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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3368/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3368/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. BRUNO CARMELO) P.IVA_1
Parte attrice
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. CASCIÀ NANCY) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 15 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, la Parte_1
ha convenuto in giudizio l' premettendo
[...] Controparte_1 che:
-essa cooperativa aveva ospitato e prestato assistenza sanitaria, presso la propria Comunità alloggio per disabili psichici sita nel Comune di Aragona, , nel periodo Persona_1 ricompreso tra il 1 luglio 2002 ed il 21 agosto 2008;
1 -con atto di citazione del 13 luglio 2010, premettendo di essere creditrice del Controparte_2
(comune di residenza del paziente al momento del ricovero) del complessivo importo di €
[...]
237.691,06, a titolo di rette e dei costi sostenuti per il ricovero predetto, agiva in giudizio per ottenere la condanna dello stesso;
-il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda;
-proposto appello, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1334 del 8 luglio 2017 rigettava il gravame affermando che, trattandosi di interventi di rilievo sanitario demandati alla competenza del SSN e del tutto estranei alla sfera di attribuzione del Controparte_2 la responsabilità per il mancato recupero delle rette sanitarie gravava esclusivamente sullo stesso SSN;
Part su questi presupposti, chiedeva quindi di condannare l' a corrispondere a essa attrice, a titolo di rimborso delle rette di degenza e per i costi sostenuti, la complessiva somma di €
237.691,06, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta per ingiustificato arricchimento, ex art. e 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva evidenziando come il semplice fatto che la stessa abbia consigliato il ricovero non fondava una sua responsabilità; assumeva inoltre che il richiamo fatto dall'attrice all' art. 3 D.P.C.M. 14/02/2001 era erroneo in quanto tale atto non era stato recepito dalla Regione Siciliana e pertanto non applicabile;
che inoltre, non era stata stipulata alcuna scrittura privata fra le parti regolante le condizioni del ricovero e il corrispettivo da pagare;
che infine, nessuna prova era stata fornita in ordine ai costi sostenuti, non essendo tale la produzione delle fatture, trattandosi di atti di formazione unilaterale;
che, infine, era maturata la prescrizione quinquennale o, al più, decennale del diritto.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Non si ritiene innanzitutto applicabile, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale ex art. art. 2948 n. 4 c.c. non rinvenendosi alcun indice normativo o convenzionale in base al quale poter affermare la natura periodica dell'obbligo di pagamento invocato da parte attrice.
Deve quindi ritenersi operante l'ordinaria prescrizione decennale.
2 Ebbene, tale prescrizione non è maturata in quanto il dies a quo, in assenza di altri elementi che facciano ancorare il decorso della prescrizione a un altro momento, decorre dal 21 agosto 2008
(data in cui è cessato il ricovero) ed il termine decennale è stato interrotto con nota a mezzo pec, datata 19 ottobre 2017, con la quale l'attrice ha chiesto, in via stragiudiziale, il pagamento del dovuto.
Part Sgomberato il campo dall'eccezione di prescrizione, va ora osservato che la difesa dell' si incentra sul fatto che la stessa si sarebbe soltanto limitata a consigliare il ricovero, che ciò non determinerebbe nessun obbligo e suo carico e che tale obbligo non si potrebbe far discendere dal d.p.c.m. 14.2.2001 richiamato dall'attrice.
In particolare, a fronte della pretesa creditoria azionata nei confronti di parte convenuta, la Parte difesa dell si basa sostanzialmente sulla natura meramente programmatica della normativa di settore che non consentirebbe di poter configurare l'obbligo per il servizio sanitario di sostenere le spese del ricovero.
Pertanto, premettendo che in questo giudizio non fa stato la pronuncia della Corte di Appello su menzionata, che ha escluso la responsabilità del vertendo questa causa Controparte_2 tra soggetti diversi, adesso, al fine di stabilire ed individuare i soggetti pubblici e privati sui quali debbano gravare, in tutto o in parte, le spese per le prestazioni erogate in favore dei soggetti disabili psichici occorre preliminarmente richiamare brevemente la disciplina giuridica sottesa al caso in esame e procedere ad una ricognizione dell'evoluzione del quadro normativo in riferimento alla disciplina riservata alle "prestazioni socio-assistenziali" erogate a favore di persone disabili o anziane comunque non autosufficienti.
Viene quindi in rilievo, in primo luogo, la L. 833/1978, istitutiva del SSN;
ai sensi dell'art. 5, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria è esercitata dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, nonché mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.
Parte Viene altresì in rilievo la L. 730/1983, istitutiva delle che all'art. 30 stabilisce che enti locali e Regioni possono avvalersi delle Unità Sanitarie Locali per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio assistenziale e prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali.
Quindi, il D.P.C.M 08.08.1985 - contenente la prima definizione di attività sanitaria connessa a quella di tipo assistenziale, sia in termini positivi, sia negativi, escludendovi quelle attività
3 direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino, come, in particolare, i ricoveri in strutture protette in mera sostituzione, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare - ha stabilito, all'art. 6, che “rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art.
1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente: […] alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello Socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini”.
Successivamente, con la riforma sanitaria di cui al D.lgs. 502/1992 (come modificato dal D.lgs.
229/1999), è stata fornita nuova più approfondita definizione delle prestazioni socio – sanitarie, individuate, ai sensi del primo comma dell'art. 3 septies, in tutte quelle “… attività atte a soddisfare mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. Il secondo comma della richiamata disposizione di legge ha previsto che le prestazioni socio- sanitarie comprendono: “a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”. L'articolo in esame ha per la prima volta contemplato pure le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, definite dal quarto comma come “caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e [che] attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase
4 terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti obiettivo nazionali e regionali”.
L'esatta individuazione delle prestazioni socio-sanitarie è stata fornita con l'emanazione del
D.P.C.M. 14.02.2001, che ha precisato:
1) che sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale “… le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”;
2) che sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria “… tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: […] d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio.[…] Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza”;
3) che sono da considerare prestazioni socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 septies del D.Lgs 502/1992 “…tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto
5 congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Per quanto concerne l'intensità dell'intervento l'art. 2 comma quarto del richiamato D.P.C.M. 14.02.2001 individua le seguenti fasi: a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
L'art. 4 comma 1 prevede che “la regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio- sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”.
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento e le prestazioni da erogare la tabella allegata al
D.P.C.M. 14.02.2001, prevede condizioni differenziate per i disabili e per gli anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico degenerative.
Per i primi (disabili) è previsto che l'assistenza attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e di assistenza protesica, siano integralmente a carico del SSN nei casi di assistenza in fase intensiva, di prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsabilità minimale.
Per quanto riguarda la tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione all'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale nella fase di lungo assistenza, la tabella prevede che sono integralmente a carico del SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
l'assistenza è invece posta a carico del SSN e dei Comuni secondo una ripartizione
6 rispettivamente del 70% e del 30% per i disabili gravi e secondo una ripartizione del 40% e 60% per i disabili privi di sostegno familiare nei servizi di residenza permanente.
La menzionata tabella allegata al D.P.C.M. 14.02.2001 prevede invece per anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative la eguale ripartizione al
50% fra Comuni e SSN delle spese di cura e recupero funzionale nelle forme di lungo – assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, salva l'integrale copertura del SSN per le sole prestazioni in fase intensiva e di quelle ad elevata integrazione nella fase estensiva In particolare, al punto 2 della tabella A allegata al DPCM 14 febbraio 2001, contenente “Prestazioni e criteri di finanziamento”, con riguardo alla tutela del disabile
“attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione…. in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale…”, si prevedono i seguenti criteri di finanziamento e le seguenti compartecipazioni: a) 100% SSN per le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
b) 70% SSN - 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali;
c) 40% SSN – 60% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per assistenza a disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente
Va poi rilevato che dal tenore testuale del decreto la compartecipazione del SSN alle spese sostenute dai Comuni costituisce una delle “finalità” dello stesso atto di indirizzo cui le Regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano “provvedono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti” (v. art 6, “Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano”). Per quanto concerne la Regione
Sicilia il DPCM 14 febbraio 2001 è stato richiamato nel Decreto Presidenziale del 4 novembre
2002 contenente “linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana” che lo cita al punto 3.7 quale “riferimento fondamentale sul piano normativo in merito all'atto di indirizzo e coordinamento dell'integrazione socio-sanitaria”, riprendendo anche il suo contenuto.
Ora, non appare condivisibile l'assunto secondo cui l'operatività delle disposizioni menzionate sarebbe necessariamente condizionata all'emanazione di norme di attuazione da parte della regione siciliana.
7 In primo luogo, benché il DPCM 14-2-2001 costituisca un mero atto di indirizzo e coordinamento, dal testo è chiaramente individuabile un nucleo essenziale a contenuto precettivo, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'ASP al sostenimento o alla compartecipazione alle spese per l'assistenza dei disabili psichici;
infatti, se è vero che il decreto rimette ad ulteriori atti di dettaglio l'individuazione in concreto della misura della compartecipazione, la tabella allegata al documento indica già un range di riferimento: 100% a carico del SSN per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e i criteri di ripartizione della spesa per le altre prestazioni (30%-70%, 40%-60%) cui le regioni si debbono attenere (art 4 comma 1: “la regione…… determina i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”).
Già, peraltro, in qualche arresto la giurisprudenza amministrativa facendo riferimento alla tabella e alle percentuali di compartecipazione per la lungo assistenza dei soggetti disabili a carico del SSN e del comune, sia pur occupandosi della correlata questione della compartecipazione dell'utente nell'ipotesi in cui trasferisca a carico dello stesso l'intera quota di pertinenza comunale, sembra implicitamente riconoscere la natura precettiva della norma contenuta nell'“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” evidenziando in particolare che la generica clausola “fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale” non consente un potere di traslazione sull'utente dell'intera quota di competenza di uno dei due soggetti pubblici tenuti ma, interpretata alla luce del sistema, consente che una parte di detta quota (o, in ipotesi, una parte di entrambe), gravi sull'utente, in ragione della capacità reddituale di quest'ultimo (così, Tar
Palermo 10 ottobre 2012). In secondo luogo, il citato DPCM è stato emanato in attuazione dei principi espressi dall'art. 2 comma 1, lett. n) della L. 30 novembre 1998, n. 419, che per l'appunto, prevedeva l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento “che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale”. In quest'ottica, il “livello uniforme nelle prestazioni socio-sanitarie” (che si ritrova anche nell'art. 1, 2° co., del d.lg. 229/1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) nella logica del DPCM 14 febbraio 2001 trova la sua ratio ispiratrice nel principio di integrazione socio-sanitaria delle prestazioni, dando rilievo anche alla dimensione economica e finanziaria dell'integrazione stessa, richiamando una serie di principi che devono ispirare la programmazione degli interventi dei soggetti pubblici coinvolti (“sussidiarietà”,
“cooperazione”, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, “copertura finanziaria e patrimoniale”, v. art.4). L'aspetto finanziario dell'integrazione rende necessario svolgere
8 ulteriori considerazioni. Non può dimenticarsi infatti che l'attività sanitaria e socio-sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici o con disabilità psichica è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) già previsti dal DPCM 29 novembre 2001 (in G.U. Serie Generale
n. 33- 8 febbraio 2002), poi sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017, contenente “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto nell'art. 117 Cost. l'espressa enunciazione della garanzia di livelli essenziali e uniformi nelle prestazioni concernenti diritti appositamente individuati dal Legislatore statale: prestazioni tra le quali assumono rilievo pregnante proprio i LEA che già la L 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e il citato dlgs 19 giugno 1999, n. 229 individuavano come livelli definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non è tanto una "materia" in senso stretto, quanto una competenza del Legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (Corte Cost, sentenza 62/2013). Il giudice delle leggi poi, in svariate occasioni, occupandosi della tematica della spesa sanitaria, ha posto l'accento sulla necessità di individuare strumenti per conciliare l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza delle prestazioni sanitarie “con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare… “(Corte Cost. –Sentenza n. 111/2005). A fronte di prestazioni essenziali previste dal Legislatore statale a tutela di beni di rango costituzionale e che presuppongono un intervento - nel rispetto delle reciproche competenze - di diverse amministrazioni, nel rispetto del principio di “cooperazione” (deve rammentarsi, al riguardo, che il provvede a collocare i cittadini affetti da disabilità psichica in comunità CP_2 alloggio di concerto con l ovvero con il Centro di salute mentale che Controparte_1 provvede ad elaborare un piano terapeutico personalizzato), il concorso alla spesa dei soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione della prestazione stessa diviene, quindi, altrettanto indispensabile. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente, capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio e dei principi di pianificazione finanziaria dei soggetti pubblici, per assicurare al contempo i LEA e la tenuta dei conti. D'altronde non risponderebbe al principio di ragionevolezza affermare da un
9 lato l'inesistenza di un obbligo di sostenimento della spesa o di compartecipazione e, allo stesso modo, dare rilievo al ruolo del Servizio Sanitario nell'elaborazione dei piani terapeutici personalizzati dei soggetti collocati nelle comunità alloggio.
In altre parole, non può sostenersi, per un verso, che il DPCM presupponga una normativa di Parte dettaglio per l'obbligo di spesa dell e, contemporaneamente, dare esecuzione alla stessa fonte normativa nell'erogazione di quelle prestazioni che, nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria, rientrano nella competenza del Servizio sanitario. Del resto nello stesso DPCM 14 febbraio 2001 l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi per prestazioni sanitarie e socio- sanitarie è effettuata contestualmente con l'indicazione dei soggetti pubblici tenuti a contribuire in misura percentuale alla spesa, tenuto conto della natura e della complessità delle varie prestazioni ivi descritte e delle figure professionali che intervengono: un binomio inscindibile anche per garantire la sostenibilità della spesa pubblica per le prestazioni erogate (In quest'ottica anche le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana di cui al D.
P. 4 novembre 2002 , nel recepire integralmente il DPCM 14 febbraio 2001, pongono l'accento sul nucleo essenziale del decreto, costituito dalla classificazione della tipologia delle prestazioni socio-sanitarie nonché dai “criteri di finanziamento”, in GURS n. 53 del 22.11.2002, punto 3.7.) La compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti pubblici coinvolti appare quindi condizione necessaria per la tutela uniforme del bene salute e dei LEA in tutto il territorio nazionale, nonché corollario del più generale principio del pareggio di bilancio, costituzionalizzato per effetto della L 1/2012, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la sostenibilità del debito (art. 97 comma 1
Cost.).
I principi sopra espressi sono in linea anche con le più recenti sentenze della Corte
Costituzionale, che soffermandosi sul dovere di garantire integralmente i livelli essenziali di assistenza sanitari, dichiarando illegittime alcune disposizioni della Regione siciliana volte a favorire una diversa utilizzazione dei finanziamenti, ha avuto modo di precisare in linea più generale che “…. la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione” (Corte Cost, Sentenza n
62/2020). In definitiva in un quadro solidaristico, ispirato anche all'esigenza di contemperare la qualità della prestazione con le risorse del settore sanitario, deve ritenersi corrispondente ai principi costituzionali già descritti oltre al più generale principio di “sussidiarietà verticale o fra le istituzioni”, la compartecipazione alla spesa, già anticipata interamente dal da parte CP_2
10 dell'odierna resistente. Non può dubitarsi che nella fattispecie si determini dal lato passivo una obbligazione solidale gravante a pieno titolo su ciascuno dei soggetti pubblici coinvolti ( CP_2
Parte e in tutte le fasi relative alla gestione del paziente affetto da disabilità psichiche cui si rivolgono le prestazioni socio-sanitarie.
Non si ignora poi la Circolare dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 26 giugno 2018 (in GURS del 6.7.2018) indicante nel “40% giusta LEA”, la misura della Parte contribuzione dell' per l'assistenza dei disabili psichici in Sicilia. Con la successiva circolare
25 ottobre 2018 (GURS 9-11-2018) l'Assessorato ha ulteriormente chiarito che “alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano: – la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, Parte a titolo di contribuzione;
– le con compartecipazione pari al 40%; – i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero. La funzione della Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - resta esclusivamente quella di contribuire in compartecipazione con e comuni (restante quota) delle rette di ricovero. …. CP_3
Ovviamente il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mantiene compiti di vigilanza e monitoraggio della corretta utilizzazione dei fondi trasferiti ai comuni.”
Tale atto, a parere del decidente, corrobora quanto sinora sostenuto circa l'esistenza di un Part obbligo ex lege a carico anche dell' espressione del principio generale dell'integrazione socio-sanitaria valevole per l'intero territorio nazionale e dei principi costituzionali in materia di spesa pubblica che, certamente, non possono essere compressi o trascurati nell'attesa della normativa regionale di dettaglio.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene che sia infondata e debba essere disattesa la contestazione dell' convenuta, in base alla quale andrebbe attribuita agli atti normativi Controparte_1 secondari richiamati la natura di atti meramente programmatici privi di efficacia cogente, con la Parte conseguente esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo all La prospettazione appena sintetizzata confligge, da un lato, con la chiara indicazione percentuale proveniente dalle citate previsioni secondarie;
dall'altro lato, con il dato in base al quale le Aziende sanitarie sono titolari di una obbligazione ex lege, la cui esistenza non può essere condizionata, anche in ragione di evidenti esigenze di coerenza e gerarchia del sistema delle fonti, dall'adozione o dalla mancata adozione di normativa di rango secondario.
11 Parte Peraltro, proprio dalla natura dell'obbligazione dell' che come detto trova fonte nella legge, discende, quale ulteriore corollario, che nessun rilievo può attribuirsi al fatto che nessuna convenzione è stata stipulata dalle parti.
