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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3520 /2024 pendente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. MELIS LAURA) RICORRENTE
contro
- C.F. CP_1 C.F._2
(Avv. MELIS LAURA) RESISTENTE
con L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2025 e ritualmente notificato Parte_1
– premesso di aver contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli;
che i CP_1
rapporti tra le parti nel tempo erano diventati ingestibili per incompatibilità caratteriali e per il venir meno del legame sentimentale;
che i coniugi avevano smesso di convivere dal settembre 2024; che entrambi i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti – chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia (SU) di procedere all'annotazione
[...]
dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualsiasi pretesa Parte_1
nei confronti del Sig. essendo la stessa economicamente autosufficiente e considerata anche la CP_1
breve durata del matrimonio;
- il Sig. non avrà nulla da pretendere, materialmente ed CP_1
economicamente, dalla Sig.ra , essendo lo stesso economicamente Parte_1
autosufficiente, considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT di spese e competenze di giudizio.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., così come da intestazione del ricorso introduttivo, la Sig.ra
[...]
chiede, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo Parte_1
Presidente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: - Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Carbonia; - le parti rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT di spese e competenze di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione e di divorzio cumulato, rassegnando le medesime conclusioni della resistente: “Voglia dichiarare la separazione personale tra i Sigg.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Carbonia (SU) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra Parte_1
rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. essendo la CP_1
stessa economicamente autosufficiente e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- il Sig. CP_1
non avrà nulla da pretendere, materialmente ed economicamente, dalla Sig.ra
[...] Parte_1
, essendo lo stesso economicamente autosufficiente, considerata anche la breve durata del matrimonio;
[...]
- TT di spese e competenze di giudizio. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., così come da intestazione del ricorso introduttivo, la Sig.ra chiede, decorsi i termini di legge dalla data di Parte_1
comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo Presidente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: - Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri
dello Stato Civile del Comune di Carbonia;
- le parti rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento,
essendo gli stessi economicamente autosufficienti e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT
di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 11.06.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale.
Deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente, alla quale ha aderito anche parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in atti, dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente e dall'adesione di parte resistente alla domanda cumulata di separazione e di divorzio, emerge inequivocabilmente l'impossibilità di una ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio. Orbene, essendo la suddetta domanda procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata in [...]
PARAGUAY, il 30/06/1994 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio CP_1
nel comune di CARBONIA(CI) il 19.06.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune all'anno 2020 - n. 11 - Parte 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Lucca, 6 /11/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
Dott. Antonio Mondini Giudice
Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 3520 /2024 pendente tra
- C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. MELIS LAURA) RICORRENTE
contro
- C.F. CP_1 C.F._2
(Avv. MELIS LAURA) RESISTENTE
con L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
Avente a oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.12.2025 e ritualmente notificato Parte_1
– premesso di aver contratto matrimonio con dalla cui unione non sono nati figli;
che i CP_1
rapporti tra le parti nel tempo erano diventati ingestibili per incompatibilità caratteriali e per il venir meno del legame sentimentale;
che i coniugi avevano smesso di convivere dal settembre 2024; che entrambi i coniugi sono attualmente economicamente indipendenti – chiedeva all'intestato Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare la separazione personale tra i Sigg.ri e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia (SU) di procedere all'annotazione
[...]
dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualsiasi pretesa Parte_1
nei confronti del Sig. essendo la stessa economicamente autosufficiente e considerata anche la CP_1
breve durata del matrimonio;
- il Sig. non avrà nulla da pretendere, materialmente ed CP_1
economicamente, dalla Sig.ra , essendo lo stesso economicamente Parte_1
autosufficiente, considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT di spese e competenze di giudizio.
Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., così come da intestazione del ricorso introduttivo, la Sig.ra
[...]
chiede, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo Parte_1
Presidente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: - Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Carbonia; - le parti rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT di spese e competenze di giudizio”.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione e di divorzio cumulato, rassegnando le medesime conclusioni della resistente: “Voglia dichiarare la separazione personale tra i Sigg.ri e ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Carbonia (SU) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: - i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la Sig.ra Parte_1
rinuncia all'assegno di mantenimento e a qualsiasi pretesa nei confronti del Sig. essendo la CP_1
stessa economicamente autosufficiente e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- il Sig. CP_1
non avrà nulla da pretendere, materialmente ed economicamente, dalla Sig.ra
[...] Parte_1
, essendo lo stesso economicamente autosufficiente, considerata anche la breve durata del matrimonio;
[...]
- TT di spese e competenze di giudizio. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., così come da intestazione del ricorso introduttivo, la Sig.ra chiede, decorsi i termini di legge dalla data di Parte_1
comparizione delle parti dinnanzi all'Ill.mo Presidente, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la rimessione della causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: - Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri
dello Stato Civile del Comune di Carbonia;
- le parti rinunciano a qualsiasi somma a titolo di mantenimento,
essendo gli stessi economicamente autosufficienti e considerata anche la breve durata del matrimonio;
- TT
di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza del 11.06.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale.
Deve essere accolta la domanda di separazione personale dei coniugi proposta da parte ricorrente, alla quale ha aderito anche parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta in atti, dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente e dall'adesione di parte resistente alla domanda cumulata di separazione e di divorzio, emerge inequivocabilmente l'impossibilità di una ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio. Orbene, essendo la suddetta domanda procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata in [...]
PARAGUAY, il 30/06/1994 e nato a [...], il [...], uniti in matrimonio CP_1
nel comune di CARBONIA(CI) il 19.06.2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune all'anno 2020 - n. 11 - Parte 1;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
4) RIMETTE la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
5) RINVIA alla sentenza definitiva per la pronuncia sulle spese.
Lucca, 6 /11/2025.
Il Presidente Rel Est
Dott.ssa Anna Martelli