Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 6019
CASS
Sentenza 25 marzo 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.m. 30 maggio 2002 per la liquidazione del compenso ad un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare, previa classificazione dei bilanci sociali e nell'ambito di un'azione di responsabilità proposta ex art. 146 legge fall., il momento in cui la società avrebbe perduto il capitale sociale e i danni arrecati dalle nuove operazioni compiute dopo lo scioglimento).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2015, n. 6019
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6019
    Data del deposito : 25 marzo 2015

    Testo completo