Ora, nel caso in esame risulta che, con “richiesta di inserimento” formulata a mezzo nota protocollo n. 437 del 17 giugno 1999, l (allora Controparte_4 [...]
) richiedeva che il paziente Controparte_5 Per_1
nato a [...] [...], venisse inserito presso la Comunità alloggio
[...] CP_2 gestita dalla società al fine di intraprendere “un percorso terapeutico- Parte_1 riabilitativo tendente a recuperare le abilità sociali e relazionali del soggetto, compatibilmente con il deficit psichico di base” in soggetto “con episodi di agitazione psicomotoria pantoclastica che ne hanno compromesso la gestione globale” con necessità di “livelli elevati di assistenza”.
Il quadro clinico del paziente è confermato dalla relazione clinica del 22 novembre 2006 assunta con nota prot. num. 1899, nella quale si legge “durante queste manifestazioni pantoclastiche è necessario l'intervento di diversi operatori preposti abitualmente alla cura dello stesso;
da precisare che tali manifestazioni sono presenti nonostante il paziente assuma cospicue dosi di farmaci specifici (Antipsicotici, Antiepilettici, Tranquillanti maggiori), ritenendo purtroppo questa patologia particolarmente resistente al trattamento farmacologico. Pertanto in casi estremi è stato necessario trovare uno spazio chiuso, costituito da una stanza non coabitata da altri pazienti, priva di arredamenti e di qualsiasi materiale che possa costituire fonte di pericolo fisico per l'incolumità dello stesso paziente, degli operatori e degli altri ospiti. (Gli stati di agitazione psicomotoria pantoclastica si manifestano contro persone o cose). Il progetto riabilitativo del sig. considerate le gravissime condizioni psicopatologiche, prevede un Per_1 impegno notevole del personale della Comunità che costituisce un gruppo di lavoro ad hoc che impegna diversi operatori nei momenti di crisi e che si alternano nella cura, nella vigilanza e nell'assistenza del paziente”.
Alla luce di ciò è indubbio che si tratti di interventi di rilievo sanitario demandati alla Parte competenza del servizio sanitario, ciò che dunque fonda l'obbligazione dell di pagare le spese sostenute dall'attrice.
In ordine al quantum, va osservato che l'attrice ha depositato le fatture emesse nei confronti del le relazioni individuale sul paziente del 1 Controparte_2 Persona_1 ottobre 2001, del 23 settembre 2003, del 2 novembre 2005, del 5 giugno 2007 e le relazioni cliniche dell del 22 novembre 2006 e del 18 ottobre 2007. Parte_4
12 Da tali relazioni emerge che è stato ricoverato presso la struttura di parte Persona_1 attrice nel periodo da essa indicato e che lo stesso ha usufruito oltre che dell'assistenza del personale della struttura di n. 3 operatori dedicati allo stesso con turni giornalieri di 8 ore ciascuno e di un ulteriore operatore turnista per i fine settimana (v. in particolare la relazione del 1.10.2001, dalla quale emerge l'impiego di operatori specifici e le relazioni successive, sopra indicati, che danno atto di un costante peggioramento del quadro clinico e della necessità di assistenza continua con personale specializzato.
Part A fronte di tale documentazione, l' si è limitata a eccepire che le fatture, trattandosi di documento di formazione unilaterale, non sarebbero sufficienti a provare il credito, senza tener conto che oltre alle stesse sono state prodotte le predette relazioni comprovanti il ricovero e l'assistenza ricevuta dal paziente.
Inoltre, nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla correttezza dei criteri utilizzati da parte attrice nel calcolare l'importo dovuto a titolo di retta fissa e retta giornaliera-
A questo proposito, va evidenziato che, nel calcolare il compenso della prestazione, l'attrice ha utilizzato le tariffe regionali vigenti e approvate con il richiamato Decreto Presidenziale del
Presidente della Regione Sicilia del 4 giugno 1996, recante “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22., il cui all. D, all'art. 12 “Corrispettivo del servizio” individua i seguenti criteri: “a) un compenso fisso mensile di L.
2.250.000 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di L. 30.000 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili”. Inoltre, il successivo art. 14 “Integrazione retta” sancisce che “In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l' Parte_5 competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.
Ora, sebbene nel caso in esame non sia stata stipulata una convenzione, si ritiene che le tariffe su indicate ben possono essere utilizzate come parametri di riferimento.
13 Non è stato poi specificamente contestata la correttezza degli importi indicati per i costi relativo al personale integrativo e, in particolare, la loro corrispondenza agli importi di cui al contratto collettivo allegato da parte attrice.
I presupposti fattuali dell'obbligazione devono pertanto ritenersi accertati.
Pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 237.691,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in un valore compreso tra i minimi e medi tariffati avuto riguardo al grado di complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna l' a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 237.691,06, oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
condanna parte convenuta a pagare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro
9.786,00, di cui € 9.000,00 per compenso di avvocato e € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
Agrigento, 7.11.2025
Il Giudice
NC BE
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC BE, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 3368/2020 degli affari civili contenziosi
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. BRUNO CARMELO) P.IVA_1
Parte attrice
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., C.F. (Avv. CASCIÀ NANCY) P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 15 luglio 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, la Parte_1
ha convenuto in giudizio l' premettendo
[...] Controparte_1 che:
-essa cooperativa aveva ospitato e prestato assistenza sanitaria, presso la propria Comunità alloggio per disabili psichici sita nel Comune di Aragona, , nel periodo Persona_1 ricompreso tra il 1 luglio 2002 ed il 21 agosto 2008;
1 -con atto di citazione del 13 luglio 2010, premettendo di essere creditrice del Controparte_2
(comune di residenza del paziente al momento del ricovero) del complessivo importo di €
[...]
