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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/10/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4258/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4258/2025 tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
CP_1
PARTE APPELLATA
Oggi 24 ottobre 2025, alle ore 9,50, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. PAPA CARMINE EMANUELE, in sostituzione dell'avv. Parte_1 MONTANARI AL;
per , non costituita, nessuno compare. CP_1
Il Giudice, su richiesta della parte appellante, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Procuratore di parte appellante si riporta al ricorso in appello, precisa le conclusioni come da ricorso e dichiara che le anticipazioni ammontano ad € 64,50 ed € 0,50 per pagopa;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 N. R.G. 4258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15359/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
AL
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da allegato verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato, l' ha proposto appello nei confronti Parte_1 della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 1467/2024 del 13.06.2024, pubblicata in data pagina 2 di 6 08.10.2024, che aveva respinto il ricorso proposto da in opposizione al verbale n. CP_1
A1273 del 14.02.2023, di contestazione della violazione di cui all'art. 142 comma 8 CdS, a lei notificato in data 25.07.2023.
Nel ricorso pur non negando di aver commesso la violazione, lamentava che la CP_1 notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di 90 giorni dalla commissione dell'infrazione.
Nella comparsa di costituzione, l' affermava l'esattezza Parte_1 dell'accertamento e dell'operato della p.a. e chiedeva la conferma del verbale opposto.
La sentenza di primo grado, pur rigettando il ricorso perché infondato, disponeva la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel presente giudizio, l'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante il rigetto dell'opposizione ed in assenza di alcuna motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha rilevato che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91
c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati, mentre la sentenza appellata non aveva precisato le ragioni che giustificavano la decisione sulle spese.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna di alla rifusione delle spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza odierna il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia di CP_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente all'udienza odierna.
La parte appellante ha rinunciato alla lettura del dispositivo in udienza, cosicché la sentenza viene pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico, in allegazione al verbale.
3. Il gravame è fondato.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso proposto da CP_1 senza esporre alcuna ragione che giustificasse la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza della ricorrente.
Non ha dunque offerto una motivazione coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti. pagina 3 di 6 Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Si riporta la massima della sentenza richiamata: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, nella parte in cui – stabilendo che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di «soccombenza reciproca», nelle sole ipotesi nominate di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – non prevede che la compensazione, totale o parziale, possa essere disposta anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle nominativamente tipizzate nella norma, nel senso di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
Dunque, il giudice delle leggi ha ravvisato nelle “gravi ed eccezionali ragioni” un ulteriore motivo di compensazione, purchè esse siano adeguatamente menzionate nel provvedimento, escludendo tale evenienza “in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali”.
Nel caso di specie non è stata data alcuna motivazione a giustificazione della decisione in tema di spese di lite, né erano configurabili le cause previste dalla norma (soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza) od altri “gravi ed eccezionali ragioni”.
Già in precedenza si riteneva che “la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese” (Cass. S.U., sentenza 30 luglio 2008, n. 20598). La Suprema Corte, nella vigenza dell'art. 92 comma 2 c.p.c., secondo la formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263/2005, aveva ritenuto carente e generica la giustificazione basata sulla “estrema particolarità delle questioni affrontate”, censurando la motivazione come “illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente”
(Cass. civ. n. 17816 del 03.07.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 16205 del 23.07.2007). Le pagina 4 di 6 restrizioni introdotte dal D.L. n. 132/2014, conv. nella L. n. 162/2014, e l'intervento della Corte
Costituzionale nei termini sopra esposti, portano a maggior ragione a ritenere inidonea una motivazione generica a fondamento dell'applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., se non addirittura assente.
Dunque, la mancata indicazione di qualsivoglia circostanza riguardante il merito della vicenda o gli aspetti processuali della controversia non è coerente neppure con l'attuale disciplina dell'art. 92 comma
2 c.p.c. e non consente comunque di riconoscere la sussistenza dell'ipotesi di gravi e circostanziate ragioni impeditive del principio di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c..
