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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11919/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11919/2023 promossa da (c.f./p.iva: in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Andrea Campilungo del Foro di Milano e Monica Moretti del Foro di Udine, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1 attrice contro (c.f./p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Daniele Goffi e Alessia Goffi del Foro di Brescia elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Romanino n. 1, Brescia, convenuta
(c.f./p.iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante legale p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Daniele Goffi e Alessia Goffi del Foro di Brescia elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Romanino n. 1, Brescia, intervenuta volontaria Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 09.10.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione del 04.10.2023 ha agito nei confronti della Parte_1 società premettendo che il 23.05.2018, ha sottoscritto con la Controparte_1 società un contratto di Appalto avente ad oggetto la “(…) Controparte_2 realizzazione e installazione delle facciate degli edifici facenti parte del proprio nuovo
Centro Direzionale (Headquarters) sito in Parma”; in forza di detto contratto di appalto, la società ha ordinato alla società gli elementi Pt_1 CP_1 vetrati necessari per la realizzazione delle pinne architettoniche di facciata dell'edificio “HQ – Head Quarter”; gli elementi vetrati sono stati realizzati dalla società secondo il progetto ideato dalla , approvato CP_1 Parte_1 dalla società , ricevuto unitamente agli ordini di fornitura, Controparte_2
e condiviso con l'attrice durante l'intera fase di progettazione esecutiva;
gli elementi vetrati sono stati consegnati dalla società e le pinne sono state montate CP_1 dalla come da progetto;
in data 29.07.2021 la società Pt_1 Controparte_2 ha incardinato contro la una procedura di accertamento tecnico
[...] Parte_1 preventivo innanzi al Tribunale di Parma, rubricato con n.r.g. 3028/2021, per presunti vizi, difetti e ritardi nell'esecuzione di alcune opere appaltate;
in corso di atp la ha comunicato alla e alla società Controparte_2 Parte_1 che in data 25.12.2021 si era verificato un improvviso distacco e crollo CP_1
a terra di una porzione dell'elemento vetrato esterno (pinna) situato nella porzione sommitale dell'atrio della facciata ovest dell'edificio “HQ – Head Quarter”; in data
28.12.2021 la ha comunicato alla società e per Pt_1 Controparte_2 conoscenza a che avrebbe provveduto ad effettuare un immediato CP_1 sopralluogo con il fornitore degli elementi vetrati;
in data 29.12.2021 la ha Pt_1 comunicato a e per conoscenza a l'esito del Controparte_2 CP_1
2 sopralluogo, le problematiche riscontrate su quattro pinne, e la volontà di rimuoverle in data 03.01.22; in pari data, ha comunicato a CP_1 [...]
e per conoscenza alla di aver partecipato al sopralluogo CP_2 Pt_1 congiunto con l'attrice nel corso del quale è stato accertato sia il distacco e il crollo a terra di una porzione vetrata della pinna, sia le problematiche interessanti quattro pinne, di essere a conoscenza della volontà della di procedere, in data Pt_1
03.01.2022, alla rimozione di quattro pinne lesionate e di voler esaminare una porzione dell'elemento vetrato crollato;
in data 18.05.2022 la ha Pt_1 comunicato a l'esito delle indagini peritali sulle pinne, le conclusioni CP_1 cui è giunto il CTU dell'A.T.P con ovvero la non conformità del prodotto CP_2 fornito dalla convenuta e l'esclusione del rimontaggio di tutte le pinne originarie per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè la richiesta di di fornire e montare nuove pinne, invitando la stessa ad un urgente riscontro CP_2 sulla risoluzione bonaria della problematica insorta, per porre rimedio al danno economico e di immagine subito e subendo dalla in data 23.11.2022 la Pt_1
stante l'accertata non conformità del prodotto realizzato e fornito, ha Pt_1 diffidato all'integrale rimborso economico di tutte le somme sostenute CP_1
e a sostenersi per la rimozione, lo stoccaggio, la nuova produzione ed il nuovo montaggio delle pinne, con riserva di ricorrere all'Autorità competente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti;
in pari data, ha comunicato alla CP_1 che l'esito delle indagini svolte sugli elementi vetrati dai propri tecnici Pt_1 esclude ogni responsabilità della a seguito di corrispondenza tra le CP_1 parti e di infruttuosi tentativi di bonario componimento, in data 05.06.2023 la ha messo in mora diffidandola al pagamento dell'importo di € Pt_1 CP_1
300.000,00 per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle pinne originarie, stante gli accertati vizi e difetti di fabbricazione ed il rischio per la pubblica incolumità, e per la nuova produzione delle pinne ed il relativo montaggio;
con comunicazione del 06.06.2023 ha contestato sia l'an che il quantum CP_1 della richiesta di ribadendo l'assenza di ogni responsabilità . Pt_1
3 Tanto premesso, l'attrice ha chiesto che, previo accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per i danni subiti a causa degli accertati vizi e difetti degli elementi vetrati realizzati e forniti, la stessa venga condannata a risarcirle i danni subiti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1 prescrizione del diritto dell'attrice per decorrenza del termine di cui all'art. 1495 c.c. sul presupposto che tra le parti è intercorso un contratto di compravendita, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c.
Nel merito, la convenuta ha contestato la domanda attorea allegando l'esecuzione a regola d'arte della propria prestazione avendo fornito un prodotto immune da vizi.
Sul punto ha rappresentato come il crollo degli elementi vetrati sia piuttosto imputabile a carenze progettuali da parte di con particolare Parte_1 riferimento al sistema di fissaggio delle lastre, dal momento che l'apporto della sarebbe stato limitato alla fornitura delle lastre. Controparte_1
Infine, la convenuta ha contestato nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice per carenza di prova dei costi sostenuti e del presunto danno all'immagine ed alla reputazione commerciale subiti dall'attrice, concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 4.7.2024, questo Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP svoltosi dinanzi al Tribunale di Parma con R.G. n. 3028/2021.
Acquisiti gli atti di detto procedimento, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.10.2025.
Nelle more è intervenuta in giudizio, spiegando intervento adesivo alle difese della convenuta, (c.f./p.iva ), subentrata nel rapporto Controparte_1 P.IVA_3 contrattuale alla (c.f./p.iva ora Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
, per effetto di cessione di ramo d'azienda, CP_1
Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti all'udienza del 9.10.2025, la scrivente Giudice ha deciso come da sentenza che segue.
4 3. Si procederà, anzitutto, ad accertare se il contratto intercorso tra le parti, in forza del quale la convenuta ha fornito lastre di vetro all'attrice perché fossero installate a ornamento delle facciate degli edifici da realizzare nel centro direzionale di Parma, configuri una compravendita ovvero un appalto e ciò al fine di appurare quale sia la disciplina applicabile in punto di termine di prescrizione dell'azione risarcitoria in presenza di vizi/difetti dei beni forniti.
Secondo consolidato e condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità:
“nelle obbligazioni che hanno ad oggetto produzione e fornitura di beni o servizi, ai fini della individuazione del tipo di contratto si deve aver riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo ma secondo la volontà dei contraenti. Se la fornitura è soltanto un elemento a corredo della realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto principale dell'obbligazione, si è in presenza di un contratto d'appalto o d'opera. Se invece è la consegna a costituire
l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, si è in presenza di un contratto di compravendita” (cfr. Cass. Civ. Sez. II sentenza n. 15368 del 30/06/2009, sentenza n. 5935/2018, sentenza n. 20391/2008).
Nella fattispecie all'attenzione del Tribunale, ha svolto il ruolo di Controparte_1 mera fornitrice delle pinne in vetro commissionate dalla attesa la Parte_1 sua estraneità sia alla fase di progettazione delle opere che a quella esecutiva, come confermato dall'attrice stessa laddove ha allegato di aver provveduto ad installare i beni forniti secondo il progetto ideato di concerto con la committente
[...]
e da quest'ultima approvato come (citazione pag. 2). Controparte_2
Il contratto, dunque, avendo ad oggetto principalmente la fornitura di beni, applicando i principi sopra esposti, va giuridicamente qualificato in termini contratto di compravendita ex art. 1470 c.c.
4. Ancora preliminarmente, deve escludersi che l'attrice, abbia operato una mutatio libelli in seno alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. qualificando le inadempienze contrattuali della società convenuta in termini di vendita di aliud pro alio (con
5 conseguente applicazione del più ampio termine prescrizionale ordinario) laddove in citazione ha fondato la domanda risarcitoria esclusivamente sulla responsabilità della convenuta per averle venduto beni rivelatisi viziati.
