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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Riservata all'udienza del 21.11.2024, nella causa civile iscritta al n.2458/2019 del R.G.C.A. e vertente tra
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Luca ed CP_1 elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Nereto, alla Via Roma, n. 150, giusta procura conferita in calce all'atto di citazione del 16.7.2019-
Attore contro
, residente in Tottea di Crognaleto (TE), COroparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Rastelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, al Viale Crucioli, n. 167, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.-
Convenuta nonché contro
COroparte_3
IÀ , in persona del legale rappresentante pro COroparte_4 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Aurelio Irti, in Avezzano, alla Via Corradini, n. 225, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.-
Terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
1 Conclusioni delle parti:
Per parte attrice, “Piaccia all'On.le Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità professionale della Dr.ssa e/o dello COroparte_5 [...]
in ordine alle obbligazioni assunte nei confronti del Dr. CP_6 Parte_1 nonché in violazione del principio generale del neminem laedere, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, quantificati in
€.30.591,84 di cui €.20.266,45 in favore della ditta individuale ed in Parte_1
€.10.325,39 in favore della società oltre ad €.8.167,44 per rimborso Pt_1 CP_1 spese di consulenza del Rag. di cui €.4.562,80 in favore della Persona_1 [...] ed €.3.604,64 in favore della ditta individuale , e così per CP_1 Parte_1 complessivi €.38.759,28, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti quale diretta conseguenza dell'inadempimento professionale e/o responsabilità professionale dei convenuti, per come puntualmente indicato in premessa, da liquidarsi in via equitativa, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta, “Piaccia all'Ill/mo Tribunale di Teramo: NEL MERITO - rigettare ogni avversa istanza, eccezione e richiesta formulata dagli attori nei confronti della convenuta ( , siccome infondata in fatto ed in COroparte_2 diritto;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle richieste di parte attrice, e in forza della chiamata di terzo con estensione del contraddittorio nei confronti della
[...]
, dichiarare la società di assicurazioni COroparte_7 [...]
(in qualità compagnia COroparte_7 assicuratrice della convenuta in ordine ai rapporti professionali per i quali è causa) tenuta ed obbligata in forza del richiamato rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannare quest'ultima (società ) a garantire, manlevare e COroparte_7 tenere indenne essa convenuta ( da ogni pretesa e richiesta COroparte_2 formulata nei suoi confronti da parte attrice e pagare agli attori, in sua vece, quanto dovuto e statuito in forza dell'emananda sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - porre in compensazione alle somme che saranno liquidate a parte attrice quelle spettanti alla dott.ssa in forza delle fatture COroparte_2 prodotte da controparte, sempre nei limiti di valore di cui alla domanda principale ovvero riconoscere un eventuale credito risarcitorio in capo a parte attrice a carico della convenuta e per essa a carico della terza chiamata (società CP_7
), nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO – con vittoria
[...] di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del suo difensore e procuratore (avv. Giuliano Rastelli) che si conferma antistatario;
con ulteriore condanna della terza chiamata (società ), in persona del legale rappresentante COroparte_7 pro-tempore, alla condanna per mala gestio”.
Per la terza chiamata, “IN VIA PRELIMINARE. Accertato e dichiarato che tra la Dr.ssa e la Comparente non intercorre alcun rapporto contrattuale, CP dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Compagnia e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, rigettando, in ogni caso, qualsivoglia domanda formulata nei propri confronti per tutti i motivi esposti in premessa. NEL MERITO -
2 rigettare le domande formulate dal Dr. , nella spiegata qualità, nei Parte_1 confronti della Dr.ssa poiché infondate in fatto e in diritto, COroparte_2 nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto
- mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dalla CP_3
Dr.ssa nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA. In via COroparte_2 gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Dr.ssa - accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza COroparte_2 assicurativa n. IFL0002579.023576 tra la Dr.ssa ed COroparte_2 CP_3 per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la
[...] domanda di manleva e garanzia formulata dalla Dr.ssa nei COroparte_2 confronti della scrivente. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE - Limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla Dr.ssa CP nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà
[...] dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, dell'attore e con esclusione delle spese legali sostenute dalla Dr.ssa detratto, in ogni caso, l'importo di €.300,00 a titolo di COroparte_2 franchigia e nei limiti del massimale. Con il favore delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 16.7.2019, il Dott. , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della citava in giudizio innanzi a codesto COroparte_1
Tribunale la Dott.ssa e lo del COroparte_2 COroparte_8
quale ella era l'amministratore unico, al fine di vederli condannare al risarcimento in proprio favore dei danni subiti che quantificava in complessivi €.38.759,28, di cui €.20.266,45 in favore della e in Parte_1
€.10.325,39 in favore della società -, oltre a €.8.167,44 per COroparte_1
rimborso spese di consulenza del Rag. - di cui €.4.562,80 in Persona_1 favore della ed €.3.604,64 in favore della - a COroparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni per inadempimenti e/o per responsabilità professionali nell'espletamento dell'incarico di tenuta e elaborazione delle scritture contabili, espletamento di consulenze del lavoro e di tutti quegli adempimenti fiscali connessi alla sua attività professionale di odontoiatra.
Deduceva ed eccepiva che: i) su consiglio della convenuta, in data 20.10.2014, costituiva la al fine di effettuare un riassetto COroparte_1
organizzativo dell'attività professionale, al fine di vedersi sgravare ingenti tassazioni fiscali applicate dall'erario sul suo fatturato;
ii) in data 4.10.2014,
l'Agenzia delle Entrate eseguiva “un accesso breve” sulle scritture contabili
3 della al fine di verificare la corretta applicazione della COroparte_1
normativa fiscale di cui agli artt.32 e 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72 e, con successivo verbale del 31.5.2017, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate contestavano le irregolarità, come e per le ragioni in atti;
iii) pertanto, il ricorrere dei presupposti dell'azionata domanda risarcitoria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, sulla premessa di non avere alcuna responsabilità né propria né dei dipendenti e/o collaboratori del suo studio in ordine ai fatti contestatigli, deduceva di essere creditrice delle competenze professionali maturate per la sua attività professionale resa in favore di parte attrice. Formulava la chiamata in garanzia della Compagnia CP_7
in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi
[...] esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi, la eccepiva e deduceva, in CP_3 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per l'insussistenza del rapporto assicurativo e professionale e, nel merito, aderiva alle prospettazioni di parte convenuta.
All'udienza del 29.3.2023, questo Tribunale, nella persona del dott. Claudio
Di Giacinto, ritenuta la causa matura per la decisione e non potendola introitare a sentenza, se non dopo il mese di marzo 2025 a causa del gravoso carico di ruolo, riteneva opportuno effettuare un tentativo di conciliazione, formulando la proposta che qui di seguito viene testualmente trascritta:
“riconoscimento di un credito risarcitorio in capo all'attore pari a complessivi
€.30.000,00 da porre a carico della convenuta, con ulteriore previsione di un importo forfettario a titolo di rimborso parziale delle spese di lite in favore dell'attore pari ad
€ 2.000,00, con compensazione delle spese nei riguardi della terza chiamata”.
Il dott. Di Giacinto rinviava al 6.12.2023 per la verifica dell'esito della proposta conciliativa disponendo, altresì, la comparizione personale delle parti per l'ulteriore tentativo conciliativo con riserva, all'esito, in caso di difetto di adesione delle parti, di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni.
4 Alla predetta udienza, l'avv. De Luca con il proprio assistito , Parte_1
presente personalmente, dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale alla quale l'Avv. Rastelli aderiva, accettandola in forza della procura rilasciatagli dalla propria assistita, anche per la CP
e del suo subordinandola esclusivamente alla COroparte_8 condizione che la somma venisse versata dalla terza chiamata in causa.
L'Avv.ta Pagnottella, munita di regolare procura speciale ex art.185 cpc contenente tutti i poteri di legge, dichiarava di accettare la proposta conciliativa per l' . COroparte_3
Pertanto, il Tribunale, nella persona della sottoscritta, dichiarava l'estinzione del procedimento, disponendo testualmente “la terza chiamata in causa dovrà versare la somma di € 2.000,00 per spese oltre I.V.A. e CAP”.
Gli Avvocati Massimo De Luca e Claudio P. Cambieri, ritenendo non sussistesse la valida formazione di un verbale di conciliazione giudiziale e, quindi, di un titolo idoneo per promuovere l'esecuzione forzata, in quanto era mancato lo spontaneo adempimento dell'accordo, redigevano istanza congiunta di rimessione in istruttoria accolta da questo Tribunale che fissava l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé il 17.1.2024, nella quale veniva rilevata l'inammissibilità della richiesta di rimessione in istruttoria della causa e quindi la rigettava, precisando che “la proposta formulata da questo Tribunale era da ritenersi in tal senso: pagamento della sorte capitale e delle spese legali a carico della terza chiamata”. Detta precisazione scaturiva dalla precedente udienza in cui le parti avevano accettato in tal senso. Ritenuta
l'ordinanza non eseguibile, veniva riproposta istanza di rimessione della causa sul ruolo con richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni accolta dal Tribunale in quanto richiesta da tutte le parti e, con decreto in calce, veniva fissava l'udienza del 4.7.2024 per la comparizione delle parti. A detta udienza tutte le parti insistevano per la rimessione in istruttoria del giudizio, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle
5 conclusioni. Venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la casa veniva trattenuta in decisione.
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La domanda è fondata e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che la responsabilità fatta valere in giudizio ha natura contrattuale, onde il creditore ha l'onere di provare il titolo e il danno - nonché il rapporto di causalità, trattandosi di responsabilità professionale (v.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020) - potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore ha l'onere di provare di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione.
Nella presente fattispecie, deve anzitutto ritenersi che l'attore ha dato prova del proprio credito, posto che parte attrice ha documentato il rapporto professionale e ogni circostanza di esso intercorso con la ed il suo CP
studio (neppure oggetto di specifica contestazione, anche con rilievo ai sensi dell'art.115 c.p.c.) e a quantificare, con estrema puntualità, anche il danno derivatogli dalla compromissione della sua posizione nei confronti dell'Erario, producendo gli originali dei verbali di contestazione e delle sanzioni. (doc.1 fasc. parte attrice a cui faceva seguito il verbale di constatazione del 31.05.2017 con cui venivano comminate sanzioni per
€.30.000,00 circa, parte nei confronti di persona fisica e parte nei Pt_1
confronti della ). Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che, CP_1
dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la convenuta ha di fatto, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, riconosciuto le contestazioni sollevate dal , impegnandosi ad effettuare le rettifiche Pt_1
necessarie per ridurre quantomeno le sanzioni irrogate al - adducendo Pt_1 tali problematiche al verificarsi di problemi organizzativi del suo studio
(docc. 4, 5 e 11 fasc. parte attrice) - derivanti, come emerso dall'attività di controllo espletata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dal non aver debitamente istituito per la l'Unità Locale di Giulianova Via CP_1
Parini n 32, né la documentazione prevista dalla normativa fiscale, del lavoro
6 e societaria, né i registri, i libri contabili e il libro verbale di assemblea obbligatori per legge (docc. nn. 8, 9 e 10) e circa la , per infedeli Parte_1 dichiarazioni IVA, IRES, IRAP per l'anno 2014.
Conviene allora affrontare partitamente le contestazioni mosse all'operato del professionista.
La prima contestazione attiene alla dichiarazione IVA per l'anno 2014 della costituita in quell'anno, dalla quale risultavano acquisti per COroparte_9
€.76.598,00, IVA ad aliquota 22%, €.16.853,00 e, al quadro VL riportava un credito IVA di €.16.852,00. Tale importo risultava utilizzato in compensazione negli anni 2015 e 2016, ma nessuna documentazione contabile risultava agli atti. Il si impegnava a fornire all'Agenzia delle Pt_1
Entrate i documenti entro il 10.10.2016, facendo presente che la tenuta delle scritture era stata conferita allo e per esso alla dott.ssa COroparte_8
COroparte_2
Sul punto, le circostanze risultano provate dalla lettura del verbale redatto dagli accertatori dell'Agenzia delle Entrate in data 6.10.2016 n.0044377.06-10-
2016-I. Inoltre, la dott.ssa nulla produceva a sostegno della CP
richiesta da parte del , rispondendo che c'erano stati errori a causa della Pt_1
modifica dell'organigramma dello studio e rassicurando il che detti Pt_1 errori si sarebbero potuti sistemare entro il 29.12.2016.
Nonostante i ripetuti inviti, la convenuta non provvedeva ad inviare i documenti richiesti.
