Art. 16.
I premi di assicurazione e riassicurazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 , e disposizioni successive.
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui allo art I sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'art. 5, e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'art. 9.
Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonche' dalla formalita' della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.
I premi di assicurazione e riassicurazione relative alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281 , e disposizioni successive.
Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui allo art I sulle eccedenze da esse assicurate al disopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'art. 5, e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'art. 9.
Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonche' dalla formalita' della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.