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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1588/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Minutella C.F._1
e Goffredo Iacobino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Minutella in Palermo, Viale F.sco Scaduto n. 2/d. (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
, n.q. di amministratore di sostegno di , C.F._2 CP_3 nata a [...] il [...] (c.f. , in proprio C.F._3
e quale erede di , nato a [...] Persona_1
1 d'America) il 13 febbraio 1966 (c.f. ) e deceduto il 02 C.F._4 luglio 2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Arrigoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto,
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._5
Palmigiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta,
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
), in proprio e quale erede di C.F._6 Persona_1
, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]
) e deceduto il 02 luglio 2023, rappresentato e difeso C.F._4 dall'avv. Antonio Gabriele Armetta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in NI (PA), via Castello n. 1 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 25 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv.ti Irene Minutella e Goffredo Iacobbino per Controparte_1
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via principale e nel merito, accogliere il motivo di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 2473/2021 in seno al procedimento RG: 4363/2018 pubblicata in data 01.06.2021 e ritenere e dichiarare illegittimo e, pertanto,
2 nullo e/o annullabile il successivo provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del 21.07.21 cron. 7759, pubblicato in data 13.08.2021. In via principale:
1) accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado sarebbe divenuta definitiva senza la necessità della riassunzione e il riavvio dell'attività processuale.
2) Accertare e dichiarare che il valore di causa in primo grado è di Euro 3.334,00 pari al valore nominale delle quote donate così come da atti notarili di donazione.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la liquidazione delle spese ha superato il valore di causa in violazione dell'art. 91 c.p.c..
4) Accertare e dichiarare la irritualità della istanza di correzione di errore materiale poiché trattasi in realtà di modifica sostanziale del dispositivo della sentenza, valutando che nessuna controparte ha argomentato o eccepito su questa domanda.
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di correzione dell'errore materiale, in quanto trattasi non di correzione di errore materiale ma di modifica sic et simpliciter del dispositivo della sentenza nei propri elementi costituenti, valutando che nessuna controparte ha argomentato o eccepito su questa domanda.
6) Per l'effetto annullare il provvedimento di correzione del dispositivo e confermare il dispositivo ex ante il provvedimento stesso. In ogni caso: 1) Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge. Tutti con distrazione”;
- Avv. Monica Arrigoni per : CP_3
“Con le presenti note di trattazione scritta, l'avv. nella qualità di Controparte_2 amministratore di sostegno della sig.ra si riporta al contenuto dei propri atti CP_3 difensivi, insistendo in tutto quanto eccepito e dedotto nelle domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta in Appello e nella successiva memoria di costituzione nel giudizio riassunto, nonché in sede d'udienza, oltre che in quanto articolato negli atti difensivi del primo grado che devono qui intendersi integralmente ripetuti e trascritti;
contesta integralmente e chiede il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellante in quanto illegittime, inammissibili ed infondate;
con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio”;
- Avv. Alessandro Palmigiano per Controparte_4
“Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e di conseguenza confermare in ogni sua parte la sentenza n. 4363/2018, resa dal Tribunale di Palermo il 1.6.2021 ed il successivo provvedimento di correzione del 21.7.2021; Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
3 - Avv- Antonio Gabriele Armetta per Controparte_5
“Ritenuto impugnativamente quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito, si insiste nella comparsa di costituzione risposta depositata ed in quanto in essa dedotto ed eccepito. Si insiste, nello specifico, nel rigetto dei motivi di impugnazione e nella richiesta di conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di compensi professionali e spese per ambo i gradi di giudizio, da determinarsi anche in considerazione degli aumenti dovuti per pluralità di parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05 ottobre 2021, a Controparte_1 mezzo del procuratore generale, dott. , proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2473/2021, dell'01 giugno 2021, pubblicata l'11 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4363/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 novembre 2021, si costituiva in giudizio, a mezzo del tutore, avv. Daniela Carrara,
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Persona_1 appello incidentale condizionato.
Con successive comparse, depositata il 26 ed il 27 gennaio 2022, si costituivano
, e , chiedendo Controparte_5 Controparte_4 CP_3 tutti il rigetto dell'impugnazione.
