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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3649/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002123751022834626 BOLLO AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6806/2025 depositato il 13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 proponeva - dinanzi alla Corte di primo grado in composizione monocratica - ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati nr. 20230002123751022834626 notificato in data 24.11.2023, e fondato sul mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2016, per l'importo di euro 495,17. Lamentava il ricorrente che il preavviso di fermo amministrativo fosse nullo per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva RTI Municipia spa che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di primo grado riteneva fondato il ricorso in quanto la documentazione prodotta da Municipia S.p.a. non risultava idonea a dimostrare che la notifica fosse regolarmente avvenuta, in quanto per l'avviso di accertamento la stessa sarebbe stata effettuata con deposito presso la casa comunale, in difetto dell'attestazione delle ricerche e della prova dell'invio della raccomandata;
quanto alla ingiunzione di pagamento era stata allegata esclusivamente una CAD -immessa nella cassetta postale- e non emerge alcun collegamento con l'atto asseritamente notificato. Pertanto, difettando la regolare notifica degli atti presupposti, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
2. Propone appello Municipia chiedendo la riforma della sentenza impugnata e depositando documentazione in secondo grado.
Si costituisce il contribuente che eccepisce la inammissibilità del deposito della documentazione in secondo grado e chiede confermarsi la prima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è la questione della ammissibilità del deposito dei documenti in appello.
A ben vedere, la Corte costituzione è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva:
«1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».
Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado.
Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti le notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, che la documentazione depositata da Municipia in appello non è utilizzabile – come eccepito dal contribuente - a seguito delle modifiche apportate all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992, non vertendosi in tema di giudizio di primo grado iniziato prima del 4 gennaio 2024.
Analizzando la documentazione depositata in primo grado, effettivamente l'avviso di accertamento risulta notificato senza che vi sia alcuna prova delle attività che il notificatore ha svolto prima dell'invio della raccomandata. Il che rende nulla la notifica.
Quanto alla intimazione vi è l'immissione dell'avviso nella cassetta postale ma non vi è traccia dell'esito dell'invio della raccomandata. Pertanto, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata - il 24.11.23 – era già intervenuta la decadenza triennale per la tassa del 2016.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna di Municipia S.p.a. al pagamento di euro 250, oltre accessori di legge, in favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per competenze, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Napoli, 12.11.25
Il Giudice Il Presidente
CO AN DA CR
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3649/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 22 e pubblicata il 05/11/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002123751022834626 BOLLO AUTO 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6806/2025 depositato il 13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Resistente_1 proponeva - dinanzi alla Corte di primo grado in composizione monocratica - ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati nr. 20230002123751022834626 notificato in data 24.11.2023, e fondato sul mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2016, per l'importo di euro 495,17. Lamentava il ricorrente che il preavviso di fermo amministrativo fosse nullo per omessa notifica degli atti presupposti e conseguente prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva RTI Municipia spa che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte di primo grado riteneva fondato il ricorso in quanto la documentazione prodotta da Municipia S.p.a. non risultava idonea a dimostrare che la notifica fosse regolarmente avvenuta, in quanto per l'avviso di accertamento la stessa sarebbe stata effettuata con deposito presso la casa comunale, in difetto dell'attestazione delle ricerche e della prova dell'invio della raccomandata;
quanto alla ingiunzione di pagamento era stata allegata esclusivamente una CAD -immessa nella cassetta postale- e non emerge alcun collegamento con l'atto asseritamente notificato. Pertanto, difettando la regolare notifica degli atti presupposti, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
2. Propone appello Municipia chiedendo la riforma della sentenza impugnata e depositando documentazione in secondo grado.
Si costituisce il contribuente che eccepisce la inammissibilità del deposito della documentazione in secondo grado e chiede confermarsi la prima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è la questione della ammissibilità del deposito dei documenti in appello.
A ben vedere, la Corte costituzione è intervenuta in ordine all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992 nella formula di nuovo conio - come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - che recita, per quel che qui rileva:
«1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. […]
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti».
Non altrettanto in ordine alla seconda parte del terzo comma, relativo alla prova delle «notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis», che dunque non possono essere depositate in secondo grado.
Quanto al regime transitorio, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 nella parte in cui prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 cit.< giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo».
In sostanza è consentito il deposito in appello degli atti afferenti le notifiche solo se il giudizio di primo grado è stato istaurato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame: ciò perché la successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, che la documentazione depositata da Municipia in appello non è utilizzabile – come eccepito dal contribuente - a seguito delle modifiche apportate all'art. 58 d.lgs. 546 del 1992, non vertendosi in tema di giudizio di primo grado iniziato prima del 4 gennaio 2024.
Analizzando la documentazione depositata in primo grado, effettivamente l'avviso di accertamento risulta notificato senza che vi sia alcuna prova delle attività che il notificatore ha svolto prima dell'invio della raccomandata. Il che rende nulla la notifica.
Quanto alla intimazione vi è l'immissione dell'avviso nella cassetta postale ma non vi è traccia dell'esito dell'invio della raccomandata. Pertanto, alla data della notifica dell'intimazione qui impugnata - il 24.11.23 – era già intervenuta la decadenza triennale per la tassa del 2016.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna di Municipia S.p.a. al pagamento di euro 250, oltre accessori di legge, in favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per competenze, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Napoli, 12.11.25
Il Giudice Il Presidente
CO AN DA CR