Articolo 28 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 27Articolo 29
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15 gennaio 1992
Art. 28. Leggi regionali 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1992
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