TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
N. R.G. 3472/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
GI TO Presidente
ER ON CE relatore
LI IA CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per cause di impugnazione dei testamenti promosso da
C.F. , con l'Avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
AO
contro
C.F. , con gli Avv. PINI CP_1 C.F._2
ID e AM ENRICA VIA G. C.F._3
CHIASSI, 59 46100 MANTOVA;
Conclusioni: Attore: “dichiara che il Sig. ha proposto, in corso di causa, Parte_1
querela di falso ex art. 221 c.p.c., avente ad oggetto il testamento asseritamente olografo di pubblicato dal Notaio Dott. Persona_1
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., con atto citazione notificato in data 20/3-4/4/2025, querela di falso che si intende reiterare con dichiarazione resa nel presente verbale di udienza.
In considerazione di ciò, il procuratore di chiede che l'Ill.mo Parte_1
CE Istruttore disponga, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, la sospensione del presente giudizio.
Nel mentre, il sottoscritto procuratore di precisa come segue Parte_1
le conclusioni
In via preliminare:
preso atto che, nel corso della presente causa civile, il Sig. ha Parte_1
proposto, con atto di citazione notificato in data 20/3-4/4/2025 al Sig.
[...]
ed ai suoi procuratori costituiti Avv.ti Davide Pini ed Enrica CP_1
Bergamini, querela di falso avente ad oggetto il testamento asseritamente olografo di , pubblicato dal Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., e che detto procedimento è stato rubricato al n. 791/2025 R.G. - Tribunale di Mantova
– CE Dott.ssa ER ON - disporsi la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 791/2025
R.G. - Tribunale di Mantova – CE Dott.ssa ER ON -.
Nel merito.
Pag. 2 di 14 1) accertare e dichiarare che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio
Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., non è stato scritto e sottoscritto di pugno dal Sig. e, Persona_1
conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità
e/o l'inefficacia del detto testamento e l'inefficacia delle disposizioni ivi contenute.
2) Accertare e dichiarare che è l'unico erede legittimo del de Parte_1
cuius padre naturale del medesimo in forza di sentenza n. Persona_1
14 del 28/11/1989 del Tribunale per i Minorenni di Brescia e che quindi a compete l'intero asse ereditario del de cuius medesimo, così Parte_1
come di seguito determinato e comunque quale risulterà all'esito del presente giudizio. Conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi il convenuto a reintegrare l'asse ereditario di CP_1 Persona_1
di tutti i beni mobili e immobili e/o di tutte le quote di beni di cui il medesimo asse ereditario di risulterà composto all'esito del Persona_1
presente giudizio, nonché a restituire e/o a trasferire a tutti i Parte_1
beni e/o le quote di beni facenti parte di tale asse ereditario di cui detto convenuto risulti a qualunque titolo in possesso.
3) In subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ritenga che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data 9.6.2022 al Persona_2
n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., sia stato scritto e sottoscritto di pugno dal Sig. accertare e dichiarare che l'attore Persona_1 Pt_1
risulta, in forza delle disposizioni ivi contenute, integralmente
[...]
pretermesso e che dette disposizioni violano il diritto dello stesso attore di vedersi attribuita una quota della metà dell'asse ereditario, Parte_1
a lui riservata quale erede legittimario del citato padre naturale.
Pag. 3 di 14 Dichiarare quindi nulle e/o annullabili e/o inefficaci dette disposizioni testamentarie nella parte in cui individuano quale unico erede il convenuto
, così eccedendo la quota del 50% dell'asse ereditario, come CP_1
di seguito determinato e comunque quale risulterà all'esito del presente giudizio, di cui il de cuius poteva liberamente disporre. Accertare e dichiarare che una quota pari alla metà dell'asse ereditario, come risultante all'esito del presente giudizio, è di pertinenza del suo figlio naturale , quale erede legittimario ex art. 537 c.c. dello stesso Parte_1
Disporre conseguentemente la riduzione di dette Persona_1
disposizioni testamentarie eccedenti la quota dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva legittimamente disporre, in quanto lesive della quota dell'asse ereditario riservata all'attore quale erede legittimario, ai sensi dell'art. 537 c.c..
Al fine di ricostituire detta quota di riserva, dirsi comunque tenuto e condannarsi il convenuto a reintegrare l'asse ereditario di CP_1
tutti i beni mobili e immobili e/o di tutte le quote di beni di cui il medesimo asse ereditario risulterà composto all'esito del presente giudizio, nonché a restituire e/o a trasferire a una quota pari alla metà di tutti i Parte_1
beni e/o le quote di beni facenti parte di tale asse ereditario di cui detto convenuto risulti a qualunque titolo in possesso.
4) Ai fini della determinazione dell'asse ereditario del Sig. Persona_1
e in funzione del contenuto delle domande fin qui formulate:
a) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, ai sensi dell'art. 782 c.c. e dall'art. 48 della Legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, degli atti di divisione stipulati tra e in data Persona_1 CP_1
Pag. 4 di 14 28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 81.354, a rogito del
Notaio Dott. in quanto atti simulati volti a dissimulare Persona_2
altrettante donazioni a favore del convenuto . Per l'effetto, CP_1
relativamente alla parte di asse ereditario consistente negli immobili oggetto di tali atti di divisione simulati, ricostituirsi l'asse ereditario con riferimento alla situazione di detti immobili alla data del 27.12.2021, reintegrando il medesimo asse ereditario delle quote di proprietà indivisa appartenenti a alla medesima data;
Persona_1
b) accertare e dichiarare inoltre la nullità per difetto di forma e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle donazioni di danaro effettuate da a favore del nipote , odierno convenuto, nei Persona_1 CP_1
dieci anni antecedenti il 25.5.2022. Per l'effetto, relativamente alla parte di asse ereditario consistente nelle somme di danaro oggetto di tali donazioni, ricostituire l'asse ereditario reintegrando nel medesimo tali somme di denaro;
c) accertare e dichiarare che nell'asse ereditario del de cuius
[...]
sono altresì compresi la quota di 1/3 di proprietà dell'unità Per_1
immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Mantova,
Via Goito, n. 30, fg. 36 mapp. 396, cat. C/1 cl. 10 cons. mq. 57, sup. cat.
93,00 mq. R.C. € 1.315,88 (negozio); la quota nominale di € 4.648,11 euro nella società “ , con sede Parte_2
legale in San GI Bigarello (MN), Via Caselle, n. 35; l'autovettura
Porsche 911 Carrera, targato BT327PG, telaio n. WPOZZZ99Z2S604074, nonché le somme
Pag. 5 di 14 depositate sui conti correnti di pertinenza del de cuius, meglio esplicitati nell'espositiva del presente atto, alla data del suo decesso.
d) Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che gli atti di divisione in data
28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 81.354, a rogito del
Notaio Dott. siano validi ed efficaci, accertare e Persona_2
dichiarare che nell'asse ereditario sono compresi i beni attribuiti in proprietà a in forza di tali atti. Persona_1
5) A seconda che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., nonché il testamento olografo in data 3 agosto 1991 offerto in produzione dal convenuto siano o non siano stati scritti e sottoscritti di pugno da , accertare e dichiarare il diritto di Persona_1 Parte_1
di vedersi liquidata una somma di denaro corrispondente al valore della quota rispettivamente del 25% o del 50% del capitale della società
[...]
oggi divenuta Parte_2 [...]
corrente in San GI Bigarello, Via Caselle Parte_3
35, C.F. , P. IVA , Numero REA MN – 196814, P.IVA_1 P.IVA_2
da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 2289 c.c. Previo accertamento del fatto che il convenuto , nel termine di sei CP_1
mesi dalla data del decesso di , data in cui si è verificato lo Persona_1
scioglimento del rapporto societario in essere in capo al de cuius, non ha provveduto a liquidare a la somma di danaro corrispondente Parte_1
al valore della quota del 50% o del 25% del capitale di detta società, al medesimo spettante in relazione all'accoglimento delle precedenti domande rubricate rispettivamente al punto 1) o al punto 2) di queste conclusioni, e calcolata a norma dell'art. 2289 c.c., dirsi tenuto e
Pag. 6 di 14 condannarsi il convenuto stesso, in qualità di socio superstite di tale società agricola, a corrispondere all'attore la somma di Parte_1
danaro così risultante, come determinata all'esito del presente giudizio.
6) Rigettare comunque tutte le domande del convenuto, svolte nel merito in via preliminare, in via principale ed in via subordinata, nonché di carattere istruttorio.
7) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, pure suscettibile di trascrizione, nonché
l'effettuazione di ogni altro adempimento previsto per legge, ivi compresa la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni tutte effettuate a favore di e/o di qualsivoglia altro soggetto in forza del CP_1
testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data Persona_2
9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., e/o di successivi atti di disposizione. In via istruttoria.
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. Persona_2
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., non è stato scritto e sottoscritto di pugno da Analogamente, Persona_1
nell'ipotesi in cui il convenuto intenda farlo valere in CP_1
giudizio, disporsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta ad accertare che il testamento olografo in data 3.8.1991, prodotto dallo stesso convenuto quale doc. n. 31 e dal medesimo attributo a , non Persona_1
è stato scritto e sottoscritto di pugno dallo stesso . Persona_1
Pag. 7 di 14 Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico, volta ad accertare i reali valori di mercato delle quote di beni oggetto degli atti di divisione stipulati tra il Sig. e il Sig. in data Persona_1 CP_1
28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 91.354, a rogito del
Notaio Dott. e conseguentemente a determinare Persona_2
l'eventuale maggior valore delle quote di detti beni attribuite con dette divisioni a , rispetto al valore delle quote attribuite e CP_1 [...]
Per_1
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico, volta ad accertare la situazione patrimoniale, ex art. 2289 c.c., della società
[...]
oggi divenuta Parte_2 [...]
corrente in San GI Bigarello, Via Caselle Parte_3
35, C.F. , P. IVA , Numero REA MN – 196814, P.IVA_1 P.IVA_2
alla data del 25 maggio 2022, alla data di apertura della successione di
, al fine della corretta determinazione del valore della quota Persona_1
appartenuta allo stesso e della conseguente liquidazione a Persona_1
favore di della somma di danaro di sua competenza. Parte_1
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico – contabile, volta ad accertare l'ammontare e la causale dei pagamenti tutti,
a qualunque titolo effettuati da e favore di , Persona_1 CP_1
nel periodo di dieci anni antecedenti al 25 maggio 2022.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Pag. 8 di 14 Convenuto: “Nel merito, in via principale
1) Dichiararsi che la scheda testamentaria del 22.09.1998 all. B al rep.
81420 racc. 31012 del notaio pubblicata in data Persona_2
9.06.2022 sottoscritta dal de cuius è autografa, e, di Persona_1
conseguenza, rigettarsi le domande attoree tutte sia nel merito sia istruttorie perché infondate in fatto ed in diritto;
2) Con il favore delle spese.”.
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
-di essere figlio naturale della Sig.ra e del Sig. Persona_3 [...]
nato a [...] il [...], residente in vita in San GI Per_1
Bigarello (MN);
- il padre, al momento della nascita, ha rifiutato di riconoscere il figlio e la madre Sig.ra ha dovuto esperire procedimento avanti al Persona_3
Tribunale per i Minorenni di Brescia per ottenere, con sentenza n. 14 del
1989, l'accertamento giudiziale della paternità;
- nonostante l'accertata paternità, il Sig. non ha mai voluto Persona_1
conoscere il figlio;
Pt_1
- l'attore è venuto a conoscenza che il padre è deceduto il giorno 25 maggio 2022, e che, in data 9.6.2022, il Sig. nipote del de CP_1
cuius, ha richiesto al Notaio Dott. di Mantova, di dare Persona_2
Pag. 9 di 14 pubblicazione al testamento olografo del defunto Sig. con Persona_1
il quale il de cuius avrebbe nominato erede unico il detto nipote ed usufruttuaria la sorella (per altro premorta al fratello). Persona_4
Tanto dedotto ha impugnato il suddetto testamento per mancanza di olografia , proponendo in via subordinata domanda di riduzione per lesione della quota legittima a lui spettante, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
2. Si è costituito il convenuto , sostenendo la validità del CP_1
testamento ed evidenziando come il de cuius non avesse alcun rapporto con l'attore. Ha poi evidenziato come in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, mentre nel caso di specie l'attore si sarebbe limitato a produrre una perizia di parte. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande e , in via subordinata, nell'ipotesi in cui il testamento olografo pubblicato fosse ritenuto apocrifo e pertanto inesistente, accertarsi l'autenticità del testamento olografo di data 3 agosto 1991 a firma di Persona_1
analogo contenuto.
3. Compiute le verifiche preliminari, invitate le parti alla mediazione obbligatoria, non esperita, integrata la documentazione e disposta ctu grafologica, la causa è stata rimessa al Collegio (dal giudice assegnatario del fascicolo dal 1.2.2024) per la decisione sulla domanda relativa
Pag. 10 di 14 all'impugnazione del testamento, trattandosi di questione pregiudiziale da definirsi prima di procedere alla eventuale istruttoria sulle residue domande delle parti (ivi comprese quelle di riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione), con ordinanza del 4.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
4.Ciò premesso, la domanda proposta dall' attore, volta ad invalidare il testamento predetto, è risultata infondata e va , pertanto, rigettata.
5.Preliminarmente si segnala che, dopo l'espletamento della ctu grafologica l'attore ha proposto, in via principale in un ulteriore ed autonomo giudizio, querela di falso avverso il medesimo testamento , pubblicato in data
9.6.2022, oggetto del presente giudizio. A tal riguardo si osserva che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 dicembre 2017, n.
30733, ha statuito che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non è necessario proporre querela di falso, ma basta proporre la domanda di accertamento negativo di provenienza di tale scrittura privata. Nel caso di specie quindi , essendo già stata proposta nel presente giudizio domanda di accertamento negativo di provenienza di tale testamento, la querela di falso rappresenta una inutile duplicazione del presente giudizio , non idonea certamente a sospendere la presente procedura.
6. Passando al merito della domanda, l'attore propone un unico motivo di impugnazione avverso il testamento, ovvero la mancanza di olografia e, a sostegno di tale tesi, produce una perizia di parte.
Sul punto è stata quindi disposta ctu grafologica , affidata alla dott.ssa alla quale sono stati consegnati diversi documenti per la Persona_5
Pag. 11 di 14 comparazione, prodotti sia da parte attrice che da parte convenuta, e dettagliatamente indicati nell'elaborato peritale (cfr. rel. Depositata il
1.12.2024). L'ausiliaria, all'esito degli accertamenti , che sono parsi immuni da vizi e da errori di tipo metodologico, ha accertato che : “
L'analisi grafo-tecnica del testamento ha messo in luce l'oggettiva riconducibilità dell'intero documento – data, testo e firma in nero e riga in blu – alla stessa mano scrivente. Il documento e le tracce grafiche non presentano anomalie di sorta e tracce di manomissioni.
Il grafismo è personalizzato e prevalentemente scorrevole.
Il testo non è lungo ed è inserito in un cartoncino di modeste dimensioni.
La lunghezza solitamente del testo solitamente è un elemento a favore dell'autenticità perché un falsario tende a ridurre al minimo la scrittura, tuttavia, “la brevità non è necessariamente indice di falsità”31 e un giudizio di apocrifia dev'essere supportato da elementi grafo-tecnici che nel caso in esame non sono emersi.
L'indagine strumentale di Q ha consentito di escludere con certezza le ipotesi di falso per duplicazione o composizione e le ipotesi di mano guidata con le rispettive varianti (pag. 13 e 14 della ctu). I falsi per calco, decalco e trasparenza sono escluse dallo spessore del cartoncino.
In seguito al confronto si esclude logicamente anche l'ipotesi di falso senza imitare il modello (ipotesi di grafia naturale, autofalsificazione e grafia inventata o di fantasia a pag. 14 della ctu), per le numerose oggettive somiglianze.
Pag. 12 di 14 Le firme comparative, quantitativamente rilevanti e ben distribuite nel tempo dal 1967 al 2022, denotano complessità e grande variabilità in ogni genere grafologico, dato coerente con la formazione universitaria del sig.
Persona_1
Il confronto tra Q e le Kn restituisce somiglianze e compatibilità nella composizione, nell'impostazione, nella continuità, nello stile, nei percorsi ideativi, nella dimensione, nei rapporti dimensionali, nell'andamento, nell'inclinazione, nel tratto, nella pressione, nella direzione, nella velocità relativa e nel livello grafico.
Sono altresì emerse numerose corrispondenze nei piccoli segni del grafismo, particolarmente probanti l'identità di mano (puntini, angolo nella “a”, barra della “t”, grammi finali e iniziali).
Tutte le somiglianze sono state descritte e illustrate con idonea iconografia nel capitolo che precede. Tra il testamento e le autografe non sono emerse differenze degne di nota e la divergenza nel numero degli stacchi tra lettere
è spiegabile con la variabilità grafica del de cuius. L'ipotesi validata dall'esito degli accertamenti effettuati è l'autografia della scheda testamentaria in causa, vergata per intero dal sig. (ipotesi Persona_1
3 a pag. 13).
E dopo aver compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte , ha confermato: “ per i risultati oggettivi scaturiti dall'analisi del testamento in causa indagato in originale, dall'analisi delle numerose comparative e dal loro confronto, valutate le osservazioni tecniche pervenute dalle CCTTPP, il testamento a nome datato Persona_1
22.09.1998, All. B al Rep. nr. del notaio dott. è stato Persona_2
Pag. 13 di 14 redatto per intero e sottoscritto di pugno dal de cuius sig. Per_1
”
[...]
7.Le statuizioni di cui sopra conducono al rigetto della domanda di impugnazione del testamento, con conseguente conferma della sua validità
e assorbimento della domanda proposta dal convenuto relativa alla validità del precedente testamento redatto dal de cuius, in ogni caso non impugnato.
8. Il giudizio deve proseguire in ordine alle ulteriori domande proposte e pertanto si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
9.Si rinvia al definitivo per la statuizione sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande proposte da volte ad ottenere Parte_1
l'annullamento del testamento olografo di , pubblicato dal Persona_1
Notaio Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. Persona_2
31.012 di Racc;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- spese con il definitivo.
Così deciso in Mantova il 6.11.2025
Il CE estensore Il Presidente
ER ON GI TO
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
N. R.G. 3472/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
GI TO Presidente
ER ON CE relatore
LI IA CE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per cause di impugnazione dei testamenti promosso da
C.F. , con l'Avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
AO
contro
C.F. , con gli Avv. PINI CP_1 C.F._2
ID e AM ENRICA VIA G. C.F._3
CHIASSI, 59 46100 MANTOVA;
Conclusioni: Attore: “dichiara che il Sig. ha proposto, in corso di causa, Parte_1
querela di falso ex art. 221 c.p.c., avente ad oggetto il testamento asseritamente olografo di pubblicato dal Notaio Dott. Persona_1
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., con atto citazione notificato in data 20/3-4/4/2025, querela di falso che si intende reiterare con dichiarazione resa nel presente verbale di udienza.