Il giudizio veniva interrotto per la morte di e Persona_1 riassunto nei termini di legge da Controparte_4
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
4 In sintesi, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Palermo nei confronti della madre, , e dei fratelli, , CP_3 CP_5 CP_4
e riferendo che:
[...] Persona_1
- con atti pubblici redatti in notar il 23 marzo 2015, la Persona_2 madre, , aveva ceduto in donazione alla figlia, CP_3 [...]
la quota pari all'11,11% della , CP_4 Controparte_6 dal valore nominale di €1.667,00 (rep. 2956 – racc. 2271), ed al figlio,
altra quota pari all'11,11% della stessa società, dal Controparte_5 valore nominale, anch'essa, di €1.667,00 (rep. 2957 – racc. 2272);
- in conseguenza di tali donazioni, i fratelli avevano conseguito la maggioranza delle quote della il cui patrimonio Controparte_6 sociale risultava quindi attribuito come di seguito: l'11,11% a CP_3
il 27,78 % a , il 27,78% a
[...] Controparte_5 CP_4
il 16,67 % a , figlio interdetto, ed il
[...] Persona_1 restante 16,67 % a Controparte_1
- la madre, al tempo delle donazioni, era affetta da deficit cognitivo, tanto che era stata chiesta al Tribunale di Palermo la nomina di un amministratore di sostegno (proc. n. 4255/2016 R.G.V.G.) e che, nel relativo procedimento, il nominato C.T.U., dott. con Persona_3 relazione del 23 luglio 2017, aveva acclarato la presenza nella paziente di un deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato che, pur non incidendo in modo rilevante nelle attività quotidiane, ne comprometteva le scelte decisionali più complesse.
In considerazione di quanto esposto, e ritenuto che le donazioni effettuate rientrassero tra le attività complesse sulle quali incideva tale deterioramento cognitivo, l'attrice chiedeva l'annullamento degli atti pubblici di donazione in questione.
Istruito il procedimento mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali, il Tribunale rigettava le domande, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 21.07.2021 cron. 7759, depositato in data 13.08.2021, il Giudice di primo grado disponeva la correzione della sentenza, sostituendo
5 nella parte dispositiva l'espressione “Condanna l'attore n.q. spiegata a rifondere i convenuti ed il chiamato in causa delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 7.254,00 oltre spese forfetarie deL15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge…” con quella: “… Condanna l'attore n.q. spiegata a rifondere i convenuti ed il chiamato in causa alle spese del giudizio come in motivazione indicate nell'intero in euro 7.254,00 oltre spese forfettarie 15 % CPA ed IVA come per legge, da corrispondere singolarmente a ciascuna delle parti convenute e chiamate in causa”.
Il Tribunale ha ritenuto l'attrice carente sia della legittimazione attiva, non rientrando fra i soggetti indicati dall'art. 775 c.c., che dell'interesse ad agire.
*****
Proponendo impugnazione, con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza nelle parti in cui, rispettivamente, ha ritenuto l'attrice carente della legittimazione attiva, non rientrando fra i soggetti indicati dall'art. 775 c.c., e dell'interesse ad agire.
Va sin da subito rilevato, però, che l'appellante, a seguito della interruzione del giudizio per la morte di e della riassunzione da parte Persona_1 di ha di fatto rinunciato a tali due motivi di Controparte_4 impugnazione (ed alle correlate domande).
Infatti, nella memoria di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 09 settembre 2024, si doleva della riassunzione della causa Controparte_1 operata da una delle controparti, rilevando che, in difetto, la sentenza di primo grado sarebbe divenuta definitiva (“Questa difesa si stupisce dell'avvenuta riassunzione del presente giudizio posto che, in caso di mancata riassunzione la sentenza di primo grado sarebbe stata confermata di diritto per cui non comprende le ragioni della riassunzione che denotano una tipica ipotesi di lite temeraria mancando l'interesse ad agire della sig.ra
Infatti, la sig.ra ha riassunto il giudizio Controparte_4 Controparte_4 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado! Orbene, se non avesse riassunto il giudizio la conferma della sentenza di primo grado sarebbe stato un effetto naturale della mancata riassunzione”), e formulava conclusioni in cui si limitava ad insistere nell'accoglimento del terzo motivo di impugnazione e censurava il provvedimento di correzione materiale operato dal primo giudice, chiedendone l'annullamento.
6 Analogo contegno processuale teneva nel precisare le conclusioni con le note depositate il 24 ottobre 2024.
Dunque, sebbene, come è noto, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III, n. 12756/2024), la valutazione complessiva della condotta processuale della parte evidenzia in maniera inequivocabile il venire meno della sua intenzione di coltivare i primi due motivi di impugnazione.
Venendo al terzo motivo di impugnazione, censura la Controparte_1 liquidazione delle spese operata in sentenza, lamentando il fatto che il primo giudice abbia assegnato alla causa valore indeterminabile, ritenendo il valore nominale, pari ad €3.334,00, delle quote sociali oggetto delle donazioni di cui si era chiesto l'annullamento non corrispondente al loro valore reale.
L'appellante deduce che nessun accertamento del valore delle quote è stato attuato e che, dunque, ai fini dell'individuazione del valore della causa doveva farsi riferimento a quanto indicato negli atti di donazione.
Afferma che, ove si fosse proceduto ad una valutazione delle quote, sarebbe emerso che queste avevano valore negativo, come accertato in altro giudizio.
Richiama giurisprudenza secondo cui il ricorso al valore effettivo della controversia non è possibile allorchè il valore della causa sia stato dichiarato, dovendosi in tale caso fare riferimento al disposto dell'art. 10 c.p.c..
Invoca il disposto dell'art. 91, u.c., c.p.c..
Il motivo è infondato.
Premesso che la giurisprudenza richiamata dall'appellante attiene al previgente d.m. n. 127/04 ed alla liquidazione a carico del cliente e non, come invece nel caso di specie, a quella a carico del soccombente, e che l'art. 91, u.c., c.p.c. si applica solo ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, la questione in esame è disciplinata dall'art. 5 del d.m. n. 55/2014 (applicabile ragione temporis) che, al primo comma, per quanto di interesse, così recita: “Nella liquidazione dei compensi
7 a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile… In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Ebbene, che il valore nominale delle quote sociali (qui oggetto della domanda di annullamento delle relative donazioni) non corrisponda mai al loro valore reale costituisce dato notorio, l'uno rapportandosi al capitale sociale, l'altro (individuabile a seguito di anche molto complesse attività contabili e di stima) al patrimonio netto della compagine.
D'altro canto, è stata proprio l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, a sottolineare come il dichiarato valore nominale fosse “notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo delle rispettive quote”.
Di più, l'iniziativa giudiziaria della protrattasi fino all'interposizione CP_4 dell'appello avverso la decisione avversa di primo grado, non fa che confermare il significativo interesse di parte attrice (così come quello, contrapposto, dei convenuti) riguardo all'esito della controversia, stanti gli evidenti riflessi sulla composizione della compagine sociale.
Esclusa, dunque, l'attendibilità del riferimento al valore nominale delle quote ed in difetto di qualsivoglia accertamento riguardo al valore reale delle partecipazioni (l'appellante non ha prodotto la invocata relazione di c.t.u., redatta in altro procedimento, da cui si evincerebbe che le quote in questione hanno valore pari a zero), alla causa non può che essere riconosciuto, ai fini della liquidazione dei compensi, valore indeterminato, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Infine, ampiamente tardive, e dunque inammissibili, risultano le doglianze formulate dalla rispetto al provvedimento di correzione di errore CP_4 materiale emesso dal Tribunale soltanto in sede di memoria di costituzione dopo l'interruzione della causa.
In considerazione di quanto sopra, risulta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da . Persona_1
8 *****
In conseguenza della rinuncia ad alcuni motivi e del rigetto, per il resto, dell'impugnazione, l'appellante, rinunciante e soccombente, va condannata al pagamento, in favore di n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_2
, e delle spese del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa -, per ciascuno, in complessivi
€5.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminato, considerati anche i primi due motivi di impugnazione;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante in via principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
9 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , n.q. di procuratore generale della Parte_1 sig.ra e su quello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 2473/2021, dell'01 giugno Persona_1
2021, pubblicata l'11 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4363/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
n.q. di amministratore di sostegno di ,
[...] CP_3 [...]
