Articolo 40 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 39Articolo 41
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13 luglio 1913
Art. 40.

Ciascuno dei foglietti di cui all'art. 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 o 39 non puo' servire che per un solo contratto.

Come tale e' considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913