Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 39
CCOST
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 103, secondo comma, Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 3 Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 24, 111 e 113, terzo comma, Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 25, 102, 108 e 111 Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117 Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 76 e 77 Cost.

    La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per manifesta irrazionalità intrinseca, in quanto il frazionamento della giurisdizione tra giudice contabile e giudice amministrativo rende inefficace e incerto il sistema, compromettendo la certezza del diritto.

  • Inammissibile
    Violazione degli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117 Cost.

    Le questioni sono dichiarate inammissibili per irrilevanza (ordinanze nn. 70 e 71 reg. ord. 2025) o per omessa motivazione sulla rilevanza e sul significato della norma censurata (ordinanza n. 242 reg. ord. 2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte Cost., sentenza 27/03/2026, n. 39
    Giurisdizione : Corte Costituzionale
    Numero : 39
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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