eurounitario.

  • Accolto
    Contrasto con i principi concorrenziali europei

    La Corte ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati con i motivi aggiunti poiché la procedura basata sull'art. 37 del Codice della Navigazione non garantisce adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, limitando la partecipazione ai soli attuali concessionari e violando così il diritto eurounitario.

  • Accolto
    Contrasto con i principi concorrenziali europei

    La Corte ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati con i motivi aggiunti poiché la procedura basata sull'art. 37 del Codice della Navigazione non garantisce adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, limitando la partecipazione ai soli attuali concessionari e violando così il diritto eurounitario.

  • Accolto
    Contrasto con i principi concorrenziali europei

    La Corte ha ritenuto illegittimi gli atti impugnati con i motivi aggiunti poiché la procedura basata sull'art. 37 del Codice della Navigazione non garantisce adeguata pubblicità, imparzialità e trasparenza, limitando la partecipazione ai soli attuali concessionari e violando così il diritto eurounitario.

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Commentario1

  • 1TAR Abruzzo, Pescara, sentenza 27 aprile 2026, n. 217
    https://www.eius.it/articoli/ · 18 maggio 2026

    FATTO E DIRITTO 1. Con il ricorso introduttivo, notificato in data 6 giugno 2024 e depositato il 10 giugno 2024, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), nell'esercizio dei poteri alla medesima attribuiti dall'art. 21-bis della l. n. 287/1990, adiva l'intestato Tribunale per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Vasto n. 319 del 28 dicembre 2023 avente ad oggetto: "concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo Presa d'atto e determinazione nuova scadenza", nonché dell'inerzia serbata rispetto alla deliberazione della Autorità ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto o comunque correlato. 2. L'A.G.C.M. espone che con …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 45
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 45
Data del deposito : 30 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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