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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di SI, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2885/2021 R.G..
È comparso per gli attori, l'Avv. Eugenio Passalacqua che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Alle ore 10:45 nessuno è comparso per (oggi Controparte_1 CP_2
e e . Controparte_3 CP_4
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2885/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
(C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in SI, contrada Scoppo, in persona del Presidente legale rappresentante Avv. Francesco Restuccia, elettivamente domiciliato in Mistretta, via V. Salamone n.19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua (C.F: PEC: CodiceFiscale_1
) che lo rappresenta e Email_1 CP_5 P.IVA_2 difende giusta mandato in calce al presente atto PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. -GIÀ Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_6
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, PRESSO IL SUO DIFENSORE E PROCURATORE COSTITUITO AVV. MAURIZIO PARISI ( ; OGGI Email_2 [...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. Controparte_7
), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE P.IVA_4
PARTE CONVENUTA
Oggetto: giudizio di merito a seguito di procedura esecutiva.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pt, instaurava il giudizio di
[...] merito a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione
(procedura esecutiva mobiliare n. 215/2012), in data 3.5.2021, disponeva la sospensione della procedura esecutiva fissando il termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Per la ricostruzione fattuale della vicenda si riporta il tenore dell'atto di citazione nella parte di interesse:
“Il creditore procedente ha depositato l'istanza di riassunzione del superiore procedimento sospeso ed ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate, allegando la sentenza del Tribunale di SI n.1180//2020 del 24.7.2020 Perso che aveva accertato che il era debitore della della Controparte_6 somma pignorata aumentata della metà.
Orbene, secondo la Suprema Corte di Cassazione per la prosecuzione del procedimento esecutivo sospeso -nell'ipotesi, come nella specie, che la sentenza che abbia definito il giudizio, di accertamento dell'obbligo del terzo, abbia omesso di fissare il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo- “dovrà farsi riferimento, in difetto di una specifica ipotesi alternativa di fissazione, alla norma di cui all'art. 297 c.p.c. e, quindi, alla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa che ha determinato la sospensione” (Cfr. Cass. n.7760/2007 e Cass.
n.23325/2010).
Peraltro, la sentenza de qua non è passata in giudicato perché è stata ritualmente impugnata (doc.2) e la relativa causa è iscritta al n.17/2021 R.G.
Corte di Appello di SI (doc.3).
Pertanto, il presente procedimento esecutivo -allo stato- non può proseguire”.
Nello specifico, la procedura esecutiva mobiliare n. 215/2021 R.G., già sospesa, non poteva essere riassunta in quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di SI che aveva deciso il giudizio ex art. 549 cpc, che non conteneva l'indicazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio esecutivo sospeso, al momento del deposito dell'istanza di riassunzione non era ancora passata in giudicato;
tale ricostruzione fattuale, assolutamente supportata sotto il profilo documentale, non è in contestazione;
in data 8.10.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_7 che, sostanzialmente, ripercorreva le medesime argomentazioni
[...] fattuali e giuridiche del;
Parte_1 con autonomo atto di citazione (oggi Controparte_1 CP_2 instaurava giudizio di merito (iscritto al n. 3206/2021 R.G.) con il quale chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura 215/2012 R.G.E. all'udienza del 5.7.2022 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello avente n. 3206/2021; in data 29.6.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della declaratoria di fallimento della “ ed Controparte_7 in pari data il depositava istanza di Parte_1 riassunzione del giudizio;
la Curatela del Fallimento non si costituiva in giudizio;
a seguito di rinvii la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale;
la domanda è fondata e va accolta;
nell'ambito della procedura esecutiva 215/2012 r.g.e. il giudice dell'esecuzione, a seguito di istanza di riassunzione formulata dal creditore procedente dopo la statuizione di primo grado che aveva deciso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 cpc, aveva fissato nuova udienza in prosecuzione;
il debitore esecutato, odierno attore, aveva formulato opposizione
(qualificata dal giudicante come opposizione agli atti esecutivi) sul presupposto che il processo sospeso non potesse essere riassunto in quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di SI che aveva deciso il giudizio ex art. 549 cpc, che non conteneva l'indicazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio esecutivo sospeso, al momento del deposito dell'istanza di riassunzione non era ancora passata in giudicato;
evidenziava l'insegnamento della Suprema Corte che sul punto aveva evidenziato come “La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 cod. proc. civ., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 cod. proc. civ. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione” Cass. 23325/2010; la procedura esecutiva, quindi, non poteva essere riassunta e, pertanto, corretto deve ritenersi il provvedimento del giudice dell'esecuzione che disponeva la sospensione (rectius nuova sospensione) della procedura esecutiva;
le spese, stante la particolarità della controversia e l'attività difensiva in concreto svolta (sostanzialmente reiterativa delle argomentazioni già spese nella procedura esecutiva), possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in SI il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA SECONDA SEZIONE CIVILE Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di SI, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2885/2021 R.G..
È comparso per gli attori, l'Avv. Eugenio Passalacqua che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Alle ore 10:45 nessuno è comparso per (oggi Controparte_1 CP_2
e e . Controparte_3 CP_4
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2885/2021 R.G., riservata in decisione all'udienza del 13.05.2025 tenuta con discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente TRA
(C.F. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in SI, contrada Scoppo, in persona del Presidente legale rappresentante Avv. Francesco Restuccia, elettivamente domiciliato in Mistretta, via V. Salamone n.19, presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua (C.F: PEC: CodiceFiscale_1
) che lo rappresenta e Email_1 CP_5 P.IVA_2 difende giusta mandato in calce al presente atto PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. -GIÀ Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_6
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, PRESSO IL SUO DIFENSORE E PROCURATORE COSTITUITO AVV. MAURIZIO PARISI ( ; OGGI Email_2 [...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. Controparte_7
), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE P.IVA_4
PARTE CONVENUTA
Oggetto: giudizio di merito a seguito di procedura esecutiva.
Conclusioni delle parti: i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
, in persona del legale rappresentante pt, instaurava il giudizio di
[...] merito a seguito del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione
(procedura esecutiva mobiliare n. 215/2012), in data 3.5.2021, disponeva la sospensione della procedura esecutiva fissando il termine di gg. 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Per la ricostruzione fattuale della vicenda si riporta il tenore dell'atto di citazione nella parte di interesse:
“Il creditore procedente ha depositato l'istanza di riassunzione del superiore procedimento sospeso ed ha chiesto l'assegnazione delle somme pignorate, allegando la sentenza del Tribunale di SI n.1180//2020 del 24.7.2020 Perso che aveva accertato che il era debitore della della Controparte_6 somma pignorata aumentata della metà.
Orbene, secondo la Suprema Corte di Cassazione per la prosecuzione del procedimento esecutivo sospeso -nell'ipotesi, come nella specie, che la sentenza che abbia definito il giudizio, di accertamento dell'obbligo del terzo, abbia omesso di fissare il termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo- “dovrà farsi riferimento, in difetto di una specifica ipotesi alternativa di fissazione, alla norma di cui all'art. 297 c.p.c. e, quindi, alla data di passaggio in giudicato della sentenza resa nella causa che ha determinato la sospensione” (Cfr. Cass. n.7760/2007 e Cass.
n.23325/2010).
Peraltro, la sentenza de qua non è passata in giudicato perché è stata ritualmente impugnata (doc.2) e la relativa causa è iscritta al n.17/2021 R.G.
Corte di Appello di SI (doc.3).
Pertanto, il presente procedimento esecutivo -allo stato- non può proseguire”.
Nello specifico, la procedura esecutiva mobiliare n. 215/2021 R.G., già sospesa, non poteva essere riassunta in quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di SI che aveva deciso il giudizio ex art. 549 cpc, che non conteneva l'indicazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio esecutivo sospeso, al momento del deposito dell'istanza di riassunzione non era ancora passata in giudicato;
tale ricostruzione fattuale, assolutamente supportata sotto il profilo documentale, non è in contestazione;
in data 8.10.2021 si costituiva in giudizio la Controparte_7 che, sostanzialmente, ripercorreva le medesime argomentazioni
[...] fattuali e giuridiche del;
Parte_1 con autonomo atto di citazione (oggi Controparte_1 CP_2 instaurava giudizio di merito (iscritto al n. 3206/2021 R.G.) con il quale chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione emesso dal giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura 215/2012 R.G.E. all'udienza del 5.7.2022 veniva disposta la riunione al presente giudizio di quello avente n. 3206/2021; in data 29.6.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della declaratoria di fallimento della “ ed Controparte_7 in pari data il depositava istanza di Parte_1 riassunzione del giudizio;
la Curatela del Fallimento non si costituiva in giudizio;
a seguito di rinvii la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale;
la domanda è fondata e va accolta;
nell'ambito della procedura esecutiva 215/2012 r.g.e. il giudice dell'esecuzione, a seguito di istanza di riassunzione formulata dal creditore procedente dopo la statuizione di primo grado che aveva deciso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 cpc, aveva fissato nuova udienza in prosecuzione;
il debitore esecutato, odierno attore, aveva formulato opposizione
(qualificata dal giudicante come opposizione agli atti esecutivi) sul presupposto che il processo sospeso non potesse essere riassunto in quanto la sentenza di primo grado del Tribunale di SI che aveva deciso il giudizio ex art. 549 cpc, che non conteneva l'indicazione del termine perentorio per la riassunzione del giudizio esecutivo sospeso, al momento del deposito dell'istanza di riassunzione non era ancora passata in giudicato;
evidenziava l'insegnamento della Suprema Corte che sul punto aveva evidenziato come “La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 cod. proc. civ., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 cod. proc. civ. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione” Cass. 23325/2010; la procedura esecutiva, quindi, non poteva essere riassunta e, pertanto, corretto deve ritenersi il provvedimento del giudice dell'esecuzione che disponeva la sospensione (rectius nuova sospensione) della procedura esecutiva;
le spese, stante la particolarità della controversia e l'attività difensiva in concreto svolta (sostanzialmente reiterativa delle argomentazioni già spese nella procedura esecutiva), possono essere compensate.
PQM
Il Tribunale di SI, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda per le causali di cui in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in SI il 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo