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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
Dott. PE UP Presidente
Dott. Rossana Guzzo Consigliera
Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1701 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cristiano Dolce;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7704/2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte la domanda formulata da nei confronti di la Parte_1 Controparte_1
ndannando Controparte_2 quest'ultima al pagamento dei compensi professionali non corrisposti, oltre interessi legali, per l'attività di amministrazione giudiziaria eseguita dal primo quale coadiutore dell'azienda amministrata.
A tanto pervenne il Tribunale, accertando che il professionista aveva gestito l'impresa individuale
TI NI ES e il relativo complesso aziendale – dapprima sequestrati nel 2008 e poi confiscati in data
17 marzo 2009 per provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palermo – sino al 14 aprile 2015, per un periodo complessivo di settantatré mesi, senza però ricevere gli emolumenti dovuti. Al fine di determinare gli importi spettanti allo , il primo giudice ritenne che l'attività prestata Pt_1
fosse riferibile a patrimoni non facenti parte di beni costituiti in azienda - stante il fallimento dell'impresa, precedente al sequestro del 2008 – avvalendosi, in tal modo, per la stima dei compensi, della Tabella A, della circolare della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
Quantificò, dunque, in euro 140,00 i compensi dovuti per ogni mese di attività, maggiorati rispetto al minimo tabellare in ragione dei buoni risultati raggiunti durante il periodo di amministrazione giudiziaria, per un totale complessivo di euro 10.220,00.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione del 6 ottobre Parte_1
2023, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione e falsa applicazione della circolare del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione;
II. violazione dell'art. 1284 quarto comma c.c. in relazione al d.lgs. 231/02, nonché omessa motivazione sull'applicazione degli interessi legali ai compensi per l'attività professionale prestata.
3. Con comparsa del 30 gennaio 2024 si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il CP_2
rigetto, proponendo, a sua volta, appello incidentale sulla scorta di un unico motivo con cui ha dedotto che il
Tribunale avrebbe errato a liquidare il compenso aumentando, seppur lievemente, il minimo tabellare previsto dalla circolare del Tribunale di Reggio Calabria.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante principale si duole che il Tribunale di Palermo non abbia fatto uso della Tabella B della circolare del Tribunale di Reggio Calabria – applicabile ai patrimoni di cui facciano parte beni costituiti in azienda – limitatamente al periodo intercorrente fra la data di confisca dei beni del 17 marzo 2009 e la data di cessazione della partita IVA dell'azienda confiscata, avvenuta il 30 dicembre 2011.
Rappresenta che, per questo periodo di trentatré mesi, avrebbe dovuto applicarsi il coefficiente di euro 350,00 mensili, pari al minimo previsto dalla Tabella B.
Evidenzia, dunque, che solo per il residuo periodo di quaranta mesi, fino alla cessazione della impresa individuale avvenuto il 14 aprile 2015, il Tribunale avrebbe potuto far applicazione della Tabella A, con adozione del coefficiente di euro 140,00.
Sostiene che l'importo complessivamente dovuto per l'attività professionale prestata è pari, dunque, all'importo di euro 17.550,00. Soggiunge di avere svolto, fino alla cessazione dell'impresa individuale nel 14 aprile 2015, un'attività ragguardevole, avendo curato tutti gli occorrenti adempimenti amministrativi e fiscali dell'impresa, che aveva richiesto sia un impegno professionale aggiuntivo che comportato una maggiore esposizione a profili di responsabilità.
Il motivo va esaminato congiuntamente all'appello incidentale, in ragione della connessione logico- giuridica tra le due censure.
6. Con quest'ultima doglianza, infatti, l'appellante incidentale si duole che il Tribunale non aveva applicato il minimo tabellare previsto dalla Tabella A, al contrario fissando l'importo mensilmente dovuto invece che in euro 120,00 in euro 140,00.
Rappresenta che l'attività gestionale svolta dallo , come si evince dalla sua stessa relazione Pt_1 finale, aveva riguardato essenzialmente la vendita dei beni aziendali e la volturazione del conto di gestione, considerato che l'impresa individuale era stata dichiarata fallita già nel 2008.
Sostiene che, in ragione dell'entità dell'incarico espletato, che non aveva previsto la gestione di un complesso aziendale operativo, il Tribunale non avrebbe dovuto discostarsi dal minimo tabellare nella liquidazione dei compensi, dovendosi quantificare l'importo complessivo spettante in euro 8.760,00.
7. Così compendiati i due gravami, è fondata la censura dell'appellante principale, mentre non lo è quella di CP_2
Occorre richiamare, anzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, a mente dell'art. 2555 c.c., “carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, è
<<l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa>>, intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione…” (Cassazione civile sez. I, 28/04/1998, n.4319).
Va, dunque, chiarito che il collegamento funzionale fra i beni aziendali trova fondamento nella loro organizzazione ai fini dell'attività d'impresa, sicché la mera dichiarazione di fallimento, non producendo, per ciò solo, l'immediata ed istantanea disgregazione dell'unità aziendale, non è sufficiente a determinarne la cessazione dell'azienda, che avviene, a tutti gli effetti, all'esito delle conseguenti attività di liquidazione.
Ne deriva che lo , fino al momento della cessazione della P.IVA del 30 dicembre 2011 – Pt_1
tralasciando il periodo successivo, siccome non oggetto di impugnativa – ha gestito un complesso di beni costituiti in azienda, poiché organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale.
La circostanza che l'attività materialmente eseguita dall'amministratore abbia riguardato la vendita dei beni aziendali, senza alcun proseguimento dell'attività di impresa non è, dunque, in alcun modo decisiva, giacché la distinzione fra la Tabella A e la Tabella B della cd. “tariffa di Reggio Calabria” si fonda, precisamente, sulla ricorrenza di un requisito di natura oggettiva, rappresentato dalla mera esistenza dell'azienda.
Alla luce di tali evidenze, tenuto anche conto delle incombenze di natura tributaria curate dall'amministratore giudiziario, ne discende pure l'infondatezza del gravame incidentale interposto da CP_2 in ragione della tipologia di attività effettivamente espletata dallo , che da sola già giustifica la Pt_1
modesta maggiorazione applicata dal Tribunale di Palermo rispetto al minimo tabellare.
Peraltro, non può tacersi che la gestione si è certamente contraddistinta per i buoni risultati Pt_1
ottenuti – come già rilevato nella sentenza impugnata – avendo egli curato con successo la cessione a titolo oneroso dei beni confiscati e, fra tutti, del terreno sul quale insisteva l'azienda, nonostante il decremento del valore commerciale causato dalle attività di bonifica richieste ai potenziali acquirenti.
Passando adesso alla quantificazione dei compensi professionali, per il periodo di trentatré mesi intercorrente dal 17 marzo 2009 (data di confisca della ditta), al 30 dicembre 2011 (data di cessazione della
P.IVA) va applicato il (chiesto) minimo tabellare di euro 350,00, della Tabella B, per un totale di euro 11.550,00.
Solo per il restante periodo successivo di quaranta mesi, esteso sino al 14 aprile 2015 (data di cessazione della ditta), va confermato il (già riconosciuto) compenso di euro 140,00 mensili, fissato dal
Tribunale di Palermo sulla base della Tabella A, sicché il totale dovuto è calcolato in euro 5.600,00.
Dalla somma di tali risultati, pertanto, ne consegue che l'importo complessivamente dovuto, per l'intera attività professionale prestata dallo per mesi settantatré, è pari ad euro 17.150,00. Pt_1
8. Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole che il Tribunale di Palermo abbia liquidato, in uno alla sorte, gli interessi ma nella misura prevista all'art. 1284 comma 1 c.c.
Rappresenta che, così facendo, non avrebbe indicato le ragioni sottese all'applicazione degli interessi in tale misura inferiore, rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.
Evidenzia che sarebbe stato invece tenuto, anche al cospetto di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento di interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Sostiene, infatti, che, ove il procedimento abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, vanno applicati quelli previsti al combinato disposto di cui agli 1284 co. 4 c.c. e del D. Lgs. 231 del 2002.
Non sussiste – infatti - alcun limite di applicabilità nella previsione del comma 4 dell'art. 1284 c.c., fermo restando che, per quanto concerne i professionisti, gli interessi competono nella misura prevista dalle leggi speciali in materia.
Il motivo è fondato. E' necessario il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
In ragione di tale condivisibile principio, va rilevato che nel primo grado l'appellante principale chiese genericamente la liquidazione, in uno al compenso spettante, degli interessi dovuti, senza domandarne il calcolo nella misura legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c..
Ne consegue, dunque, che era chiaramente demandata al primo giudice la corretta e motivata individuazione della misura degli interessi, concretamente applicabile nella fattispecie in esame.
Orbene, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, non è dubbio che il campo di applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. non sia ristretto alle sole transazioni commerciali ovvero condizionato dalla possibilità di stabilire negozialmente la misura del tasso, come preteso da parte appellata, giacché secondo l'interpretazione della Suprema Corte: "il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito
o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 );. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Tale orientamento appare, invero, certamente condivisibile, non solo per il chiaro tenore letterale della disposizione citata ma anche per la finalità che la supporta, dal momento che mira a disincentivare comportamenti dilatori che possono avere luogo, evidentemente, non solo nell'ambito delle transazioni commerciali, a danno del legittimo affidamento del creditore nel regolare adempimento della prestazione.
Ne consegue, dunque, che il computo degli interessi, dal momento di proposizione della domanda giudiziale, dovrà essere effettuato nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4, restando nella misura legale di cui al comma 1 del sopracitato articolo solo gli interessi dovuti per il periodo antecedente, con decorrenza dalla prima infruttuosa istanza di pagamento del 25 marzo 2020. 9. La statuizione sulle spese del grado segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 7704/2023 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da
[...]
con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023 e da Parte_1 Controparte_1
CP onfiscati Criminalità Organizzata, condanna quest'ultima a pagare
[...]
al primo, per i titoli di cui in motivazione, il complessivo importo di euro 17.150,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 marzo 2020 e, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dal 30 agosto 2022 al saldo;
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese del grado liquidate in complessivi euro 1984,00, oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI PE UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da
Dott. PE UP Presidente
Dott. Rossana Guzzo Consigliera
Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1701 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Cristiano Dolce;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 7704/2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, accolse in parte la domanda formulata da nei confronti di la Parte_1 Controparte_1
ndannando Controparte_2 quest'ultima al pagamento dei compensi professionali non corrisposti, oltre interessi legali, per l'attività di amministrazione giudiziaria eseguita dal primo quale coadiutore dell'azienda amministrata.
A tanto pervenne il Tribunale, accertando che il professionista aveva gestito l'impresa individuale
TI NI ES e il relativo complesso aziendale – dapprima sequestrati nel 2008 e poi confiscati in data
17 marzo 2009 per provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palermo – sino al 14 aprile 2015, per un periodo complessivo di settantatré mesi, senza però ricevere gli emolumenti dovuti. Al fine di determinare gli importi spettanti allo , il primo giudice ritenne che l'attività prestata Pt_1
fosse riferibile a patrimoni non facenti parte di beni costituiti in azienda - stante il fallimento dell'impresa, precedente al sequestro del 2008 – avvalendosi, in tal modo, per la stima dei compensi, della Tabella A, della circolare della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria.
Quantificò, dunque, in euro 140,00 i compensi dovuti per ogni mese di attività, maggiorati rispetto al minimo tabellare in ragione dei buoni risultati raggiunti durante il periodo di amministrazione giudiziaria, per un totale complessivo di euro 10.220,00.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione del 6 ottobre Parte_1
2023, sulla scorta di due motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione e falsa applicazione della circolare del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione;
II. violazione dell'art. 1284 quarto comma c.c. in relazione al d.lgs. 231/02, nonché omessa motivazione sull'applicazione degli interessi legali ai compensi per l'attività professionale prestata.
3. Con comparsa del 30 gennaio 2024 si è costituita resistendo al gravame di cui ha chiesto il CP_2
rigetto, proponendo, a sua volta, appello incidentale sulla scorta di un unico motivo con cui ha dedotto che il
Tribunale avrebbe errato a liquidare il compenso aumentando, seppur lievemente, il minimo tabellare previsto dalla circolare del Tribunale di Reggio Calabria.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 21 novembre 2025
– sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante principale si duole che il Tribunale di Palermo non abbia fatto uso della Tabella B della circolare del Tribunale di Reggio Calabria – applicabile ai patrimoni di cui facciano parte beni costituiti in azienda – limitatamente al periodo intercorrente fra la data di confisca dei beni del 17 marzo 2009 e la data di cessazione della partita IVA dell'azienda confiscata, avvenuta il 30 dicembre 2011.
Rappresenta che, per questo periodo di trentatré mesi, avrebbe dovuto applicarsi il coefficiente di euro 350,00 mensili, pari al minimo previsto dalla Tabella B.
Evidenzia, dunque, che solo per il residuo periodo di quaranta mesi, fino alla cessazione della impresa individuale avvenuto il 14 aprile 2015, il Tribunale avrebbe potuto far applicazione della Tabella A, con adozione del coefficiente di euro 140,00.
Sostiene che l'importo complessivamente dovuto per l'attività professionale prestata è pari, dunque, all'importo di euro 17.550,00. Soggiunge di avere svolto, fino alla cessazione dell'impresa individuale nel 14 aprile 2015, un'attività ragguardevole, avendo curato tutti gli occorrenti adempimenti amministrativi e fiscali dell'impresa, che aveva richiesto sia un impegno professionale aggiuntivo che comportato una maggiore esposizione a profili di responsabilità.
Il motivo va esaminato congiuntamente all'appello incidentale, in ragione della connessione logico- giuridica tra le due censure.
6. Con quest'ultima doglianza, infatti, l'appellante incidentale si duole che il Tribunale non aveva applicato il minimo tabellare previsto dalla Tabella A, al contrario fissando l'importo mensilmente dovuto invece che in euro 120,00 in euro 140,00.
Rappresenta che l'attività gestionale svolta dallo , come si evince dalla sua stessa relazione Pt_1 finale, aveva riguardato essenzialmente la vendita dei beni aziendali e la volturazione del conto di gestione, considerato che l'impresa individuale era stata dichiarata fallita già nel 2008.
Sostiene che, in ragione dell'entità dell'incarico espletato, che non aveva previsto la gestione di un complesso aziendale operativo, il Tribunale non avrebbe dovuto discostarsi dal minimo tabellare nella liquidazione dei compensi, dovendosi quantificare l'importo complessivo spettante in euro 8.760,00.
7. Così compendiati i due gravami, è fondata la censura dell'appellante principale, mentre non lo è quella di CP_2
Occorre richiamare, anzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale, a mente dell'art. 2555 c.c., “carattere precipuo dell'azienda, secondo la nozione civilistica dell'istituto, è
<<l'organizzazione dei beni finalizzata all'esercizio dell'impresa>>, intesa come opera unificatrice dell'imprenditore funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale tra beni destinati alla produzione…” (Cassazione civile sez. I, 28/04/1998, n.4319).
Va, dunque, chiarito che il collegamento funzionale fra i beni aziendali trova fondamento nella loro organizzazione ai fini dell'attività d'impresa, sicché la mera dichiarazione di fallimento, non producendo, per ciò solo, l'immediata ed istantanea disgregazione dell'unità aziendale, non è sufficiente a determinarne la cessazione dell'azienda, che avviene, a tutti gli effetti, all'esito delle conseguenti attività di liquidazione.
Ne deriva che lo , fino al momento della cessazione della P.IVA del 30 dicembre 2011 – Pt_1
tralasciando il periodo successivo, siccome non oggetto di impugnativa – ha gestito un complesso di beni costituiti in azienda, poiché organizzato per l'esercizio di un'attività imprenditoriale.
La circostanza che l'attività materialmente eseguita dall'amministratore abbia riguardato la vendita dei beni aziendali, senza alcun proseguimento dell'attività di impresa non è, dunque, in alcun modo decisiva, giacché la distinzione fra la Tabella A e la Tabella B della cd. “tariffa di Reggio Calabria” si fonda, precisamente, sulla ricorrenza di un requisito di natura oggettiva, rappresentato dalla mera esistenza dell'azienda.
Alla luce di tali evidenze, tenuto anche conto delle incombenze di natura tributaria curate dall'amministratore giudiziario, ne discende pure l'infondatezza del gravame incidentale interposto da CP_2 in ragione della tipologia di attività effettivamente espletata dallo , che da sola già giustifica la Pt_1
modesta maggiorazione applicata dal Tribunale di Palermo rispetto al minimo tabellare.
Peraltro, non può tacersi che la gestione si è certamente contraddistinta per i buoni risultati Pt_1
ottenuti – come già rilevato nella sentenza impugnata – avendo egli curato con successo la cessione a titolo oneroso dei beni confiscati e, fra tutti, del terreno sul quale insisteva l'azienda, nonostante il decremento del valore commerciale causato dalle attività di bonifica richieste ai potenziali acquirenti.
Passando adesso alla quantificazione dei compensi professionali, per il periodo di trentatré mesi intercorrente dal 17 marzo 2009 (data di confisca della ditta), al 30 dicembre 2011 (data di cessazione della
P.IVA) va applicato il (chiesto) minimo tabellare di euro 350,00, della Tabella B, per un totale di euro 11.550,00.
Solo per il restante periodo successivo di quaranta mesi, esteso sino al 14 aprile 2015 (data di cessazione della ditta), va confermato il (già riconosciuto) compenso di euro 140,00 mensili, fissato dal
Tribunale di Palermo sulla base della Tabella A, sicché il totale dovuto è calcolato in euro 5.600,00.
Dalla somma di tali risultati, pertanto, ne consegue che l'importo complessivamente dovuto, per l'intera attività professionale prestata dallo per mesi settantatré, è pari ad euro 17.150,00. Pt_1
8. Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole che il Tribunale di Palermo abbia liquidato, in uno alla sorte, gli interessi ma nella misura prevista all'art. 1284 comma 1 c.c.
Rappresenta che, così facendo, non avrebbe indicato le ragioni sottese all'applicazione degli interessi in tale misura inferiore, rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.
Evidenzia che sarebbe stato invece tenuto, anche al cospetto di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento di interessi legali, senza altra specificazione, ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie.
Sostiene, infatti, che, ove il procedimento abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, vanno applicati quelli previsti al combinato disposto di cui agli 1284 co. 4 c.c. e del D. Lgs. 231 del 2002.
Non sussiste – infatti - alcun limite di applicabilità nella previsione del comma 4 dell'art. 1284 c.c., fermo restando che, per quanto concerne i professionisti, gli interessi competono nella misura prevista dalle leggi speciali in materia.
Il motivo è fondato. E' necessario il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
In ragione di tale condivisibile principio, va rilevato che nel primo grado l'appellante principale chiese genericamente la liquidazione, in uno al compenso spettante, degli interessi dovuti, senza domandarne il calcolo nella misura legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c..
Ne consegue, dunque, che era chiaramente demandata al primo giudice la corretta e motivata individuazione della misura degli interessi, concretamente applicabile nella fattispecie in esame.
Orbene, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, non è dubbio che il campo di applicazione dell'art. 1284 comma 4 c.c. non sia ristretto alle sole transazioni commerciali ovvero condizionato dalla possibilità di stabilire negozialmente la misura del tasso, come preteso da parte appellata, giacché secondo l'interpretazione della Suprema Corte: "il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma
4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito
o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo di applicazione” (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025 );. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 ).
Tale orientamento appare, invero, certamente condivisibile, non solo per il chiaro tenore letterale della disposizione citata ma anche per la finalità che la supporta, dal momento che mira a disincentivare comportamenti dilatori che possono avere luogo, evidentemente, non solo nell'ambito delle transazioni commerciali, a danno del legittimo affidamento del creditore nel regolare adempimento della prestazione.
Ne consegue, dunque, che il computo degli interessi, dal momento di proposizione della domanda giudiziale, dovrà essere effettuato nella misura prevista dall'art. 1284 comma 4, restando nella misura legale di cui al comma 1 del sopracitato articolo solo gli interessi dovuti per il periodo antecedente, con decorrenza dalla prima infruttuosa istanza di pagamento del 25 marzo 2020. 9. La statuizione sulle spese del grado segue il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 7704/2023 resa dal Tribunale di Palermo, appellata da
[...]
con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2023 e da Parte_1 Controparte_1
CP onfiscati Criminalità Organizzata, condanna quest'ultima a pagare
[...]
al primo, per i titoli di cui in motivazione, il complessivo importo di euro 17.150,00, oltre interessi al tasso legale dal 25 marzo 2020 e, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., dal 30 agosto 2022 al saldo;
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese del grado liquidate in complessivi euro 1984,00, oltre contributo unificato pagato ed accessori come per legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI PE UP