e , delle spese del giudizio di appello, che CP_4 Controparte_5 liquida, per ciascuno, in €5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
10
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1588/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Minutella C.F._1
e Goffredo Iacobino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Minutella in Palermo, Viale F.sco Scaduto n. 2/d. (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_2
, n.q. di amministratore di sostegno di , C.F._2 CP_3 nata a [...] il [...] (c.f. , in proprio C.F._3
e quale erede di , nato a [...] Persona_1
1 d'America) il 13 febbraio 1966 (c.f. ) e deceduto il 02 C.F._4 luglio 2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Arrigoni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 41 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto,
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro C.F._5
Palmigiano, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, via R. Wagner n. 9 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta,
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_5
), in proprio e quale erede di C.F._6 Persona_1
, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]
) e deceduto il 02 luglio 2023, rappresentato e difeso C.F._4 dall'avv. Antonio Gabriele Armetta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in NI (PA), via Castello n. 1 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 25 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- Avv.ti Irene Minutella e Goffredo Iacobbino per Controparte_1
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via principale e nel merito, accogliere il motivo di appello e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 2473/2021 in seno al procedimento RG: 4363/2018 pubblicata in data 01.06.2021 e ritenere e dichiarare illegittimo e, pertanto,
2 nullo e/o annullabile il successivo provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale del 21.07.21 cron. 7759, pubblicato in data 13.08.2021. In via principale:
1) accertare e dichiarare che la sentenza di primo grado sarebbe divenuta definitiva senza la necessità della riassunzione e il riavvio dell'attività processuale.
2) Accertare e dichiarare che il valore di causa in primo grado è di Euro 3.334,00 pari al valore nominale delle quote donate così come da atti notarili di donazione.
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare che la liquidazione delle spese ha superato il valore di causa in violazione dell'art. 91 c.p.c..
4) Accertare e dichiarare la irritualità della istanza di correzione di errore materiale poiché trattasi in realtà di modifica sostanziale del dispositivo della sentenza, valutando che nessuna controparte ha argomentato o eccepito su questa domanda.
5) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di correzione dell'errore materiale, in quanto trattasi non di correzione di errore materiale ma di modifica sic et simpliciter del dispositivo della sentenza nei propri elementi costituenti, valutando che nessuna controparte ha argomentato o eccepito su questa domanda.
6) Per l'effetto annullare il provvedimento di correzione del dispositivo e confermare il dispositivo ex ante il provvedimento stesso. In ogni caso: 1) Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge. Tutti con distrazione”;
- Avv. Monica Arrigoni per : CP_3
“Con le presenti note di trattazione scritta, l'avv. nella qualità di Controparte_2 amministratore di sostegno della sig.ra si riporta al contenuto dei propri atti CP_3 difensivi, insistendo in tutto quanto eccepito e dedotto nelle domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta in Appello e nella successiva memoria di costituzione nel giudizio riassunto, nonché in sede d'udienza, oltre che in quanto articolato negli atti difensivi del primo grado che devono qui intendersi integralmente ripetuti e trascritti;
contesta integralmente e chiede il rigetto di tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellante in quanto illegittime, inammissibili ed infondate;
con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi del giudizio”;
- Avv. Alessandro Palmigiano per Controparte_4
“Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e di conseguenza confermare in ogni sua parte la sentenza n. 4363/2018, resa dal Tribunale di Palermo il 1.6.2021 ed il successivo provvedimento di correzione del 21.7.2021; Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”;
3 - Avv- Antonio Gabriele Armetta per Controparte_5
“Ritenuto impugnativamente quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito, si insiste nella comparsa di costituzione risposta depositata ed in quanto in essa dedotto ed eccepito. Si insiste, nello specifico, nel rigetto dei motivi di impugnazione e nella richiesta di conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di compensi professionali e spese per ambo i gradi di giudizio, da determinarsi anche in considerazione degli aumenti dovuti per pluralità di parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05 ottobre 2021, a Controparte_1 mezzo del procuratore generale, dott. , proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2473/2021, dell'01 giugno 2021, pubblicata l'11 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4363/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 novembre 2021, si costituiva in giudizio, a mezzo del tutore, avv. Daniela Carrara,
, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo Persona_1 appello incidentale condizionato.
Con successive comparse, depositata il 26 ed il 27 gennaio 2022, si costituivano
, e , chiedendo Controparte_5 Controparte_4 CP_3 tutti il rigetto dell'impugnazione.
Il giudizio veniva interrotto per la morte di e Persona_1 riassunto nei termini di legge da Controparte_4
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, come 3, e 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
4 In sintesi, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Palermo nei confronti della madre, , e dei fratelli, , CP_3 CP_5 CP_4
e riferendo che:
[...] Persona_1
- con atti pubblici redatti in notar il 23 marzo 2015, la Persona_2 madre, , aveva ceduto in donazione alla figlia, CP_3 [...]
la quota pari all'11,11% della , CP_4 Controparte_6 dal valore nominale di €1.667,00 (rep. 2956 – racc. 2271), ed al figlio,
altra quota pari all'11,11% della stessa società, dal Controparte_5 valore nominale, anch'essa, di €1.667,00 (rep. 2957 – racc. 2272);
- in conseguenza di tali donazioni, i fratelli avevano conseguito la maggioranza delle quote della il cui patrimonio Controparte_6 sociale risultava quindi attribuito come di seguito: l'11,11% a CP_3
il 27,78 % a , il 27,78% a
[...] Controparte_5 CP_4
il 16,67 % a , figlio interdetto, ed il
[...] Persona_1 restante 16,67 % a Controparte_1
- la madre, al tempo delle donazioni, era affetta da deficit cognitivo, tanto che era stata chiesta al Tribunale di Palermo la nomina di un amministratore di sostegno (proc. n. 4255/2016 R.G.V.G.) e che, nel relativo procedimento, il nominato C.T.U., dott. con Persona_3 relazione del 23 luglio 2017, aveva acclarato la presenza nella paziente di un deterioramento cognitivo di grado lieve-moderato che, pur non incidendo in modo rilevante nelle attività quotidiane, ne comprometteva le scelte decisionali più complesse.
In considerazione di quanto esposto, e ritenuto che le donazioni effettuate rientrassero tra le attività complesse sulle quali incideva tale deterioramento cognitivo, l'attrice chiedeva l'annullamento degli atti pubblici di donazione in questione.
Istruito il procedimento mediante l'acquisizione di prove documentali ed orali, il Tribunale rigettava le domande, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 21.07.2021 cron. 7759, depositato in data 13.08.2021, il Giudice di primo grado disponeva la correzione della sentenza, sostituendo
5 nella parte dispositiva l'espressione “Condanna l'attore n.q. spiegata a rifondere i convenuti ed il chiamato in causa delle spese del giudizio come in motivazione indicate in complessivi euro 7.254,00 oltre spese forfetarie deL15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge…” con quella: “… Condanna l'attore n.q. spiegata a rifondere i convenuti ed il chiamato in causa alle spese del giudizio come in motivazione indicate nell'intero in euro 7.254,00 oltre spese forfettarie 15 % CPA ed IVA come per legge, da corrispondere singolarmente a ciascuna delle parti convenute e chiamate in causa”.
Il Tribunale ha ritenuto l'attrice carente sia della legittimazione attiva, non rientrando fra i soggetti indicati dall'art. 775 c.c., che dell'interesse ad agire.
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Proponendo impugnazione, con i primi due motivi l'appellante censura la sentenza nelle parti in cui, rispettivamente, ha ritenuto l'attrice carente della legittimazione attiva, non rientrando fra i soggetti indicati dall'art. 775 c.c., e dell'interesse ad agire.
Va sin da subito rilevato, però, che l'appellante, a seguito della interruzione del giudizio per la morte di e della riassunzione da parte Persona_1 di ha di fatto rinunciato a tali due motivi di Controparte_4 impugnazione (ed alle correlate domande).
Infatti, nella memoria di costituzione a seguito di riassunzione depositata il 09 settembre 2024, si doleva della riassunzione della causa Controparte_1 operata da una delle controparti, rilevando che, in difetto, la sentenza di primo grado sarebbe divenuta definitiva (“Questa difesa si stupisce dell'avvenuta riassunzione del presente giudizio posto che, in caso di mancata riassunzione la sentenza di primo grado sarebbe stata confermata di diritto per cui non comprende le ragioni della riassunzione che denotano una tipica ipotesi di lite temeraria mancando l'interesse ad agire della sig.ra
Infatti, la sig.ra ha riassunto il giudizio Controparte_4 Controparte_4 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado! Orbene, se non avesse riassunto il giudizio la conferma della sentenza di primo grado sarebbe stato un effetto naturale della mancata riassunzione”), e formulava conclusioni in cui si limitava ad insistere nell'accoglimento del terzo motivo di impugnazione e censurava il provvedimento di correzione materiale operato dal primo giudice, chiedendone l'annullamento.
6 Analogo contegno processuale teneva nel precisare le conclusioni con le note depositate il 24 ottobre 2024.
Dunque, sebbene, come è noto, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizzi alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla (ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III, n. 12756/2024), la valutazione complessiva della condotta processuale della parte evidenzia in maniera inequivocabile il venire meno della sua intenzione di coltivare i primi due motivi di impugnazione.
Venendo al terzo motivo di impugnazione, censura la Controparte_1 liquidazione delle spese operata in sentenza, lamentando il fatto che il primo giudice abbia assegnato alla causa valore indeterminabile, ritenendo il valore nominale, pari ad €3.334,00, delle quote sociali oggetto delle donazioni di cui si era chiesto l'annullamento non corrispondente al loro valore reale.
L'appellante deduce che nessun accertamento del valore delle quote è stato attuato e che, dunque, ai fini dell'individuazione del valore della causa doveva farsi riferimento a quanto indicato negli atti di donazione.
Afferma che, ove si fosse proceduto ad una valutazione delle quote, sarebbe emerso che queste avevano valore negativo, come accertato in altro giudizio.
Richiama giurisprudenza secondo cui il ricorso al valore effettivo della controversia non è possibile allorchè il valore della causa sia stato dichiarato, dovendosi in tale caso fare riferimento al disposto dell'art. 10 c.p.c..
Invoca il disposto dell'art. 91, u.c., c.p.c..
Il motivo è infondato.
Premesso che la giurisprudenza richiamata dall'appellante attiene al previgente d.m. n. 127/04 ed alla liquidazione a carico del cliente e non, come invece nel caso di specie, a quella a carico del soccombente, e che l'art. 91, u.c., c.p.c. si applica solo ai procedimenti dinanzi al Giudice di Pace, la questione in esame è disciplinata dall'art. 5 del d.m. n. 55/2014 (applicabile ragione temporis) che, al primo comma, per quanto di interesse, così recita: “Nella liquidazione dei compensi
7 a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile… In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
Ebbene, che il valore nominale delle quote sociali (qui oggetto della domanda di annullamento delle relative donazioni) non corrisponda mai al loro valore reale costituisce dato notorio, l'uno rapportandosi al capitale sociale, l'altro (individuabile a seguito di anche molto complesse attività contabili e di stima) al patrimonio netto della compagine.
D'altro canto, è stata proprio l'attrice, nell'atto introduttivo del giudizio, a sottolineare come il dichiarato valore nominale fosse “notevolmente inferiore rispetto al valore effettivo delle rispettive quote”.
Di più, l'iniziativa giudiziaria della protrattasi fino all'interposizione CP_4 dell'appello avverso la decisione avversa di primo grado, non fa che confermare il significativo interesse di parte attrice (così come quello, contrapposto, dei convenuti) riguardo all'esito della controversia, stanti gli evidenti riflessi sulla composizione della compagine sociale.
Esclusa, dunque, l'attendibilità del riferimento al valore nominale delle quote ed in difetto di qualsivoglia accertamento riguardo al valore reale delle partecipazioni (l'appellante non ha prodotto la invocata relazione di c.t.u., redatta in altro procedimento, da cui si evincerebbe che le quote in questione hanno valore pari a zero), alla causa non può che essere riconosciuto, ai fini della liquidazione dei compensi, valore indeterminato, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Infine, ampiamente tardive, e dunque inammissibili, risultano le doglianze formulate dalla rispetto al provvedimento di correzione di errore CP_4 materiale emesso dal Tribunale soltanto in sede di memoria di costituzione dopo l'interruzione della causa.
In considerazione di quanto sopra, risulta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da . Persona_1
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In conseguenza della rinuncia ad alcuni motivi e del rigetto, per il resto, dell'impugnazione, l'appellante, rinunciante e soccombente, va condannata al pagamento, in favore di n.q. di amministratore di sostegno di Controparte_2
, e delle spese del CP_3 Controparte_4 Controparte_5 presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa -, per ciascuno, in complessivi
€5.500,00 per compensi (scaglione valore indeterminato, considerati anche i primi due motivi di impugnazione;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante in via principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
9 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , n.q. di procuratore generale della Parte_1 sig.ra e su quello incidentale condizionato proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 2473/2021, dell'01 giugno Persona_1
2021, pubblicata l'11 giugno 2021, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4363/2018 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
n.q. di amministratore di sostegno di ,
[...] CP_3 [...]
e , delle spese del giudizio di appello, che CP_4 Controparte_5 liquida, per ciascuno, in €5.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 05 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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