237.691,06, a titolo di rette e dei costi sostenuti per il ricovero predetto, agiva in giudizio per ottenere la condanna dello stesso;
-il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda;
-proposto appello, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1334 del 8 luglio 2017 rigettava il gravame affermando che, trattandosi di interventi di rilievo sanitario demandati alla competenza del SSN e del tutto estranei alla sfera di attribuzione del Controparte_2 la responsabilità per il mancato recupero delle rette sanitarie gravava esclusivamente sullo stesso SSN;
Part su questi presupposti, chiedeva quindi di condannare l' a corrispondere a essa attrice, a titolo di rimborso delle rette di degenza e per i costi sostenuti, la complessiva somma di €
237.691,06, oltre interessi maturati e maturandi come per legge;
in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta per ingiustificato arricchimento, ex art. e 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio che eccepiva il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva evidenziando come il semplice fatto che la stessa abbia consigliato il ricovero non fondava una sua responsabilità; assumeva inoltre che il richiamo fatto dall'attrice all' art. 3 D.P.C.M. 14/02/2001 era erroneo in quanto tale atto non era stato recepito dalla Regione Siciliana e pertanto non applicabile;
che inoltre, non era stata stipulata alcuna scrittura privata fra le parti regolante le condizioni del ricovero e il corrispettivo da pagare;
che infine, nessuna prova era stata fornita in ordine ai costi sostenuti, non essendo tale la produzione delle fatture, trattandosi di atti di formazione unilaterale;
che, infine, era maturata la prescrizione quinquennale o, al più, decennale del diritto.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Non si ritiene innanzitutto applicabile, nel caso di specie, il termine di prescrizione quinquennale ex art. art. 2948 n. 4 c.c. non rinvenendosi alcun indice normativo o convenzionale in base al quale poter affermare la natura periodica dell'obbligo di pagamento invocato da parte attrice.
Deve quindi ritenersi operante l'ordinaria prescrizione decennale.
2 Ebbene, tale prescrizione non è maturata in quanto il dies a quo, in assenza di altri elementi che facciano ancorare il decorso della prescrizione a un altro momento, decorre dal 21 agosto 2008
(data in cui è cessato il ricovero) ed il termine decennale è stato interrotto con nota a mezzo pec, datata 19 ottobre 2017, con la quale l'attrice ha chiesto, in via stragiudiziale, il pagamento del dovuto.
Part Sgomberato il campo dall'eccezione di prescrizione, va ora osservato che la difesa dell' si incentra sul fatto che la stessa si sarebbe soltanto limitata a consigliare il ricovero, che ciò non determinerebbe nessun obbligo e suo carico e che tale obbligo non si potrebbe far discendere dal d.p.c.m. 14.2.2001 richiamato dall'attrice.
In particolare, a fronte della pretesa creditoria azionata nei confronti di parte convenuta, la Parte difesa dell si basa sostanzialmente sulla natura meramente programmatica della normativa di settore che non consentirebbe di poter configurare l'obbligo per il servizio sanitario di sostenere le spese del ricovero.
Pertanto, premettendo che in questo giudizio non fa stato la pronuncia della Corte di Appello su menzionata, che ha escluso la responsabilità del vertendo questa causa Controparte_2 tra soggetti diversi, adesso, al fine di stabilire ed individuare i soggetti pubblici e privati sui quali debbano gravare, in tutto o in parte, le spese per le prestazioni erogate in favore dei soggetti disabili psichici occorre preliminarmente richiamare brevemente la disciplina giuridica sottesa al caso in esame e procedere ad una ricognizione dell'evoluzione del quadro normativo in riferimento alla disciplina riservata alle "prestazioni socio-assistenziali" erogate a favore di persone disabili o anziane comunque non autosufficienti.
Viene quindi in rilievo, in primo luogo, la L. 833/1978, istitutiva del SSN;
ai sensi dell'art. 5, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria è esercitata dallo Stato con legge o atto avente forza di legge, nonché mediante deliberazione del Consiglio dei ministri.
Parte Viene altresì in rilievo la L. 730/1983, istitutiva delle che all'art. 30 stabilisce che enti locali e Regioni possono avvalersi delle Unità Sanitarie Locali per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio assistenziale e prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio- assistenziali.
Quindi, il D.P.C.M 08.08.1985 - contenente la prima definizione di attività sanitaria connessa a quella di tipo assistenziale, sia in termini positivi, sia negativi, escludendovi quelle attività
3 direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino, come, in particolare, i ricoveri in strutture protette in mera sostituzione, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare - ha stabilito, all'art. 6, che “rientrano tra le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le attività di cui all'art.
1. Le prestazioni in esse erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente: […] alla cura degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello Socio-assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini”.
Successivamente, con la riforma sanitaria di cui al D.lgs. 502/1992 (come modificato dal D.lgs.
229/1999), è stata fornita nuova più approfondita definizione delle prestazioni socio – sanitarie, individuate, ai sensi del primo comma dell'art. 3 septies, in tutte quelle “… attività atte a soddisfare mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione”. Il secondo comma della richiamata disposizione di legge ha previsto che le prestazioni socio- sanitarie comprendono: “a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute”. L'articolo in esame ha per la prima volta contemplato pure le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, definite dal quarto comma come “caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e [che] attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase
4 terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. Le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti obiettivo nazionali e regionali”.
L'esatta individuazione delle prestazioni socio-sanitarie è stata fornita con l'emanazione del
D.P.C.M. 14.02.2001, che ha precisato:
1) che sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale “… le prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette prestazioni, di competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali”;
2) che sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria “… tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività, di competenza dei comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso: […] d) gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non assistibili a domicilio.[…] Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata, sono erogate nelle fasi estensive e di lungo assistenza”;
3) che sono da considerare prestazioni socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3 septies del D.Lgs 502/1992 “…tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico- degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto
5 congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio- sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza. Per quanto concerne l'intensità dell'intervento l'art. 2 comma quarto del richiamato D.P.C.M. 14.02.2001 individua le seguenti fasi: a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungo assistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi educativi.
