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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI AN RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci N. 111 03039 Sora FR Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7021 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------
Resistente/Appellato: ------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relatovo all'IMU per l'anno di imposta 2017 loro notificato in qualità di erdi della signora Nominativo_1 sostenendo in buona sostanza la loro carernza di legittimazione passiva in quanto non eredi ma meramente chiamati alla eredità ed il difetto di contraddittorio nella fase precontenziosa.
Si è costituito il comune di Sora resistendo al ricorso.
E' stata presentata memora difensiva nell'interesse del ricorrente Ricorrente_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Com'è pacifico (Cass. n. 13639/2018 e Cass. n. 8053/2017) – la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso;
così come la qualità di erede può conseguire neppure dalla presentazione della dichiarazione di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale.
Ciò premesso, spettava all'Ufficio accertatore l'onere di provare – in ossequio al fondamentale principio secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ai sensi dell'art. 2697 c.c. – l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede che può conseguire unicamente dall'accettazione espressa (“aditio”) o tacita (“pro herede gestio”) dell'eredità, oppure dalla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (“chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari”).
Solo la predetta accettazione, infatti, rappresenta l'elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio dal creditore nei confronti del successore del de cuius.
E ciò vale anche in materia tributaria, onde può pacificamente affermarsi (si veda la già citata Cass. n. 8053/2017) che l'assunzione delle obbligazioni tributarie proprie del de cuius richiede il possesso della qualità di erede, e non di mero “chiamato”, che consegue unicamente all' accettazione dell'eredità.
Con l'ulteriore corollario che, nel caso in cui il chiamato decida di esercitare il diritto alla rinuncia dell'eredità, sarà sempre onere della parte pubblica, che invoca la qualità di erede-successore nell'obbligazione tributaria, provare l'insussistenza dei relativi presupposti legittimanti la rinuncia e la decadenza dal medesimo diritto.
D'altra parte, specifica la Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria, nel caso di uno stato protratto di delazione ereditaria, possiede diversi strumenti a tutela del credito vantato, ad esempio: il potere di ricorrere al giudice al fine di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente.
Nella specie non si è verificata alcuna ac cettazione nè espèressa nè tacita (gli atti indicatio dal Comune a riprova di na eventuale accettazione tac ita hanno mero valore conserbvativo) e conseguentemente il ricorso va accolto.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
CIAMPI AN RI, Relatore
GUERRA FILIPPO, Giudice
in data 16/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 224/2023 depositato il 23/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora - Corso Volsci N. 111 03039 Sora FR Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7021 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -----------
Resistente/Appellato: ------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti impugnano l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relatovo all'IMU per l'anno di imposta 2017 loro notificato in qualità di erdi della signora Nominativo_1 sostenendo in buona sostanza la loro carernza di legittimazione passiva in quanto non eredi ma meramente chiamati alla eredità ed il difetto di contraddittorio nella fase precontenziosa.
Si è costituito il comune di Sora resistendo al ricorso.
E' stata presentata memora difensiva nell'interesse del ricorrente Ricorrente_2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Com'è pacifico (Cass. n. 13639/2018 e Cass. n. 8053/2017) – la delazione, ovvero la chiamata all'eredità susseguente all'apertura della successione, rappresenta un mero presupposto dell'assunzione della qualità di erede, ma non è sufficiente di per sé sola a fare assumere al chiamato tale qualità giacché la legge non prevede alcuna presunzione in tal senso;
così come la qualità di erede può conseguire neppure dalla presentazione della dichiarazione di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale.
Ciò premesso, spettava all'Ufficio accertatore l'onere di provare – in ossequio al fondamentale principio secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” ai sensi dell'art. 2697 c.c. – l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede che può conseguire unicamente dall'accettazione espressa (“aditio”) o tacita (“pro herede gestio”) dell'eredità, oppure dalla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. (“chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari”).
Solo la predetta accettazione, infatti, rappresenta l'elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio dal creditore nei confronti del successore del de cuius.
E ciò vale anche in materia tributaria, onde può pacificamente affermarsi (si veda la già citata Cass. n. 8053/2017) che l'assunzione delle obbligazioni tributarie proprie del de cuius richiede il possesso della qualità di erede, e non di mero “chiamato”, che consegue unicamente all' accettazione dell'eredità.
Con l'ulteriore corollario che, nel caso in cui il chiamato decida di esercitare il diritto alla rinuncia dell'eredità, sarà sempre onere della parte pubblica, che invoca la qualità di erede-successore nell'obbligazione tributaria, provare l'insussistenza dei relativi presupposti legittimanti la rinuncia e la decadenza dal medesimo diritto.
D'altra parte, specifica la Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria, nel caso di uno stato protratto di delazione ereditaria, possiede diversi strumenti a tutela del credito vantato, ad esempio: il potere di ricorrere al giudice al fine di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente.
Nella specie non si è verificata alcuna ac cettazione nè espèressa nè tacita (gli atti indicatio dal Comune a riprova di na eventuale accettazione tac ita hanno mero valore conserbvativo) e conseguentemente il ricorso va accolto.
Il tenore della decisione giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.