In conclusione, in presenza di integrale soccombenza dell'opponente, la decisione impugnata risulta sostanzialmente priva non solo di esplicazione diretta delle ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ma anche di indiretto riscontro nella motivazione.
Ne consegue che il capo della decisione sulle spese va riformato, con condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Le spese processuali vanno liquidate tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.100)
e applicando gli importi minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività professionale effettivamente svolta e alla limitata entità delle questioni trattate;
trova applicazione l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 1 bis, come richiesto dall'appellante, in considerazione delle modalità di redazione degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1467/2024 del
13.06.2024, pubblicata l'08.10.2024, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna alla rifusione, in favore dell' , delle CP_1 Parte_1 spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 224,90 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali);
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di CP_1 Parte_1 lite relative al presente grado d'appello, che liquida in € 65,00 per esborsi ed € 431,60 per compensi
(oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e deposito nel pagina 5 di 6 fascicolo telematico.
Bologna, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4258/2025 tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE
e
CP_1
PARTE APPELLATA
Oggi 24 ottobre 2025, alle ore 9,50, innanzi alla dott. Rita Chierici, sono comparsi: per , l'avv. PAPA CARMINE EMANUELE, in sostituzione dell'avv. Parte_1 MONTANARI AL;
per , non costituita, nessuno compare. CP_1
Il Giudice, su richiesta della parte appellante, verificata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, dichiara la contumacia di . CP_1
Il Procuratore di parte appellante si riporta al ricorso in appello, precisa le conclusioni come da ricorso e dichiara che le anticipazioni ammontano ad € 64,50 ed € 0,50 per pagopa;
dichiara di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice dato atto, trattiene la causa in decisione e riserva la pubblicazione della sentenza mediante il deposito del dispositivo e della motivazione nel fascicolo telematico, in allegato al presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Rita Chierici
pagina 1 di 6 N. R.G. 4258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 433 ss. c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 15359/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
AL
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore della parte appellante ha precisato le conclusioni come da allegato verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ritualmente notificato, l' ha proposto appello nei confronti Parte_1 della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 1467/2024 del 13.06.2024, pubblicata in data pagina 2 di 6 08.10.2024, che aveva respinto il ricorso proposto da in opposizione al verbale n. CP_1
A1273 del 14.02.2023, di contestazione della violazione di cui all'art. 142 comma 8 CdS, a lei notificato in data 25.07.2023.
Nel ricorso pur non negando di aver commesso la violazione, lamentava che la CP_1 notifica del verbale era avvenuta oltre il termine di 90 giorni dalla commissione dell'infrazione.
Nella comparsa di costituzione, l' affermava l'esattezza Parte_1 dell'accertamento e dell'operato della p.a. e chiedeva la conferma del verbale opposto.
La sentenza di primo grado, pur rigettando il ricorso perché infondato, disponeva la compensazione fra le parti delle spese di lite.
Nel presente giudizio, l'appellante ha impugnato il capo della decisione che ha disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante il rigetto dell'opposizione ed in assenza di alcuna motivazione a sostegno di tale pronuncia;
ha rilevato che il Giudice aveva disatteso sia l'art. 91
c.p.c., che impone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, sia l'art. 92 comma 2 c.p.c., che consente la compensazione, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in casi determinati, mentre la sentenza appellata non aveva precisato le ragioni che giustificavano la decisione sulle spese.
L'appellante ha, quindi, concluso per la riforma parziale della sentenza impugnata, in relazione al capo relativo alle spese di lite, chiedendo la condanna di alla rifusione delle spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
2. All'udienza odierna il Giudice, preso atto della mancata costituzione della parte appellata e verificata la regolarità della notificazione dell'atto d'appello, dichiarava la contumacia di CP_1
Il processo veniva istruito documentalmente e discusso oralmente all'udienza odierna.
La parte appellante ha rinunciato alla lettura del dispositivo in udienza, cosicché la sentenza viene pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico, in allegazione al verbale.
3. Il gravame è fondato.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha respinto il ricorso proposto da CP_1 senza esporre alcuna ragione che giustificasse la compensazione tra le parti delle spese di lite, nonostante la totale soccombenza della ricorrente.
Non ha dunque offerto una motivazione coerente con il disposto dell'art. 92 comma 2 c.p.c., che individua espressamente tre ipotesi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti. pagina 3 di 6 Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2 c.p.c. in relazione alla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche in casi ulteriori rispetto a quelli ivi previsti a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Si riporta la massima della sentenza richiamata: “È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 162/2014, nella parte in cui – stabilendo che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di «soccombenza reciproca», nelle sole ipotesi nominate di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – non prevede che la compensazione, totale o parziale, possa essere disposta anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle nominativamente tipizzate nella norma, nel senso di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità”.
Dunque, il giudice delle leggi ha ravvisato nelle “gravi ed eccezionali ragioni” un ulteriore motivo di compensazione, purchè esse siano adeguatamente menzionate nel provvedimento, escludendo tale evenienza “in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali”.
Nel caso di specie non è stata data alcuna motivazione a giustificazione della decisione in tema di spese di lite, né erano configurabili le cause previste dalla norma (soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza) od altri “gravi ed eccezionali ragioni”.
Già in precedenza si riteneva che “la decisione di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per «giusti motivi» dovesse comunque dare conto della relativa statuizione mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvano in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare tale compensazione delle spese” (Cass. S.U., sentenza 30 luglio 2008, n. 20598). La Suprema Corte, nella vigenza dell'art. 92 comma 2 c.p.c., secondo la formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263/2005, aveva ritenuto carente e generica la giustificazione basata sulla “estrema particolarità delle questioni affrontate”, censurando la motivazione come “illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente”
(Cass. civ. n. 17816 del 03.07.2019; nello stesso senso, Cass. civ. n. 16205 del 23.07.2007). Le pagina 4 di 6 restrizioni introdotte dal D.L. n. 132/2014, conv. nella L. n. 162/2014, e l'intervento della Corte
Costituzionale nei termini sopra esposti, portano a maggior ragione a ritenere inidonea una motivazione generica a fondamento dell'applicazione del disposto di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., se non addirittura assente.
Dunque, la mancata indicazione di qualsivoglia circostanza riguardante il merito della vicenda o gli aspetti processuali della controversia non è coerente neppure con l'attuale disciplina dell'art. 92 comma
2 c.p.c. e non consente comunque di riconoscere la sussistenza dell'ipotesi di gravi e circostanziate ragioni impeditive del principio di causalità sancito dall'art. 91 c.p.c..
In conclusione, in presenza di integrale soccombenza dell'opponente, la decisione impugnata risulta sostanzialmente priva non solo di esplicazione diretta delle ragioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ma anche di indiretto riscontro nella motivazione.
Ne consegue che il capo della decisione sulle spese va riformato, con condanna di al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Le spese processuali vanno liquidate tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 1.100)
e applicando gli importi minimi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività professionale effettivamente svolta e alla limitata entità delle questioni trattate;
trova applicazione l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 1 bis, come richiesto dall'appellante, in considerazione delle modalità di redazione degli atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 1467/2024 del
13.06.2024, pubblicata l'08.10.2024, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, condanna alla rifusione, in favore dell' , delle CP_1 Parte_1 spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 224,90 per compensi (oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali);
-condanna alla rifusione, in favore dell' , delle spese di CP_1 Parte_1 lite relative al presente grado d'appello, che liquida in € 65,00 per esborsi ed € 431,60 per compensi
(oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali).
Sentenza resa ex art. 437 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza e deposito nel pagina 5 di 6 fascicolo telematico.
Bologna, 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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