L'art. 4 comma 1 prevede che “la regione nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio- sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”.
Per quanto riguarda le modalità di finanziamento e le prestazioni da erogare la tabella allegata al
D.P.C.M. 14.02.2001, prevede condizioni differenziate per i disabili e per gli anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico degenerative.
Per i primi (disabili) è previsto che l'assistenza attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali e di assistenza protesica, siano integralmente a carico del SSN nei casi di assistenza in fase intensiva, di prestazioni ad elevata integrazione nella fase estensiva e nei casi di responsabilità minimale.
Per quanto riguarda la tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione, di facilitazione all'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale nella fase di lungo assistenza, la tabella prevede che sono integralmente a carico del SSN le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
l'assistenza è invece posta a carico del SSN e dei Comuni secondo una ripartizione
6 rispettivamente del 70% e del 30% per i disabili gravi e secondo una ripartizione del 40% e 60% per i disabili privi di sostegno familiare nei servizi di residenza permanente.
La menzionata tabella allegata al D.P.C.M. 14.02.2001 prevede invece per anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative la eguale ripartizione al
50% fra Comuni e SSN delle spese di cura e recupero funzionale nelle forme di lungo – assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali, con riferimento ai costi riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in possesso degli standard regionali, salva l'integrale copertura del SSN per le sole prestazioni in fase intensiva e di quelle ad elevata integrazione nella fase estensiva In particolare, al punto 2 della tabella A allegata al DPCM 14 febbraio 2001, contenente “Prestazioni e criteri di finanziamento”, con riguardo alla tutela del disabile
“attraverso prestazioni di riabilitazione, educative e di socializzazione…. in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale…”, si prevedono i seguenti criteri di finanziamento e le seguenti compartecipazioni: a) 100% SSN per le prestazioni diagnostiche, riabilitative e di consulenza specialistica;
b) 70% SSN - 30% a carico dei Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per l'assistenza in strutture semiresidenziali e residenziali per disabili gravi, in strutture accreditate sulla base di standard regionali;
c) 40% SSN – 60% Comuni (fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale), per assistenza a disabili gravi privi di sostegno familiare, nei servizi di residenza permanente
Va poi rilevato che dal tenore testuale del decreto la compartecipazione del SSN alle spese sostenute dai Comuni costituisce una delle “finalità” dello stesso atto di indirizzo cui le Regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano “provvedono secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti” (v. art 6, “Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano”). Per quanto concerne la Regione
Sicilia il DPCM 14 febbraio 2001 è stato richiamato nel Decreto Presidenziale del 4 novembre
2002 contenente “linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana” che lo cita al punto 3.7 quale “riferimento fondamentale sul piano normativo in merito all'atto di indirizzo e coordinamento dell'integrazione socio-sanitaria”, riprendendo anche il suo contenuto.
Ora, non appare condivisibile l'assunto secondo cui l'operatività delle disposizioni menzionate sarebbe necessariamente condizionata all'emanazione di norme di attuazione da parte della regione siciliana.
7 In primo luogo, benché il DPCM 14-2-2001 costituisca un mero atto di indirizzo e coordinamento, dal testo è chiaramente individuabile un nucleo essenziale a contenuto precettivo, nella parte in cui prevede l'obbligo dell'ASP al sostenimento o alla compartecipazione alle spese per l'assistenza dei disabili psichici;
infatti, se è vero che il decreto rimette ad ulteriori atti di dettaglio l'individuazione in concreto della misura della compartecipazione, la tabella allegata al documento indica già un range di riferimento: 100% a carico del SSN per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria e i criteri di ripartizione della spesa per le altre prestazioni (30%-70%, 40%-60%) cui le regioni si debbono attenere (art 4 comma 1: “la regione…… determina i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella tabella allegata. A”).
Già, peraltro, in qualche arresto la giurisprudenza amministrativa facendo riferimento alla tabella e alle percentuali di compartecipazione per la lungo assistenza dei soggetti disabili a carico del SSN e del comune, sia pur occupandosi della correlata questione della compartecipazione dell'utente nell'ipotesi in cui trasferisca a carico dello stesso l'intera quota di pertinenza comunale, sembra implicitamente riconoscere la natura precettiva della norma contenuta nell'“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” evidenziando in particolare che la generica clausola “fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale” non consente un potere di traslazione sull'utente dell'intera quota di competenza di uno dei due soggetti pubblici tenuti ma, interpretata alla luce del sistema, consente che una parte di detta quota (o, in ipotesi, una parte di entrambe), gravi sull'utente, in ragione della capacità reddituale di quest'ultimo (così, Tar
Palermo 10 ottobre 2012). In secondo luogo, il citato DPCM è stato emanato in attuazione dei principi espressi dall'art. 2 comma 1, lett. n) della L. 30 novembre 1998, n. 419, che per l'appunto, prevedeva l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento “che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale”. In quest'ottica, il “livello uniforme nelle prestazioni socio-sanitarie” (che si ritrova anche nell'art. 1, 2° co., del d.lg. 229/1999, Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) nella logica del DPCM 14 febbraio 2001 trova la sua ratio ispiratrice nel principio di integrazione socio-sanitaria delle prestazioni, dando rilievo anche alla dimensione economica e finanziaria dell'integrazione stessa, richiamando una serie di principi che devono ispirare la programmazione degli interventi dei soggetti pubblici coinvolti (“sussidiarietà”,
“cooperazione”, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, “copertura finanziaria e patrimoniale”, v. art.4). L'aspetto finanziario dell'integrazione rende necessario svolgere
8 ulteriori considerazioni. Non può dimenticarsi infatti che l'attività sanitaria e socio-sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici o con disabilità psichica è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) già previsti dal DPCM 29 novembre 2001 (in G.U. Serie Generale
n. 33- 8 febbraio 2002), poi sostituito dal DPCM 12 gennaio 2017, contenente “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha introdotto nell'art. 117 Cost. l'espressa enunciazione della garanzia di livelli essenziali e uniformi nelle prestazioni concernenti diritti appositamente individuati dal Legislatore statale: prestazioni tra le quali assumono rilievo pregnante proprio i LEA che già la L 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e il citato dlgs 19 giugno 1999, n. 229 individuavano come livelli definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non è tanto una "materia" in senso stretto, quanto una competenza del Legislatore statale «idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (Corte Cost, sentenza 62/2013). Il giudice delle leggi poi, in svariate occasioni, occupandosi della tematica della spesa sanitaria, ha posto l'accento sulla necessità di individuare strumenti per conciliare l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza delle prestazioni sanitarie “con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare… “(Corte Cost. –Sentenza n. 111/2005). A fronte di prestazioni essenziali previste dal Legislatore statale a tutela di beni di rango costituzionale e che presuppongono un intervento - nel rispetto delle reciproche competenze - di diverse amministrazioni, nel rispetto del principio di “cooperazione” (deve rammentarsi, al riguardo, che il provvede a collocare i cittadini affetti da disabilità psichica in comunità CP_2 alloggio di concerto con l ovvero con il Centro di salute mentale che Controparte_1 provvede ad elaborare un piano terapeutico personalizzato), il concorso alla spesa dei soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione della prestazione stessa diviene, quindi, altrettanto indispensabile. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente, capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio e dei principi di pianificazione finanziaria dei soggetti pubblici, per assicurare al contempo i LEA e la tenuta dei conti. D'altronde non risponderebbe al principio di ragionevolezza affermare da un
9 lato l'inesistenza di un obbligo di sostenimento della spesa o di compartecipazione e, allo stesso modo, dare rilievo al ruolo del Servizio Sanitario nell'elaborazione dei piani terapeutici personalizzati dei soggetti collocati nelle comunità alloggio.