Dal successivo verbale di contestazione, risultava, relativamente alla
[...]
l'omessa presentazione dei bilanci di esercizio, mancata CP_1
istituzione del libro delle assemblee e mancata tenuta dei libri sociali e libro inventari, mentre sotto il profilo delle violazioni sostanziali, gli stessi verificavano l'indebita registrazione e /o annotazione di detrazione IVA oltre all'omessa contabilizzazione di prestazioni. Risulta provato anche il danno subito che coincide con le sanzioni applicate dall'agenzia delle entrate: risulta infatti che, a seguito di adesione, alla veniva COroparte_1 applicata la sanzione di €.512,22 per l'anno 2014, di €.9.129,01 per l'anno 2015
7 CP e di €.684,16 per le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni IRES della per gli anni 2014/2015; alla come ditta individuale venivano Parte_2 riscontrate infedeli dichiarazioni IVA, IRES e IRAP per l'anno 2014 e l'applicazione della sanzione di €.20.266,45 sempre a seguito di adesione, per un totale di €.30.591,84.
Parte attrice dimostrava, anche per non essere mai stato contestato dalla il rapporto professionale intercorso sia con la stessa che con il CP
suo studio, evidenziando che quanto verificatosi costituiva conseguenza di quanto consigliatogli per attuare quel riassetto organizzativo dell'attività professionale suggeritogli dalla stessa per raggiungere quelle agevolazioni di carattere fiscale prospettategli.
I fatti narrati dall'attore oltre che documentalmente provati risultano confermati anche dal fatto che la convenuta e il convenuto CP [...] non prendevano posizione sulle singole circostanze dallo CP_8 stesso dedotte, essendosi limitata la sola dott.ssa (unica a CP
costituirsi) ad una generica ed ermetica difesa, disconoscendo solo in corso di causa, la paternità di quegli che precedentemente aveva riconosciuto come propri tanto da ammettere errori da parte sua che, a suo dire, si sarebbero comunque potuti rettificare entro il 29/12/2016 ma, che, a causa della modifica dell'organigramma nel suo studio, verificatasi a seguito delle dimissioni di una valente collaboratrice, non aveva potuto provvedervi.
In proposito, l'onere di specifica contestazione, introdotto dall'art.167, primo coma, c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comportando che gli stessi, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.
Parte attrice ha, altresì, chiesto il risarcimento dell'ulteriore danno consistente nelle spese sostenute per l'attività di verifica dell'operato della dott.ssa Verifica effettuata dal Rag. nuovo CP Persona_1 consulente dell'attore, il quale, visionata la documentazione inviata dai
8 convenuti, rilevava che, ad esclusione delle fatture emesse per prestazioni/servizi, quelle degli acquisti effettuati e i modelli F24 relativi all'annualità 2016, tutta la documentazione fiscale, del lavoro e societaria era del tutto mancante. Il danno è stato quantificato in €.8.167,44, senza però produrre alcuna documentazione in merito.
La relativa domanda non può quindi trovare accoglimento, non essendovi prova degli esborsi, essendo prodotte notule non quietanzate, e non essendo stata depositata la prova dei relativi pagamenti.
Parte attrice, ha, infine, chiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sul punto deve rilevarsi che trattasi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore: la somma di €.30.591,84. deve essere pertanto rivalutata dalla data di produzione del danno alla data dalla presente sentenza, e debbono altresì riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo,
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
Il dies a quo deve essere individuato nella data di produzione del danno, cioè a dire il 31.5.2017, momento in cui le sanzioni sono state applicate al e alla Pertanto, il danno liquidato in Parte_1 COroparte_1
€.30.591,84 deve ritenersi prodotto il 31.5.2017.
Oltre alla suddetta somma, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata.
Va inoltre respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta – tra l'altro genericamente formulata e sostenuta da prove indiziarie quali le fatture. Ed invero, l'art.1223 c.c. statuisce che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, e inoltre i danni immediati ed indiretti
9 che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione, rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza (tra le tante sul punto si vedano Cass. sent. n. 2009/97;
n. 5913/00; n. 15274/06). Di tutto ciò non vi è prova, pertanto la domanda riconvenzionale va respinta.
Deve allora procedersi all'esame della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di . Essa è COroparte_2 CP_3
fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento, con l'unica limitazione dell'applicazione della franchigia contrattualmente prevista.
Debbono infatti essere disattese le eccezioni sollevate dalla terza chiamata. CO
ha, in primo luogo, contestato l'efficacia della polizza, in quanto essa
«prevede[va] una tipicizzazione del mandato professionale posto alla base della polizza stessa e della sua operatività», non ricorrente nel caso di specie.
Senonché, l'art.20 delle condizioni di polizza indica espressamente come compresa in garanzia “la redazione di dichiarazioni fiscali”, che è la prestazione in relazione alla quale, nel caso di specie, viene mosso al professionista un addebito di responsabilità. Deve quindi affermarsi l'operatività della polizza. Invero, il suddetto articolo stabilisce che
“l'Assicurazione ha ad oggetto l'attività professionale connessa con l'attività di
Dottore commercialista ed Esperto COabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a Parte_3 pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate in ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio della sola attività che segue: Assistenza fiscale e compensazione crediti……”.
L'assicuratrice ha altresì contestato che il fatto risulterebbe avvenuto negli anni 2014/2015 e che la convenuta avrebbe denunciato il sinistro alla compagnia solo nel 2018. Anche detta circostanza non risulta veritiera.
Infatti, la sanzione è stata inflitta all'attore il 31.5.2017 e portata a conoscenza della dott.ssa dal difensore del con pec del 20/04/2018, CP Pt_1
10 cosicché la convenuta denunciava il sinistro alla propria compagnia in pari data, con pec del 20.4.2018.
Deve altresì osservarsi che, ai sensi dell'art. 5 di cui al frontespizio della polizza «la garanzia è prestata con una franchigia a carico dell' per Parte_3
sinistro per l'attività di commercialista», indicata, in frontespizio polizza in
€.300,00, onde deve essere corrispondentemente limitata la responsabilità del garante.
L'assicuratrice inoltre lamenta che la polizza riguarderebbe esclusivamente lo e non la dott.ssa Anche detta COroparte_8 COroparte_2
doglianza va respinta in quanto la polizza riporta testualmente: “Si precisa che l'attività professionale di cui all'art.2 del frontespizio di polizza si intende prestata dai seguenti professionisti: ” COroparte_2
La garanzia si rileva sussistente in virtù del rapporto assicurativo documentato in atti (v. doc. fasc. convenuto) e tenuto conto che la polizza n.IFL0002579.023576, in forza della quale la convenuta Dott.ssa CP
conveniva in giudizio la compagnia per essere manlevata in caso
[...] di condanna, sostituiva la precedente polizza n. NIFL0002579.020878, ragion per cui la professionista risultava essere regolarmente assicurata all'epoca dei fatti sia con quest'ultima polizza che con la successiva per quelli che sarebbero i fatti verificatisi dopo il 12.03.2018 e con la precedente per quelli antecedenti. Entrambe le polizze infatti risultano contratte per l'attività professionale svolta sia personalmente dalla convenuta che in forma organizzata – e attesa l'operatività dell'art.20 della polizza assicurativa, che stabilisce che “l'Assicurazione ha ad oggetto l'attività professionale connessa con l'attività di Dottore commercialista ed Esperto COabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 28.06.2005 n.139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La società risulta essersi obbligata a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate in ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente
11 responsabile nell'esercizio della sola attività che segue: Assistenza fiscale e compensazione crediti”.
Pertanto, la deve essere manlevata dalla compagnia assicuratrice CP
atteso che la polizza esplicava ed esplica efficacia tra le parti, costituendo prosecuzione della precedente, non assumendo assolutamente rilevanza la circostanza che la precedente polizza risultava contratta dalla Dott.ssa personalmente mentre l'attuale dallo COroparte_2 [...]
atteso che entrambe le polizze risultavano contratte per l'attività CP_6 professionale svolta sia personalmente dalla convenuta che in forma organizzata.
Orbene, essendo la polizza n. IFL0002579.023576 sostitutiva della precedente, essa altro non è che la prosecuzione della prima per cui la convenuta personalmente o come studio risulta aver stipulato una polizza sin dall'anno
2013, anno in cui l'assicurazione per i commercialisti diventava obbligatoria.
Ed è proprio, in forza di detta polizza o della precedente che la CP_7
è tenuta per legge a manlevare la professionista dal risarcimento del
[...] danno provocato al Fiorà.
La previsione della clausola 20 dovrebbe essere peraltro interpretata, ai sensi dell'art.1370 c.c., applicando le coordinate ermeneutiche che da un canto impongono di garantire la piena copertura della concretizzazione del rischio, dall'altro in conformità alla L.n.137 del 7.8.2012 che letteralmente stabilisce:
“L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile del commercialista per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale”.
Invocando, invece, l'art.21 della polizza rubricato “inizio e termine della garanzia”, la società assicurativa vorrebbe sostenere l'inoperatività della stessa in quanto la polizza n. IFL0002579.023576 è un contratto con clausola
Claims Made per cui essa coprirebbe solo le richieste avanzate per la prima volta nel periodo in cui l'assicurazione era vigente. La suddetta Polizza, in forza della quale veniva avanzata richiesta di copertura assicurativa, non veniva stipulata ex novo ma in sostituzione, e quindi in continuazione, della
12 precedente polizza che la Dott.ssa aveva in essere, non essendosi CP
quindi mai interrotto il periodo di copertura assicurativa. Lo stesso Art. 21 al secondo capoverso stabilisce che “… In caso di cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente alle attività di cui all'art.20, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza…”.
Come già detto, la polizza n. IFL0002579.023576 non è stata stipulata ex novo, ma in sostituzione della precedente n. IFL0002579.020878, non venendosi mai ad interrompere la continuità della copertura assicurativa per cui appare del tutto chiaro ed evidente che il fatto si sia verificato in un periodo coperto dalla polizza, così come previsto dal citato art.21 e, conseguentemente, l'operatività della polizza esplicherebbe nel caso di specie, la sua efficacia.
Ancora, la compagnia assicurativa asserisce l'inoperatività della polizza richiamando l'art.22, Lettera i) della stessa, la quale ne esclude l'operatività in caso di richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti. Come già detto, la convenuta veniva formalmente a conoscenza delle azioni del Pt_1
per il risarcimento del danno solo in data 20.4.2018 e immediatamente denunciava il fatto alla compagnia.
L'assicuratrice ha altresì affermato che la gestione le sarebbe stata «sottratta dalla parte assicurata, in violazione delle disposizioni di contratto vigente tra le parti, con le conseguenze che ne derivano in termini di polizza», con particolare riferimento alla spettanza delle spese legali. Sul punto l'art.18 delle condizioni di polizza prevede che «la Società assume, fino a quado ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , entro il limite di un importo pari al quarto del Parte_3
massimale stabilito in polizza. La Società non riconosce spese incontrate
13 dall' per legali o tecnici che non siano da essi designati». Sul Parte_3
punto, deve osservarsi che le difese svolte dal chiamato in garanzia, che ha contestato l'operatività della polizza, sarebbero comunque risultate incompatibili con la gestione della lite in luogo dell'assicurato, insorgendo, altrimenti, un inammissibile conflitto di interesse tra gerente e gestito.
Inoltre, non risulta una tale designazione, né può in ogni caso ritenersi derogata la previsione dell'art.1917 comma 3 cc, ai sensi del quale «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata», espressamente indicata come inderogabile in senso sfavorevole all'assicurato, con sostituzione automatica con la corrispondente disposizione di legge, dall'art. 1932 c.c. (v.Cass. civ. n.21220/2022)
Pertanto, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui sopra, la domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata e va accolta infine la domanda di manleva.
Le spese della procedura seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla e contro e COroparte_1 Parte_1 COroparte_2 nonché disattesa e assorbita ogni COroparte_8 CP_10 ulteriore istanza, così decide:
-accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna e lo al pagamento, in COroparte_2 COroparte_8 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€.30.591,84, oltre alla rivalutazione dalla data di produzione del danno alla data della presente sentenza, e agli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata;
-condanna in solido e lo a COroparte_2 COroparte_8 rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.7.000,00, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15%,IVA e CAP come per legge;
-in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da CP
, condanna a rilevare indenne
[...] CP_3 CP
14 , al netto della franchigia di €.300,00, da tutto quanto con la CP presente sentenza la stessa è condannata a pagare, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese e a rimborsare alla medesima convenuta le spese del presente giudizio liquidate in €.7.000,00 COroparte_2 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'avv. Giuliano Rastelli che si è dichiarato antistatario.
-rigetta ogni altra domanda.
Così è deciso in Teramo, il 24 maggio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
15
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Riservata all'udienza del 21.11.2024, nella causa civile iscritta al n.2458/2019 del R.G.C.A. e vertente tra
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo De Luca ed CP_1 elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Nereto, alla Via Roma, n. 150, giusta procura conferita in calce all'atto di citazione del 16.7.2019-
Attore contro
, residente in Tottea di Crognaleto (TE), COroparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Rastelli ed elettivamente domiciliata presso e nel proprio studio in Teramo, al Viale Crucioli, n. 167, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.-
Convenuta nonché contro
COroparte_3
IÀ , in persona del legale rappresentante pro COroparte_4 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Aurelio Irti, in Avezzano, alla Via Corradini, n. 225, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.-
Terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale
1 Conclusioni delle parti:
Per parte attrice, “Piaccia all'On.le Tribunale adito, accertata e dichiarata la responsabilità professionale della Dr.ssa e/o dello COroparte_5 [...]
in ordine alle obbligazioni assunte nei confronti del Dr. CP_6 Parte_1 nonché in violazione del principio generale del neminem laedere, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo, quantificati in
€.30.591,84 di cui €.20.266,45 in favore della ditta individuale ed in Parte_1
€.10.325,39 in favore della società oltre ad €.8.167,44 per rimborso Pt_1 CP_1 spese di consulenza del Rag. di cui €.4.562,80 in favore della Persona_1 [...] ed €.3.604,64 in favore della ditta individuale , e così per CP_1 Parte_1 complessivi €.38.759,28, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti quale diretta conseguenza dell'inadempimento professionale e/o responsabilità professionale dei convenuti, per come puntualmente indicato in premessa, da liquidarsi in via equitativa, ovvero a quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio”.
Per parte convenuta, “Piaccia all'Ill/mo Tribunale di Teramo: NEL MERITO - rigettare ogni avversa istanza, eccezione e richiesta formulata dagli attori nei confronti della convenuta ( , siccome infondata in fatto ed in COroparte_2 diritto;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento (anche parziale) delle richieste di parte attrice, e in forza della chiamata di terzo con estensione del contraddittorio nei confronti della
[...]
, dichiarare la società di assicurazioni COroparte_7 [...]
(in qualità compagnia COroparte_7 assicuratrice della convenuta in ordine ai rapporti professionali per i quali è causa) tenuta ed obbligata in forza del richiamato rapporto contrattuale e, per l'effetto, condannare quest'ultima (società ) a garantire, manlevare e COroparte_7 tenere indenne essa convenuta ( da ogni pretesa e richiesta COroparte_2 formulata nei suoi confronti da parte attrice e pagare agli attori, in sua vece, quanto dovuto e statuito in forza dell'emananda sentenza;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA - porre in compensazione alle somme che saranno liquidate a parte attrice quelle spettanti alla dott.ssa in forza delle fatture COroparte_2 prodotte da controparte, sempre nei limiti di valore di cui alla domanda principale ovvero riconoscere un eventuale credito risarcitorio in capo a parte attrice a carico della convenuta e per essa a carico della terza chiamata (società CP_7
), nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO – con vittoria
[...] di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del suo difensore e procuratore (avv. Giuliano Rastelli) che si conferma antistatario;
con ulteriore condanna della terza chiamata (società ), in persona del legale rappresentante COroparte_7 pro-tempore, alla condanna per mala gestio”.
Per la terza chiamata, “IN VIA PRELIMINARE. Accertato e dichiarato che tra la Dr.ssa e la Comparente non intercorre alcun rapporto contrattuale, CP dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Compagnia e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio, rigettando, in ogni caso, qualsivoglia domanda formulata nei propri confronti per tutti i motivi esposti in premessa. NEL MERITO -
2 rigettare le domande formulate dal Dr. , nella spiegata qualità, nei Parte_1 confronti della Dr.ssa poiché infondate in fatto e in diritto, COroparte_2 nell'an e nel quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto
- mandare assolta dalla domanda di manleva e garanzia svolta dalla CP_3
Dr.ssa nei suoi confronti. IN VIA SUBORDINATA. In via COroparte_2 gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della Dr.ssa - accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza COroparte_2 assicurativa n. IFL0002579.023576 tra la Dr.ssa ed COroparte_2 CP_3 per tutti i motivi esposti in narrativa, e conseguentemente, rigettare la
[...] domanda di manleva e garanzia formulata dalla Dr.ssa nei COroparte_2 confronti della scrivente. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE - Limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dalla Dr.ssa CP nei confronti della scrivente Compagnia secondo quanto emergerà
[...] dall'esperenda istruttoria, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, dell'attore e con esclusione delle spese legali sostenute dalla Dr.ssa detratto, in ogni caso, l'importo di €.300,00 a titolo di COroparte_2 franchigia e nei limiti del massimale. Con il favore delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 16.7.2019, il Dott. , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante della citava in giudizio innanzi a codesto COroparte_1
Tribunale la Dott.ssa e lo del COroparte_2 COroparte_8
quale ella era l'amministratore unico, al fine di vederli condannare al risarcimento in proprio favore dei danni subiti che quantificava in complessivi €.38.759,28, di cui €.20.266,45 in favore della e in Parte_1
€.10.325,39 in favore della società -, oltre a €.8.167,44 per COroparte_1
rimborso spese di consulenza del Rag. - di cui €.4.562,80 in Persona_1 favore della ed €.3.604,64 in favore della - a COroparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni per inadempimenti e/o per responsabilità professionali nell'espletamento dell'incarico di tenuta e elaborazione delle scritture contabili, espletamento di consulenze del lavoro e di tutti quegli adempimenti fiscali connessi alla sua attività professionale di odontoiatra.
Deduceva ed eccepiva che: i) su consiglio della convenuta, in data 20.10.2014, costituiva la al fine di effettuare un riassetto COroparte_1
organizzativo dell'attività professionale, al fine di vedersi sgravare ingenti tassazioni fiscali applicate dall'erario sul suo fatturato;
ii) in data 4.10.2014,
l'Agenzia delle Entrate eseguiva “un accesso breve” sulle scritture contabili
3 della al fine di verificare la corretta applicazione della COroparte_1
normativa fiscale di cui agli artt.32 e 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72 e, con successivo verbale del 31.5.2017, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate contestavano le irregolarità, come e per le ragioni in atti;
iii) pertanto, il ricorrere dei presupposti dell'azionata domanda risarcitoria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, sulla premessa di non avere alcuna responsabilità né propria né dei dipendenti e/o collaboratori del suo studio in ordine ai fatti contestatigli, deduceva di essere creditrice delle competenze professionali maturate per la sua attività professionale resa in favore di parte attrice. Formulava la chiamata in garanzia della Compagnia CP_7
in virtù del patto di Polizza, al fine di essere manlevata da qualsiasi
[...] esborso dipendente dal capo principale.
Chiamata in giudizio e costituitasi, la eccepiva e deduceva, in CP_3 via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva per l'insussistenza del rapporto assicurativo e professionale e, nel merito, aderiva alle prospettazioni di parte convenuta.