Si osservi sul punto come la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. (rectius art. 171 ter c.p.c.) è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio, nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso (cfr.: Cass. Civ.,
Ordinanza n. 14369 del 27/05/2019).
La Corte di legittimità ha chiarito che nella modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata ed alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conformi: Cass. Civ, Sez. VI,
Ordinanza n. 29275 del 22/12/2020; Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 13091 del
25/05/2018).
Il limite alla modifica della domanda che costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata (perché connessa a vario titolo) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Nel caso concreto, l'attrice eccependo la vendita di un aliud pro alio non ha operato alcuna mutatio libelli perché è rimasto immutato l'originario elemento identificativo soggettivo ed è rimasta uguale la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e cioè la fornitura del bene che ha riguardato l'aliud pro alio nonché i vizi della cosa venduta;
così come è rimasta immutata la domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, sia nell'atto di citazione, sia nella memoria ex at. 171ter n. 1 c.p.c. sia nella precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che la dissonanza tra il presupposto fondante la pretesa risarcitoria
6 formulata nell'atto di citazione, basato sulla presenza di vizi e/o difformità nel prodotto fornito dalla convenuta, e la diversa qualificazione della fattispecie in aliud pro alio fornita con la prima memoria attorea ex art. 171ter n. 1 c.p.c., non costituisce una inammissibile modifica della originaria domanda.
Tanto chiarito, si osservi come la vendita di aliud pro alio, che dà luogo all'ordinaria azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., sussiste quando il bene consegnato è completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si rivela funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (cfr.:
Cass. Civ., sentenza n. 13214 del 14/05/2024 e sentenza n. 10456 del
03/06/2020).
Tra le obbligazioni che fanno capo al venditore (art. 1476 c.c.), oltre a quelle di consegnare il bene al compratore e fargli acquistare la proprietà del bene/diritto venduto, vi è anche l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione (art. 1483 c.c.)
e dai vizi della cosa (art. 1490 c.c.).
In particolare, per quanto riguarda i vizi, il legislatore prevede che la cosa venduta debba essere immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
pertanto, se il bene presenta dei vizi, il venditore risulterà essere inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto e l'acquirente, ai sensi dell'art. 1492 c.c. potrà chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo.
Nel caso in cui la cosa venduta, invece, non abbia le qualità promesse o essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
in difetto, avrà solo diritto ad una riduzione di prezzo (art. 1497 c.c.).
Sia il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) che la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) presuppongono entrambi che il bene consegnato sia quello oggetto del contratto, o quantomeno dello stesso genere, e a norma dell'art. 1495
c.c. tali vizi/difformità devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla
7 consegna, pena la decadenza dal diritto di garanzia, salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio/difformità o li abbia occultati.
L'azione per garanzia, applicabile sia in caso di vizi che in caso di mancanza di qualità, si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (salvo eventuali interruzioni della prescrizione).
I vizi e la mancanza di qualità dei beni venduti si differenziano entrambi dalla vendita di aliud pro alio al verificarsi della quale l'acquirente può chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione oppure la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., azione quest'ultima che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. in tema di garanzia nella vendita, essendo invece soggetta, quale ordinaria azione di risoluzione contrattuale, al termine di prescrizione decennale (Cass. Civ. Sez. I, n. 2313 del 05/02/2016).
Orbene, dovendo verificare se nella specie sia verificata la vendita di un bene difettoso/viziato oppure la vendita di un bene differente da quello ordinato dall'acquirente, occorre prendere le mosse dalle risultanze degli accertamenti condotti dal ctu in seno al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo NRG
3028/2021 - Trib. Parma, il cui fascicolo è stato acquisito agli atti.
Come emerso dalla relazione preliminare di consulenza tecnica redatta dall'Ing.
, in sede di sopralluogo effettuato in data 26 aprile 2022 nel magazzino di Per_1
ove erano stati stoccati i frangisole a tripla lastra in vetro (c.d. Controparte_3
“pinne”) smontate dalla facciata del Centro direzionale, effettuate l'analisi delle lastre danneggiate e una prova di rottura al fine di consentire al ctu la formulazione di un'ipotesi circa le cause del danneggiamento e la verifica del comportamento delle lastre in seguito ad un fenomeno di frattura, l'esperto aveva modo di appurare che si era verificato un fenomeno di delaminazione della lastra di vetro esterna son successivo distacco.
