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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
FORTUNATO PE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P8041482024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'atto di accertamento n. TF9T210000742/2024 relativo a presunti utili quale socio della Società_1 SRL, relativi all'annualità 2016.
Sostiene che la società è una s.r.l. semplificata e che la mancata presentazione dei bilanci è imputabile all'amministratore. Sostiene di aver sporto denuncia querela, asserendo la propria totale estraneità alle violazioni, e lamenta che comunque l'agenzia non abbia svolto accertamenti.
Lamenta di non aver percepito alcun utile, come provano gli estratti conto del proprio c\c.
L'agenzia ha chiesto di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'accertamento ha ad oggetto utili extracontabili per l'annualità 2016 oggetto di un avviso di accertamento a carico della Società_1 divenuto definitivo.
Quanto alla prova della percezione di utili non dichiarati, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità – cui la Commissione non può che prestare adesione- che nel caso di società a ristretta sociale
è legittimo ritenere - in assenza di prova contraria – la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non essendo violato il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
Resta solo fermo che affinché tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto su cui si fonda la presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi
(Cass. 22.4.2009, n. 9519).
Nel caso in esame, la Società_1 è società unipersonale di cui egli è socio unico e non sussiste alcun elemento che faccio ritenere che gli utili siano stati incamerati dall'amministratore, non potendo ritenersi decisiva la produzione degli estratti conto, che non esclude che le somme siano state occultate proprio perché non dichiarate al fisco.
E' senza dubbio possibile provare l'estraneità alla gestione sociale da parte del socio, ma ciò non può ritenersi provato sulla base di una denuncia querela, che è atto proveniente dallo stesso interessato, anche considerate le opportunità difensive e i mezzi istruttori concessi dal rito novellato del processo tributario.
Non è decorsa la prescrizione, considerato che il termine di sette anni per l'accertamento è scaduto nel dicembre 2024 ed è stato prorogato per la sospensione COVID di 85 gg. L'amministrazione ha notificato lo schema d'atto con ulteriore differimento di 120 gg, e con interruzione del termine di prescrizione, valendo l'atto come costituzione in mora.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 6500,00.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
PE AT TE NO
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
FORTUNATO PE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4806/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P8041482024 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso l'atto di accertamento n. TF9T210000742/2024 relativo a presunti utili quale socio della Società_1 SRL, relativi all'annualità 2016.
Sostiene che la società è una s.r.l. semplificata e che la mancata presentazione dei bilanci è imputabile all'amministratore. Sostiene di aver sporto denuncia querela, asserendo la propria totale estraneità alle violazioni, e lamenta che comunque l'agenzia non abbia svolto accertamenti.
Lamenta di non aver percepito alcun utile, come provano gli estratti conto del proprio c\c.
L'agenzia ha chiesto di respingere il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'accertamento ha ad oggetto utili extracontabili per l'annualità 2016 oggetto di un avviso di accertamento a carico della Società_1 divenuto definitivo.
Quanto alla prova della percezione di utili non dichiarati, è principio costante nella giurisprudenza di legittimità – cui la Commissione non può che prestare adesione- che nel caso di società a ristretta sociale
è legittimo ritenere - in assenza di prova contraria – la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non essendo violato il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
Resta solo fermo che affinché tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto su cui si fonda la presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi
(Cass. 22.4.2009, n. 9519).
Nel caso in esame, la Società_1 è società unipersonale di cui egli è socio unico e non sussiste alcun elemento che faccio ritenere che gli utili siano stati incamerati dall'amministratore, non potendo ritenersi decisiva la produzione degli estratti conto, che non esclude che le somme siano state occultate proprio perché non dichiarate al fisco.
E' senza dubbio possibile provare l'estraneità alla gestione sociale da parte del socio, ma ciò non può ritenersi provato sulla base di una denuncia querela, che è atto proveniente dallo stesso interessato, anche considerate le opportunità difensive e i mezzi istruttori concessi dal rito novellato del processo tributario.
Non è decorsa la prescrizione, considerato che il termine di sette anni per l'accertamento è scaduto nel dicembre 2024 ed è stato prorogato per la sospensione COVID di 85 gg. L'amministrazione ha notificato lo schema d'atto con ulteriore differimento di 120 gg, e con interruzione del termine di prescrizione, valendo l'atto come costituzione in mora.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, pari ad € 6500,00.
Salerno, 16.1.2026.
Il Giudice est. Il Presidente
PE AT TE NO