In altre parole, non può sostenersi, per un verso, che il DPCM presupponga una normativa di Parte dettaglio per l'obbligo di spesa dell e, contemporaneamente, dare esecuzione alla stessa fonte normativa nell'erogazione di quelle prestazioni che, nell'ottica dell'integrazione socio sanitaria, rientrano nella competenza del Servizio sanitario. Del resto nello stesso DPCM 14 febbraio 2001 l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi per prestazioni sanitarie e socio- sanitarie è effettuata contestualmente con l'indicazione dei soggetti pubblici tenuti a contribuire in misura percentuale alla spesa, tenuto conto della natura e della complessità delle varie prestazioni ivi descritte e delle figure professionali che intervengono: un binomio inscindibile anche per garantire la sostenibilità della spesa pubblica per le prestazioni erogate (In quest'ottica anche le linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana di cui al D.
P. 4 novembre 2002 , nel recepire integralmente il DPCM 14 febbraio 2001, pongono l'accento sul nucleo essenziale del decreto, costituito dalla classificazione della tipologia delle prestazioni socio-sanitarie nonché dai “criteri di finanziamento”, in GURS n. 53 del 22.11.2002, punto 3.7.) La compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti pubblici coinvolti appare quindi condizione necessaria per la tutela uniforme del bene salute e dei LEA in tutto il territorio nazionale, nonché corollario del più generale principio del pareggio di bilancio, costituzionalizzato per effetto della L 1/2012, secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la sostenibilità del debito (art. 97 comma 1
Cost.).
I principi sopra espressi sono in linea anche con le più recenti sentenze della Corte
Costituzionale, che soffermandosi sul dovere di garantire integralmente i livelli essenziali di assistenza sanitari, dichiarando illegittime alcune disposizioni della Regione siciliana volte a favorire una diversa utilizzazione dei finanziamenti, ha avuto modo di precisare in linea più generale che “…. la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei LEA compone un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione” (Corte Cost, Sentenza n
62/2020). In definitiva in un quadro solidaristico, ispirato anche all'esigenza di contemperare la qualità della prestazione con le risorse del settore sanitario, deve ritenersi corrispondente ai principi costituzionali già descritti oltre al più generale principio di “sussidiarietà verticale o fra le istituzioni”, la compartecipazione alla spesa, già anticipata interamente dal da parte CP_2
10 dell'odierna resistente. Non può dubitarsi che nella fattispecie si determini dal lato passivo una obbligazione solidale gravante a pieno titolo su ciascuno dei soggetti pubblici coinvolti ( CP_2
Parte e in tutte le fasi relative alla gestione del paziente affetto da disabilità psichiche cui si rivolgono le prestazioni socio-sanitarie.
Non si ignora poi la Circolare dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro del 26 giugno 2018 (in GURS del 6.7.2018) indicante nel “40% giusta LEA”, la misura della Parte contribuzione dell' per l'assistenza dei disabili psichici in Sicilia. Con la successiva circolare
25 ottobre 2018 (GURS 9-11-2018) l'Assessorato ha ulteriormente chiarito che “alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano: – la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, Parte a titolo di contribuzione;
– le con compartecipazione pari al 40%; – i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero. La funzione della Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - resta esclusivamente quella di contribuire in compartecipazione con e comuni (restante quota) delle rette di ricovero. …. CP_3
Ovviamente il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mantiene compiti di vigilanza e monitoraggio della corretta utilizzazione dei fondi trasferiti ai comuni.”
Tale atto, a parere del decidente, corrobora quanto sinora sostenuto circa l'esistenza di un Part obbligo ex lege a carico anche dell' espressione del principio generale dell'integrazione socio-sanitaria valevole per l'intero territorio nazionale e dei principi costituzionali in materia di spesa pubblica che, certamente, non possono essere compressi o trascurati nell'attesa della normativa regionale di dettaglio.
