Articolo 4 della Legge 4 ottobre 1966, n. 907
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 novembre 1966
Art. 4.
Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei Cambi.
Entrata in vigore il 8 novembre 1966