Sentenza 25 marzo 2015
Massime • 1
Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell'ambito di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE NT, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli 124, presso lo studio dell'avv.to Sarti Pietro Davide, rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso, dall'avv. Stoduto Raffaele che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. 0882/241410;
- ricorrente -
nei confronti di:
Fallimento Medical Instrument Group s.r.l., ER NO NT Pio Alfredo, in proprio e quale erede di ER TA, ER DE GL RM quale erede di ER TA, MO NT Luigi;
- intimati -
avverso la ordinanza del Tribunale di Foggia emessa e depositata il 14 luglio 2009 sul reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. nel procedimento iscritto al n. 623/09 R.G. del Tribunale di Foggia;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo. FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. CE NT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia che ha respinto il reclamo avverso il decreto del 16 gennaio 2009 con il quale il Tribunale, in composizione collegiale, trattandosi di controversia in materia societaria, aveva liquidato in complessivi 1.601,99 Euro il compenso spettante per l'attività svolta come C.T.U. nel procedimento instaurato dal Fallimento di Medical Instrument Group s.r.l. nei confronti di ER TA ed altri e avente ad oggetto azione di responsabilità degli amministratori e sindaci della Medical Instrument Group s.r.l..
2. L'incarico peritale aveva avuto ad oggetto la verifica delle irregolarità commesse da sindaci e amministratori, l'accertamento dei danni provocati alla massa dei creditori, l'individuazione del momento in cui, sulla base della riclassificazione dei bilanci e delle scritture contabili prodotte, si sarebbe verificato lo scioglimento della società per perdite del capitale sociale, l'accertamento delle operazioni compiute da tale data alla dichiarazione di fallimento con identificazione delle operazioni che avrebbero pregiudicato il patrimonio sociale e con determinazione del danno risarcibile a causa di tali operazioni.
3. Con il reclamo proposto avverso il decreto di liquidazione il CE ha chiesto la rideterminazione del compenso anche in considerazione della complessità e difficoltà del lavoro espletato e la imposizione del compenso a carico della parte attrice ovvero di tutte le parti in causa.
4. Il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza del 14 luglio 2009 di rigetto del reclamo ha rilevato che la liquidazione del compenso deve essere effettuata in relazione all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini svolte dal C.T.U. per pervenire all'accertamento richiesto (Cass. civ. n. 7186/2007) e nella specie l'esame dei bilanci era esclusivamente strumentale al fine di verificare la fondatezza degli addebiti prospettati a carico di amministratori e sindaci. Ha ritenuto pertanto inapplicabili gli artt. 3 e 4 del D.M. 30 maggio 2002, invocati dal reclamante, perché non riferibili all'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci e corretta la liquidazione del compenso a vacazioni. Infine il Tribunale ha rilevato che nessuna contestazione era stata mossa in merito al numero delle vacazioni e ha ritenuto corretta l'imposizione provvisoria a carico della parte convenuta delle competenze liquidate al C.T.U. perché giustificabile in ragione del presumibile esito della controversia alla luce delle risultanze peritali che hanno accertato le effettive responsabilità dei convenuti quantificando anche l'entità dei danni.
5. Con i tre motivi di impugnazione in cui si articola il ricorso CE NT deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. 30 maggio 2002 e omessa e contraddittoria motivazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonché all'art. 111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 52 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e omessa e contraddittoria valutazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonché all'art. 111 Cost.; c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 8 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e omessa e contraddittoria valutazione su alcuni motivi del reclamo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 nonché all'art. 111 Cost.. 6. Non svolgono difese le parti intimate.