All'udienza del 29.3.2023, questo Tribunale, nella persona del dott. Claudio
Di Giacinto, ritenuta la causa matura per la decisione e non potendola introitare a sentenza, se non dopo il mese di marzo 2025 a causa del gravoso carico di ruolo, riteneva opportuno effettuare un tentativo di conciliazione, formulando la proposta che qui di seguito viene testualmente trascritta:
“riconoscimento di un credito risarcitorio in capo all'attore pari a complessivi
€.30.000,00 da porre a carico della convenuta, con ulteriore previsione di un importo forfettario a titolo di rimborso parziale delle spese di lite in favore dell'attore pari ad
€ 2.000,00, con compensazione delle spese nei riguardi della terza chiamata”.
Il dott. Di Giacinto rinviava al 6.12.2023 per la verifica dell'esito della proposta conciliativa disponendo, altresì, la comparizione personale delle parti per l'ulteriore tentativo conciliativo con riserva, all'esito, in caso di difetto di adesione delle parti, di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni.
4 Alla predetta udienza, l'avv. De Luca con il proprio assistito , Parte_1
presente personalmente, dichiarava di accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale alla quale l'Avv. Rastelli aderiva, accettandola in forza della procura rilasciatagli dalla propria assistita, anche per la CP
e del suo subordinandola esclusivamente alla COroparte_8 condizione che la somma venisse versata dalla terza chiamata in causa.
L'Avv.ta Pagnottella, munita di regolare procura speciale ex art.185 cpc contenente tutti i poteri di legge, dichiarava di accettare la proposta conciliativa per l' . COroparte_3
Pertanto, il Tribunale, nella persona della sottoscritta, dichiarava l'estinzione del procedimento, disponendo testualmente “la terza chiamata in causa dovrà versare la somma di € 2.000,00 per spese oltre I.V.A. e CAP”.
Gli Avvocati Massimo De Luca e Claudio P. Cambieri, ritenendo non sussistesse la valida formazione di un verbale di conciliazione giudiziale e, quindi, di un titolo idoneo per promuovere l'esecuzione forzata, in quanto era mancato lo spontaneo adempimento dell'accordo, redigevano istanza congiunta di rimessione in istruttoria accolta da questo Tribunale che fissava l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé il 17.1.2024, nella quale veniva rilevata l'inammissibilità della richiesta di rimessione in istruttoria della causa e quindi la rigettava, precisando che “la proposta formulata da questo Tribunale era da ritenersi in tal senso: pagamento della sorte capitale e delle spese legali a carico della terza chiamata”. Detta precisazione scaturiva dalla precedente udienza in cui le parti avevano accettato in tal senso. Ritenuta
l'ordinanza non eseguibile, veniva riproposta istanza di rimessione della causa sul ruolo con richiesta di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni accolta dal Tribunale in quanto richiesta da tutte le parti e, con decreto in calce, veniva fissava l'udienza del 4.7.2024 per la comparizione delle parti. A detta udienza tutte le parti insistevano per la rimessione in istruttoria del giudizio, chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle
5 conclusioni. Venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la casa veniva trattenuta in decisione.
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La domanda è fondata e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
Deve premettersi che la responsabilità fatta valere in giudizio ha natura contrattuale, onde il creditore ha l'onere di provare il titolo e il danno - nonché il rapporto di causalità, trattandosi di responsabilità professionale (v.
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020) - potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre il debitore ha l'onere di provare di aver adempiuto diligentemente all'obbligazione.
Nella presente fattispecie, deve anzitutto ritenersi che l'attore ha dato prova del proprio credito, posto che parte attrice ha documentato il rapporto professionale e ogni circostanza di esso intercorso con la ed il suo CP
studio (neppure oggetto di specifica contestazione, anche con rilievo ai sensi dell'art.115 c.p.c.) e a quantificare, con estrema puntualità, anche il danno derivatogli dalla compromissione della sua posizione nei confronti dell'Erario, producendo gli originali dei verbali di contestazione e delle sanzioni. (doc.1 fasc. parte attrice a cui faceva seguito il verbale di constatazione del 31.05.2017 con cui venivano comminate sanzioni per
€.30.000,00 circa, parte nei confronti di persona fisica e parte nei Pt_1
confronti della ). Inoltre, dalla documentazione in atti è emerso che, CP_1
dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, la convenuta ha di fatto, anche ricorrendo al principio di preponderanza civilistica, riconosciuto le contestazioni sollevate dal , impegnandosi ad effettuare le rettifiche Pt_1
necessarie per ridurre quantomeno le sanzioni irrogate al - adducendo Pt_1 tali problematiche al verificarsi di problemi organizzativi del suo studio
(docc. 4, 5 e 11 fasc. parte attrice) - derivanti, come emerso dall'attività di controllo espletata dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dal non aver debitamente istituito per la l'Unità Locale di Giulianova Via CP_1
Parini n 32, né la documentazione prevista dalla normativa fiscale, del lavoro
6 e societaria, né i registri, i libri contabili e il libro verbale di assemblea obbligatori per legge (docc. nn. 8, 9 e 10) e circa la , per infedeli Parte_1 dichiarazioni IVA, IRES, IRAP per l'anno 2014.
Conviene allora affrontare partitamente le contestazioni mosse all'operato del professionista.
La prima contestazione attiene alla dichiarazione IVA per l'anno 2014 della costituita in quell'anno, dalla quale risultavano acquisti per COroparte_9
€.76.598,00, IVA ad aliquota 22%, €.16.853,00 e, al quadro VL riportava un credito IVA di €.16.852,00. Tale importo risultava utilizzato in compensazione negli anni 2015 e 2016, ma nessuna documentazione contabile risultava agli atti. Il si impegnava a fornire all'Agenzia delle Pt_1
Entrate i documenti entro il 10.10.2016, facendo presente che la tenuta delle scritture era stata conferita allo e per esso alla dott.ssa COroparte_8
COroparte_2
Sul punto, le circostanze risultano provate dalla lettura del verbale redatto dagli accertatori dell'Agenzia delle Entrate in data 6.10.2016 n.0044377.06-10-
2016-I. Inoltre, la dott.ssa nulla produceva a sostegno della CP
richiesta da parte del , rispondendo che c'erano stati errori a causa della Pt_1
modifica dell'organigramma dello studio e rassicurando il che detti Pt_1 errori si sarebbero potuti sistemare entro il 29.12.2016.
Nonostante i ripetuti inviti, la convenuta non provvedeva ad inviare i documenti richiesti.
Dal successivo verbale di contestazione, risultava, relativamente alla
[...]
l'omessa presentazione dei bilanci di esercizio, mancata CP_1
istituzione del libro delle assemblee e mancata tenuta dei libri sociali e libro inventari, mentre sotto il profilo delle violazioni sostanziali, gli stessi verificavano l'indebita registrazione e /o annotazione di detrazione IVA oltre all'omessa contabilizzazione di prestazioni. Risulta provato anche il danno subito che coincide con le sanzioni applicate dall'agenzia delle entrate: risulta infatti che, a seguito di adesione, alla veniva COroparte_1 applicata la sanzione di €.512,22 per l'anno 2014, di €.9.129,01 per l'anno 2015
7 CP e di €.684,16 per le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni IRES della per gli anni 2014/2015; alla come ditta individuale venivano Parte_2 riscontrate infedeli dichiarazioni IVA, IRES e IRAP per l'anno 2014 e l'applicazione della sanzione di €.20.266,45 sempre a seguito di adesione, per un totale di €.30.591,84.
Parte attrice dimostrava, anche per non essere mai stato contestato dalla il rapporto professionale intercorso sia con la stessa che con il CP
suo studio, evidenziando che quanto verificatosi costituiva conseguenza di quanto consigliatogli per attuare quel riassetto organizzativo dell'attività professionale suggeritogli dalla stessa per raggiungere quelle agevolazioni di carattere fiscale prospettategli.
I fatti narrati dall'attore oltre che documentalmente provati risultano confermati anche dal fatto che la convenuta e il convenuto CP [...] non prendevano posizione sulle singole circostanze dallo CP_8 stesso dedotte, essendosi limitata la sola dott.ssa (unica a CP
costituirsi) ad una generica ed ermetica difesa, disconoscendo solo in corso di causa, la paternità di quegli che precedentemente aveva riconosciuto come propri tanto da ammettere errori da parte sua che, a suo dire, si sarebbero comunque potuti rettificare entro il 29/12/2016 ma, che, a causa della modifica dell'organigramma nel suo studio, verificatasi a seguito delle dimissioni di una valente collaboratrice, non aveva potuto provvedervi.
In proposito, l'onere di specifica contestazione, introdotto dall'art.167, primo coma, c.p.c. per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comportando che gli stessi, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.
Parte attrice ha, altresì, chiesto il risarcimento dell'ulteriore danno consistente nelle spese sostenute per l'attività di verifica dell'operato della dott.ssa Verifica effettuata dal Rag. nuovo CP Persona_1 consulente dell'attore, il quale, visionata la documentazione inviata dai
8 convenuti, rilevava che, ad esclusione delle fatture emesse per prestazioni/servizi, quelle degli acquisti effettuati e i modelli F24 relativi all'annualità 2016, tutta la documentazione fiscale, del lavoro e societaria era del tutto mancante. Il danno è stato quantificato in €.8.167,44, senza però produrre alcuna documentazione in merito.
La relativa domanda non può quindi trovare accoglimento, non essendovi prova degli esborsi, essendo prodotte notule non quietanzate, e non essendo stata depositata la prova dei relativi pagamenti.
Parte attrice, ha, infine, chiesto il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sul punto deve rilevarsi che trattasi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore: la somma di €.30.591,84. deve essere pertanto rivalutata dalla data di produzione del danno alla data dalla presente sentenza, e debbono altresì riconoscersi gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata secondo i criteri delineati dalla giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo,
Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022).
Il dies a quo deve essere individuato nella data di produzione del danno, cioè a dire il 31.5.2017, momento in cui le sanzioni sono state applicate al e alla Pertanto, il danno liquidato in Parte_1 COroparte_1
€.30.591,84 deve ritenersi prodotto il 31.5.2017.
Oltre alla suddetta somma, vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata.
Va inoltre respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta – tra l'altro genericamente formulata e sostenuta da prove indiziarie quali le fatture. Ed invero, l'art.1223 c.c. statuisce che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'ambito del danno risarcibile per inadempimento contrattuale è circoscritto dal criterio della cosiddetta regolarità causale, nel senso che sono risarcibili i danni diretti ed immediati, e inoltre i danni immediati ed indiretti
9 che rientrano nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione, rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza (tra le tante sul punto si vedano Cass. sent. n. 2009/97;
n. 5913/00; n. 15274/06). Di tutto ciò non vi è prova, pertanto la domanda riconvenzionale va respinta.
Deve allora procedersi all'esame della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di . Essa è COroparte_2 CP_3
fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento, con l'unica limitazione dell'applicazione della franchigia contrattualmente prevista.
Debbono infatti essere disattese le eccezioni sollevate dalla terza chiamata. CO
ha, in primo luogo, contestato l'efficacia della polizza, in quanto essa
«prevede[va] una tipicizzazione del mandato professionale posto alla base della polizza stessa e della sua operatività», non ricorrente nel caso di specie.
Senonché, l'art.20 delle condizioni di polizza indica espressamente come compresa in garanzia “la redazione di dichiarazioni fiscali”, che è la prestazione in relazione alla quale, nel caso di specie, viene mosso al professionista un addebito di responsabilità. Deve quindi affermarsi l'operatività della polizza. Invero, il suddetto articolo stabilisce che
“l'Assicurazione ha ad oggetto l'attività professionale connessa con l'attività di
Dottore commercialista ed Esperto COabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La società si obbliga a tenere indenne l' di ogni somma che questi sia tenuto a Parte_3 pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate in ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio della sola attività che segue: Assistenza fiscale e compensazione crediti……”.
L'assicuratrice ha altresì contestato che il fatto risulterebbe avvenuto negli anni 2014/2015 e che la convenuta avrebbe denunciato il sinistro alla compagnia solo nel 2018. Anche detta circostanza non risulta veritiera.
Infatti, la sanzione è stata inflitta all'attore il 31.5.2017 e portata a conoscenza della dott.ssa dal difensore del con pec del 20/04/2018, CP Pt_1
10 cosicché la convenuta denunciava il sinistro alla propria compagnia in pari data, con pec del 20.4.2018.
Deve altresì osservarsi che, ai sensi dell'art. 5 di cui al frontespizio della polizza «la garanzia è prestata con una franchigia a carico dell' per Parte_3
sinistro per l'attività di commercialista», indicata, in frontespizio polizza in
€.300,00, onde deve essere corrispondentemente limitata la responsabilità del garante.
L'assicuratrice inoltre lamenta che la polizza riguarderebbe esclusivamente lo e non la dott.ssa Anche detta COroparte_8 COroparte_2
doglianza va respinta in quanto la polizza riporta testualmente: “Si precisa che l'attività professionale di cui all'art.2 del frontespizio di polizza si intende prestata dai seguenti professionisti: ” COroparte_2
La garanzia si rileva sussistente in virtù del rapporto assicurativo documentato in atti (v. doc. fasc. convenuto) e tenuto conto che la polizza n.IFL0002579.023576, in forza della quale la convenuta Dott.ssa CP
conveniva in giudizio la compagnia per essere manlevata in caso
[...] di condanna, sostituiva la precedente polizza n. NIFL0002579.020878, ragion per cui la professionista risultava essere regolarmente assicurata all'epoca dei fatti sia con quest'ultima polizza che con la successiva per quelli che sarebbero i fatti verificatisi dopo il 12.03.2018 e con la precedente per quelli antecedenti. Entrambe le polizze infatti risultano contratte per l'attività professionale svolta sia personalmente dalla convenuta che in forma organizzata – e attesa l'operatività dell'art.20 della polizza assicurativa, che stabilisce che “l'Assicurazione ha ad oggetto l'attività professionale connessa con l'attività di Dottore commercialista ed Esperto COabile svolta nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 28.06.2005 n.139 e successive modifiche legislative e/o regolamenti. La società risulta essersi obbligata a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate in ragione di negligenza o imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente
11 responsabile nell'esercizio della sola attività che segue: Assistenza fiscale e compensazione crediti”.
Pertanto, la deve essere manlevata dalla compagnia assicuratrice CP
atteso che la polizza esplicava ed esplica efficacia tra le parti, costituendo prosecuzione della precedente, non assumendo assolutamente rilevanza la circostanza che la precedente polizza risultava contratta dalla Dott.ssa personalmente mentre l'attuale dallo COroparte_2 [...]
atteso che entrambe le polizze risultavano contratte per l'attività CP_6 professionale svolta sia personalmente dalla convenuta che in forma organizzata.
Orbene, essendo la polizza n. IFL0002579.023576 sostitutiva della precedente, essa altro non è che la prosecuzione della prima per cui la convenuta personalmente o come studio risulta aver stipulato una polizza sin dall'anno
2013, anno in cui l'assicurazione per i commercialisti diventava obbligatoria.
Ed è proprio, in forza di detta polizza o della precedente che la CP_7
è tenuta per legge a manlevare la professionista dal risarcimento del
[...] danno provocato al Fiorà.
La previsione della clausola 20 dovrebbe essere peraltro interpretata, ai sensi dell'art.1370 c.c., applicando le coordinate ermeneutiche che da un canto impongono di garantire la piena copertura della concretizzazione del rischio, dall'altro in conformità alla L.n.137 del 7.8.2012 che letteralmente stabilisce:
“L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile del commercialista per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale”.
Invocando, invece, l'art.21 della polizza rubricato “inizio e termine della garanzia”, la società assicurativa vorrebbe sostenere l'inoperatività della stessa in quanto la polizza n. IFL0002579.023576 è un contratto con clausola
Claims Made per cui essa coprirebbe solo le richieste avanzate per la prima volta nel periodo in cui l'assicurazione era vigente. La suddetta Polizza, in forza della quale veniva avanzata richiesta di copertura assicurativa, non veniva stipulata ex novo ma in sostituzione, e quindi in continuazione, della
12 precedente polizza che la Dott.ssa aveva in essere, non essendosi CP
quindi mai interrotto il periodo di copertura assicurativa. Lo stesso Art. 21 al secondo capoverso stabilisce che “… In caso di cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente alle attività di cui all'art.20, l'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi alla cessazione della polizza, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza…”.
Come già detto, la polizza n. IFL0002579.023576 non è stata stipulata ex novo, ma in sostituzione della precedente n. IFL0002579.020878, non venendosi mai ad interrompere la continuità della copertura assicurativa per cui appare del tutto chiaro ed evidente che il fatto si sia verificato in un periodo coperto dalla polizza, così come previsto dal citato art.21 e, conseguentemente, l'operatività della polizza esplicherebbe nel caso di specie, la sua efficacia.
Ancora, la compagnia assicurativa asserisce l'inoperatività della polizza richiamando l'art.22, Lettera i) della stessa, la quale ne esclude l'operatività in caso di richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti. Come già detto, la convenuta veniva formalmente a conoscenza delle azioni del Pt_1
per il risarcimento del danno solo in data 20.4.2018 e immediatamente denunciava il fatto alla compagnia.
L'assicuratrice ha altresì affermato che la gestione le sarebbe stata «sottratta dalla parte assicurata, in violazione delle disposizioni di contratto vigente tra le parti, con le conseguenze che ne derivano in termini di polizza», con particolare riferimento alla spettanza delle spese legali. Sul punto l'art.18 delle condizioni di polizza prevede che «la Società assume, fino a quado ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l' , entro il limite di un importo pari al quarto del Parte_3
massimale stabilito in polizza. La Società non riconosce spese incontrate
13 dall' per legali o tecnici che non siano da essi designati». Sul Parte_3
punto, deve osservarsi che le difese svolte dal chiamato in garanzia, che ha contestato l'operatività della polizza, sarebbero comunque risultate incompatibili con la gestione della lite in luogo dell'assicurato, insorgendo, altrimenti, un inammissibile conflitto di interesse tra gerente e gestito.
Inoltre, non risulta una tale designazione, né può in ogni caso ritenersi derogata la previsione dell'art.1917 comma 3 cc, ai sensi del quale «le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata», espressamente indicata come inderogabile in senso sfavorevole all'assicurato, con sostituzione automatica con la corrispondente disposizione di legge, dall'art. 1932 c.c. (v.Cass. civ. n.21220/2022)
Pertanto, la domanda attrice va accolta nei limiti di cui sopra, la domanda riconvenzionale della convenuta va rigettata e va accolta infine la domanda di manleva.
Le spese della procedura seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dalla e contro e COroparte_1 Parte_1 COroparte_2 nonché disattesa e assorbita ogni COroparte_8 CP_10 ulteriore istanza, così decide:
-accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna e lo al pagamento, in COroparte_2 COroparte_8 favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di
€.30.591,84, oltre alla rivalutazione dalla data di produzione del danno alla data della presente sentenza, e agli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata;
-condanna in solido e lo a COroparte_2 COroparte_8 rimborsare agli attori le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.7.000,00, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15%,IVA e CAP come per legge;
-in accoglimento della richiesta di rilevazione formulata da CP
, condanna a rilevare indenne
[...] CP_3 CP
14 , al netto della franchigia di €.300,00, da tutto quanto con la CP presente sentenza la stessa è condannata a pagare, per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese e a rimborsare alla medesima convenuta le spese del presente giudizio liquidate in €.7.000,00 COroparte_2 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'avv. Giuliano Rastelli che si è dichiarato antistatario.
-rigetta ogni altra domanda.
Così è deciso in Teramo, il 24 maggio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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