Detto fenomeno veniva ricondotto con grande probabilità alle tensioni derivati dalle dilatazioni termiche della struttura metallica di supporto come si legge nel verbale stesso “l'innesco della rottura è partito dal foro circolare di passaggio delle viti di fissaggio, nella parte alta delle pinne, verso l'interno del fabbricato, come per effetto
8 di uno sforzo di trazione esercitato dall'alto” (cfr.: verbale di sopralluogo ed esecuzione prove del 26 aprile 2022 allegato come doc. n. 16 all'atto di citazione).
Sulla scorta di siffatte conclusioni peritali, le parti in accordo valutavano l'opportunità di intraprendere un percorso di riprogettazione a condizione che si assumesse gli oneri relativi a progettazione, realizzazione e installazione Pt_1 delle nuove pinne (cfr relazione preliminare del ctu citata).
Ne derivava l'estinzione per rinuncia agli atti del procedimento intrapreso in via cautelare.
L'ascrivibilità della rottura di alcune lastre fornite dalla convenuta ad un difetto di progettazione, in uno all'assenza di dati oggettivi accertati nell'immediatezza del distacco comprovanti l'eterogeneità dei beni rispetto a quelli pattuiti, “per natura, individualità, consistenza e destinazione, quindi l' appartenenza ad un genere diverso, inidoneo ad assolvere alla funzione propria della res promessa”, consente di escludere nella condotta inadempiente ascritta alla convenuta l'ipotesi dell'aliud pro alio ricorrendo, potendosi al più ricondurre la fattispecie alla ipotesi, in prima istanza formulata dall'attrice, di vendita di prodotto viziato e/o difettoso.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità della domanda per prescrizione dell'azione ai sensi dell' art. 1495 e ss cc.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta è emerso che le ultime forniture sono state eseguite in data 30.12.2019 mentre il distacco di una porzione dell'elemento vetrato esterno è avvenuto in data 25.12.2021 ed è stato comunicato dalla committente alla e alla il Parte_1 Controparte_1 successivo 27.12.2021 (decorsi ormai due anni dalla consegna del prodotto da parte del venditore).
Solamente il successivo 18.05.2022 parte attrice ha contestato per la prima volta alla convenuta la non conformità del prodotto, invitandola a trovare una soluzione conciliativa.
Come correttamente eccepito dalla convenuta, pertanto, l'azione promossa con l'atto di citazione del 25.09.2023, è inammissibile perché prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
9 5. Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice, nella misura calcolata applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 260.000 ad € 520.000), in assenza di questioni di particolare rilievo, in favore di (c.f./p.iva Controparte_1
), in euro 9.300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, di P.IVA_2 cui euro 2500,00 per fase studio, euro 1800,00 per fase introduttiva, euro 5.000,00 per fase decisionale, in favore (c.f./p.iva ), nella e Controparte_1 P.IVA_3 in euro 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per la sola fase decisionale, essendo intervenuta in data 19.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così decide: dichiara inammissibile la domanda avanzata da per prescrizione Parte_1 dell'azione risarcitoria;
condanna a rifondere a (c.f./p.iva Parte_1 Controparte_1
) le spese di lite nella misura di euro 9.300,00, oltre rimborso P.IVA_2 forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna a rifondere a (c.f./p.iva ) Parte_1 Controparte_1 P.IVA_3 le spese di lite nella misura di euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa
AN RA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice di Pace in affiancamento Dott.ssa Caterina Bruno.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 11919/2023 promossa da (c.f./p.iva: in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1
p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Andrea Campilungo del Foro di Milano e Monica Moretti del Foro di Udine, con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1 attrice contro (c.f./p.iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante legale p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Daniele Goffi e Alessia Goffi del Foro di Brescia elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Romanino n. 1, Brescia, convenuta
(c.f./p.iva: , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante legale p.t., difesa e rappresentata dagli Avv.ti Daniele Goffi e Alessia Goffi del Foro di Brescia elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Romanino n. 1, Brescia, intervenuta volontaria Conclusioni Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 09.10.2025.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Richiamati gli atti ai fini dell'esposizione dello svolgimento del processo, si procede alla redazione della presente sentenza in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
2. Con atto di citazione del 04.10.2023 ha agito nei confronti della Parte_1 società premettendo che il 23.05.2018, ha sottoscritto con la Controparte_1 società un contratto di Appalto avente ad oggetto la “(…) Controparte_2 realizzazione e installazione delle facciate degli edifici facenti parte del proprio nuovo
Centro Direzionale (Headquarters) sito in Parma”; in forza di detto contratto di appalto, la società ha ordinato alla società gli elementi Pt_1 CP_1 vetrati necessari per la realizzazione delle pinne architettoniche di facciata dell'edificio “HQ – Head Quarter”; gli elementi vetrati sono stati realizzati dalla società secondo il progetto ideato dalla , approvato CP_1 Parte_1 dalla società , ricevuto unitamente agli ordini di fornitura, Controparte_2
e condiviso con l'attrice durante l'intera fase di progettazione esecutiva;
gli elementi vetrati sono stati consegnati dalla società e le pinne sono state montate CP_1 dalla come da progetto;
in data 29.07.2021 la società Pt_1 Controparte_2 ha incardinato contro la una procedura di accertamento tecnico
[...] Parte_1 preventivo innanzi al Tribunale di Parma, rubricato con n.r.g. 3028/2021, per presunti vizi, difetti e ritardi nell'esecuzione di alcune opere appaltate;
in corso di atp la ha comunicato alla e alla società Controparte_2 Parte_1 che in data 25.12.2021 si era verificato un improvviso distacco e crollo CP_1
a terra di una porzione dell'elemento vetrato esterno (pinna) situato nella porzione sommitale dell'atrio della facciata ovest dell'edificio “HQ – Head Quarter”; in data
28.12.2021 la ha comunicato alla società e per Pt_1 Controparte_2 conoscenza a che avrebbe provveduto ad effettuare un immediato CP_1 sopralluogo con il fornitore degli elementi vetrati;
in data 29.12.2021 la ha Pt_1 comunicato a e per conoscenza a l'esito del Controparte_2 CP_1
2 sopralluogo, le problematiche riscontrate su quattro pinne, e la volontà di rimuoverle in data 03.01.22; in pari data, ha comunicato a CP_1 [...]
e per conoscenza alla di aver partecipato al sopralluogo CP_2 Pt_1 congiunto con l'attrice nel corso del quale è stato accertato sia il distacco e il crollo a terra di una porzione vetrata della pinna, sia le problematiche interessanti quattro pinne, di essere a conoscenza della volontà della di procedere, in data Pt_1
03.01.2022, alla rimozione di quattro pinne lesionate e di voler esaminare una porzione dell'elemento vetrato crollato;
in data 18.05.2022 la ha Pt_1 comunicato a l'esito delle indagini peritali sulle pinne, le conclusioni CP_1 cui è giunto il CTU dell'A.T.P con ovvero la non conformità del prodotto CP_2 fornito dalla convenuta e l'esclusione del rimontaggio di tutte le pinne originarie per motivi di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, nonchè la richiesta di di fornire e montare nuove pinne, invitando la stessa ad un urgente riscontro CP_2 sulla risoluzione bonaria della problematica insorta, per porre rimedio al danno economico e di immagine subito e subendo dalla in data 23.11.2022 la Pt_1
stante l'accertata non conformità del prodotto realizzato e fornito, ha Pt_1 diffidato all'integrale rimborso economico di tutte le somme sostenute CP_1
e a sostenersi per la rimozione, lo stoccaggio, la nuova produzione ed il nuovo montaggio delle pinne, con riserva di ricorrere all'Autorità competente per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti;
in pari data, ha comunicato alla CP_1 che l'esito delle indagini svolte sugli elementi vetrati dai propri tecnici Pt_1 esclude ogni responsabilità della a seguito di corrispondenza tra le CP_1 parti e di infruttuosi tentativi di bonario componimento, in data 05.06.2023 la ha messo in mora diffidandola al pagamento dell'importo di € Pt_1 CP_1
300.000,00 per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle pinne originarie, stante gli accertati vizi e difetti di fabbricazione ed il rischio per la pubblica incolumità, e per la nuova produzione delle pinne ed il relativo montaggio;
con comunicazione del 06.06.2023 ha contestato sia l'an che il quantum CP_1 della richiesta di ribadendo l'assenza di ogni responsabilità . Pt_1
3 Tanto premesso, l'attrice ha chiesto che, previo accertamento della piena ed esclusiva responsabilità della convenuta per i danni subiti a causa degli accertati vizi e difetti degli elementi vetrati realizzati e forniti, la stessa venga condannata a risarcirle i danni subiti sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Si è costituita eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1 prescrizione del diritto dell'attrice per decorrenza del termine di cui all'art. 1495 c.c. sul presupposto che tra le parti è intercorso un contratto di compravendita, come tale soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1490 e ss. del c.c.
Nel merito, la convenuta ha contestato la domanda attorea allegando l'esecuzione a regola d'arte della propria prestazione avendo fornito un prodotto immune da vizi.
Sul punto ha rappresentato come il crollo degli elementi vetrati sia piuttosto imputabile a carenze progettuali da parte di con particolare Parte_1 riferimento al sistema di fissaggio delle lastre, dal momento che l'apporto della sarebbe stato limitato alla fornitura delle lastre. Controparte_1
Infine, la convenuta ha contestato nel quantum la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice per carenza di prova dei costi sostenuti e del presunto danno all'immagine ed alla reputazione commerciale subiti dall'attrice, concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 4.7.2024, questo Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per ATP svoltosi dinanzi al Tribunale di Parma con R.G. n. 3028/2021.
Acquisiti gli atti di detto procedimento, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.10.2025.
Nelle more è intervenuta in giudizio, spiegando intervento adesivo alle difese della convenuta, (c.f./p.iva ), subentrata nel rapporto Controparte_1 P.IVA_3 contrattuale alla (c.f./p.iva ora Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
, per effetto di cessione di ramo d'azienda, CP_1
Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalle parti all'udienza del 9.10.2025, la scrivente Giudice ha deciso come da sentenza che segue.
4 3. Si procederà, anzitutto, ad accertare se il contratto intercorso tra le parti, in forza del quale la convenuta ha fornito lastre di vetro all'attrice perché fossero installate a ornamento delle facciate degli edifici da realizzare nel centro direzionale di Parma, configuri una compravendita ovvero un appalto e ciò al fine di appurare quale sia la disciplina applicabile in punto di termine di prescrizione dell'azione risarcitoria in presenza di vizi/difetti dei beni forniti.
Secondo consolidato e condivisibile principio della giurisprudenza di legittimità:
“nelle obbligazioni che hanno ad oggetto produzione e fornitura di beni o servizi, ai fini della individuazione del tipo di contratto si deve aver riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia, da considerarsi non in senso oggettivo ma secondo la volontà dei contraenti. Se la fornitura è soltanto un elemento a corredo della realizzazione dell'opera che costituisce l'oggetto principale dell'obbligazione, si è in presenza di un contratto d'appalto o d'opera. Se invece è la consegna a costituire
l'effettiva obbligazione del produttore-venditore, si è in presenza di un contratto di compravendita” (cfr. Cass. Civ. Sez. II sentenza n. 15368 del 30/06/2009, sentenza n. 5935/2018, sentenza n. 20391/2008).
Nella fattispecie all'attenzione del Tribunale, ha svolto il ruolo di Controparte_1 mera fornitrice delle pinne in vetro commissionate dalla attesa la Parte_1 sua estraneità sia alla fase di progettazione delle opere che a quella esecutiva, come confermato dall'attrice stessa laddove ha allegato di aver provveduto ad installare i beni forniti secondo il progetto ideato di concerto con la committente
[...]
e da quest'ultima approvato come (citazione pag. 2). Controparte_2
Il contratto, dunque, avendo ad oggetto principalmente la fornitura di beni, applicando i principi sopra esposti, va giuridicamente qualificato in termini contratto di compravendita ex art. 1470 c.c.
4. Ancora preliminarmente, deve escludersi che l'attrice, abbia operato una mutatio libelli in seno alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c. qualificando le inadempienze contrattuali della società convenuta in termini di vendita di aliud pro alio (con
5 conseguente applicazione del più ampio termine prescrizionale ordinario) laddove in citazione ha fondato la domanda risarcitoria esclusivamente sulla responsabilità della convenuta per averle venduto beni rivelatisi viziati.
Si osservi sul punto come la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. (rectius art. 171 ter c.p.c.) è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio, nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso (cfr.: Cass. Civ.,
Ordinanza n. 14369 del 27/05/2019).
