Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI CITTADINANZA, IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
IL GIUDICE DR. ANDREA FERRAIUOLO PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA
EMESSA AI SENSI DEGLI ARTT. 281 SEXIES E 127 TER C.P.C., NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 4762/2024,
VERTENTE TRA LE SEGUENTI:
[...] C.F. Controparte 1 nato il [...] in [...] e residente a C.F. 1 '
Vila ANna (Stato di San Paolo, Brasile), in Rua Cumanaxos, 104, Casa 12, CAP: P.IVA 1 '
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Micco Padula, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec Email_1
RICORRENTE
AVVERSO
Controparte_2 in persona del CP 3 p.t., rappr. e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno.
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO dell'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
- INTERVENTORE EX LEGE
AVENTE PER OGGETTO LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA
PARTE DI CITTADINI STRANIERI CON ANTENATI ITALIANI
ED A TALE SCOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Nelle domande di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis rappresentano le seguenti circostanze:
a) di essere discendente di un cittadino italiano emigrato in un altro stato, il quale attribuiva la cittadinanza, ius soli, a chi vi nasceva;
b) che la cittadinanza italiana, invece, era ed è trasmessa secondo il principio dello ius sanguinis da genitore a figlio;
c) che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, non si pone più il tema della perdita dello status in capo ai discendenti diretti di una cittadina italiana, discendente a sua volta di un emigrato e coniugata con cittadino straniero;
e) che l'ordinamento italiano non pone alcun limite temporale alla ricostruzione, risalendo all'indietro, di generazione in generazione del capostipite;
f) che, infatti, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per discendenza si acquista a titolo originario, è uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo;
g) che, nel caso di naturalizzazione volontaria (nel corso della minore età del figlio bipolide alla nascita) del genitore con lui convivente, le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove l'ascendente in questione non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne. In tali casi, infatti, il mancato riacquisto della cittadinanza italiana impedisce la capacità di trasmettere il nostro status civitatis alla propria linea di discendenza. 1.2 In tema di onere della prova della cittadinanza iure sanguinis, giova osservare che nel sistema vigente la cittadinanza per discendenza si acquisti a titolo originario;
trattasi di uno "status", permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, da ciò conseguendo che per il riconoscimento della cittadinanza occorre che venga fornita la prova in ordine alle seguenti circostanze: a) della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano, avo emigrato;
b) della non naturalizzazione dell'Avo; c) dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (cfr., Cass. Civ., S.U. nn. 25317/2022 e 25318/2022). In caso di naturalizzazione dell'Avo, invece, il più recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che il minore, nato da avo italiano poi volontariamente naturalizzatosi, non acquisisce lo status di cittadino italiano, e quindi non può trasmetterlo ai propri discendenti, al ricorrere, congiuntamente, di tutti e tre i presupposti di seguito indicati: a) il proprio genitore ha perso la cittadinanza italiana;
b) il minore, ancorché nato prima di tale ultimo evento, era, al tempo, convivente, con il genitore poi naturalizzatosi;
c) il predetto minore abbia acquisito, nel contempo, ovvero abbia acquisito in precedenza (ad esempio iure soli per essere nato sul suolo straniero da avo al tempo cittadino italiano), la cittadinanza di uno Stato straniero (c.f.r. Cass.civ., ord., 8.1.2024 n.454). In ragione di quanto esposto, quindi, il minore nato prima della naturalizzazione del proprio genitore
- per effetto di quest'ultima circostanza - perde il diritto di conseguire lo status di cittadino italiano, a meno che non abbia provveduto a fare istanza per riacquisirlo entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età.
Pertanto, in sede di analisi istruttoria delle domande di cittadinanza iure sanguinis, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( c.f.r. Cass. Sez. 1 n. 22608-15, Cass. Sez. 1 n. 19428- 17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21) il regime dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c è regolato come segue:
a) il ricorrente ha l'onere di provare che sussista un rapporto di filiazione plurigenerazionale;
b) che incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
c) che il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita e che in caso di rinuncia volontaria ed esplicita il ricorrente dovrà produrre prova dell'avvenuto riacquisto della cittadinanza italiana da parte dell'avo che abbia perso la cittadinanza italiana da minorenne per effetto della naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in [...] ove vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli;
d) la perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un impiego da un governo estero deve essere intesa come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi;
a ultimo, al riguardo deve rimarcarsi, inoltre, come il giudice di merito deve esercitare il potere- dovere di cooperazione istruttoria, posto che la volontà abdicativa deve essere oggetto di accertamento istruttorio, anche officioso, da parte del giudice (c.f.r. in tal senso Cass. Sez. 1 n. 22608- 15, Cass. Sez. 1 n. 19428-17, Cass. Sez. 1 n. 41686-21) 1.3 Con riguardo alla prova del permanere dello status, nella prospettiva dell'assenza di titolarità formale della cittadinanza in capo ai ricorrenti ed ai loro ascendenti e con l'ottica della ricerca dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'Avo, emigrato dall'Italia, giova svolgere le considerazioni che seguono.
In primo luogo, deve affermarsi il principio secondo cui non è possibile acquisire agli atti una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dell'Avo, ciò sia per le sue condizioni socioeconomiche (emergenti dai certificati in atti) sia perché privo della cittadinanza straniera;
infatti, parte attrice, depositando il certificato di non naturalizzazione, prova anche che l'Avo era quindi era privo della possibilità giuridica di rinunciare alla cittadinanza italiana, in quanto altrimenti sarebbe diventato apolide. Ulteriore constatazione inerisce, invece, l'impossibilità all'assunzione di incarichi di governo stranieri (strettamente intesi, cfr. Cass. Civ., S.U. 25317/22 e 25318/22) da parte dell'Avo, in quanto il ricorrente ha provato che tale antenato non si è mai naturalizzato e che quindi, non avendo la cittadinanza estera, il medesimo non aveva la possibilità giuridica di assumere incarichi governativi stranieri.
Altra considerazione riguarda l'impossibilità a depositare una rinuncia formale alla cittadinanza da parte dei discendenti dell'Avo, in quanto, non essendo stato depositato al consolato italiano il loro certificato di nascita, costoro erano del tutto privi della possibilità di accedere ai consolati quali cittadini italiani e quindi in radice non avevano la possibilità di formulare tale atto. In altre parole, per accettare la rinuncia alla cittadinanza il consolato avrebbe dovuto prima ricevere il certificato di nascita, il che non è avvenuto.
Da ultimo, deve rimarcarsi l'assoluta inesistenza di incarichi di governo (strettamente intesi) incompatibili al permanere della doppia cittadinanza con richiesta di rinuncia del governo italiano all'incarico inadempiuta dal cittadino, perché (ontologicamente) gli ascendenti ed i ricorrenti non erano e non sono ancora cittadini italiani;
pertanto gli ascendenti ed i ricorrenti non possono proprio nel passato aver ricevuto la richiesta del governo italiano perché non formalmente cittadini italiani (ma soltanto in possesso dello status non ancora riconosciuto); pertanto (a ben vedere) sia la pubblica amministrazione che il giudice (in via di supplenza alla P.A.) non potrebbero rigettare l'odierna istanza di riconoscimento della cittadinanza formale sostituendosi all'autorità governativa ed alla sua discrezionale azione volta se del caso a formulare la richiesta di rinuncia ad un ipotetico incarico pubblico;
tale potestà potrà essere esercita solo dopo il riconoscimento formale e non è quindi oggetto dell'odierno accertamento. 1.4 Il Tribunale evidenzia, inoltre, come non possa configurarsi c.d. rinuncia tacita alla cittadinanza.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che non si può inferire dalla "accettazione tacita" dell'avvenuto acquisto della cittadinanza straniera la "rinuncia tacita" a quella italiana, perché la rinunzia alla propria nazionalità deriva solo da un fatto volontario. In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il fatto che gli avi non siano rimasti del tutto alieni dal nuovo consesso sociale, senza incarichi pubblici, senza prestazione di servizio militare e, comunque, senza esercizio dei diritti politici.
In particolare, la Suprema Corte qualifica come irrilevante il godimento da parte degli avi dei diritti civili e politici dello Stato estero.
In particolare, la Suprema Corte, richiamati i tratti dell'acquisito della cittadinanza iure sanguinis, rappresenta che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana dipende solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 25317/2022 e n. 25318/2022).
Precipitato logico delle considerazioni appena espressa risultano essere i seguenti principi: a) la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario;
b) lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile;
c) esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
d) la prova è nella linea di trasmissione;
e) resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (c.f.r. in tal senso Cass. Sez. U n. 4466-09).
1.5 Attesi i principi sopra espressi. residua, ancora, la tematica in ordine a quei casi nei quali non si riscontra soltanto la non volontaria assunzione per ius soli di una cittadinanza, ma anche la successiva volontaria assunzione di ulteriore cittadinanza.
In proposito, nel caso in cui la cittadinanza di Paese straniero era stata ottenuta dagli avi dei ricorrenti non già per loro iniziativa, ma in virtù della non opposizione ad un provvedimento governativo (c.d. naturalizzazione di massa) condivisibile orientamento giurisprudenziale ha puntualizzato come l'art. 11, n.2, del codice civile del 1865 - laddove stabiliva che la cittadinanza italiana fosse persa da colui che avesse “ottenuto la cittadinanza in paese estero" - va collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero. Il legame con il proprio Stato di origine, quindi, si perde in virtù di un atto di impulso dato dal titolare del diritto, idoneo a manifestare la sua volontà di mantenere (o recidere) il legame". (così espressamente Cass. Civ. ord., 8.1.2024, n.454). In sintesi, in tale ipotesi, deve attribuirsi rilevanza non solo alla espressa rinunzia alla cittadinanza italiana dell'avo, ma anche al fatto che il figlio minore dell'originario avo italiano del ricorrente abbia perso anch'egli la cittadinanza italiana (come conseguenza della scelta paterna) e che tale condizione sia divenuta definitiva non avendo egli esercitato entro un anno dal raggiungimento della maggiore età la facoltà di riacquistarla.
Il punto è che nella successiva giurisprudenza di merito tale orientamento è stato applicato anche ai casi regolati dall'art. 12, comma 2, L.555/1912. In particolare, sono stati rigettati i ricorsi osservando anche qui che se è vero che la naturalizzazione dell'avo era intervenuta quando il primo discendente era ancora cittadino italiano è vero anche che costui non ha richiesto di riacquistarla. Infatti, l'art. 12 L.555/1912 non solo stabilisce che “i figli minori (...) di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà (...), e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero "ma dispone anche che "il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età (...), dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine". Quindi, il figlio minorenne, ove convivente con il genitore che ha perso la cittadinanza italiana, ha perso anch'esso il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, avendo conseguito quella straniera iure soli, ove non abbia provveduto, entro l'ano dalla maggiore età, a eleggere la cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'avo non ha potuto quindi trasmettere tale diritto iure sanguinis ai propri discendenti.
Tale interpretazione è stata recepita, peraltro, dalla circolare ministeriale del Ministero dell'Interno n.43347 del 03.10.2024, atto nel quale si osserva che nei casi di naturalizzazione volontaria dell'avo le linee di trasmissione sono da considerarsi interrotte laddove il primo discendente non abbia riacquistato la cittadinanza italiana una volta divenuto maggiorenne.
1.6 Per quanto concerne il coniuge richiedente la cittadinanza, il Tribunale rimarca come lo speciale rito radicante la competenza territoriale delle sezioni specializzate distrettuali in materia di immigrazione non può essere invocato da chi chieda la cittadinanza iure matrimonii, in ciò in primo luogo perché l'istante non ha un avo nato in [...]
A quanto esposto deve aggiungersi, peraltro, la circostanza che allo stato il coniuge richiedente l'accertamento della cittadinanza non è stato ancora riconosciuto come tale, e quindi
(ontologicamente) si deve constatare l'assenza dell'annotazione della sentenza di accertamento della cittadinanza iure sanguinis del coniuge, del certificato di nascita del coniuge e quindi in calce del certificato di matrimonio nei registri italiani. In tale ottica, va precisato, quindi, come il ricorrente coniuge è qualificabile in termini di straniero che all'estero ha sposato uno straniero, il quale ultimo (se del caso) non sarà più tale solo dopo l'annotazione nei registri dell'anagrafe della sentenza di accertamento del suo status, ed a quel punto il ricorrente coniuge potrà chiedere il riconoscimento iure matrimonii - e non iure sanguinis - presso le autorità (giudiziarie ed amministrative) competenti (ma non presso la sezione P.I. di Salerno non avendo un Avo nato in [...].
2.1 Circa la fattispecie concreta in esame, in via preliminare, deve darsi atti della regolare instaurazione e conduzione di questo giudizio perché: 1) sussiste, in quanto l'avo era residente in un comune di questo distretto, la competenza di questo ufficio ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 mediante il quale si è aggiunto in calce all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il seguente periodo: "Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani"; 2) parte attrice ha provato la regolare citazione del convenuto convenuto Controparte_4
e del Pubblico CP 2 quale parte necessaria;
3) Il Controparte_4 convenuto. si è costituito in giudizio chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative e concludendo che la pubblica amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo;
4) è stata poi espletata la trattazione della causa con rito semplificato a trattazione scritta avanti a questo magistrato che si è riservato di decidere;
5) la documentazione acquisita è sufficiente per la valutazione della domanda;
6) è irrilevante la non definizione del procedimento amministrativo avviato avanti alle Autorità
Consolari;
7) deve affermarsi la partecipazione necessari del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c., trattandosi di causa inerente allo stato di cittadinanza;
8) rileva nella fattispecie la legittimazione passiva del solo 'Controparte_2 in quanto, ai sensi dell'art. 16 comma 4, del D.P.R. n. 572/1993 (regolamento di esecuzione della Legge n.
91/92) unica amministrazione titolare del potere pubblicistico concernente l'accertamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Anche la tematica, eccepita dal resistente, della procura alle liti si risolve o nella verifica della 2.2 produzione in giudizio di quelle sottoscritte dalle parti all'estero, con firma autenticata presso l'ufficio notarile del luogo in cui è stata apposta la firma e in conformità alle leggi vigenti in tale paese (successivamente apostillata e tradotta) e quindi valide ed efficaci ovvero nella verifica del deposito di quella vergata in Italia nello studio del difensore e da lui autenticata. In tutti i casi si registra al momento della decisione la presenza in atti della procura sostanziale autenticata da Notaio ove l'atto sia mancante in quanto ritenuto indispensabile non essendovi la domanda firmata dal richiedente (come avanti all'Autorità Consolare o all'Ufficiale di Anagrafe) ma una domanda processuale firmata dal difensore che non ha il potere di legalizzare la domanda di riconoscimento del diritto personalissimo.
2.3 Risulta provata la bipolidia accidentale dei richiedenti per i quali si accoglie la domanda, atteso che si tratta di cittadini stranieri discendenti di un avo emigrato in un paese che attribuiva ed attribuisce la cittadinanza secondo lo ius soli.
Tutti costoro provano di risiedere in tale stato straniero il che dimostra che non emerge la problematica della volontaria acquisizione di una terza cittadinanza.
2.4 Il ricorrente, rappresenta che la cittadinanza italiana è trasmessa iure sanguinis e che tale status è sorto in capo ad esso per il solo fatto della nascita, prova la propria titolarità sostanziale della cittadinanza italiana attraverso documenti che dimostrano il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione.
Il fatto costitutivo consiste: • da un lato, nella discendenza da Persona 1 nato (cfr., certificato di nascita dell'Avo, doc. 1) in Italia in data 19.04.1898, nel Comune di Castellabate (SA), ubicato nel circondario del Tribunale di Salerno;
,prima della nascita dall'altro, nella prova della non naturalizzazione di Persona 1
•
del primo dei discendenti compiuta mediante il deposito del certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2). MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA NACIONAL DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATURALIZAÇÃO
000.670.874.892/2024
O Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça CERTIFICA,
a pedido de EW IB MA, que NÃO CONSTA, até a presente data, registro de naturalização em nome de OS MA ou MA
OS, filho de NT EC e de NC MA, natural de(a/o) Itália, nascido em 19/04/1898.
CERTIDÃO Certifico que, hoje dia 08 108/24. 3s 16: 36hs, verifiquei a emissão e autenticidade da CERTIDÃO disponível no Site_ deest.
.mg. 800.m cujo teor está conforme o acessado, do que dou fé Brasilia-DF 07 04 224.
OBSERVAÇÕES:
1 Esta Certidão foi expedida gratuitamente pela Internet, em conformidade com a Portaria n° 623, de 13 de novembro de 2020, publicada no Diário Oficial da União de 17 de novembro de 2020;
2-A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Nacional de Justiça, no endereço: http://deest.mj.gov.br/ecertidao/abrirPesquisa/abrirAutenticacao.do
Brasília/DF, quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024, às 13h03. Parimenti è provata con documenti la linea di trasmissione così come ricostruita nell'albero genealogico allegato al ricorso (doc. 10):
OS MA IN TALPO
IR MA
CLEACIR MORANDI
MA
EW IB
MA
2.5 Richiamate le considerazioni che precedono, si deve constatare che in questo caso è provato da parte ricorrente che l'Avo - cittadino italiano emigrato all'estero da cui è provata la discendenza - non si è naturalizzato e che quindi non poteva neppure rinunciare alla cittadinanza ed assumere incarichi di governo in senso stretto.
Dai documenti prodotti in atti emerge, altresì, che i discendenti – cittadini solo stranieri per non avere mai depositato i certificati di nascita nei consolati competenti – non possono avere depositato formali dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Infine, in ordine al tema (posto dalle citate sentenze gemelle delle S.U.) della "perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato." si deve rilevare non solo l'assenza di una concreta e specifica eccezione di parte ricorrente ma anche e soprattutto che dai documenti depositati (ed in particolare dal certificato di nascita del primo discendente) non emergono indizi dell'assunzione di tali incarichi (doc.3). REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE
TO LL
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N.04MILE564/2024
Documento: CERTIFICATO DI NASCITA VERSIONE INTEGRALE
TO LL, Traduttore Pubblico e Interprete Commerciale, iscritto presso la Camera di Commercio dello Stato del Paraná, ha tradotto il documento sopra indicato, redatto in lingua portoghese, in data 8 aprile 2024, come trascritto in seguito:
(risulta bollo digitale di controllo e qr code) (nel margine destro risulta timbro dell'Ufficio di Stato Civile di Moóca)
(stemma della Repubblica Federale del Brasile) REPUBBLICA FEDERALE DEL BRASILE
REGISTRO CIVILE DELLE PERSONE NATURALI
CERTIFICATO VERSIONE INTEGRALE
UI LA DE RR SEGALA,
Ufficiale dell'Ufficio di Stato Civile delle
Persone Naturali del 16° Sottodistretto -
Mooca di questa Capitale, nell'uso dei suoi incarichi,
IR
IC
** 115188 01 55 1927 1 00066 178 0000056-97 **
Descrizione
CERTIFICA, su richiesta verbale della persona interessata che rivedendo in questo ufficio, i libri degli Atti di Nascite, in essi nel libro di numero 0066, nelle pagine 178-V, sotto n. d'ordine 56, ho trovato risultare l'atto con il seguente contenuto: sei gennaio millenovecentoventisette, in ufficio è comparso OS MA, controllore, e ha dichiarato che nel giorno quattro del corrente, alle ore diciannove e quarantacinque minuti, in rua Orville Derby, quaranta, è nato un bambino di carnagione chiara e sesso maschile che ha ricevuto il nome di IR, figlio legittimo del dichiarante e di sua coniuge sig.ra IN MA, lui italiano e lei brasiliana, sposati in questa Capitale, residenti in questo distretto. Sono nonni paterni: RA AN e AN GR;
e materni: RU AL ed NE BA. E ho fatto il presente atto che lo firma il dichiarante con i testimoni sotto. lo, Himelino Martins, assistente abilitato, l'ho scritto. Io, VI de OS LL, ufficiale l'ho sottoscritto. (f.to) Contenute nell'atto. /// NEL MARGINE DELL'ATTO RISULTA IL
SEGUENTE: II due marzo 1944, nella zona di Tatuapé di questa Capitale, il registrato si è sposato con IN de JE Frias. 25-X-1944. L'ufficiale al de S de OS LL. ///\\ ventisette ottobre millenovecentosettantanove nel 3° Sottodistretto di questa Capitale, il REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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N.04MILE564/2024 registrato si è sposato in seconde nozze con AN OR. Il cancelliere, Maria Cecilia
Costa. /// II registrato è deceduto il 29/03/1995, secondo l'atto n. 15056 di pagg. 239, del Libro C-82, dell'Ufficio del 3° Sottodistretto Penha de França di questa Capitale. São Paulo, 01/09/2023. (f.to) Gisele Marilia Xavier ANna, Cancelliere Autorizzata. Nient'altro.
NIENT ALTRO. Tutto il suddetto è vero. In fede.
Il contenuto del certificato è vero. In fede.
São Paulo, 06 marzo 2024
(firma illeggibile e timbro) Gisele Marilia Xavier ANna
Cancelliere Autorizzata
(recapiti dell'Ufficio di Stato Civile di Mooca, inoltre gli emolumenti non tradotti)
Quanto sopra è stato estratto dal documento presentato, che ho fedelmente tradotto.
Curitiba, 8 aprile 2024 Assinatura digital de TO
LL00462737942 DN: C-BR, O-ICP-Brasil, OU-AC SOLUTI v5, CN'AC SOLUTI Multipla v5 colliVA Motivo: Sou o autor deste documento
Data segunda-feira, 8 de abril de 2024 10:38:43 Roberto Colliva
Traduttore Pubblico
*ASSINADO ELETRONICAMENTE POR TO LL CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL COM FIRMA RECONHECIDA E REGULAMENTADA PELA MEDIDA PROVISORIA 2 200-2/2001
VALIDAR ASSINATURA NO ENDEREÇO HTTPS/NALIDAR IT GOV GR
2 Dall'analisi dei documenti depositati non emergono, infine, le problematiche connesse all'acquisizione volontaria da parte delle successive generazioni di ulteriori cittadinanze. Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, il Tribunale stima come nella fattispecie concreta in esame risulti provato che l'avo italiano non abbia mai perso la cittadinanza italiana, che l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e che non vi siano elementi interruttivi, conseguendo pertanto l'accoglimento della domanda. 3.1 Sussistono gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti. Ed invero, la presente vicenda scaturisce dall'inerzia dei ricorrenti (perdurante dalla nascita del primo discendete dell'avo emigrato fino alla domanda in sede amministrativa o giurisdizionale) dapprima consistente nel non avere depositato la copia dei certificati di nascita presso il competente consolato, inerzia poi proseguita nel non chiedere in via amministrativa il riconoscimento formale del proprio perdurante status.
Del resto, come emerge proprio dal concreto accertamento in questa sede svolto, il giudicante in tale tipologia di procedimento - per constatare la non interruzione della linea dinastica tra ogni richiedente il riconoscimento ed il dante causa analizza situazioni giuridiche attinenti a varie generazioni - constata la totale assenza di qualsivoglia forma di esercizio sia dei diritti che dei doveri connessi allo status di cittadinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando: COSÌ PROVVEDE:
1) accoglie la domanda;
2) per l'effetto, dichiara cittadino italiano: nato il [...] in [...] e residente a [...](Stato di San Controparte_1
Paolo, Brasile), in Rua Cumanaxos, 104, Casa 12, CAP: 03613-010;
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile3) per l'effetto ordina al Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) dichiara le spese di lite integralmente compensate;
5) manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Decisa in Salerno il giorno del deposito della sentenza In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità egli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge
Il Giudice
Andrea Ferraiuolo