Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 20/02/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 11.11), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1468 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(CF ) in proprio e n.q. di legale Parte_1 C.F._1
rappresentate della (CF e P.IV ) rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 P.IVA_1
Simone Vignola, Antonino Palamara e Lucia Dominici ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Terni Via Cesare Battisti, n. 5, giusta delega in atti.
- ricorrenti
E
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_2 CodiceFiscale_2
dall'Avv. Michela Nevi ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio di Terni, Vico
Tempio del Sole, 20, giusta delega in atti
- convenuto
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 20 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
particolare: a) in via principale: disporre ed ordinare la cancellazione della garanzia/sequestro dalle quote societarie intestate all'Ing. su quelle della Parte_1
in particolare, poichè illegittimo, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
b) in via CP_1
subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: 1) disporre che la garanzia/sequestro sia iscritta sull'immobile in Terni Strada di Piedimonte n. 77 (unità immobiliare sita in Terni Strada di Piedimonte n. 77- piano S1-T censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Terni al Foglio 53 Part. 300 ZC 2 Cat. A7 classe 4 consistenza vani 7, RC €542,28) avente un valore commerciale prudenzialmente al ribasso pari ad
€401.680 che si offre a soddisfacimento della garanzia concessa dal Tribunale di Terni. 2) disporre ed ordinare conseguentemente la cancellazione della garanzia/sequestro dalle quote sociali delle seguenti società: 3) ed a cascata sulle seguenti altre società: - Borgo CP_1
Incantato Srl;
- Jacaroni Yacht International Srl;
- Jacaroni Centro Diagnostico Srl;
- Fenice
Med Srl;
- Jamani Srl. Con vittoria di spese e competenze della procedura”
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- è pendente giudizio di separazione giudiziale tra i coniugi Parte_2
di fronte al Tribunale di Terni rubricato al nr. 433/2023;
- nel corso del giudizio la sig.ra ha chiesto provvedimento di CP_2
garanzia/sequestro per il pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito per lei e per la figlia minore pari ad €3.500 (€ 42.000 all'anno);
- il Tribunale con provvedimento in data 24 ottobre 2023 ha disposto: “… visti gli artt.
156 c.c. e 3, secondo comma l. n. 219/2012, dispone a garanzia del credito vantato da per il proprio mantenimento e per quello della figlia, il Controparte_2
sequestro dei beni mobili o immobili intestati o cointestati, delle quote di società e delle somme dovute a qualsiasi titoli a nato a [...] il [...], Parte_1 fino alla concorrenza di €350.000...”;
- la garanzia / sequestro per un importo pari ad € 350.000 è stata iscritta sulle quote delle società di cui è socio di maggioranza il sig. sia in via diretta che Pt_1
indiretta; - la garanzia è stata emessa dal Tribunale senza aver prima ascoltato l'odierno ricorrente, che in quel giudizio ed in quella fase non aveva inteso costituirsi, ed è stata concessa sull'errato convincimento che non stesse pagando l'assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia;
- il sig. non ha redditi se non modesti – tutti i ricavi delle società in questo Pt_1
momento storico vengono nelle stesse reinvestiti – e al mantenimento della sig.ra e della figlia minore provvede, per suo conto, il dottor CP_2 Controparte_3
padre dello stesso;
- la sig.ra ha avuto assegnata la casa coniugale che si trova nel medesimo CP_2
complesso immobiliare di proprietà e le utenze vengono pagate dal suocero;
Pt_1
- il ricorrente è nudo proprietario dell'immobile, ove risiedono sia i suoi genitori che la signora con la figlia, sito in Terni Strada di Piedimonte n.77 che ha un CP_2 valore commerciale stimato al ribasso di €401.680 e sullo stesso non è stata iscritta la garanzia
- aver iscritto su tutte le società di cui è socio il ricorrente la garanzia determina un pregiudizio sia al sig. che alle tutte le società del gruppo, queste ultime si Pt_1
vedono ingiustamente lese le rispettive immagini commerciali senza ragione;
- vi è stato un uso strumentale da parte della del provvedimento reso dal CP_2
Tribunale di Terni in quanto non trae nessun vantaggio da tale iscrizione, concretizzandosi, quindi, una condotta di abuso del diritto diretta solamente a provocare danno alle società del sig. ed a quest'ultimo. Pt_1
Con decreto del 26.9.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del
12.12.2024.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati ritualmente notificati alla convenuta che si è costituita con comparsa depositata in data 28.11.2024 deducendo:
- il difetto di titolarità del diritto di azione in capo a nella qualità di Parte_1
legale rappresentante della Società atteso che la società in questione è soggetto CP_1
terzo rispetto al provvedimento di sequestro ex art. 156 6° comma cpc;
- inammissibilità dell'azione, la cancellazione del sequestro non potrà essere disposta perché il provvedimento che lo ha autorizzato è tutt'ora esistente;
- la pendenza del giudizio di separazione coniugale nel corso del quale il G.I. ha concesso il sequestro ex art. 156 comma 6 c.c. rende l'azione proposta inammissibile perché la revoca o modifica del decreto ex art. 156 comma 6 deve essere richiesta al
G.I. di quel procedimento;
- infondatezza nel merito poiché non può invocarsi l'art. 1180 cc. per avere un terzo
(ossia il padre adempiuto all'obbligo del debitore (il figlio Controparte_3 Parte_1
) nei confronti della creditrice (la NU , stante la
[...] Controparte_2
mancanza dei presupposti per la sua applicazione;
- l'iscrizione ha riguardato unicamente le quote il cui valore lo si evince dalla CP_1
visura camerale per € 40.000,00 e la nuda proprietà dell'immobile sito in Terni, Strada di Piedimonte n. 77 il cui valore lo si evince dall'atto notarile del 13/01/2014 per €
200.000,00, complessivamente, per un valore di € 240.000,00, quindi, inferiore a quello autorizzato dal G.I. nel provvedimento di sequestro.
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 20.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 20.2.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda del ricorrente è inammissibile.
La misura oggetto del presente procedimento si inquadra in uno speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, infatti, presenta caratteri peculiari non squisitamente cautelari, distinguendosi dal tradizionale sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 seg. c.p.c. essendo astrattamente possibile anche il concorso delle due misure in quanto non sussiste identità ontologica né, tantomeno, rapporto di specialità, di genere a specie, tra il sequestro conservativo di natura cautelare previsto dall'art.671 c.p.c. ed il sequestro previsto dall'art.156 cc.
Le differenze tra i due istituti sono sostanziali.
I requisiti richiesti dal sequestro c.d. divorzile sono un credito già dichiarato (anche provvisoriamente) e il semplice inadempimento del coniuge obbligato, prescindendo dalla sussistenza o meno del periculum in mora, che è invece necessario per la concessione del sequestro conservativo.
D'altro canto, a differenza del sequestro conservativo, che può essere concesso anche ante causam (ex art. 669 novies c.p.c.), ossia prima della causa di merito, il sequestro c.d. divorzile può essere concesso solamente o all'esito del giudizio di separazione o di divorzio (cioè con una sentenza definitiva), o nel corso dei relativi giudizi.
Inoltre, il sequestro conservativo, quale mezzo di conservazione della garanzia finalizzato al pignoramento, può colpire anche l'intero patrimonio del debitore, mentre il sequestro c.d. divorzile può riguardare soltanto parte dei beni del coniuge obbligato, senza poter condurre al pignoramento.
L'istituto in questione, difatti, “non ha funzione cautelare ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi o del divorzio” (v. Cass. civ., sent. n. 10273/2004), svolgendo piuttosto una “funzione di coazione anche psicologica” (v. Corte cost., sent. 258/1996) finalizzata alla tutela creditoria del coniuge a cui spetta l'assegno di mantenimento (per sé o per i figli).
La misura, quindi, deve essere considerata quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, essendo volta ad impedire il depauperamento del patrimonio del debitore, non assumono rilievo considerazioni afferenti al reddito dell'obbligato.
Il Giudice deve effettuare una valutazione di opportunità con riferimento all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, dunque, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento.
La competenza a decidere sull'istanza di sequestro appartiene al giudice competente a decidere la controversia relativa ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (o ex coniugi).
La statuizione sul sequestro concesso ex art. 156 c.c. può essere impugnata diversamente a seconda del provvedimento che la contiene. Si devono, a tal proposito, distinguere diverse ipotesi: la sentenza, il decreto di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio e il provvedimento emesso dal G.I. (come nel caso di specie).
In caso di disposizione del sequestro con sentenza, il relativo capo, che abbia confermato o disposto il sequestro, è suscettibile di autonoma impugnazione con l'appello come pure nel giudizio di secondo grado può essere disposta, per la ricorrenza di giusti motivi, la revoca del sequestro e così anche la pronuncia, in sentenza, della modifica del provvedimento reso in primo grado per assicurare l'adempimento degli obblighi di mantenimento (Cass., 30 gennaio
1992, n. 961).
Invece, il Decreto separatamente reso sul sequestro con il procedimento camerale di cui all'art. 710 c.p.c. ed all'art. 9 legge Divorzio è reclamabile innanzi alla Corte di Appello.
Infine, nell'eventualità di sequestro concesso dal Giudice Istruttore nel corso del giudizio di separazione o di divorzio, sarà quest'ultimo, qualora sia ancora pendente il relativo procedimento, a poterlo revocare o modificare su istanza di parte e sopravvenendo giustificati motivi. La ratio di tale soluzione si rinviene nella circostanza che il G.I., innanzi al quale pende il procedimento per la separazione dei coniugi, ha già compiuto la necessaria valutazione circa l'inadempimento del pagamento dei contributi al mantenimento e, per tale ragione, ha concesso il richiesto sequestro. Da quanto appena detto, quindi, segue l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente in quanto questo Giudice non può disporre la revoca o la modifica del sequestro di cui è causa, né tantomeno disporre la cancellazione dell'iscrizione della garanzia stante la piena vigenza del provvedimento con cui la stessa è stata disposta;
considerato, altresì, che nel procedimento di separazione, tutt'ora pendente, l'odierno ricorrente ha già domandato la revoca del sequestro (istanza che è stata rigettata), per cui, fino a quanto il procedimento di separazione sarà pendente, ogni valutazione sul sequestro deve essere demandata a quel
Giudice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della non particolare complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da nei confronti di Parte_1
; Controparte_2
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1
, che liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese generali, Controparte_2
IVA e CPA come per legge.
Terni, 20.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)