La Corte di legittimità ha chiarito che nella modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., che può riguardare anche uno od entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), è compresa la proposizione di una domanda diversa in via subordinata ed alternativa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali (Cass. Civ.,
Sez. Unite, sentenza n. 12310 del 15/06/2015; conformi: Cass. Civ, Sez. VI,
Ordinanza n. 29275 del 22/12/2020; Cass. Civ. Sez. III, ordinanza n. 13091 del
25/05/2018).
Il limite alla modifica della domanda che costituisce il vero discrimen tra ammessa emendatio ed inammissibile mutatio è che l'originario elemento identificativo soggettivo delle persone rimanga immutato e che la vicenda sostanziale sia uguale o quantomeno collegata (perché connessa a vario titolo) a quella dedotta in giudizio con l'atto introduttivo.
Nel caso concreto, l'attrice eccependo la vendita di un aliud pro alio non ha operato alcuna mutatio libelli perché è rimasto immutato l'originario elemento identificativo soggettivo ed è rimasta uguale la vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo e cioè la fornitura del bene che ha riguardato l'aliud pro alio nonché i vizi della cosa venduta;
così come è rimasta immutata la domanda di risarcimento del danno per vizi della cosa venduta, sia nell'atto di citazione, sia nella memoria ex at. 171ter n. 1 c.p.c. sia nella precisazione delle conclusioni.
Ne consegue che la dissonanza tra il presupposto fondante la pretesa risarcitoria
6 formulata nell'atto di citazione, basato sulla presenza di vizi e/o difformità nel prodotto fornito dalla convenuta, e la diversa qualificazione della fattispecie in aliud pro alio fornita con la prima memoria attorea ex art. 171ter n. 1 c.p.c., non costituisce una inammissibile modifica della originaria domanda.
Tanto chiarito, si osservi come la vendita di aliud pro alio, che dà luogo all'ordinaria azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., sussiste quando il bene consegnato è completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si rivela funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (cfr.:
Cass. Civ., sentenza n. 13214 del 14/05/2024 e sentenza n. 10456 del
03/06/2020).
Tra le obbligazioni che fanno capo al venditore (art. 1476 c.c.), oltre a quelle di consegnare il bene al compratore e fargli acquistare la proprietà del bene/diritto venduto, vi è anche l'obbligo di garantire il compratore dall'evizione (art. 1483 c.c.)
e dai vizi della cosa (art. 1490 c.c.).
In particolare, per quanto riguarda i vizi, il legislatore prevede che la cosa venduta debba essere immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
pertanto, se il bene presenta dei vizi, il venditore risulterà essere inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto e l'acquirente, ai sensi dell'art. 1492 c.c. potrà chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (azione redibitoria) o la riduzione del prezzo.
Nel caso in cui la cosa venduta, invece, non abbia le qualità promesse o essenziali per l'uso a cui è destinata il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi;
in difetto, avrà solo diritto ad una riduzione di prezzo (art. 1497 c.c.).
Sia il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) che la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) presuppongono entrambi che il bene consegnato sia quello oggetto del contratto, o quantomeno dello stesso genere, e a norma dell'art. 1495
c.c. tali vizi/difformità devono essere denunciati al venditore entro 8 giorni dalla
7 consegna, pena la decadenza dal diritto di garanzia, salvo che il venditore abbia riconosciuto il vizio/difformità o li abbia occultati.
L'azione per garanzia, applicabile sia in caso di vizi che in caso di mancanza di qualità, si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (salvo eventuali interruzioni della prescrizione).
I vizi e la mancanza di qualità dei beni venduti si differenziano entrambi dalla vendita di aliud pro alio al verificarsi della quale l'acquirente può chiedere l'esatto adempimento dell'obbligazione oppure la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., azione quest'ultima che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. in tema di garanzia nella vendita, essendo invece soggetta, quale ordinaria azione di risoluzione contrattuale, al termine di prescrizione decennale (Cass. Civ. Sez. I, n. 2313 del 05/02/2016).
Orbene, dovendo verificare se nella specie sia verificata la vendita di un bene difettoso/viziato oppure la vendita di un bene differente da quello ordinato dall'acquirente, occorre prendere le mosse dalle risultanze degli accertamenti condotti dal ctu in seno al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo NRG
3028/2021 - Trib. Parma, il cui fascicolo è stato acquisito agli atti.
Come emerso dalla relazione preliminare di consulenza tecnica redatta dall'Ing.
, in sede di sopralluogo effettuato in data 26 aprile 2022 nel magazzino di Per_1
ove erano stati stoccati i frangisole a tripla lastra in vetro (c.d. Controparte_3
“pinne”) smontate dalla facciata del Centro direzionale, effettuate l'analisi delle lastre danneggiate e una prova di rottura al fine di consentire al ctu la formulazione di un'ipotesi circa le cause del danneggiamento e la verifica del comportamento delle lastre in seguito ad un fenomeno di frattura, l'esperto aveva modo di appurare che si era verificato un fenomeno di delaminazione della lastra di vetro esterna son successivo distacco.
Detto fenomeno veniva ricondotto con grande probabilità alle tensioni derivati dalle dilatazioni termiche della struttura metallica di supporto come si legge nel verbale stesso “l'innesco della rottura è partito dal foro circolare di passaggio delle viti di fissaggio, nella parte alta delle pinne, verso l'interno del fabbricato, come per effetto
8 di uno sforzo di trazione esercitato dall'alto” (cfr.: verbale di sopralluogo ed esecuzione prove del 26 aprile 2022 allegato come doc. n. 16 all'atto di citazione).
Sulla scorta di siffatte conclusioni peritali, le parti in accordo valutavano l'opportunità di intraprendere un percorso di riprogettazione a condizione che si assumesse gli oneri relativi a progettazione, realizzazione e installazione Pt_1 delle nuove pinne (cfr relazione preliminare del ctu citata).
Ne derivava l'estinzione per rinuncia agli atti del procedimento intrapreso in via cautelare.
L'ascrivibilità della rottura di alcune lastre fornite dalla convenuta ad un difetto di progettazione, in uno all'assenza di dati oggettivi accertati nell'immediatezza del distacco comprovanti l'eterogeneità dei beni rispetto a quelli pattuiti, “per natura, individualità, consistenza e destinazione, quindi l' appartenenza ad un genere diverso, inidoneo ad assolvere alla funzione propria della res promessa”, consente di escludere nella condotta inadempiente ascritta alla convenuta l'ipotesi dell'aliud pro alio ricorrendo, potendosi al più ricondurre la fattispecie alla ipotesi, in prima istanza formulata dall'attrice, di vendita di prodotto viziato e/o difettoso.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità della domanda per prescrizione dell'azione ai sensi dell' art. 1495 e ss cc.
Ed infatti, dalla documentazione versata in atti dalla convenuta è emerso che le ultime forniture sono state eseguite in data 30.12.2019 mentre il distacco di una porzione dell'elemento vetrato esterno è avvenuto in data 25.12.2021 ed è stato comunicato dalla committente alla e alla il Parte_1 Controparte_1 successivo 27.12.2021 (decorsi ormai due anni dalla consegna del prodotto da parte del venditore).
Solamente il successivo 18.05.2022 parte attrice ha contestato per la prima volta alla convenuta la non conformità del prodotto, invitandola a trovare una soluzione conciliativa.
Come correttamente eccepito dalla convenuta, pertanto, l'azione promossa con l'atto di citazione del 25.09.2023, è inammissibile perché prescritta ai sensi dell'art. 1495 c.c.
9 5. Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice, nella misura calcolata applicando i parametri vigenti approssimati ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 260.000 ad € 520.000), in assenza di questioni di particolare rilievo, in favore di (c.f./p.iva Controparte_1
), in euro 9.300,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, di P.IVA_2 cui euro 2500,00 per fase studio, euro 1800,00 per fase introduttiva, euro 5.000,00 per fase decisionale, in favore (c.f./p.iva ), nella e Controparte_1 P.IVA_3 in euro 5.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, per la sola fase decisionale, essendo intervenuta in data 19.09.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così decide: dichiara inammissibile la domanda avanzata da per prescrizione Parte_1 dell'azione risarcitoria;
condanna a rifondere a (c.f./p.iva Parte_1 Controparte_1
) le spese di lite nella misura di euro 9.300,00, oltre rimborso P.IVA_2 forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
condanna a rifondere a (c.f./p.iva ) Parte_1 Controparte_1 P.IVA_3 le spese di lite nella misura di euro 5.000,00, oltre rimborso forfetario, spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Brescia, lì 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa
AN RA
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice di Pace in affiancamento Dott.ssa Caterina Bruno.
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