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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
SENTENZA
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Angela Lo Piparo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6951 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1 dall'Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi,
[...]
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di , sita a in via Mariano Stabile, CP_3 CP_3
182.
– resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con istanza del 12/04/2024 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, presentava richiesta di ricongiungimento familiare con il figlio, , nato in [...] Persona_1
Lanka il 14/04/2006 e ancora minore al momento della richiesta.
Svoltasi la prevista istruttoria, con provvedimento prot. P-PA/F/n/2024/103868 del
18/06/2024, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di CP_3
rigettava l'istanza, in quanto il ricorrente non avrebbe proceduto alla richiesta di rinnovo o aggiornamento del PSE rilasciato dalla Questura di Brindisi.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, asserendo di avere ottenuto, con istanza del 12/04/2024, la concessione del nulla osta al rinnovo/conversione del predetto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale e, per l'effetto, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido dal 25/09/2024 all'08/01/2026.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare il suo diritto a ricongiungersi con il figlio, ordinando alla di il rilascio del nulla osta al CP_3 CP_3
ricongiungimento familiare.
Si costituiva, seppur tardivamente, il , tramite l'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato, contestando gli assunti di controparte e chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Acclarata preliminarmente la competenza del Giudice adito ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/98 secondo cui: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 20 del suddetto Decreto Legislativo a sua volta recita: “1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta […]”.
Quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che il legislatore non subordina la proposizione di opposizione ai provvedimenti in tema di tutela dell'unità familiare, ex art. 30 comma 6 del D.lgs. 286/1998 ad alcuna preclusione di ordine temporale. Ed invero, la normativa di riferimento (combinato disposto art. 30 comma 6 D.lgs.
286/1998 e artt. 16 e 20 del D.lgs. 150/2011) non prevede termini di decadenza per le azioni contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia del diritto all'unità familiare alla luce del superiore interesse riconosciuto dall'ordinamento
(nazionale e sovranazionale) dell'istituto della famiglia. Venendo al merito, l'art. 29 del D.lgs. 286/1998 prevede, quali requisiti per il ricongiungimento familiare, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti comunali e un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Non rileva, ai fini del presente procedimento, quanto previsto dall'art. 28, comma 1- bis, in quanto, al momento della presentazione dell'istanza, il familiare da ricongiungere era minore.
Va premesso che il ricorrente è regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, in quanto in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. Numero_1 depositato in ricorso, rilasciato dalla Questura di e valido fino all'08/01/2026. CP_3
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti si evince che il ricorrente è in possesso di entrambi i requisiti previsti dal citato art. 29. Invero, quanto al requisito reddituale, facendo riferimento all'anno 2024, il ricorrente supera abbondantemente il minimo di cui sopra. Inoltre, lo stesso ha depositato in ricorso certificato d'idoneità abitativa e di conformità igienico sanitaria, rilasciato dal Comune di in data 28/02/2025. CP_3
Pertanto, rilevato che i requisiti richiesti per il diritto al ricongiungimento familiare appaiono soddisfatti dalla documentazione prodotta in corso di causa, che la Suprema
Corte, pronunciando al riguardo, ha riconosciuto la preminenza dell'interesse alla coesione familiare che può venire meno solo per una causa ostativa, rappresentata dalla presenza di un pericolo per l'Ordine Pubblico o per la sicurezza dello Stato (cfr.
Cass. Ordinanza n. 6666/2017; Ordinanza n. 12006/2014), circostanza non sussistente nel caso in esame, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio , nato in [...] Persona_1
Lanka il 14/04/2006.
3. Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio e della complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 sopra meglio generalizzato, a conseguire il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio, figlio , nato in [...] il Persona_1
14/04/2006, ordinandone il rilascio alla di;
CP_3 CP_3
• Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 30\9\25 Il Giudice
Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
SENTENZA
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Angela Lo Piparo, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6951 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso Parte_1 dall'Avv. PAPA DANIELE);
– ricorrente –
CONTRO
, in persona del pro tempore, e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresentati e difesi,
[...]
dall'Avvocatura Distrettale dello Stato di , sita a in via Mariano Stabile, CP_3 CP_3
182.
– resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con istanza del 12/04/2024 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, presentava richiesta di ricongiungimento familiare con il figlio, , nato in [...] Persona_1
Lanka il 14/04/2006 e ancora minore al momento della richiesta.
Svoltasi la prevista istruttoria, con provvedimento prot. P-PA/F/n/2024/103868 del
18/06/2024, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di CP_3
rigettava l'istanza, in quanto il ricorrente non avrebbe proceduto alla richiesta di rinnovo o aggiornamento del PSE rilasciato dalla Questura di Brindisi.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, asserendo di avere ottenuto, con istanza del 12/04/2024, la concessione del nulla osta al rinnovo/conversione del predetto permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale e, per l'effetto, di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato valido dal 25/09/2024 all'08/01/2026.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare il suo diritto a ricongiungersi con il figlio, ordinando alla di il rilascio del nulla osta al CP_3 CP_3
ricongiungimento familiare.
Si costituiva, seppur tardivamente, il , tramite l'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato, contestando gli assunti di controparte e chiedendo di rigettare il ricorso.
2. Acclarata preliminarmente la competenza del Giudice adito ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 286/98 secondo cui: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
L'art. 20 del suddetto Decreto Legislativo a sua volta recita: “1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede
l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta […]”.
Quanto alla tempestività del ricorso, va rilevato che il legislatore non subordina la proposizione di opposizione ai provvedimenti in tema di tutela dell'unità familiare, ex art. 30 comma 6 del D.lgs. 286/1998 ad alcuna preclusione di ordine temporale. Ed invero, la normativa di riferimento (combinato disposto art. 30 comma 6 D.lgs.
286/1998 e artt. 16 e 20 del D.lgs. 150/2011) non prevede termini di decadenza per le azioni contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia del diritto all'unità familiare alla luce del superiore interesse riconosciuto dall'ordinamento
(nazionale e sovranazionale) dell'istituto della famiglia. Venendo al merito, l'art. 29 del D.lgs. 286/1998 prevede, quali requisiti per il ricongiungimento familiare, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti comunali e un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Non rileva, ai fini del presente procedimento, quanto previsto dall'art. 28, comma 1- bis, in quanto, al momento della presentazione dell'istanza, il familiare da ricongiungere era minore.
Va premesso che il ricorrente è regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, in quanto in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato n. Numero_1 depositato in ricorso, rilasciato dalla Questura di e valido fino all'08/01/2026. CP_3
Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti si evince che il ricorrente è in possesso di entrambi i requisiti previsti dal citato art. 29. Invero, quanto al requisito reddituale, facendo riferimento all'anno 2024, il ricorrente supera abbondantemente il minimo di cui sopra. Inoltre, lo stesso ha depositato in ricorso certificato d'idoneità abitativa e di conformità igienico sanitaria, rilasciato dal Comune di in data 28/02/2025. CP_3
Pertanto, rilevato che i requisiti richiesti per il diritto al ricongiungimento familiare appaiono soddisfatti dalla documentazione prodotta in corso di causa, che la Suprema
Corte, pronunciando al riguardo, ha riconosciuto la preminenza dell'interesse alla coesione familiare che può venire meno solo per una causa ostativa, rappresentata dalla presenza di un pericolo per l'Ordine Pubblico o per la sicurezza dello Stato (cfr.
Cass. Ordinanza n. 6666/2017; Ordinanza n. 12006/2014), circostanza non sussistente nel caso in esame, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio , nato in [...] Persona_1
Lanka il 14/04/2006.
3. Tenuto conto della particolarità dell'oggetto del giudizio e della complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• Accerta e dichiara il diritto del ricorrente, , Parte_1 sopra meglio generalizzato, a conseguire il nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del figlio, figlio , nato in [...] il Persona_1
14/04/2006, ordinandone il rilascio alla di;
CP_3 CP_3
• Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 30\9\25 Il Giudice
Angela Lo Piparo
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.