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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/07/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 496/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1
parte richiedente l'ammissione al Patrocinio a dello , elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2
Viterbo, Via I. Garbini, n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Merlani (C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti risultante da foglio C.F._2
separato, allegato alla citazione.
Opponente
e
(P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante (C.F. , con sede legale in Milano (Mi), Controparte_4 C.F._3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5
studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti che allega alla comparsa, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 983 del 2023 con cui gli si Parte_1
chiedeva il pagamento in favore della quale cessionaria di , della Controparte_3 CP_5
complessiva somma di € 11.589,54, oltre agli interessi in relazione ad un prestito personale, associato ad una carta di credito, contratto il 25.02.2010; a sostegno dell'opposizione deduceva la mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria;
il difetto di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito;
l'usurarietà dei tassi applicati. Costituitasi l'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del debitore in ordine alle patologie del contratto di cessione, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, la propria legittimazione attiva derivante da cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 TUB, la fondatezza della pretesa creditoria derivante dall'utilizzo di carta di credito e la correttezza dei tassi applicati.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concesso il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria l'opposta, su cui gravava l'onere, non si è attivata deducendo di essere incorsa in un mero errore, non ulteriormente specificato, e chiedendo ulteriore termine sul presupposto della natura ordinatoria di esso.
Ritiene questo giudice che tale conclusione non possa essere condivisa poiché in contrasto con la chiara lettera dell'articolo 5 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, applicabile nella specie, che non individua un termine assegnato dal giudice, ma fa esclusivo riferimento a quello di legge.
La norma prevede infatti che, dopo aver deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il giudice, se la mediazione non è stata esperita, fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 6 e se neppure a tale udienza la mediazione è stata esperita dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandolo e provvedendo sulle spese.
D'altronde, l'impossibilità di concedere un termine ordinatorio alle parti è incompatibile la stessa previsione della sanzione dell'improcedibilità della domanda, che così non avrebbe motivo di esistere perché il giudizio potrebbe essere rinviato all'infinito fino all'esperimento del procedimento di mediazione.
Peraltro, tale interpretazione del disposto normativo confligge con le esigenze di economia e concentrazione processuale a cui è informato l'intero processo civile, scandito da rigide preclusioni e decadenze, e con il dettato di cui all'articolo 111 della Costituzione, che impone la ragionevole durata del processo.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda, a cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente va ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da richiesta ricorrendone i presupposti, giusta autorizzazione in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Viterbo il giorno 11.3.24.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa, esse vanno poste a carico dell'opposta e in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Testo Unico Spese di Giustizia con dimidiazione soltanto in sede di successiva liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda introdotta con il decreto ingiuntivo n. 983 del 2023 e lo revoca;
- ammette al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700, Controparte_3
oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002 attesa l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla loro dimidiazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo d.P.R. soltanto in sede di successivo decreto di liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa.
Così deciso in Viterbo all'udienza il 31 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 496/2024 del R.G.A.C., pendente tra
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1
parte richiedente l'ammissione al Patrocinio a dello , elettivamente domiciliato in CP_1 CP_2
Viterbo, Via I. Garbini, n. 46, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Merlani (C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti risultante da foglio C.F._2
separato, allegato alla citazione.
Opponente
e
(P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante (C.F. , con sede legale in Milano (Mi), Controparte_4 C.F._3
Piazza Della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5
studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura generale alle liti che allega alla comparsa, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 - La Spezia (SP). opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 983 del 2023 con cui gli si Parte_1
chiedeva il pagamento in favore della quale cessionaria di , della Controparte_3 CP_5
complessiva somma di € 11.589,54, oltre agli interessi in relazione ad un prestito personale, associato ad una carta di credito, contratto il 25.02.2010; a sostegno dell'opposizione deduceva la mancata prova della legittimazione attiva della cessionaria;
il difetto di prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito;
l'usurarietà dei tassi applicati. Costituitasi l'opposta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del debitore in ordine alle patologie del contratto di cessione, il mancato esperimento del tentativo di mediazione, la propria legittimazione attiva derivante da cessione in blocco dei crediti ex articolo 58 TUB, la fondatezza della pretesa creditoria derivante dall'utilizzo di carta di credito e la correttezza dei tassi applicati.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e concesso il termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria l'opposta, su cui gravava l'onere, non si è attivata deducendo di essere incorsa in un mero errore, non ulteriormente specificato, e chiedendo ulteriore termine sul presupposto della natura ordinatoria di esso.
Ritiene questo giudice che tale conclusione non possa essere condivisa poiché in contrasto con la chiara lettera dell'articolo 5 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010, applicabile nella specie, che non individua un termine assegnato dal giudice, ma fa esclusivo riferimento a quello di legge.
La norma prevede infatti che, dopo aver deciso sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il giudice, se la mediazione non è stata esperita, fissa una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 6 e se neppure a tale udienza la mediazione è stata esperita dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandolo e provvedendo sulle spese.
D'altronde, l'impossibilità di concedere un termine ordinatorio alle parti è incompatibile la stessa previsione della sanzione dell'improcedibilità della domanda, che così non avrebbe motivo di esistere perché il giudizio potrebbe essere rinviato all'infinito fino all'esperimento del procedimento di mediazione.
Peraltro, tale interpretazione del disposto normativo confligge con le esigenze di economia e concentrazione processuale a cui è informato l'intero processo civile, scandito da rigide preclusioni e decadenze, e con il dettato di cui all'articolo 111 della Costituzione, che impone la ragionevole durata del processo.
Va pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda, a cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opponente va ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da richiesta ricorrendone i presupposti, giusta autorizzazione in via provvisoria dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Viterbo il giorno 11.3.24.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa, esse vanno poste a carico dell'opposta e in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Testo Unico Spese di Giustizia con dimidiazione soltanto in sede di successiva liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda introdotta con il decreto ingiuntivo n. 983 del 2023 e lo revoca;
- ammette al patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.700, Controparte_3
oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.
n. 115/2002 attesa l'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato, provvedendo alla loro dimidiazione ai sensi dell'art. 130 del medesimo d.P.R. soltanto in sede di successivo decreto di liquidazione delle spese del difensore della parte ammessa.
Così deciso in Viterbo all'udienza il 31 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi