Rigetto
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/04/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02899/2025REG.PROV.COLL.
N. 00705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2024, proposto da
LI TI, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi da Porto 4;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 862/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellata l’avvocato Chiara Drago;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello TI LI chiede la riforma della sentenza del T.A.R. per il Veneto (Sezione Seconda) n. 862/2023, che ha respinto il ricorso R.G. 1097/2014 dalla stessa proposto per l’annullamento dell’Ordinanza n. 1/2014, ricevuta il 30.5.2014, a firma del dirigente della Struttura Forestale della Sezione bacino idrografico -Adige Pò – Sezione di Verona del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del Veneto, di rimessa in pristino dello stato dei luoghi per lavori di risistemazione agronomica in area asseritamente boscata.
2. Le premesse in punto di fatto possono essere così sintetizzate.
L’appellante presentava in data 10.7.2009 al Servizio forestale regionale di Verona richiesta di autorizzazione alla riduzione di superficie forestale di 21.237 mq per la trasformazione a oliveto e di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la eliminazione di bosco che veniva descritto nella relazione tecnica accompagnatoria a firma del dott. for. Giuseppe Palleschi e indicato come composto principalmente da: ER, SS, CA, SS, BI, ailanto, sui mappali catastalmente individuati al fg. 37 mapp. 114p, 220p, 159p, 161p, 152p e 219p.
Va detto anche che poco prima, il 28 marzo 2008, l’azienda Agricola Iris, di cui la stessa è titolare, già aveva ottenuto autorizzazione forestale per la sistemazione agronomica per l’impianto di vigneto per una superficie di 37.000 mq, nella stessa zona, località Riole, sulle particelle contraddistinte catastalmente al fg. 37, mapp. 159p, 163, 179p, 181, 182, 192 e 223.
In corso di procedimento, in data 8.4.2010 l’istante TI, sulla scorta dei suggerimenti del Servizio forestale, depositava una modifica progettuale riducendo la superficie della richiesta originaria da 21.237 mq a 16.600 mq, con lo stralcio di 4.637 mq “ siccome area caratterizzata da terreni di difficile lavorazione per la forte pendenza a ridosso di valli esistenti ” (doc. 6 e 7 della Regione).
Con autorizzazione del 28.1.2011 prot. n. 41909 il Servizio forestale rilasciava anche ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004 l’assenso alla eliminazione della superficie buscata, riducendo ulteriormente l’area di intervento a 16.000 mq in quanto “ zone di rispetto per un’altra incisione presente nei terreni oggetto d’intervento ”.
In seguito a segnalazioni in merito a presunti lavori abusivi nell’area, personale tecnico del Servizio forestale eseguiva sopralluoghi e accertava che l’intervento di riduzione dell’area boschiva, ma anche i lavori di movimentazione di terra, in realtà avevano interessato una superficie di circa 5.000 mq oltre ai 16.000 mq autorizzati (il rilievo veniva eseguito con strumentazione georeferenziata GPS)
Con nota del 22.12.2011 TI LI confermava al Servizio forestale l’intenzione di voler procedere spontaneamente al ripristino dello stato dei luoghi.
Seguiva ulteriore scambio epistolare tra le parti finalizzato a concedere alcune proroghe.
In data 29.5.2013, sulla base di ulteriore attività istruttoria, il Servizio forestale redigeva verbale di accertamento del 29.5.2013 relativo alle trasformazioni non autorizzate, corredato da aereofotogrammi che evidenziavano lo stato boschivo dei luoghi prima e dopo l’esecuzione dei lavori, riguardante l’area di ca. 5.000 mq a tale fine graficamente riportata.
Nell’ambito di un ulteriore sopralluogo (15.1.2014) il personale del Servizio forestale accertava che sull’intera area - sia quella autorizzata alla riduzione di superficie forestale per l’impianto di oliveti sia nella zona non oggetto di autorizzazione al disboscamento - nel frattempo era stato eseguito l’impianto di vigneto specializzato.
Seguiva quindi in data 17.1.2014 invio di avvio del procedimento ex art. 167, comma 2, D.Lgs. 42/2004 per la riduzione di superficie boscata di 5000 mq circa ai sensi dell’art. 14 della LR Forestale n. 52/78 e dell’art. 2 del D.Lgs. 227/01 e per la movimentazione di terreno ai fini della realizzazione di un vigneto specializzato senza autorizzazione ai sensi della LR Forestale 52/78, del RDL 3267/23 e del D.Lgs. 42/2004 in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, ex artt. 142, 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004, con alterazione permanente dello stato dei luoghi ed alterazione dell’assetto idrogeologico, con avviso sulla non applicabilità dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs 42/04 e sull’impossibilità di procedere ai sensi del successivo comma 5 con richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica degli stessi.
In data 20.5.2014 veniva infine notificata l’impugnata ordinanza n. 1/2014 di remissione in pristino dello stato dei luoghi dell’area di ca. 5000 mq evidenziata in rosso nella allegata planimetria catastale.
3. Ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo, l’interessata ha proposto ricorso al T.a.r. per il Veneto, affidato a tre motivi di censura, con cui lamentava l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (contestava la presenza di bosco e la presenza di vincolo paesaggistico), la violazione degli artt. 134 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (asseriva l’omessa verifica sulla sussistenza di bosco ai sensi della definizione della legge 227/2001), la violazione dell’art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004 (riteneva sanabile gli interventi agronomici) e l’estraneità della ricorrente rispetto all’abuso.
4. All’esito del giudizio, il Tar Veneto con la qui appellata sentenza, ritenendo adeguata e sufficiente l’attività istruttoria compiuta dal Servizio forestale e correttamente applicata la normativa di riferimento, ha respinto il ricorso.
5. Ne è seguito l’odierno appello affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
I “ Error in iudicando: Errata motivazione in ordine all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento dei fatti. Violazione – falsa applicazione dell’art. 134 e 142, D. L.vo 42/2004 ”.
II “Error in iudicando: Errata motivazione in ordine alla violazione – errata interpretazione dell’art. 167, co. 4 D.L.vo 42/2004 ”.
III “ Error in iudicando – Errata motivazione in ordine all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sull’estraneità della ricorrente”.
6. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto in data 14 marzo 2024 chiedendo il rigetto del ricorso. Nei termini di rito entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e successivamente repliche ex art. 73, comma 2 c.p.a..
7. All’udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La appellante premette che lo scopo della società agricola Iris, in cui la stessa lavora, fosse quello di acquistare terreni nella collina veronese semiabbandonati e invasi da sterpaglie per riportarli alle coltivazioni originarie tipiche della zona. Afferma quindi che si sarebbe trattato di un mero ripristino delle secolari coltivazioni a oliveto e a vigneto da sempre prima presenti. Analoghe operazioni sarebbero state eseguite nei terreni vicini da parte di altre aziende di modo che le colline ora appaiono coltivate a vigneti e oliveti, sicché allo stato attuale non vi sono più appezzamenti abbandonati ed anche la parte boschiva viene manutenuta.
1.2. Passando al primo motivo di censura, con esso l’appellante lamenta che la sentenza sarebbe frutto di un esame eccessivamente sommario dei fatti di causa e di una errata interpretazione della normativa che definisce la nozione di “bosco”. Contesta la presenza sulle quattro porzioni tra loro separate di un sistema vegetativo corrispondente alla definizione di bosco fornita dal legislatore e di conseguenza nega la presenza di un vincolo paesaggistico. Su tali luoghi per le caratteristiche morfologiche, per l’utilizzo a carrareccia e per l’inesistenza di alberi afferma non versarsi in presenza di un bosco e che tale circostanza presupposta non sarebbe stata dimostrata dalla Regione, la quale non avrebbe svolto alcuna adeguata istruttoria. Sostiene inoltre che a nulla rileverebbe la relazione tecnica allegata alla richiesta di riduzione dell’area boschiva del 2009 per il fatto che la stessa avrebbe riguardato solo aree autorizzate e non gli appezzamenti in contestazione. Anche la norma sarebbe stata applicata in modo errato in quanto sia quella nazionale (art. 2 del D.lgs. 227/2001) che regionale (art. 31 della LR Veneto 3/13 e DGR n. 1319 del 23.7.2013) impongono l’accertamento della “vegetazione forestale arborea” come elemento fondamentale ed entrambe richiedono il “dato qualitativo” e non basta un semplice insieme di alberi, mentre la presenza di terrazzamenti avrebbe dovuto escludere l’esistenza giuridica di un bosco a far data dall’entrata in vigore dell’art. 31 della LR 2/2013. Conclude quindi nel sostenere che la verifica sul rispetto dei parametri normativi (in special modo le dimensioni minime posto che le quattro aree se singolarmente considerate non raggiungerebbero i 2.000 mq), in questi casi spettante alla Regione, sulle aree in questione sarebbe stata del tutto omessa. Nega la sufficienza di un semplice confronto aerofotografico senza menzionare la specifica composizione della vegetazione.
1.3. Il motivo è privo di fondamento.
La documentazione istruttoria versata in atti non lascia dubbi sul fatto che la zona di riferimento e quindi le aree contestate, prima dell’intervento di disboscamento, fossero coperte da vegetazione forestale arborea, associata a quella arbustiva con parametri selvicolturali tipici di un bosco affermato ed invecchiato, maturo di circa 60 anni di età, ancorché insediatisi su terreni abbandonati nel dopoguerra con altezze medie di 10-15 m e diametri medi di 15/20 cm e non solo coperte da erbacce, come affermato dalla ricorrente.
Vi sono in tal senso sufficienti indizi concordanti, che in seguito verranno nel dettaglio analizzati, che non risultano essere stati seriamente posti in dubbio dalle contrastanti, ma non dimostrate, allegazioni dalla appellante. Invero, nessuna rilevanza può essere attribuita alla “ relazione sulla non boschività ” a firma del dott. For. Giuseppe Palleschi e Geom. Alessandro Bonomo redatta per la richiesta di non boschività (D.G.R. n. 1 /2013) della società agricola Iris S.r.l. presentata alla Regione Veneto in data 30.4.2013 per il fatto che la stessa analizza altre aree e non le particelle in questione.
Così, vi è anzitutto evenienza sul fatto che l’amministrazione forestale, nel corso del tempo, prima dell’esecuzione dei lavori, dal 2007 al 2010, ha svolto vari sopralluoghi nella zona di intervento, in esito ai quali è stata redatta la relazione istruttoria del 13.10.2010 che descrive con molta cura non solo la consistenza delle aree oggetto dell’intervento autorizzato nel 2010 (i 16.000 mq), ma anche l’area oggetto dei successivi stralci (i 4.637 mq + 600 mq) e la restante zona limitrofa (quindi le aree immediatamente adiacenti). Per ragioni di chiarezza si riporta il tenore della istruttoria: “ Inquadramento fisionomico-evolutivo: la superficie boscata oggetto della richiesta è un bosco ceduo insediatosi su un terreno un tempo destinato alla coltura agraria (il terreno si presenta ancora conformato a radoni con muretti a secco in discreto stato di conservazione) composto principalmente da soggetti di orniello, BI, LL e CA nero. Parte di questa superficie boscata governata a ceduo (censita ai mappali nn. 152 e 159) è stata oggetto di un taglio autorizzato da questo Servizio in data 28/03/2007. Altra parte di tale zona boscata (ad esempio quella censita ai mappali 219 e 220) da molti anni non è stata oggetto di taglio e quindi al suo interno si trovano piante anche con diametri sviluppati (piante di pioppo con diametri anche di 90 cm) e segni di decadimento. La superficie richiesta per la riduzione in data 10/07/2009 era unica, mentre dopo le integrazioni presentate in data 08/04/2010, si presentava in due aree tra loro separate da una fascia boscata che doveva rimanere tale perché, come evidenziato anche nella Relazione Descrittiva a firma del geom. Alessandro Bonomo, è caratterizzata “da zone di difficile se non impossibile lavorazione, poiché trattasi di terreni con forte pendenza a ridosso di valli esistenti”. Nel corso dell’iter istruttorio, d’accordo anche con il geom. Alessandro Bonomo in qualità di incaricato della ditta in oggetto, sono state poi stralciate altre due piccole zone boscate (evidenziate in colore verde in allegata planimetria catastale) poiché anche queste costituiscono zone di rispetto per un’altra incisione presente nei terreni in oggetto e quindi la superficie effettivamente oggetto di riduzione si presenta in quattro aree distinte, anche se vicine. L’istruttoria si riferisce comunque ad un’unica superficie dato che le caratteristiche del bosco che le caratterizza e il tipo di interventi da eseguirsi sono comuni a tutte e quattro le zone ”.
Quanto alla zona limitrofa, il rapporto evidenzia che “la superficie boschiva in oggetto confina sia con ampie zone coltivate (in particolare lungo il confine occidentale e meridionale) sia con zone boscate”.
E’ stato quindi accertato che anche le aree limitrofe non già trasformate a scopi agricoli, dunque, presentavano, al momento dei sopralluoghi, caratteristiche boschive del tutto simili a quelle dei terreni oggetto della prima istanza di riduzione. Del resto, tutta la vasta area costituita dai terreni catastalmente contraddistinti al fgl. mapp. 159p, 163, 179p, 181, 182, 192, 223, 152, 159, 219, 220, 114p, 220p, 159p, 161p, 152p, e 219p, all’epoca, era stata pacificamente considerata area boschiva dalla stessa ricorrente, come dimostrano le richieste di autorizzazione dalla stessa presentate alla Regione del Veneto per la ripulitura da rovi, infestanti, edera e lianose in data 27.2.2007 (per una superficie di ha 3.720 mq) e per la riduzione dell’area boschiva in data 28.03.2007 (per una superficie di 37.000 mq) e ancora il 10.7.2009 (per una superficie di 21.237 mq), oltre alle restanti istanze in tale senso presentate per altre aree limitrofe da altre aziende agricole cui si fa cenno nel ricorso.
D'altronde è la stessa ricorrente che in occasione della seconda richiesta di autorizzazione del 10.7.2009 nella relazione del tecnico di parte, dott. for. Giuseppe Palleschi, allegata alla richiesta originaria, ha confermato che tutta l’area dei 21.237 mq contrassegnata in colore giallo nella allegata planimetria rappresenta area boschiva ai sensi della normativa e di cui ha fornito una dettagliata relazione descrittiva delle alberature e della vegetazione presente sulle singole aree.
Come si può chiaramente apprendere dalla sovrapposizione (ma anche dal mero confronto) della planimetria allegata al verbale di accertamento del 29.5.2013 e grafica allegata all’ordinanza e dalla documentazione grafica di cui alla relazione sopracitata, gran parte delle aree oggetto del ricorso ricadono all’interno delle aree evidenziate in giallo che all’epoca avevano costituito oggetto della prima istanza (ma poi escluse in quanto “ zone di difficile se non impossibile lavorazione, poiché si tratta di terreni con forte pendenza a ridossi di valli esistenti ” e in quanto “ zone di rispetto per un’altra incisione presente nei terreni oggetto d’intervento ”), mentre le restanti superfici, pur esterne alle stesse, sono alle prime collegate in termini di continuità catastale e continuità territoriale, e sono quelle aree boschive limitrofe, sopra evidenziate nella relazione istruttoria.
Queste ultime, infatti, presentavano caratteristiche analoghe a livello vegetazionale come si evince chiaramente dalla fotogrammetria aerea del 2008 che dimostra la presenza di area boschiva nelle quattro zone graficamente evidenziate.
Gli elementi probatori raccolti dall’amministrazione sono sufficientemente univoci e confermano quanto chiaramente visibile nella foto aerea del 2008. Per questo motivo il Collegio ritiene di poter prescindere dal ricorso ad una verificazione tecnica che in questo caso, analogamente a come avvenuto nel giudizio RG 9044/2018, si dovrebbe limitare ad una interpretazione della documentazione fotografica e cartografica che in questo caso risulta già sufficientemente chiara.
Del tutto irrilevante è la presenza di carreggiate prive di vegetazione all’interno delle aree contrassegnate, per il fatto che le stesse prima degli interventi di trasformazione erano stradine funzionali all’area boschiva e sono di limitate dimensioni e pertanto equiparabili in base alla normativa alle aree di bosco (cfr. pag. 12 DGR n. 4808/1997 recante Norme tecniche in materia forestale. Disposizioni esecutive di attuazione della L.R. 27 giugno 1997 n. 25, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, art 4, lett f).
Anche l’eventuale presenza di terrazzamenti non esclude tout court la presenza del bosco, per il fatto che, come si dirà infra, la normativa statale deve essere letta in combinato disposto con la normativa regionale che prevede per la esclusione la formulazione di preventiva richiesta da parte dell’interessato ed il carattere di non boscosità deve essere decretato dall’amministrazione in seguito all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (terrazzamenti e vegetazione di neoformazione invadente ex coltivi) unitamente all’obbligo di ripristinare la coltura agricola mantenendo i terrazzamenti originali.
Infine, l’eliminazione della porzione di bosco, limitrofa all’area quadrangolare e dunque esterna alle aree di cui trattasi, non è rilevante, essendo il “Decreto di non boscosità” n. 21 del 05/06/2015 intervenuto successivamente all’ordinanza e la legittimità dell’atto necessita di essere valutata con riferimento al momento della sua adozione. Come osservato dalla difesa della Regione, per effetto di tale decreto per la suddetta area è venuto meno lo “status” di bosco altrimenti derivante ai sensi della normativa vigente in materia, ma nonostante l’area limitrofa a quella quadrangolare avesse perso lo status di bosco, la medesima non ha mai cessato di essere collegata al bosco posto a sud, di cui dunque fa parte integrante, superando così i limiti dimensionali di legge.
