Art. 11.
Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell' articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142 , convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 , concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465 .
Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , puo' essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.
Le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell' articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 1950, numero 142 , convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 , concernenti l'invecchiamento dell'acquavite di vino in appositi magazzini assimilati ai doganali, sono estese all'acquavite di vinaccia sottoposta ad invecchiamento ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465 .
Per le caratteristiche dei recipienti di conservazione si osservano le prescrizioni stabilite da quest'ultima disposizione.
Con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 del citato decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , e 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , puo' essere istituito un apposito contrassegno di Stato attestante l'invecchiamento per almeno un anno dell'acquavite di vinaccia.