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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MORICONI VINCENZO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MANCIULLI GIADA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, ha – tra le altre Parte_1 cose - chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data 12/06/2004, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (Serie B, Parte II, atto n. 8 anno 2004). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 18/03/2025, il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione sullo status, e, ritenutane la necessità, ha rinviato per l'audizione della figlia minore della coppia all'udienza del 23/04/2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Ritenuto di dover procedere all'audizione della figlia minore , deve Per_1 disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di AN (Serie B, Parte II, atto n. 8, anno 2004), contratto tra in data 12/06/2004; Parte_1 Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 23 aprile 2025, ore 15:00, per l'audizione della figlia minore . Per_1
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. MORICONI VINCENZO
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. MANCIULLI GIADA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 18/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, ha – tra le altre Parte_1 cose - chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, in data 12/06/2004, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di AN (Serie B, Parte II, atto n. 8 anno 2004). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 18/03/2025, il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione sullo status, e, ritenutane la necessità, ha rinviato per l'audizione della figlia minore della coppia all'udienza del 23/04/2025.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Ritenuto di dover procedere all'audizione della figlia minore , deve Per_1 disporsi la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di AN (Serie B, Parte II, atto n. 8, anno 2004), contratto tra in data 12/06/2004; Parte_1 Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
R.G. n. 1379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza sullo status;
rilevato altresì che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio;
2) CONFERMA l'udienza del 23 aprile 2025, ore 15:00, per l'audizione della figlia minore . Per_1
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo