Decreto cautelare 19 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 27/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Appeddu, Lucia Deiana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Reparto -OMISSIS-, in persona del Ministro p ro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento -OMISSIS- di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con sospensione dalla retribuzione e da ogni altro emolumento;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, lesivo degli interessi del ricorrente;
nonché
per la condanna ex art. 30 c.p.a.
dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro con diritto a svolgere la propria attività lavorativa e con diritto alla retribuzione e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi i difensori per entrambe le parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il provvedimento n. -OMISSIS-, meglio indicato in epigrafe, di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, con sospensione dalla retribuzione e da ogni altro emolumento, oltre a richiedere il risarcimento del danno causatogli dalla determinazione della p.a..
Nello specifico al ricorrente è stata richiesta la documentazione di cui all'art. 4-ter co. 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, comprovante l'adempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-Cov-2 a cui non ha fatto seguito l’invio della documentazione predetta e con il provvedimento impugnato è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale con sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
2. Si contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 4, 32, 35, 36 della Carta Costituzionale; eccesso di potere; contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità manifesta ”.
Il provvedimento impugnato, secondo parte ricorrente, violerebbe il diritto al lavoro, il diritto alla libertà di scelta e il diritto all’uguaglianza comprimendo il diritto del ricorrente in maniera incongrua, sproporzionata, e senza che le proprie prerogative vengano tutelate anche alla luce del fatto che tale sospensione impedirebbe al ricorrente di assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Inoltre, parte ricorrente ritiene che il provvedimento sia lesivo dei limiti imposti dal rispetto della persona umana, limiti che hanno anche una diretta derivazione Comunitaria.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione del diritto Europeo, Art. 14 CEDU; Reg. UE 953/2021 del 14/06/2021; risoluzioni del Consiglio d’Europa numero 2361/2021 e numero 2383/2021; eccesso di potere; contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità manifesta ”.
Parte ricorrente ritiene che lo strumento del Green Pass discrimini tra lavoratori vaccinati e non vaccinati, impedendo a questi ultimi di esercitare a pieno il loro diritto costituzionale al lavoro e in tal senso la normativa applicata dal datore di lavoro con il Decreto Legge 1 aprile n. 44/2021 e il Decreto Legge 172/2021 del 26 novembre 2021, si pone in netto contrasto con il dettato del Regolamento UE Reg. UE 953/2021 del 14/06/2021 che vieta discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati. Inoltre, lo strumento adottato dal legislatore sarebbe in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza pronunciata a tutela anche dell’art. 14 CEDU.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, per mezzo della difesa erariale la quale ha depositato memorie nelle quali ha preliminarmente sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso atteso che, a fronte di un provvedimento che ha applicato in modo vincolato e necessitato la normativa di riferimento, l’art. 4 ter d.l. 44/2021, la prima censura e la seconda censura non contestano il corretto esercizio del potere da parte della p.a. ma la contrarietà del paradigma normativo a principi costituzionali e comunitari, censure la cui sede è il giudizio di legittimità costituzionale. Nel merito è chiesto il rigetto delle pretese ricorrenti.
4. All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2025 parte ricorrente ha chiesto un termine per consentire il deposito di documentazione sanitaria rilevante sotto il profilo risarcitorio, la causa è stata, poi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, il Collegio respinge la richiesta di rinvio avanzata da parte ricorrente in quanto la pregnanza delle ragioni di inammissibilità del ricorso che seguono sono tali per cui la domanda risarcitoria non sarebbe mai stata valutata positivamente.
2. Il Collegio ritiene fondata, preliminarmente e ad assorbimento di ogni altra questione di merito, l’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente per le ragioni che seguono.
Dalla disamina dei motivi di diritto emerge la loro inammissibilità atteso che non assumono come parametro di legittimità per l’esercizio del potere da parte della p.a. il paradigma legale attributivo del potere, l’art. 4 ter d.l. 44/2021, ma ne contestano la stessa legittimità in base a parametri sovraordinati Costituzionali e comunitari invocando principi della Carta europea dei diritti dell’uomo.
Ne consegue che, evidentemente, il ricorso fuoriesce dai perimetri del giudizio impugnatorio proprio del sindacato del giudice amministrativo e assume le vesti di un giudizio di legittimità costituzionale la cui sede è quella dedicata. Nessuna questione di costituzionalità è stata formalmente sollevata nel presente giudizio.
In particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso, si ricorda che la violazione di norme della CEDU, analogamente a quanto è previsto per la violazione di norme costituzionali, può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale in quanto le sue norme, e la loro interpretazione autentica fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti.
3. Ad BU , il Collegio rileva che il ricorso, anche se i motivi fossero ammissibili, sarebbe comunque infondato nel merito, richiamandosi ai recenti pronunce di questo Tribunale sulla medesima materia, si vedano le sentenze nn. 720 del 23.10.2024 e 715 del 18.10.2024, delle quali giova riportare alcuni passaggi.
“ Nel merito, secondo la difesa erariale il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione ha puntualmente applicato la norma di riferimento (art. 4-ter d.l. 44/2021) nella formulazione “ratione temporis” applicabile (anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 8 d.l. 24/2022), che impone precisi adempimenti all’Amministrazione datrice di lavoro, cui non è rimesso alcun margine di discrezionalità.
All’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale la legge ricollega, infatti, la sospensione del dipendente dall’attività lavorativa e dalla retribuzione.
Le doglianze dei ricorrenti, peraltro, sono perlopiù rivolte a censurare, a monte, le scelte del legislatore e possono venire in considerazione solo attraverso la delibazione della legittimità costituzionale della norma rispetto ai principi costituzionali invocati. È poi inammissibile la richiesta di disapplicazione delle norme medesime per asserito contrasto con il diritto euro unitario ”.
Riguardo alla presunta incostituzionalità o contrarietà alla Cedu della normativa di riferimento: “ Sul punto, la giurisprudenza ha già chiarito che l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è una disciplina esaustiva, che ha superato indenne il vaglio di costituzionalità.
A tale proposito, infatti, possono richiamarsi i principi espressi dall’ormai cospicua giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi in materia di obbligo vaccinale, secondo la quale:
- le misure legislative, come l'introduzione dell'obbligo vaccinale, sono state adottate nel contesto di una pandemia caratterizzata da circostanze particolari (Corte cost., sent. 37/2021). Il legislatore ha considerato la non totale adesione volontaria alla vaccinazione prima di introdurre il relativo obbligo (Corte cost., sent. 15/2023);
- la discrezionalità del legislatore si è basata su dati medico-scientifici validati che dimostrano l'efficacia del vaccino e la sua capacità di ridurre la circolazione del virus (Corte cost., sent. 14/2023 cit.). Le valutazioni delle autorità competenti non possono essere messe in discussione da opinioni contrastanti di “esperti” esterni (Cons. Stato, n. 7045/2021);
- di conseguenza, non possono essere prese in considerazione – né meritano una specifica confutazione – le argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo e nella memoria del 6 settembre 2024, volte a contestare il fondamento scientifico della campagna vaccinale, in contrasto con le indicazioni delle Autorità competenti;
- quanto al contrasto con il diritto alla salute (v., in particolare, il motivo n. 3), a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il Collegio osserva che la Corte costituzionale ha evidenziato che, stante l’ineliminabile (almeno allo stato delle conoscenze scientifiche) rischio di eventi avversi, comune a tutti i vaccini (e a tutti i trattamenti sanitari in generale), la decisione di imporre un determinato trattamento sanitario attiene alla sfera della discrezionalità del legislatore, da esercitarsi in maniera non irragionevole (Corte cost., sentenza n. 118 del 1996);
- nel caso di specie, la Corte costituzionale (in particolare con le sentenze nn. 14 e 15 del 9 febbraio 2023, già citate) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, e dell’art. 4, commi 1, 4 e 5 del d.l. n. 44 del 2021 - come modificati dal d.l. n. 172 del 2021 -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; ha poi dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 7 - come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 172 del 2021, e come richiamato dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 44 del 2021 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della Costituzione; non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter, comma 4, e 4, comma 5, del ridetto d.l. n. 44/2021 sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, della Costituzione.
6.2. La Corte, al riguardo, ha precisato che:
- la legge impositiva dell’obbligo vaccinale a determinate categorie di soggetti, alla luce del dato medico-scientifico disponibile sulla efficacia e sicurezza del vaccino, è costituzionalmente legittima, in quanto è stata valutata ragionevole e proporzionata la scelta legislativa in proposito compiuta;
- l’imposizione di un trattamento sanitario (in particolare di un obbligo vaccinale) può ritenersi compatibile con l’art. 32 della Costituzione al ricorrere di tre presupposti: a) se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale; b) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali in ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. TAR Sardegna, nn. 318 e 319 del 2024);
- la misura dell’obbligo vaccinale deve essere ritenuta ragionevole e non sproporzionata, alla luce dell’inesistenza di alternative altrettanto efficaci, della durata “flessibile” dell’obbligo (essendo ogni misura soggetta a costante controllo e adeguamento in ragione dello sviluppo dell’epidemia), delle conseguenze non eccessivamente afflittive per il singolo;
- la remota possibilità che si producano eventi avversi gravi non può, in quanto tale, reputarsi non tollerabile, costituendo piuttosto titolo per il diritto all’indennizzo, legislativamente riconosciuto, alla luce anche del fatto che l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività e che “nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992)” (cfr. sempre Corte cost. 14/2023).
6.3. Nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall’art. 32 della Costituzione, la discrezionalità del Legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche volta per volta accertate dalle Autorità preposte. Al riguardo, significative sono altresì le acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il Legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia.
Insomma, la Corte costituzionale ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, perché si possa pervenire a una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione e una applicazione razionali da parte del giudice (cfr. TAR Sardegna, sentenze nn. 318 e 319 del 2024, cit.).
6.4. Quanto all’asserita contrarietà con il riconoscimento della dignità della persona (art. 2 Cost.), si è evidenziato che “quello stesso valore supremo nella gerarchia dei principi costituzionali e, cioè, la dignità della persona (v., sul punto, Corte cost., 7 dicembre 2017, n. 258) – di ogni persona e non di un astratto, intangibile, invulnerabile, inafferrabile soggetto di diritto – esige la protezione della salute di tutti, quale interesse collettivo …” (Cons. St., n. 7045/2021 cit.). Proprio in ragione dell’interesse a tutelare la salute collettiva, quale diretta espressione del principio di solidarietà, il Consiglio di Stato ha affermato che tale principio è sicuramente prevalente, tenuto conto delle condizioni epidemiologiche che hanno giustificato l’introduzione e l’estensione dell’obbligo vaccinale, sul diritto al lavoro del singolo (sempre Cons. Stato, III, n. 7045/2021 cit.).
6.5. In punto di proporzionalità della misura questa Sezione, con la sentenza n. 318/2024, ha già chiarito che “…la giurisprudenza (sia di merito che costituzionale), poi, ha anche evidenziato che la misura della sospensione dal servizio e dalla retribuzione dei dipendenti che hanno deciso di non vaccinarsi è legittima e rispettosa del principio di proporzionalità, in ragione della sua temporaneità, dell’assenza di conseguenze disciplinari e del diritto alla conservazione del posto di lavoro, oltre che in sintonia con l’obbligo di sicurezza di cui agli artt. 2087 c.c. e 18 del d.lgs. n. 81 del 2008 (cfr. Corte cost. n. 15/2023, la quale ha sottolineato che ‘All’inosservanza dell’obbligo vaccinale la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative’).”.
4. Per le superiori ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di giudizio possono trovare compensazione in ragione della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.