Questo Tribunale, pertanto, ritiene che sia infondata e debba essere disattesa la contestazione dell' convenuta, in base alla quale andrebbe attribuita agli atti normativi Controparte_1 secondari richiamati la natura di atti meramente programmatici privi di efficacia cogente, con la Parte conseguente esclusione di qualsivoglia obbligazione in capo all La prospettazione appena sintetizzata confligge, da un lato, con la chiara indicazione percentuale proveniente dalle citate previsioni secondarie;
dall'altro lato, con il dato in base al quale le Aziende sanitarie sono titolari di una obbligazione ex lege, la cui esistenza non può essere condizionata, anche in ragione di evidenti esigenze di coerenza e gerarchia del sistema delle fonti, dall'adozione o dalla mancata adozione di normativa di rango secondario.
11 Parte Peraltro, proprio dalla natura dell'obbligazione dell' che come detto trova fonte nella legge, discende, quale ulteriore corollario, che nessun rilievo può attribuirsi al fatto che nessuna convenzione è stata stipulata dalle parti.
Ora, nel caso in esame risulta che, con “richiesta di inserimento” formulata a mezzo nota protocollo n. 437 del 17 giugno 1999, l (allora Controparte_4 [...]
) richiedeva che il paziente Controparte_5 Per_1
nato a [...] [...], venisse inserito presso la Comunità alloggio
[...] CP_2 gestita dalla società al fine di intraprendere “un percorso terapeutico- Parte_1 riabilitativo tendente a recuperare le abilità sociali e relazionali del soggetto, compatibilmente con il deficit psichico di base” in soggetto “con episodi di agitazione psicomotoria pantoclastica che ne hanno compromesso la gestione globale” con necessità di “livelli elevati di assistenza”.
Il quadro clinico del paziente è confermato dalla relazione clinica del 22 novembre 2006 assunta con nota prot. num. 1899, nella quale si legge “durante queste manifestazioni pantoclastiche è necessario l'intervento di diversi operatori preposti abitualmente alla cura dello stesso;
da precisare che tali manifestazioni sono presenti nonostante il paziente assuma cospicue dosi di farmaci specifici (Antipsicotici, Antiepilettici, Tranquillanti maggiori), ritenendo purtroppo questa patologia particolarmente resistente al trattamento farmacologico. Pertanto in casi estremi è stato necessario trovare uno spazio chiuso, costituito da una stanza non coabitata da altri pazienti, priva di arredamenti e di qualsiasi materiale che possa costituire fonte di pericolo fisico per l'incolumità dello stesso paziente, degli operatori e degli altri ospiti. (Gli stati di agitazione psicomotoria pantoclastica si manifestano contro persone o cose). Il progetto riabilitativo del sig. considerate le gravissime condizioni psicopatologiche, prevede un Per_1 impegno notevole del personale della Comunità che costituisce un gruppo di lavoro ad hoc che impegna diversi operatori nei momenti di crisi e che si alternano nella cura, nella vigilanza e nell'assistenza del paziente”.
Alla luce di ciò è indubbio che si tratti di interventi di rilievo sanitario demandati alla Parte competenza del servizio sanitario, ciò che dunque fonda l'obbligazione dell di pagare le spese sostenute dall'attrice.
In ordine al quantum, va osservato che l'attrice ha depositato le fatture emesse nei confronti del le relazioni individuale sul paziente del 1 Controparte_2 Persona_1 ottobre 2001, del 23 settembre 2003, del 2 novembre 2005, del 5 giugno 2007 e le relazioni cliniche dell del 22 novembre 2006 e del 18 ottobre 2007. Parte_4
12 Da tali relazioni emerge che è stato ricoverato presso la struttura di parte Persona_1 attrice nel periodo da essa indicato e che lo stesso ha usufruito oltre che dell'assistenza del personale della struttura di n. 3 operatori dedicati allo stesso con turni giornalieri di 8 ore ciascuno e di un ulteriore operatore turnista per i fine settimana (v. in particolare la relazione del 1.10.2001, dalla quale emerge l'impiego di operatori specifici e le relazioni successive, sopra indicati, che danno atto di un costante peggioramento del quadro clinico e della necessità di assistenza continua con personale specializzato.
Part A fronte di tale documentazione, l' si è limitata a eccepire che le fatture, trattandosi di documento di formazione unilaterale, non sarebbero sufficienti a provare il credito, senza tener conto che oltre alle stesse sono state prodotte le predette relazioni comprovanti il ricovero e l'assistenza ricevuta dal paziente.
Inoltre, nessuna contestazione è stata mossa in ordine alla correttezza dei criteri utilizzati da parte attrice nel calcolare l'importo dovuto a titolo di retta fissa e retta giornaliera-
A questo proposito, va evidenziato che, nel calcolare il compenso della prestazione, l'attrice ha utilizzato le tariffe regionali vigenti e approvate con il richiamato Decreto Presidenziale del
Presidente della Regione Sicilia del 4 giugno 1996, recante “Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22., il cui all. D, all'art. 12 “Corrispettivo del servizio” individua i seguenti criteri: “a) un compenso fisso mensile di L.
2.250.000 per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali) da liquidare con cadenza mensile;
b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza di L. 30.000 da liquidare posticipatamente sulla base di prospetti contabili mensili”. Inoltre, il successivo art. 14 “Integrazione retta” sancisce che “In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l' Parte_5 competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.
Ora, sebbene nel caso in esame non sia stata stipulata una convenzione, si ritiene che le tariffe su indicate ben possono essere utilizzate come parametri di riferimento.
13 Non è stato poi specificamente contestata la correttezza degli importi indicati per i costi relativo al personale integrativo e, in particolare, la loro corrispondenza agli importi di cui al contratto collettivo allegato da parte attrice.
I presupposti fattuali dell'obbligazione devono pertanto ritenersi accertati.
Pertanto la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 237.691,06, oltre interessi dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in un valore compreso tra i minimi e medi tariffati avuto riguardo al grado di complessità delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
condanna l' a pagare alla Controparte_1 [...]
la somma di € 237.691,06, oltre interessi dalla domanda al Parte_1 soddisfo;
condanna parte convenuta a pagare all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro
9.786,00, di cui € 9.000,00 per compenso di avvocato e € 786,00 per spese, oltre accessori di legge.
Agrigento, 7.11.2025
Il Giudice
NC BE
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