Ritenuto che:
7. Con il primo motivo di ricorso si contesta, da parte del ricorrente, la esclusione dell'applicabilità del D.M. 30 maggio 2002, artt. 3 e 4. In particolare si afferma che i quesiti, postigli come C.T.U. nel giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della s.r.l. Medical Instrument Group, rientrano nelle ipotesi di cui ai predetti articoli. Specificamente i quesiti a) (verificare le irregolarità che avrebbero commesso gli amministratori nella gestione sociale e la violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio della società nonché le inadempienze e omissioni addebitabili ai sindaci) e b) (quantificare l'ammontare dei danni arrecati alla massa dei creditori in conseguenza della denunciata illegittima condotta, anche omissiva, di amministratori e sindaci, specificando la relativa entità ascrivibile a ciascuno di essi) rientrano nella previsione di cui all'art. 3 del D.M. citato. Il quesito c) (accertare - previa riclassificazione dei bilanci relativi agli esercizi 2000-2002 e sulla base delle risultanze dei libri sociali e delle scritture contabili prodotte - il momento in cui si sarebbe verificato lo scioglimento della società per perdita del capitale sociale) ricade nella previsione dell'art. 4 del D.M. che prevede la liquidazione percentuale sul valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei bilanci oggetto dell'indagine peritale. I quesiti d) (descrivere le nuove operazioni eseguite dalla predetta data, in cui si sarebbe dovuta sciogliere la società per perdita del capitale, sino alla data della dichiarazione di fallimento con la specifica indicazione delle nuove operazioni compiute nel periodo dal 6 febbraio all'8 agosto 2002 che avrebbero pregiudicato il patrimonio sociale sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo) ed e) (accertare il danno risarcibile per effetto delle nuove operazioni compiute dopo il verificarsi della suddetta causa di scioglimento della società) ricadono anche essi nella previsione dell'art. 3 che prevede la liquidazione delle consulenze in materia di risarcimento danni.
8. Il motivo è infondato alla stregua della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti al giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale e la decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (cfr. Cass. civ., sezione 2, n. 17685 del 28 luglio 2010).
9. Nella specie la Corte di appello ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del D.M. perché le norme invocate dal ricorrente non sono riferibili all'oggetto dell'accertamento peritale. Infatti - ha rilevato il provvedimento impugnato - l'accertamento richiesto dal Tribunale era finalizzato alla verifica di eventuali responsabilità di amministratori e sindaci e alla quantificazione dei danni derivanti da tali responsabilità mentre l'esame dei bilanci era esclusivamente strumentale per verificare la fondatezza degli addebiti. Il riferimento all'art. 3 e cioè alla stima del risarcimento danni come ipotesi per l'applicazione degli oneri a percentuale è da ritenersi infondato perché la norma in questione si riferisce alla stima del valore delle aziende e degli enti patrimoniali includendo tra i valori da considerare anche i diritti a titolo di risarcimento danni. È da escludere che tale previsione possa essere riferita anche alla stima dei danni provocati alla società da comportamenti lesivi di amministratori e sindaci. In ogni caso la Corte di appello l'ha escluso facendo riferimento alla natura dell'accertamento inteso alla verifica di responsabilità e non alla stima del valore specifico dell'attivo della società fallita. La motivazione della Corte di appello non risulta specificamente impugnata dal ricorrente nonostante il tenore della rubrica del primo motivo.
10. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnata laddove afferma che non può farsi applicazione analogica delle disposizioni normative disciplinanti la determinazione degli onorari a percentuale per effetto dell'abrogazione, da parte del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 299 della L. n. 319 del 1980, art. 3 che prevedeva "gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche alle prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tariffe". Secondo il ricorrente la decisione è errata in quanto non ha tenuto conto della disposizione dell'art. 52 del testo unico secondo cui nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
11. Il motivo appare palesemente infondato dato che la citata disposizione dell'art. 52 fa riferimento alla ipotesi di determinazione degli onorari variabili, esclusi nel caso in esame per quanto si è detto sinora, e non investe affatto la possibilità di applicare tale forma di determinazione del compenso in via analogica. 12. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della imposizione, sia pure in via provvisoria, del compenso a carico della sola parte convenuta del giudizio di responsabilità e cita la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 8 luglio 1996 n. 6199) secondo cui la prestazione del C.T.U. è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa.
23. Il motivo, in quanto inteso ad affermare il principio per cui il compenso del C.T.U. deve essere obbligatoriamente, e anche in via provvisoria, posto a carico di tutte le parti, va ritenuto infondato alla luce della successiva giurisprudenza che esclude la possibilità di imporre il compenso, sia pure parzialmente, a carico della parte vittoriosa (Cass. civ. sezione 2, n. 14925 del 21 giugno 2010) e alla giurisprudenza che ammette tale possibilità ma solo in quanto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice (Cass. civ., sezione 3, n. 1023 del 11 gennaio 2013). 14. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015