Art. 4.
Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei Cambi.
Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Asiatica, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei Cambi.