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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 08/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6014/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Giovanni Battista Pergolesi, 26 20124 Milano ITALIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 1480/2022, emesso in Controparte_1 data 4 maggio 2022, con il quale era stato ingiunto a , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, di pagare la somma di € 25.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione e disconobbe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta sulla fideiussione omnibus del 16.01.2014. In particolare, affermò di non essersi mai recato in banca per discutere e valutare il rilascio della fideiussione, né mai gli era stato sottoposto alcun set contrattuale relativo al contenuto della fideiussione. Contestò, inoltre, la valenza probatoria dell'autocertificazione del credito effettuata dalla Banca. Eccepì, altresì, la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, riproduttiva, nelle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 9, di un modello contrattuale a suo tempo elaborato dall'Associazione Bancaria ITna e censurato nell'anno 2005 dalla Banca d'IT con il Provvedimento n. 55/2005. Lamentò, infine, la violazione della buona fede precontrattuale stante il comportamento della Banca che, conoscendo la causa di invalidità del contratto, non aveva assolto il dovere di informare la controparte che confidava nella validità del contratto.
quale mandataria con rappresentanza di si costituì evidenziando Controparte_1 Controparte_2 che, a sostegno della propria pretesa creditoria, derivante dall'esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale San Benedetto Soc. Coop., ora fallita, aveva prodotto, a corredo del ricorso monitorio, la documentazione contrattuale e l'estratto autocertificato della sofferenza ex art. 50 T.U.B. del conto corrente n. 164958 alla data del 18.04.2017 (passaggio a sofferenza della posizione) per € 44.820,31. Produsse, in ogni caso, la serie integrale degli estratti del conto corrente n. 2104 intestato a San Benedetto Soc. Coop. dalla data di accensione del rapporto
(15.01.2014) alla data del passaggio a sofferenza della posizione (18.04.2017). Eccepì la genericità del disconoscimento di firma, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a sostegno di quanto affermato, a fronte del semplice raffronto con le firme apposte, e non disconosciute, sul contratto di conto corrente, nella sua qualità di legale rappresentante di San Benedetto Soc. Coop.. Dichiarò, comunque, di volersi avvalere della suddetta scrittura privata e chiese disporsi la verificazione giudiziale delle firme apposte sulla fideiussione omnibus n. 164958.
Contestò che il contratto fideiussorio possa essere ritenuto nullo solo perché redatto in conformità allo schema predisposto dall'ABI e per il solo fatto di contenere le tre clausole oggetto di censura da parte di Banca d'IT, in mancanza della prova specifica di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza: nella specie, parte opponente, benché onerata, non aveva adempiuto all'onere di provare che il modello ABI risultasse applicato dagli istituti di credito in modo sostanzialmente uniforme e tale da ledere la libertà contrattuale del fideiussore.
Venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica. Precisate le conclusioni nel termine del 19 settembre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
---------
Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche pagina 2 di 7 se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).
Nella fattispecie, ha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre, in aggiunta Controparte_1 all'estratto conto certificato, tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente ed alla fideiussione, come sopra evidenziato, mentre nel corso del presente giudizio di opposizione ha depositato gli estratti conto integrali riferiti all'intera durata del rapporto, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione dopo la loro allegazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata. Parte opponente ribadisce anche nella memoria conclusiva che le firme apposte sul contratto di fideiussione non gli sarebbero riferibili.
Va osservato che il disconoscimento della scrittura privata, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità di tutte le firme risultanti dal documento contestato rispetto a quelle riprodotte su altri documenti allegati, posto che quelle non specificamente contestate vanno considerate riconosciute e riferibili all'autore. Nella specie, nonostante l'evidente coincidenza grafica della firma ritenuta apocrifa con quelle non disconosciute risultanti dal contratto di conto corrente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame comparativo e strumentale, ha riscontrato che le n. 4 firme riportate sul contratto di fideiussione del 16.01.2014 sono riconducibili alla mano del sig. . Parte_1 Il consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha impiegato quali firme autografe comparative quelle apposte su documenti pubblici, quali la firma allegata al cartellino carta d'identità del Comune di Monza del 28/11/2017, con autorizzazione all'espatrio, e per la donazione di organi, oltre a quelle reperite in atti e non disconosciute. Sono state raccolte anche le firme autografe rilasciate in data 16/11/2023, in sede di saggio grafico, all'inizio operazioni peritali. Già al confronto preliminare, le firme in verifica e le firme autografe rilasciate da Parte_1 sono apparse al consulente tecnico d'ufficio esprimere “una significativa gamma di particolari caratteristiche di una gestualità dinamica intrisa di similitudini che si configurano come veri e propri indici di compatibilità grafomotoria che portano inevitabilmente ad un giudizio di identità di mano”.
pagina 3 di 7 In proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha elencato una considerevole quantità di caratteristiche grafiche e similitudini tali che l'hanno indotto a ritenere “del tutto inverosimile un procedimento di simulazione delle quattro firme in verifica da parte di altra mano scrivente, in ragione dei molteplici e significativi riscontri dinamico grafici tra le firme in esame che si presentano come indiscutibili indici di compatibilità grafomotoria che rivestono una portata segnaletica determinante ai fini del giudizio di identità di mano”. Infatti, “L'analisi particolareggiata del movimento e del ritmo grafico di tutte le sottoscrizioni in verifica, evidenzia una gestualità decisamente credibile e naturale, l'incisività e l'impronta esecutiva dei tracciati rispondenti a continuità nella canalizzazione degli impulsi grafomotori lungo le vie neuromuscolari preposti alla realizzazione della scrittura, il mantenimento della direzione dei movimenti a garanzia della regolarità delle sequenze formative, e la presenza di una medesima sequenza interletterale, depongono inequivocabilmente in favore della genuinità delle firme in oggetto”. Peraltro, tutte le firme in verifica sono state sottoposte anche ad analisi strumentale, mediante
Microscopio Multispettrale Miniaturizzato con ingrandimenti da 40X a 140X anche con luce UV e IR, che non ha evidenziato “né sospette abrasioni della carta da destare dubbi sulla genuinità di esecuzione del tracciato delle firme stesse, né segni di solchi sottostanti per seguirne traccia”, rendendo certo, senza necessità di ulteriori verifiche strumentali, che esse sono state tracciate “in modo spontaneo e naturale a mano libera, senza tendenziosi artifizi simulatori del tracciato di firme autografe”. Le sottoscrizioni disconosciute, dunque, sono da considerare firme autografe effettuate dalla mano dello stesso . Parte_1 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, non essendo state con-traddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti. Ciò determina la piena utilizzabilità in giudizio del contratto di fideiussione sul quale si fonda l'obbligazione debitoria a carico di . Parte_1 Ferma, quindi, la validità dell'obbligazione fideiussoria assunta da , ne va ribadita la Parte_1 natura solidale rispetto al debito dell'obbligato principale, a norma dell'art. 1944 cod. civ.. La solidarietà può essere esclusa, ai sensi del secondo comma della suddetta norma, solo in presenza di espressa pattuizione. Nella specie, l'art. 3 della lettera di fideiussione prevedeva, al contrario, proprio la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni tra fideiussore e debitore principale. Dunque, la clausola della fideiussione stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale.
Per quanto riguarda la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla Banca d'IT contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che la Banca d'IT, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
pagina 4 di 7 Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la Banca d'IT ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini. Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie. Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, la fideiussione è ampiamente successiva (16 gennaio 2014) alla pronuncia della Banca d'IT con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla Banca avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte). Il provvedimento adottato dalla Banca d'IT, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
Nella specie, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più
pagina 5 di 7 favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
Prevale, dunque, il principio di conservazione degli effetti del contratto a tutela della sopravvivenza della garanzia fideiussoria anche nel caso in cui dovesse essere accertata la nullità parziale del contratto, che comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole incriminate, essendo ciò sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio ed a ristabilire l'equilibrio competitivo, preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale. Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla Banca d'IT nel provvedimento sopra richiamato, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Va disattesa, dunque, l'eccezione di invalidità totale della garanzia fideiussoria. Esclusa, dunque, l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'odierna parte opponente, va considerato che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 41994/21) ha escluso anche che la nullità parziale della fideiussione possa essere dichiarata d'ufficio in assenza di esplicita domanda ad opera della parte interessata, per quanto formulabile in corso di causa, posto che “una declaratoria di nullità parziale finirebbe per contrastare irrimediabilmente con il petitum attoreo -, va peraltro osservato come, anche in questo caso, il potere-dovere del giudice si limiti alla rilevazione di una fattispecie di nullità parziale, lasciando poi libere le parti di mantenere inalterate le domande originarie. Ma è del tutto evidente che, confermate in sede di precisazione delle conclusioni le domande di nullità totale, non sarà in alcun modo consentito al giudice, attraverso l'emanazione di una non richiesta sentenza "ortopedica", una inammissibile sovrapposizione del proprio decisum alla valutazione ed alle determinazioni dell'autonomia privata espresse in seno al processo”. Non vale obbiettare, infatti, con riguardo alla rilevabilità d'ufficio delle nullità, che essa attiene alla validità di atti che rappresentano un elemento costitutivo della domanda svolta in via monitoria dalla Banca, perché si tratta di nullità che, come si è detto, non è direttamente riscontrabile nell'
“atto”, ma che dipende da una condotta illecita esterna al contenuto negoziale intrinseco. Ebbene, ciò posto, con riferimento alla pretesa nullità relativa della clausola n. 6 della fideiussione, esplicitata solo nella comparsa conclusionale, ossia la clausola di sopravvivenza che impone una deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. consentendo alla Banca che rimanga inerte di escutere comunque il credito, va osservato che l'art. 1957 cod. civ. prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La nullità della clausola di deroga, pertanto, sarebbe idonea a far estinguere integralmente la fideiussione ogni qual volta il creditore non abbia tempestivamente avviato e coltivato le iniziative utili per il recupero del credito, con conseguente liberazione del fideiussore stante il mancato ossequio del creditore agli oneri imposti dalla norma. Nella specie, tuttavia, nulla ha tempestivamente dedotto in ordine all'eventuale Parte_1 decadenza del creditore dalle azioni recuperatorie (eccezione non rilevabile d'ufficio), essendosi limitato ad affermare che non avrebbe fornito alcuna prova di aver tempestivamente escusso CP_1 la società San Benedetto, benché fallita, insinuandosi al passivo, allorché l'attività assertiva era ormai preclusa.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1480/2022, emesso in data 4 maggio 2022 dal Tribunale di Monza nei confronti di , dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di;
Parte_1
4. con sentenza esecutiva. Monza, 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 08/01/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6014/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Giovanni Battista Pergolesi, 26 20124 Milano ITALIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA G. SERBELLONI, 4 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 1480/2022, emesso in Controparte_1 data 4 maggio 2022, con il quale era stato ingiunto a , nella sua qualità di Parte_1 fideiussore, di pagare la somma di € 25.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione e disconobbe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_1
214 cod. proc. civ., la sottoscrizione apposta sulla fideiussione omnibus del 16.01.2014. In particolare, affermò di non essersi mai recato in banca per discutere e valutare il rilascio della fideiussione, né mai gli era stato sottoposto alcun set contrattuale relativo al contenuto della fideiussione. Contestò, inoltre, la valenza probatoria dell'autocertificazione del credito effettuata dalla Banca. Eccepì, altresì, la nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, riproduttiva, nelle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 9, di un modello contrattuale a suo tempo elaborato dall'Associazione Bancaria ITna e censurato nell'anno 2005 dalla Banca d'IT con il Provvedimento n. 55/2005. Lamentò, infine, la violazione della buona fede precontrattuale stante il comportamento della Banca che, conoscendo la causa di invalidità del contratto, non aveva assolto il dovere di informare la controparte che confidava nella validità del contratto.
quale mandataria con rappresentanza di si costituì evidenziando Controparte_1 Controparte_2 che, a sostegno della propria pretesa creditoria, derivante dall'esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale San Benedetto Soc. Coop., ora fallita, aveva prodotto, a corredo del ricorso monitorio, la documentazione contrattuale e l'estratto autocertificato della sofferenza ex art. 50 T.U.B. del conto corrente n. 164958 alla data del 18.04.2017 (passaggio a sofferenza della posizione) per € 44.820,31. Produsse, in ogni caso, la serie integrale degli estratti del conto corrente n. 2104 intestato a San Benedetto Soc. Coop. dalla data di accensione del rapporto
(15.01.2014) alla data del passaggio a sofferenza della posizione (18.04.2017). Eccepì la genericità del disconoscimento di firma, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a sostegno di quanto affermato, a fronte del semplice raffronto con le firme apposte, e non disconosciute, sul contratto di conto corrente, nella sua qualità di legale rappresentante di San Benedetto Soc. Coop.. Dichiarò, comunque, di volersi avvalere della suddetta scrittura privata e chiese disporsi la verificazione giudiziale delle firme apposte sulla fideiussione omnibus n. 164958.
Contestò che il contratto fideiussorio possa essere ritenuto nullo solo perché redatto in conformità allo schema predisposto dall'ABI e per il solo fatto di contenere le tre clausole oggetto di censura da parte di Banca d'IT, in mancanza della prova specifica di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza: nella specie, parte opponente, benché onerata, non aveva adempiuto all'onere di provare che il modello ABI risultasse applicato dagli istituti di credito in modo sostanzialmente uniforme e tale da ledere la libertà contrattuale del fideiussore.
Venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Esperita la procedura di mediazione, con esito negativo, venne disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica. Precisate le conclusioni nel termine del 19 settembre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
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Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche pagina 2 di 7 se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).
Nella fattispecie, ha provveduto, sin dalla fase monitoria, a produrre, in aggiunta Controparte_1 all'estratto conto certificato, tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto di conto corrente ed alla fideiussione, come sopra evidenziato, mentre nel corso del presente giudizio di opposizione ha depositato gli estratti conto integrali riferiti all'intera durata del rapporto, senza che sia stata sollevata alcuna contestazione dopo la loro allegazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata. Parte opponente ribadisce anche nella memoria conclusiva che le firme apposte sul contratto di fideiussione non gli sarebbero riferibili.
Va osservato che il disconoscimento della scrittura privata, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità di tutte le firme risultanti dal documento contestato rispetto a quelle riprodotte su altri documenti allegati, posto che quelle non specificamente contestate vanno considerate riconosciute e riferibili all'autore. Nella specie, nonostante l'evidente coincidenza grafica della firma ritenuta apocrifa con quelle non disconosciute risultanti dal contratto di conto corrente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica ed il consulente tecnico d'ufficio, a seguito dell'esame comparativo e strumentale, ha riscontrato che le n. 4 firme riportate sul contratto di fideiussione del 16.01.2014 sono riconducibili alla mano del sig. . Parte_1 Il consulente tecnico d'ufficio, in particolare, ha impiegato quali firme autografe comparative quelle apposte su documenti pubblici, quali la firma allegata al cartellino carta d'identità del Comune di Monza del 28/11/2017, con autorizzazione all'espatrio, e per la donazione di organi, oltre a quelle reperite in atti e non disconosciute. Sono state raccolte anche le firme autografe rilasciate in data 16/11/2023, in sede di saggio grafico, all'inizio operazioni peritali. Già al confronto preliminare, le firme in verifica e le firme autografe rilasciate da Parte_1 sono apparse al consulente tecnico d'ufficio esprimere “una significativa gamma di particolari caratteristiche di una gestualità dinamica intrisa di similitudini che si configurano come veri e propri indici di compatibilità grafomotoria che portano inevitabilmente ad un giudizio di identità di mano”.
pagina 3 di 7 In proposito, il consulente tecnico d'ufficio ha elencato una considerevole quantità di caratteristiche grafiche e similitudini tali che l'hanno indotto a ritenere “del tutto inverosimile un procedimento di simulazione delle quattro firme in verifica da parte di altra mano scrivente, in ragione dei molteplici e significativi riscontri dinamico grafici tra le firme in esame che si presentano come indiscutibili indici di compatibilità grafomotoria che rivestono una portata segnaletica determinante ai fini del giudizio di identità di mano”. Infatti, “L'analisi particolareggiata del movimento e del ritmo grafico di tutte le sottoscrizioni in verifica, evidenzia una gestualità decisamente credibile e naturale, l'incisività e l'impronta esecutiva dei tracciati rispondenti a continuità nella canalizzazione degli impulsi grafomotori lungo le vie neuromuscolari preposti alla realizzazione della scrittura, il mantenimento della direzione dei movimenti a garanzia della regolarità delle sequenze formative, e la presenza di una medesima sequenza interletterale, depongono inequivocabilmente in favore della genuinità delle firme in oggetto”. Peraltro, tutte le firme in verifica sono state sottoposte anche ad analisi strumentale, mediante
Microscopio Multispettrale Miniaturizzato con ingrandimenti da 40X a 140X anche con luce UV e IR, che non ha evidenziato “né sospette abrasioni della carta da destare dubbi sulla genuinità di esecuzione del tracciato delle firme stesse, né segni di solchi sottostanti per seguirne traccia”, rendendo certo, senza necessità di ulteriori verifiche strumentali, che esse sono state tracciate “in modo spontaneo e naturale a mano libera, senza tendenziosi artifizi simulatori del tracciato di firme autografe”. Le sottoscrizioni disconosciute, dunque, sono da considerare firme autografe effettuate dalla mano dello stesso . Parte_1 Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio vanno accolte, non essendo state con-traddette da diverse apprezzabili considerazioni delle parti. Ciò determina la piena utilizzabilità in giudizio del contratto di fideiussione sul quale si fonda l'obbligazione debitoria a carico di . Parte_1 Ferma, quindi, la validità dell'obbligazione fideiussoria assunta da , ne va ribadita la Parte_1 natura solidale rispetto al debito dell'obbligato principale, a norma dell'art. 1944 cod. civ.. La solidarietà può essere esclusa, ai sensi del secondo comma della suddetta norma, solo in presenza di espressa pattuizione. Nella specie, l'art. 3 della lettera di fideiussione prevedeva, al contrario, proprio la solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni tra fideiussore e debitore principale. Dunque, la clausola della fideiussione stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale.
