Sentenza 4 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/05/2021, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2021
N. 00593/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Minnei e Francesco Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Alberto Checchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'-OMISSIS- Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lullo e Antonio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’-OMISSIS- Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
per l'annullamento
- della disposizione di servizio n. -OMISSIS-recante "-OMISSIS-";
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS- e di -OMISSIS-, nonché l’atto di intervento ad adiuvandum -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia, per essere stata la disposizione di servizio, oggetto del presente gravame, superata dai decreti del-OMISSIS-
Rilevato che attraverso tali decreti sarebbe stata costituita la nuova -OMISSIS-, ciò che avrebbe determinato l’auspicata riassegnazione alla medesima ricorrente, -OMISSIS-, di una piena responsabilità sostanziale, esercitata con autonomia in linea con il ruolo e la dignità pertinenti alla figura professionale rivestita;
Rilevato che -OMISSIS- resistente, pur prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, insiste preliminarmente per la pronuncia di inammissibilità del gravame, deducendo la carenza di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo;
Rilevato che, in base al principio della ragione più liquida, il giudice amministrativo può prescindere dall’analisi delle diverse eccezioni di merito e in rito, prospettate dalle parti, purché siano state preventivamente assodate, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (così T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 455);
Ritenuto che dev’essere quindi esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, come formulata dal-OMISSIS-;
Rilevato che la ricorrente, all’epoca di proposizione del gravame, -OMISSIS- responsabile -OMISSIS-del-OMISSIS-, ha impugnato la disposizione di servizio -OMISSIS-, con la quale è stato disposto lo spostamento di altro dipendente, anch’egli munito del titolo di -OMISSIS- (-OMISSIS-) e sottoposto alla direzione della medesima ricorrente, alle immediate dipendenze del segretario generale, per lo svolgimento di compiti già assegnati all’ufficio di precedente assegnazione;
Rilevato che la ricorrente pone alla base della propria impugnazione l’affermata lesione delle prerogative organizzative e professionali dell’-OMISSIS- responsabile dell’ufficio in quanto tale, prerogative che sarebbero state incise mediante un atto di sostanziale riorganizzazione dei servizi, volto a trasferire (formalmente mediante lo spostamento del dipendente) affari di matrice strettamente legale a favore di un ufficio esterno all’Area funzionalmente preposta alla loro trattazione;
Rilevato che -OMISSIS- contesta la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che l’oggetto del gravame attenga ad un atto di sola micro-organizzazione (la disposizione di servizio che ha determinato il trasferimento di un’unità di personale) e agli ipotizzati effetti che ne sarebbero derivati a carico delle (diminuite) mansioni della ricorrente, atto ed effetti che resterebbero perciò attratti nel solo alveo del giudice ordinario, in quanto lesivi di una posizione di diritto soggettivo;
Ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dal-OMISSIS-, la presente controversia appartiene alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, poiché con essa, pur domandandosi la rimozione del provvedimento con il quale viene disposto lo spostamento di altro dipendente, già assegnato all’area posta sotto la responsabilità della ricorrente, viene direttamente censurato il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli effetti macro-organizzativi del medesimo provvedimento e della loro incidenza, indipendentemente dalla qualificazione formale, sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici nonché sull’avversata ridistribuzione delle competenze tra gli stessi (in senso analogo, Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2019, n. 3802), nei cui confronti sono astrattamente configurabili soltanto posizioni di interesse legittimo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 marzo 2019, n. 2773);
Ritenuto che l’eccezione preliminare vada pertanto disattesa;
Ritenuto che, per quanto sopra ricordato, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, che le spese vadano compensate, tenuto conto della particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e parte controinteressata.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.