TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 2960/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
16/09/2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio), ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09/12/2024 da e da Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. TOMMASONE GERARDO, tendente ad ottenere la
[...] pronuncia di divorzio;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Dragoni (CE) in data 07/08/2009; rilevato che dalla coppia è nata una figlia, il 08/06/2009; Persona_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 07/01/2025; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 - La figlia nata a [...] il [...] resta affidata ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- I tempi e le modalità di permanenza della minore sono così stabiliti:
Il padre terrà con sé la bambina, in una settimana, il martedì ed il giovedì dal pomeriggio all'uscita di scuola o dalla mattina ove la stessa non dovesse andare a scuola, fino alla sera. Nella settimana seguente terrà con sé la bambina il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola o dalla mattina fino alla sera e per l'intero fine settimana dal sabato all'uscita di scuola o dalla mattina ove la stessa non dovesse andare a scuola fino alla domenica sera;
Gli orari chiaramente saranno flessibili per contemperare le esigenze lavorative di ognuno e quelle ludico/ricreative della bambina. A tal fine i genitori si impegnano a mantenere tra loro una disponibilità al colloquio/comunicazione concernente la bambina;
Per il prelevamento della minore sia presso l'abitazione materna e sia presso quella paterna, i genitori stabiliranno di volta in volta in maniera bonaria;
Per ciò che riguarda le vacanze natalizie, alternativamente, la minore trascorrerà, di anno in anno, con il padre o con la madre i giorni dalla mattina dal 23 dicembre alla sera del 30 dicembre o dalla mattina del 30 dicembre fino alla sera del 6 gennaio. Il periodo natalizio di quest'anno starà con la madre;
Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternativamente, di anno in anno, dalla mattina del sabato santo alla sera del lunedì in Albis.
Per il prossimo periodo pasquale la minore starà con il padre;
Durante le vacanze estive il padre avrà con sé la figlia nel mese di luglio 15 giorni e nel mese di agosto 15 giorni da concordare preventivamente entro il 31 maggio;
Entrambi i genitori, ogni qualvolta si allontanano dai propri luoghi di residenza con la figlia, dovranno comunicare il luogo e l'indirizzo in cui si trovano, garantendo la possibilità di comunicare con la minore telefonicamente su numero fisso, o in mancanza, su cellulare;
La figlia minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno, e onomastico della stessa nonché la festa della mamma e nello stesso modo trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico dello stesso nonché la festa del papà;
2 Per quanta riguarda il giorno dell'onomastico e del compleanno della bambina sarà concordato dalle parti di anno in anno e comunque in modo alternato;
Le parti concordano che, nel caso la bambina si ammali, il padre andrà presso il domicilio della madre previo accordo con lo stesso per visitarla e intrattenersi con lo stessa per un tempo limitato con ogni rispetto per la privacy.
- Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro Parte_1 Parte_2
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in DRAGONI il 07/08/2009 da Pt_1
nato il [...] in [...], e , nata il
[...] Parte_2
30/12/1989 in Piedimonte ES (CE), alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DRAGONI di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte I, serie /, anno 2009);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Presidente est.
3 dott. Giovanni D'Onofrio
4