Per quanto riguarda la pretesa nullità della fideiussione in quanto contenente le clausole di
“sopravvivenza”, di “reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla Banca d'IT contrarie all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, va osservato che la Banca d'IT, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti le predette clausole.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
“In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
pagina 4 di 7 Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti. Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente o anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca. Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idoneo a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la Banca abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso. Si consideri che la Banca d'IT ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. La specifica condotta illecita anticoncorrenziale eventualmente adottata dalla Banca, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini. Competeva, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale: siffatto onere di allegazione e prova non è stato assolto nella specie. Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito. Nella specie, la fideiussione è ampiamente successiva (16 gennaio 2014) alla pronuncia della Banca d'IT con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, cosicché l'eventuale condotta illecita imputabile alla Banca avrebbe dovuto essere specificamente allegata (circostanze, nella specie, mai dedotte). Il provvedimento adottato dalla Banca d'IT, dunque, non riveste, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, essendo diverso il contesto in cui è avvenuta la stipula della fideiussione in questa sede esaminata. Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
Nella specie, non è stato neppure dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quella fideiussione se priva delle clausole denunciate ed, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più
pagina 5 di 7 favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
Prevale, dunque, il principio di conservazione degli effetti del contratto a tutela della sopravvivenza della garanzia fideiussoria anche nel caso in cui dovesse essere accertata la nullità parziale del contratto, che comporterebbe l'eliminazione delle sole clausole incriminate, essendo ciò sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio ed a ristabilire l'equilibrio competitivo, preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale. Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla Banca d'IT nel provvedimento sopra richiamato, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”. Va disattesa, dunque, l'eccezione di invalidità totale della garanzia fideiussoria. Esclusa, dunque, l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria assunta dall'odierna parte opponente, va considerato che la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 41994/21) ha escluso anche che la nullità parziale della fideiussione possa essere dichiarata d'ufficio in assenza di esplicita domanda ad opera della parte interessata, per quanto formulabile in corso di causa, posto che “una declaratoria di nullità parziale finirebbe per contrastare irrimediabilmente con il petitum attoreo -, va peraltro osservato come, anche in questo caso, il potere-dovere del giudice si limiti alla rilevazione di una fattispecie di nullità parziale, lasciando poi libere le parti di mantenere inalterate le domande originarie. Ma è del tutto evidente che, confermate in sede di precisazione delle conclusioni le domande di nullità totale, non sarà in alcun modo consentito al giudice, attraverso l'emanazione di una non richiesta sentenza "ortopedica", una inammissibile sovrapposizione del proprio decisum alla valutazione ed alle determinazioni dell'autonomia privata espresse in seno al processo”. Non vale obbiettare, infatti, con riguardo alla rilevabilità d'ufficio delle nullità, che essa attiene alla validità di atti che rappresentano un elemento costitutivo della domanda svolta in via monitoria dalla Banca, perché si tratta di nullità che, come si è detto, non è direttamente riscontrabile nell'
“atto”, ma che dipende da una condotta illecita esterna al contenuto negoziale intrinseco. Ebbene, ciò posto, con riferimento alla pretesa nullità relativa della clausola n. 6 della fideiussione, esplicitata solo nella comparsa conclusionale, ossia la clausola di sopravvivenza che impone una deroga al rispetto del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. consentendo alla Banca che rimanga inerte di escutere comunque il credito, va osservato che l'art. 1957 cod. civ. prevede che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. La nullità della clausola di deroga, pertanto, sarebbe idonea a far estinguere integralmente la fideiussione ogni qual volta il creditore non abbia tempestivamente avviato e coltivato le iniziative utili per il recupero del credito, con conseguente liberazione del fideiussore stante il mancato ossequio del creditore agli oneri imposti dalla norma. Nella specie, tuttavia, nulla ha tempestivamente dedotto in ordine all'eventuale Parte_1 decadenza del creditore dalle azioni recuperatorie (eccezione non rilevabile d'ufficio), essendosi limitato ad affermare che non avrebbe fornito alcuna prova di aver tempestivamente escusso CP_1 la società San Benedetto, benché fallita, insinuandosi al passivo, allorché l'attività assertiva era ormai preclusa.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1480/2022, emesso in data 4 maggio 2022 dal Tribunale di Monza nei confronti di , dichiarandone Parte_1 l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1 complessivi Euro 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di;
Parte_1
4. con sentenza esecutiva. Monza, 8 gennaio 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
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