Anche la piccola fascia di bosco (area a sud di quella indicata dalla freccia nella ortofoto del 2018, doc. 3 del fascicolo d’appello), che da sola considerata non ha il requisito della larghezza minima, tuttavia si collega ai boschi limitrofi di dimensioni molto più ampi e situati sul lato est ed ovest di cui fa parte integrante (cfr. ortofoto anno 2012 in doc. 16 seconda parte).
La restante area invece era stata espressamente esclusa dalla riduzione in quanto aveva funzione di fascia di bosco di rispetto a protezione dell’impluvio, che svolgeva una importante funzione regimante contribuendo alla prevenzione di fenomeni erosivi.
Anche sotto il profilo dell’inquadramento normativo il provvedimento risulta essere corretto.
Come noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 134 e 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, “ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ” sono ex lege comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del titolo I del medesimo Codice.
Il D.Lgs n. 227/2001, nella versione vigente al 2014, come modificato per effetto della legge n. 35 del 2012, dopo aver disposto all’art. 2, comma 2 che le Regioni avrebbero dovuto stabilire entro 12 mesi la definizione di bosco per il territorio di loro competenza, al comma 6 del medesimo articolo ha espressamente previsto che “ nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi … i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. ”.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2 del D.Lgs. 227/01 tale definizione di bosco “ si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ” (ora art. 142, comma 1, lettera g), del D.lgs. n. 42 del 2004).
Dunque, tutti i terreni che presentino le caratteristiche indicate dalla norma appena richiamata, si considerano boschi e, in quanto tali, sono assoggettati al regime di tutela dei beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004.
A tale definizione di bosco si è allineata anche la Regione Veneto.
Con l’entrata in vigore dell’art. 31 L.R. n. 3 del 2013 che, al comma 1, indica che “ in attesa di un’organica disciplina regionale nel settore forestale, la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ” e, al comma 3, dispone che “ la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l’individuazione dei territori a bosco ai sensi del comma 1 ”, dal 6 aprile 2013, per la definizione di bosco, come contenuta all’art. 14 della LR 52/78, viene fatto riferimento a quella di cui all’art. 2, comma 6, del D.lgs. 227/2001, come modificato dall’art. 26 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
La Regione, pur recependo il contenuto della norma nazionale per la classificazione delle aree boscate, con la DGR n. 1319 del 23 luglio 2013 ha determinato le modalità tecniche di individuazione del bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse e le procedure amministrative da adottare per determinare il carattere di non boscosità delle superfici escluse dalla definizione di bosco.
A livello regionale, quindi, per la definizione di bosco è indispensabile applicare la norma regionale, art. 14 L.R. n. 52 del 1978, che coincide con quella nazionale, art. 2 D.lgs. n. 227 del 2001 come modificato dalla legge n. 35 del 2012 in combinato disposto con la D.G.R. della Regione Veneto n. 1319/2013.
Proprio la definizione fornita dall’art. 2, comma 6, del D.lgs. 227/2001 è stata ripresa dalla DGR Veneto n. 1319/2013 e dalla L.R. Veneto 52/1978, che all’art. 14 recita: comma 1: “ Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo ”. Comma 3: “ I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell’uomo, conservano la classificazione a bosco ”. Comma 8 bis: “ I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri ” . Comma 8 ter: “ Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. ”
Similmente, questa definizione è stata ripresa dal nuovo testo unico in materia forestale (D.lgs. 34/2018): art. 3, comma 3: “ Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. ”
In tale contesto normativo, dunque, nell’ambito della Regione Veneto sono da considerarsi “bosco” tutti quei terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, purché presentino una estensione minima di 2000 mq, una larghezza media minima di 20 m ed una copertura minima pari al 20%; mentre solo a fronte di uno specifico provvedimento che su istanza di parte e dopo specifica istruttoria che, accertata la sussistenza degli indici specificamente individuati dalla disciplina regionale, decreti il carattere di non boscosità di un’area, questa non è più sottoposta alla normativa forestale limitatamente all’applicazione degli artt. 15 e 23 della LR 52/78, né alle disposizioni del D.lgs. 42/2004. Per la definizione di bosco vengono utilizzati esclusivamente caratteri quantitativi (copertura, dimensioni ed estensione) e dal punto di vista qualitativo il legislatore non entra nel merito purché la vegetazione presente sia costituita da “ vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva ”.
Quanto al rilievo della ricorrente secondo cui non si tratterebbe di aree boscate perché non classificate come tali sia a livello catastale che a livello di strumenti urbanistici, si dà atto dell’infondatezza dello stesso per il fatto che il bene giuridico bosco ha una caratteristica di dinamicità spazio-temporale la cui definizione è rimessa esclusivamente all’Amministrazione competente, di volta in volta e solamente mediante sopralluoghi puntuali, in via del tutto indipendente rispetto alla classificazione della stessa negli strumenti urbanistici e nelle visure catastali che alla prima dovrebbero adeguarsi.
2. Con il secondo motivo invece si censura la sentenza nella parte in cui il T.a.r. non ha ritenuto applicabile l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, comma 4, D.Lgs. 42/2004. Ritiene l’appellante che, contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, l’intervento dovrebbe ritenersi rientrare nell’ipotesi di violazione formale sanabile, non essendosi creato alcun nuovo volume, né alcuna superficie utile. Si tratterebbe solo di un recupero di carrarecce funzionali alla coltivazione di aree che, negli stessi certificati catastali, sono indicate come seminativi. Il recupero di aree già coltivate alla coltivazione, anche per quelle a copertura boschiva, non potrebbe essere considerata creazione di una nuova superficie utile.
2.1. Anche questo motivo è infondato.
Giova preliminarmente osservare che l’ordinanza impugnata si fonda su due motivi in quanto gli abusi contestati dai Servizi forestali non sono solamente riconducibili al disboscamento ma anche all’esecuzione di movimenti di terra in difformità e/o in assenza di autorizzazione in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, ex artt. 142, 134 e 136 del D.L.vo 42/2004, con alterazione dello stato dei luoghi ed alterazione dell’assetto idrogeologico. Ritiene il Collegio che l’impugnata sentenza abbia correttamente rilevato che i casi contemplati dalle suddette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono solo a lavori inerenti a fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione permanente di territori coperti da foreste e da boschi.
Poiché gli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata l’ordinanza di ripristino ex art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto (ex plurimis Cons. Stato, sentenza n. 8817 del 24/12/2019 e n. 312/2018) ed è pertanto da ritenersi legittimamente emessa.
3. Con l’ultima censura la ricorrente contesta di essere proprietaria dell’area, di aver eseguito i lavori e di essere titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata per interventi sui terreni di cui trattasi. Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’ordinanza impugnata che, in mancanza di prove circa l’effettiva esecuzione dei lavori di disboscamento in questione da parte della ricorrente, avrebbe dovuto essere diretta nei confronti del proprietario dell’area.
3.1. Anche questa censura è infondata.
Giova a tale fine osservare che l’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 sanziona la violazione del precetto di cui all’art. 146 del medesimo decreto. Il “trasgressore” di cui all’art. 167 è da intendersi “ il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo ” o comunque il materiale esecutore.
A riguardo emerge dagli atti che la richiesta di autorizzazione alla riduzione di superficie boscata del 10.07.2009 per le particelle in questione è stata presentata al Servizio forestale a nome ed a firma di TI LI, alla quale la Regione ha quindi rilasciato in data 28.1.2011 il provvedimento autorizzativo alla trasformazione delle aree. Anche se la ricorrente, come sostenuto nel ricorso in appello, non è proprietaria delle aree, essa è comunque da considerarsi responsabile materiale della non corretta esecuzione degli interventi alla stessa autorizzati.
Risulta inoltre che le è stato notificato personalmente l’avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 D.Lgs. 42/2004 al quale la stessa ha risposto con nota a propria firma senza svolgere osservazioni ed impegnandosi a stendere un progetto di ripristino. Anche la restante corrispondenza è sempre stata inviata alla stessa personalmente. L’odierna appellante, avendo agito in proprio, è da considerare responsabile, di tal ché è stata correttamente colpita dall’ordinanza in questione. La mancata notifica della stessa anche alla società agricola Iris non costituisce motivo di illegittimità dell’atto.
4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna TI LI a rifondere le spese di lite della presente fase in favore della Regione del Veneto, che complessivamente liquida in euro 4.000 (quattromila/00), oltre agli oneri e accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO