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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5054/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. Nicolò Giglio in sostituzione dell'avv. PANICCIA Parte_1
ERNESTA;
per AU AN e per il nessuno è comparso. Controparte_1
L'Avv. Giglio si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento de gravame con condanna della controparte alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice
Alle ore 9:33 si ritira in camera in consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 15:07.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 5504/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 437, 429 comma 1^ c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5054 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale concessionaria dei servizi di riscossione per il
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia, Controparte_1 come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
MAGNANTI CLAUDIO;
-parte appellata contumace-
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 80/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, con cui era stato accolto il ricorso proposto da AU AN ed annullata l'ingiunzione fiscale n. PartitaIVA_2 emessa in data 15.09.2021 da quale concessionaria dei servizi Parte_1 di riscossione per il , per il pagamento di € 1.604,76 Controparte_1 a titolo di sanzione comminata per la violazione degli artt. 146, 3 c. e 126-bis del codice della strada, oltre alle maggiorazioni ex lege previste, spese ed oneri accessori. L'appellante ha contestato la sentenza impugnata, eccependo Parte_1 la errata interpretazione da parte del Giudice di Pace della disciplina contenuta nella legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, riguardante la sottoscrizione con firma a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento impositivo. Ha chiesto quindi di riformare la sentenza di prime cure e di dichiarare la legittimità della indicazione a stampa sull'avviso di ingiunzione fiscale del nominativo del soggetto responsabile. Ha così concluso: “perché l'adito Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'appello, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni deduzione ed eccezione avversaria, Voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza gravata in ragione dei motivi tutti esposti e per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 80/2022 del Giudice di Pace di Fondi dichiarare la legittimità della sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale impugnata e degli atti alla stessa sottesi;
Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. Fissata la prima udienza e rinnovata la notifica dell'atto introduttivo, AU AN e il , pur ritualmente citati, non si sono Controparte_1 costituiti e sono rimasti contumaci.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 28.10.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello è fondato. Il Giudice di Pace ha infatti accolto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305, ritenendo che “l'ingiunzione di pagamento de qua sia assolutamente nulla per difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento di riscossione, in quanto la sottoscrizione deve essere apposta in originale ovvero, in subordine, sulla copia notificata deve darsi atto che trattasi di copia conforme: invece, nella specie, l'ingiunzione di pagamento è priva della sottoscrizione del predetto funzionario responsabile”. La parte appellante ha censurato la sentenza per la violazione e l'errata interpretazione della disciplina di cui alla L. 549 del 1995, art. 1, comma 87, in base alla quale la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
secondo l'appellante, la sottoscrizione dell'ingiunzione sarebbe pienamente legittima, essendo stato l'atto prodotto da sistemi informativi automatizzati ed essendo stato il firmatario a ciò autorizzato dal contratto di concessione stipulato con il Controparte_1
(cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta).
[...] Sul punto si osserva che l'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, stabilisce che
“la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (ex multis Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (ex multis Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). Tuttavia, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, la necessità di una scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo, contenente la indicazione del responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo, anche nella ipotesi – che qui si esamina – in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia mantenuto la responsabilità direttamente su di sé della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla “interpretazione teleologica” dell'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti – per legge – al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale;
nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio (ex multis Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025). Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'ingiunzione fiscale è stata sottoscritta, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 dall'amministratore unico della società
[...]
concessionaria del servizio di accertamento delle violazioni commesse CP_2 dai veicoli per il superamento dei limiti di velocità e per il passaggio a semaforo rosso, e di riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni con particolare riferimento a quelle effettuate con strumenti di rilevazione automatica nel Comune di Monte San Biagio (Lt), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 134/2015 (cfr. all. n. 4 fascicolo di primo grado parte opposta). Né rileva che il contratto sia stato sottoscritto dalla sola società capogruppo
[...]
avendo quest'ultima agito quale mandataria. CP_3 Tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di ingiunzione fiscale, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.
In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione formulata da AU AN avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305. Parte appellata, pur ritualmente citata, è infatti rimasta contumace nel presente grado di appello e non ha quindi riproposto i motivi di opposizione già formulati in primo grado.
3. Le spese per il doppio grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellato e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate della istruttoria di natura solo documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta (esclusa l'istruttoria in grado di appello). Nulla sulle spese nei rapporti con il rimasto Controparte_1 contumace ed estraneo alla fase di riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 80/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, rigetta l'opposizione formulata in primo grado da AU AN avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305;
- condanna AU AN al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna AU AN al pagamento in favore di delle Pt_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_1
Latina, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 28/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per l'avv. Nicolò Giglio in sostituzione dell'avv. PANICCIA Parte_1
ERNESTA;
per AU AN e per il nessuno è comparso. Controparte_1
L'Avv. Giglio si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento de gravame con condanna della controparte alla refusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Il giudice
Alle ore 9:33 si ritira in camera in consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Verbale chiuso alle ore 15:07.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 5504/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 437, 429 comma 1^ c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5054 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, quale concessionaria dei servizi di riscossione per il
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ernesta Paniccia, Controparte_1 come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
MAGNANTI CLAUDIO;
-parte appellata contumace-
E CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 80/2022 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, con cui era stato accolto il ricorso proposto da AU AN ed annullata l'ingiunzione fiscale n. PartitaIVA_2 emessa in data 15.09.2021 da quale concessionaria dei servizi Parte_1 di riscossione per il , per il pagamento di € 1.604,76 Controparte_1 a titolo di sanzione comminata per la violazione degli artt. 146, 3 c. e 126-bis del codice della strada, oltre alle maggiorazioni ex lege previste, spese ed oneri accessori. L'appellante ha contestato la sentenza impugnata, eccependo Parte_1 la errata interpretazione da parte del Giudice di Pace della disciplina contenuta nella legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, riguardante la sottoscrizione con firma a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento impositivo. Ha chiesto quindi di riformare la sentenza di prime cure e di dichiarare la legittimità della indicazione a stampa sull'avviso di ingiunzione fiscale del nominativo del soggetto responsabile. Ha così concluso: “perché l'adito Tribunale di Latina, in funzione di Giudice dell'appello, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni deduzione ed eccezione avversaria, Voglia così provvedere: a) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza gravata in ragione dei motivi tutti esposti e per l'effetto in riforma integrale della sentenza n. 80/2022 del Giudice di Pace di Fondi dichiarare la legittimità della sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale impugnata e degli atti alla stessa sottesi;
Con Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”. Fissata la prima udienza e rinnovata la notifica dell'atto introduttivo, AU AN e il , pur ritualmente citati, non si sono Controparte_1 costituiti e sono rimasti contumaci.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado e mutata la persona fisica del giudice, all'udienza del 28.10.2025 la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello è fondato. Il Giudice di Pace ha infatti accolto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305, ritenendo che “l'ingiunzione di pagamento de qua sia assolutamente nulla per difetto di sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento di riscossione, in quanto la sottoscrizione deve essere apposta in originale ovvero, in subordine, sulla copia notificata deve darsi atto che trattasi di copia conforme: invece, nella specie, l'ingiunzione di pagamento è priva della sottoscrizione del predetto funzionario responsabile”. La parte appellante ha censurato la sentenza per la violazione e l'errata interpretazione della disciplina di cui alla L. 549 del 1995, art. 1, comma 87, in base alla quale la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile;
secondo l'appellante, la sottoscrizione dell'ingiunzione sarebbe pienamente legittima, essendo stato l'atto prodotto da sistemi informativi automatizzati ed essendo stato il firmatario a ciò autorizzato dal contratto di concessione stipulato con il Controparte_1
(cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta).
[...] Sul punto si osserva che l'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, stabilisce che
“la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”. Si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (ex multis Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (ex multis Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010). Tuttavia, come è stato chiarito dalla Suprema Corte, la necessità di una scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo, contenente la indicazione del responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo, anche nella ipotesi – che qui si esamina – in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia mantenuto la responsabilità direttamente su di sé della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla “interpretazione teleologica” dell'art. 1, comma 87, L. n. 549 del 1995, stante la diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti – per legge – al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale;
nell'altro, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di amministratore unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio (ex multis Cass. Sez. 5 -
, Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025). Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti si evince che l'ingiunzione fiscale è stata sottoscritta, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 dall'amministratore unico della società
[...]
concessionaria del servizio di accertamento delle violazioni commesse CP_2 dai veicoli per il superamento dei limiti di velocità e per il passaggio a semaforo rosso, e di riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni con particolare riferimento a quelle effettuate con strumenti di rilevazione automatica nel Comune di Monte San Biagio (Lt), nonché gestore del relativo contenzioso, giusto contratto di concessione n. 134/2015 (cfr. all. n. 4 fascicolo di primo grado parte opposta). Né rileva che il contratto sia stato sottoscritto dalla sola società capogruppo
[...]
avendo quest'ultima agito quale mandataria. CP_3 Tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di ingiunzione fiscale, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.
In conclusione, l'appello è fondato e, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione formulata da AU AN avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305. Parte appellata, pur ritualmente citata, è infatti rimasta contumace nel presente grado di appello e non ha quindi riproposto i motivi di opposizione già formulati in primo grado.
3. Le spese per il doppio grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellato e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, attesa la particolare semplicità delle questioni affrontate della istruttoria di natura solo documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta (esclusa l'istruttoria in grado di appello). Nulla sulle spese nei rapporti con il rimasto Controparte_1 contumace ed estraneo alla fase di riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 80/2022 emessa dal Giudice di Pace di Fondi, rigetta l'opposizione formulata in primo grado da AU AN avverso l'ingiunzione fiscale n. 20210405900000305;
- condanna AU AN al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 633,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna AU AN al pagamento in favore di delle Pt_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 64,50 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_1
Latina, 28 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini