TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 957/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa IA ET - Presidente - dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
dott.ssa MA Vittoria IN - Giudice rel. ed est. -
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 957/2025 V.G. avente ad oggetto il ricorso per l'adozione di maggiorenne promossa da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Venezia, VA IO e ND da IR (Lido), nr. 9, int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gallinatti del Foro di Torino (pec: presso il cui studio – sito in Torino, Email_1
via Cernaia, n. 14 – è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso;
-adottante -
Nei confronti di:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...], Corso CP_1 C.F._2
Racconigi, n. 197;
- adottanda -
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Adozione di maggiorenne.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto l'adozione di Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), esponendo che: CP_1 - l'adottanda è figlia di (nata a [...] il [...]) e del sig. Parte_2 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 6.03.2019);
- la madre dell'adottanda, sig.ra nel 1984 instaurava una relazione sentimentale Parte_2
con il sig. , tanto che nel 1995 – dopo essersi separata legalmente dal precedente marito sig. Parte_1
, padre dell'odierna adottanda – andava a convivere con l'attuale ricorrente;
Persona_1
- l'adottanda, fin da bambina, ha dunque convissuto con la madre e il sig. che si è sempre occupato Pt_1
Con e ha cresciuto come se fosse stata sua figlia;
con l'adottanda si è dunque instaurato un profondo legame affettivo, quasi genitoriale, che continua a sussistere tutt'ora immutato e al quale le parti intendono dare anche veste giuridica;
- il sig. non è attualmente coniugato e non ha alcun discendente legittimo;
Pt_1
rilevato che all'udienza del 10.06.2025 avanti al Giudice delegato l'adottanda e l'adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione, così come la madre e il marito (sig. , nato a Persona_2
Torino il 6.06.1973) dell'adottanda per il tramite dell'avv. Sarno Stefania (munita di apposita procura speciale rilasciata in data 15.04.2025 da questi ultimi avanti al notaio - n. rep. 112223 Persona_3
per la prestazione dell'assenso all'adozione) che nulla hanno opposto alla domanda di adozione;
rilevato, pertanto, che il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
rilevato che le conclusioni del Pubblico Ministero – pervenute in data 1.12.2025 – sono favorevoli all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che la domanda possa trovare accoglimento;
rilevato al riguardo che, tanto l'adottante quanto l'adottanda hanno manifestato personalmente il rispettivo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 cod. civ. nel corso dell'udienza del 10.06.2025 così
come la madre e il marito dell'adottanda hanno espresso il loro consenso a farsi luogo alla richiesta di adozione;
tenuto conto che va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso dalla madre dell'adottanda e dal marito di quest'ultima ex art. 297 c.c., posto che la sig.ra e il Parte_2
sig. hanno espresso il proprio assenso per mezzo dell'avv. Stefania Sarno munita di procura Persona_2
speciale e comparsa all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione; rilevato che tra l'adottante e l'adottanda vi sono più di diciotto anni di differenza d'età e sussistono tutti i presupposti richiesti dagli articoli 291 e ss. c.c. per l'adozione del maggiorenne che appare conveniente all'adottanda per il rapporto che le lega all'adottante, tenuto conto del fatto che l'odierna pronuncia cristallizza un rapporto di familiarità già consolidato nel tempo;
ritenuto in definitiva che sussistono tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, non ricorrendo condizioni ostative di legge;
rilevato, altresì, che nel caso di specie l'adottanda e l'adottante hanno manifestato la volontà che il cognome dell'adottante sia aggiunto al cognome dell'adottanda (come consentito a seguito dell'intervento della Corte costituzionale del 4.07.2023, n. 135, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, comma 1 c.c., «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto»); considerato, infine, che vanno disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza;
ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese stante la natura del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, come sopra composto, definitivamente pronunciando ex artt. 291 e segg. cod. civ.:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone farsi luogo all'adozione, da parte di (nato a Parte_1
Borgo Valsugana, il 2.10.1938 - C.F. ), di (nata a [...], il [...] C.F._1 CP_1
- C.F. ), la quale, ai sensi dell'art. 299, comma 1, cod. civ., assumerà il cognome C.F._2
dell'adottante ( ) e lo aggiungerà al proprio;
Pt_1
-dispone che l'adottanda postponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per l'effetto a chiamare
; Controparte_2
-dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività,
alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata ; CP_1
-Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 4.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa IA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa IA ET - Presidente - dott.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
dott.ssa MA Vittoria IN - Giudice rel. ed est. -
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 957/2025 V.G. avente ad oggetto il ricorso per l'adozione di maggiorenne promossa da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Venezia, VA IO e ND da IR (Lido), nr. 9, int. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gallinatti del Foro di Torino (pec: presso il cui studio – sito in Torino, Email_1
via Cernaia, n. 14 – è elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso;
-adottante -
Nei confronti di:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...], Corso CP_1 C.F._2
Racconigi, n. 197;
- adottanda -
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Adozione di maggiorenne.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto l'adozione di Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), esponendo che: CP_1 - l'adottanda è figlia di (nata a [...] il [...]) e del sig. Parte_2 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in data 6.03.2019);
- la madre dell'adottanda, sig.ra nel 1984 instaurava una relazione sentimentale Parte_2
con il sig. , tanto che nel 1995 – dopo essersi separata legalmente dal precedente marito sig. Parte_1
, padre dell'odierna adottanda – andava a convivere con l'attuale ricorrente;
Persona_1
- l'adottanda, fin da bambina, ha dunque convissuto con la madre e il sig. che si è sempre occupato Pt_1
Con e ha cresciuto come se fosse stata sua figlia;
con l'adottanda si è dunque instaurato un profondo legame affettivo, quasi genitoriale, che continua a sussistere tutt'ora immutato e al quale le parti intendono dare anche veste giuridica;
- il sig. non è attualmente coniugato e non ha alcun discendente legittimo;
Pt_1
rilevato che all'udienza del 10.06.2025 avanti al Giudice delegato l'adottanda e l'adottante hanno confermato il proprio consenso all'adozione, così come la madre e il marito (sig. , nato a Persona_2
Torino il 6.06.1973) dell'adottanda per il tramite dell'avv. Sarno Stefania (munita di apposita procura speciale rilasciata in data 15.04.2025 da questi ultimi avanti al notaio - n. rep. 112223 Persona_3
per la prestazione dell'assenso all'adozione) che nulla hanno opposto alla domanda di adozione;
rilevato, pertanto, che il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
rilevato che le conclusioni del Pubblico Ministero – pervenute in data 1.12.2025 – sono favorevoli all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che la domanda possa trovare accoglimento;
rilevato al riguardo che, tanto l'adottante quanto l'adottanda hanno manifestato personalmente il rispettivo consenso all'adozione ai sensi dell'art. 296 cod. civ. nel corso dell'udienza del 10.06.2025 così
come la madre e il marito dell'adottanda hanno espresso il loro consenso a farsi luogo alla richiesta di adozione;
tenuto conto che va riconosciuta la pienezza e la validità del consenso all'adozione espresso dalla madre dell'adottanda e dal marito di quest'ultima ex art. 297 c.c., posto che la sig.ra e il Parte_2
sig. hanno espresso il proprio assenso per mezzo dell'avv. Stefania Sarno munita di procura Persona_2
speciale e comparsa all'udienza sopra indicata per esprimere detto assenso all'adozione; rilevato che tra l'adottante e l'adottanda vi sono più di diciotto anni di differenza d'età e sussistono tutti i presupposti richiesti dagli articoli 291 e ss. c.c. per l'adozione del maggiorenne che appare conveniente all'adottanda per il rapporto che le lega all'adottante, tenuto conto del fatto che l'odierna pronuncia cristallizza un rapporto di familiarità già consolidato nel tempo;
ritenuto in definitiva che sussistono tutte le condizioni di legge per far luogo alla richiesta adozione, non ricorrendo condizioni ostative di legge;
rilevato, altresì, che nel caso di specie l'adottanda e l'adottante hanno manifestato la volontà che il cognome dell'adottante sia aggiunto al cognome dell'adottanda (come consentito a seguito dell'intervento della Corte costituzionale del 4.07.2023, n. 135, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, comma 1 c.c., «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto»); considerato, infine, che vanno disposti gli ulteriori adempimenti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 314 cod. civ., ad intervenuta definitività della presente sentenza;
ritenuto che nulla deve disporsi sulle spese stante la natura del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, come sopra composto, definitivamente pronunciando ex artt. 291 e segg. cod. civ.:
-Accoglie il ricorso e per l'effetto dispone farsi luogo all'adozione, da parte di (nato a Parte_1
Borgo Valsugana, il 2.10.1938 - C.F. ), di (nata a [...], il [...] C.F._1 CP_1
- C.F. ), la quale, ai sensi dell'art. 299, comma 1, cod. civ., assumerà il cognome C.F._2
dell'adottante ( ) e lo aggiungerà al proprio;
Pt_1
-dispone che l'adottanda postponga il cognome dell'adottante al proprio, venendosi per l'effetto a chiamare
; Controparte_2
-dispone che la Cancelleria provveda alle prescritte comunicazioni di rito e, ad intervenuta sua definitività,
alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla sua comunicazione all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata ; CP_1
-Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 4.12.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa MA Vittoria IN
Il Presidente
Dott.ssa IA ET