In considerazione di ciò, il procuratore di chiede che l'Ill.mo Parte_1
CE Istruttore disponga, in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, la sospensione del presente giudizio.
Nel mentre, il sottoscritto procuratore di precisa come segue Parte_1
le conclusioni
In via preliminare:
preso atto che, nel corso della presente causa civile, il Sig. ha Parte_1
proposto, con atto di citazione notificato in data 20/3-4/4/2025 al Sig.
[...]
ed ai suoi procuratori costituiti Avv.ti Davide Pini ed Enrica CP_1
Bergamini, querela di falso avente ad oggetto il testamento asseritamente olografo di , pubblicato dal Notaio Dott. Persona_1 Persona_2
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., e che detto procedimento è stato rubricato al n. 791/2025 R.G. - Tribunale di Mantova
– CE Dott.ssa ER ON - disporsi la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento n. 791/2025
R.G. - Tribunale di Mantova – CE Dott.ssa ER ON -.
Nel merito.
Pag. 2 di 14 1) accertare e dichiarare che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio
Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., non è stato scritto e sottoscritto di pugno dal Sig. e, Persona_1
conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità
e/o l'inefficacia del detto testamento e l'inefficacia delle disposizioni ivi contenute.
2) Accertare e dichiarare che è l'unico erede legittimo del de Parte_1
cuius padre naturale del medesimo in forza di sentenza n. Persona_1
14 del 28/11/1989 del Tribunale per i Minorenni di Brescia e che quindi a compete l'intero asse ereditario del de cuius medesimo, così Parte_1
come di seguito determinato e comunque quale risulterà all'esito del presente giudizio. Conseguentemente, dirsi tenuto e condannarsi il convenuto a reintegrare l'asse ereditario di CP_1 Persona_1
di tutti i beni mobili e immobili e/o di tutte le quote di beni di cui il medesimo asse ereditario di risulterà composto all'esito del Persona_1
presente giudizio, nonché a restituire e/o a trasferire a tutti i Parte_1
beni e/o le quote di beni facenti parte di tale asse ereditario di cui detto convenuto risulti a qualunque titolo in possesso.
3) In subordine, nella non creduta ipotesi in cui si ritenga che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data 9.6.2022 al Persona_2
n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., sia stato scritto e sottoscritto di pugno dal Sig. accertare e dichiarare che l'attore Persona_1 Pt_1
risulta, in forza delle disposizioni ivi contenute, integralmente
[...]
pretermesso e che dette disposizioni violano il diritto dello stesso attore di vedersi attribuita una quota della metà dell'asse ereditario, Parte_1
a lui riservata quale erede legittimario del citato padre naturale.
Pag. 3 di 14 Dichiarare quindi nulle e/o annullabili e/o inefficaci dette disposizioni testamentarie nella parte in cui individuano quale unico erede il convenuto
, così eccedendo la quota del 50% dell'asse ereditario, come CP_1
di seguito determinato e comunque quale risulterà all'esito del presente giudizio, di cui il de cuius poteva liberamente disporre. Accertare e dichiarare che una quota pari alla metà dell'asse ereditario, come risultante all'esito del presente giudizio, è di pertinenza del suo figlio naturale , quale erede legittimario ex art. 537 c.c. dello stesso Parte_1
Disporre conseguentemente la riduzione di dette Persona_1
disposizioni testamentarie eccedenti la quota dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva legittimamente disporre, in quanto lesive della quota dell'asse ereditario riservata all'attore quale erede legittimario, ai sensi dell'art. 537 c.c..
Al fine di ricostituire detta quota di riserva, dirsi comunque tenuto e condannarsi il convenuto a reintegrare l'asse ereditario di CP_1
tutti i beni mobili e immobili e/o di tutte le quote di beni di cui il medesimo asse ereditario risulterà composto all'esito del presente giudizio, nonché a restituire e/o a trasferire a una quota pari alla metà di tutti i Parte_1
beni e/o le quote di beni facenti parte di tale asse ereditario di cui detto convenuto risulti a qualunque titolo in possesso.
4) Ai fini della determinazione dell'asse ereditario del Sig. Persona_1
e in funzione del contenuto delle domande fin qui formulate:
a) accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, ai sensi dell'art. 782 c.c. e dall'art. 48 della Legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, degli atti di divisione stipulati tra e in data Persona_1 CP_1
Pag. 4 di 14 28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 81.354, a rogito del
Notaio Dott. in quanto atti simulati volti a dissimulare Persona_2
altrettante donazioni a favore del convenuto . Per l'effetto, CP_1
relativamente alla parte di asse ereditario consistente negli immobili oggetto di tali atti di divisione simulati, ricostituirsi l'asse ereditario con riferimento alla situazione di detti immobili alla data del 27.12.2021, reintegrando il medesimo asse ereditario delle quote di proprietà indivisa appartenenti a alla medesima data;
Persona_1
b) accertare e dichiarare inoltre la nullità per difetto di forma e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia delle donazioni di danaro effettuate da a favore del nipote , odierno convenuto, nei Persona_1 CP_1
dieci anni antecedenti il 25.5.2022. Per l'effetto, relativamente alla parte di asse ereditario consistente nelle somme di danaro oggetto di tali donazioni, ricostituire l'asse ereditario reintegrando nel medesimo tali somme di denaro;
c) accertare e dichiarare che nell'asse ereditario del de cuius
[...]
sono altresì compresi la quota di 1/3 di proprietà dell'unità Per_1
immobiliare identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Mantova,
Via Goito, n. 30, fg. 36 mapp. 396, cat. C/1 cl. 10 cons. mq. 57, sup. cat.
93,00 mq. R.C. € 1.315,88 (negozio); la quota nominale di € 4.648,11 euro nella società “ , con sede Parte_2
legale in San GI Bigarello (MN), Via Caselle, n. 35; l'autovettura
Porsche 911 Carrera, targato BT327PG, telaio n. WPOZZZ99Z2S604074, nonché le somme
Pag. 5 di 14 depositate sui conti correnti di pertinenza del de cuius, meglio esplicitati nell'espositiva del presente atto, alla data del suo decesso.
d) Nella denegata ipotesi in cui si ritenga che gli atti di divisione in data
28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 81.354, a rogito del
Notaio Dott. siano validi ed efficaci, accertare e Persona_2
dichiarare che nell'asse ereditario sono compresi i beni attribuiti in proprietà a in forza di tali atti. Persona_1
5) A seconda che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Persona_2
Racc., nonché il testamento olografo in data 3 agosto 1991 offerto in produzione dal convenuto siano o non siano stati scritti e sottoscritti di pugno da , accertare e dichiarare il diritto di Persona_1 Parte_1
di vedersi liquidata una somma di denaro corrispondente al valore della quota rispettivamente del 25% o del 50% del capitale della società
[...]
oggi divenuta Parte_2 [...]
corrente in San GI Bigarello, Via Caselle Parte_3
35, C.F. , P. IVA , Numero REA MN – 196814, P.IVA_1 P.IVA_2
da determinarsi secondo i criteri di cui all'art. 2289 c.c. Previo accertamento del fatto che il convenuto , nel termine di sei CP_1
mesi dalla data del decesso di , data in cui si è verificato lo Persona_1
scioglimento del rapporto societario in essere in capo al de cuius, non ha provveduto a liquidare a la somma di danaro corrispondente Parte_1
al valore della quota del 50% o del 25% del capitale di detta società, al medesimo spettante in relazione all'accoglimento delle precedenti domande rubricate rispettivamente al punto 1) o al punto 2) di queste conclusioni, e calcolata a norma dell'art. 2289 c.c., dirsi tenuto e
Pag. 6 di 14 condannarsi il convenuto stesso, in qualità di socio superstite di tale società agricola, a corrispondere all'attore la somma di Parte_1
danaro così risultante, come determinata all'esito del presente giudizio.
6) Rigettare comunque tutte le domande del convenuto, svolte nel merito in via preliminare, in via principale ed in via subordinata, nonché di carattere istruttorio.
7) Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza e di ogni altro provvedimento emesso nel corso del presente giudizio, pure suscettibile di trascrizione, nonché
l'effettuazione di ogni altro adempimento previsto per legge, ivi compresa la cancellazione delle trascrizioni e delle annotazioni tutte effettuate a favore di e/o di qualsivoglia altro soggetto in forza del CP_1
testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. in data Persona_2
9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., e/o di successivi atti di disposizione. In via istruttoria.
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta ad accertare che il testamento olografo, pubblicato dal Notaio Dott. Persona_2
in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. 31.012 di Racc., non è stato scritto e sottoscritto di pugno da Analogamente, Persona_1
nell'ipotesi in cui il convenuto intenda farlo valere in CP_1
giudizio, disporsi consulenza tecnica d'ufficio grafologica, volta ad accertare che il testamento olografo in data 3.8.1991, prodotto dallo stesso convenuto quale doc. n. 31 e dal medesimo attributo a , non Persona_1
è stato scritto e sottoscritto di pugno dallo stesso . Persona_1
Pag. 7 di 14 Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico, volta ad accertare i reali valori di mercato delle quote di beni oggetto degli atti di divisione stipulati tra il Sig. e il Sig. in data Persona_1 CP_1
28.12.2021 Rep. n. 81.098 ed in data 12.5.2022 Rep. n. 91.354, a rogito del
Notaio Dott. e conseguentemente a determinare Persona_2
l'eventuale maggior valore delle quote di detti beni attribuite con dette divisioni a , rispetto al valore delle quote attribuite e CP_1 [...]
Per_1
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico, volta ad accertare la situazione patrimoniale, ex art. 2289 c.c., della società
[...]
oggi divenuta Parte_2 [...]
corrente in San GI Bigarello, Via Caselle Parte_3
35, C.F. , P. IVA , Numero REA MN – 196814, P.IVA_1 P.IVA_2
alla data del 25 maggio 2022, alla data di apertura della successione di
, al fine della corretta determinazione del valore della quota Persona_1
appartenuta allo stesso e della conseguente liquidazione a Persona_1
favore di della somma di danaro di sua competenza. Parte_1
Disporsi consulenza tecnica d'ufficio di carattere tecnico – contabile, volta ad accertare l'ammontare e la causale dei pagamenti tutti,
a qualunque titolo effettuati da e favore di , Persona_1 CP_1
nel periodo di dieci anni antecedenti al 25 maggio 2022.
Con ogni ulteriore riserva istruttoria.
In ogni caso.
Con vittoria di spese e di onorari.”
Pag. 8 di 14 Convenuto: “Nel merito, in via principale
1) Dichiararsi che la scheda testamentaria del 22.09.1998 all. B al rep.
81420 racc. 31012 del notaio pubblicata in data Persona_2
9.06.2022 sottoscritta dal de cuius è autografa, e, di Persona_1
conseguenza, rigettarsi le domande attoree tutte sia nel merito sia istruttorie perché infondate in fatto ed in diritto;
2) Con il favore delle spese.”.
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: CP_1
-di essere figlio naturale della Sig.ra e del Sig. Persona_3 [...]
nato a [...] il [...], residente in vita in San GI Per_1
Bigarello (MN);
- il padre, al momento della nascita, ha rifiutato di riconoscere il figlio e la madre Sig.ra ha dovuto esperire procedimento avanti al Persona_3
Tribunale per i Minorenni di Brescia per ottenere, con sentenza n. 14 del
1989, l'accertamento giudiziale della paternità;
- nonostante l'accertata paternità, il Sig. non ha mai voluto Persona_1
conoscere il figlio;
Pt_1
- l'attore è venuto a conoscenza che il padre è deceduto il giorno 25 maggio 2022, e che, in data 9.6.2022, il Sig. nipote del de CP_1
cuius, ha richiesto al Notaio Dott. di Mantova, di dare Persona_2
Pag. 9 di 14 pubblicazione al testamento olografo del defunto Sig. con Persona_1
il quale il de cuius avrebbe nominato erede unico il detto nipote ed usufruttuaria la sorella (per altro premorta al fratello). Persona_4
Tanto dedotto ha impugnato il suddetto testamento per mancanza di olografia , proponendo in via subordinata domanda di riduzione per lesione della quota legittima a lui spettante, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
2. Si è costituito il convenuto , sostenendo la validità del CP_1
testamento ed evidenziando come il de cuius non avesse alcun rapporto con l'attore. Ha poi evidenziato come in tema di successioni, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, mentre nel caso di specie l'attore si sarebbe limitato a produrre una perizia di parte. Ha chiesto quindi il rigetto delle domande e , in via subordinata, nell'ipotesi in cui il testamento olografo pubblicato fosse ritenuto apocrifo e pertanto inesistente, accertarsi l'autenticità del testamento olografo di data 3 agosto 1991 a firma di Persona_1
analogo contenuto.
3. Compiute le verifiche preliminari, invitate le parti alla mediazione obbligatoria, non esperita, integrata la documentazione e disposta ctu grafologica, la causa è stata rimessa al Collegio (dal giudice assegnatario del fascicolo dal 1.2.2024) per la decisione sulla domanda relativa
Pag. 10 di 14 all'impugnazione del testamento, trattandosi di questione pregiudiziale da definirsi prima di procedere alla eventuale istruttoria sulle residue domande delle parti (ivi comprese quelle di riduzione per lesione di legittima e scioglimento di comunione), con ordinanza del 4.6.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
4.Ciò premesso, la domanda proposta dall' attore, volta ad invalidare il testamento predetto, è risultata infondata e va , pertanto, rigettata.
5.Preliminarmente si segnala che, dopo l'espletamento della ctu grafologica l'attore ha proposto, in via principale in un ulteriore ed autonomo giudizio, querela di falso avverso il medesimo testamento , pubblicato in data
9.6.2022, oggetto del presente giudizio. A tal riguardo si osserva che la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 21 dicembre 2017, n.
30733, ha statuito che per contestare l'autenticità di un testamento olografo non è necessario proporre querela di falso, ma basta proporre la domanda di accertamento negativo di provenienza di tale scrittura privata. Nel caso di specie quindi , essendo già stata proposta nel presente giudizio domanda di accertamento negativo di provenienza di tale testamento, la querela di falso rappresenta una inutile duplicazione del presente giudizio , non idonea certamente a sospendere la presente procedura.
6. Passando al merito della domanda, l'attore propone un unico motivo di impugnazione avverso il testamento, ovvero la mancanza di olografia e, a sostegno di tale tesi, produce una perizia di parte.
Sul punto è stata quindi disposta ctu grafologica , affidata alla dott.ssa alla quale sono stati consegnati diversi documenti per la Persona_5
Pag. 11 di 14 comparazione, prodotti sia da parte attrice che da parte convenuta, e dettagliatamente indicati nell'elaborato peritale (cfr. rel. Depositata il
1.12.2024). L'ausiliaria, all'esito degli accertamenti , che sono parsi immuni da vizi e da errori di tipo metodologico, ha accertato che : “
L'analisi grafo-tecnica del testamento ha messo in luce l'oggettiva riconducibilità dell'intero documento – data, testo e firma in nero e riga in blu – alla stessa mano scrivente. Il documento e le tracce grafiche non presentano anomalie di sorta e tracce di manomissioni.
Il grafismo è personalizzato e prevalentemente scorrevole.
Il testo non è lungo ed è inserito in un cartoncino di modeste dimensioni.
La lunghezza solitamente del testo solitamente è un elemento a favore dell'autenticità perché un falsario tende a ridurre al minimo la scrittura, tuttavia, “la brevità non è necessariamente indice di falsità”31 e un giudizio di apocrifia dev'essere supportato da elementi grafo-tecnici che nel caso in esame non sono emersi.
L'indagine strumentale di Q ha consentito di escludere con certezza le ipotesi di falso per duplicazione o composizione e le ipotesi di mano guidata con le rispettive varianti (pag. 13 e 14 della ctu). I falsi per calco, decalco e trasparenza sono escluse dallo spessore del cartoncino.
In seguito al confronto si esclude logicamente anche l'ipotesi di falso senza imitare il modello (ipotesi di grafia naturale, autofalsificazione e grafia inventata o di fantasia a pag. 14 della ctu), per le numerose oggettive somiglianze.
Pag. 12 di 14 Le firme comparative, quantitativamente rilevanti e ben distribuite nel tempo dal 1967 al 2022, denotano complessità e grande variabilità in ogni genere grafologico, dato coerente con la formazione universitaria del sig.
Persona_1
Il confronto tra Q e le Kn restituisce somiglianze e compatibilità nella composizione, nell'impostazione, nella continuità, nello stile, nei percorsi ideativi, nella dimensione, nei rapporti dimensionali, nell'andamento, nell'inclinazione, nel tratto, nella pressione, nella direzione, nella velocità relativa e nel livello grafico.
Sono altresì emerse numerose corrispondenze nei piccoli segni del grafismo, particolarmente probanti l'identità di mano (puntini, angolo nella “a”, barra della “t”, grammi finali e iniziali).
Tutte le somiglianze sono state descritte e illustrate con idonea iconografia nel capitolo che precede. Tra il testamento e le autografe non sono emerse differenze degne di nota e la divergenza nel numero degli stacchi tra lettere
è spiegabile con la variabilità grafica del de cuius. L'ipotesi validata dall'esito degli accertamenti effettuati è l'autografia della scheda testamentaria in causa, vergata per intero dal sig. (ipotesi Persona_1
3 a pag. 13).
E dopo aver compiutamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte , ha confermato: “ per i risultati oggettivi scaturiti dall'analisi del testamento in causa indagato in originale, dall'analisi delle numerose comparative e dal loro confronto, valutate le osservazioni tecniche pervenute dalle CCTTPP, il testamento a nome datato Persona_1
22.09.1998, All. B al Rep. nr. del notaio dott. è stato Persona_2
Pag. 13 di 14 redatto per intero e sottoscritto di pugno dal de cuius sig. Per_1
”
[...]
7.Le statuizioni di cui sopra conducono al rigetto della domanda di impugnazione del testamento, con conseguente conferma della sua validità
e assorbimento della domanda proposta dal convenuto relativa alla validità del precedente testamento redatto dal de cuius, in ogni caso non impugnato.
8. Il giudizio deve proseguire in ordine alle ulteriori domande proposte e pertanto si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
9.Si rinvia al definitivo per la statuizione sulle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Mantova, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta le domande proposte da volte ad ottenere Parte_1
l'annullamento del testamento olografo di , pubblicato dal Persona_1
Notaio Dott. in data 9.6.2022 al n. 81.420 di Rep. e n. Persona_2
31.012 di Racc;
- dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
- spese con il definitivo.
Così deciso in Mantova il 6.11.2025
Il CE estensore Il Presidente
ER ON GI TO
Pag. 14 di 14