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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SATTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2022 ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 10220219002206615/000 dell'importo complessivo di € 6.039,90 notificata in data
5.02.2022 dall' in ordine alla cartella n. 10220110006472671000 Controparte_2 relativa all'annualità previdenziale-contributiva 2009. CP_3
L'opponente ha eccepito la prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 sul presupposto dell'omessa notifica della cartella esattoriale.
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_1 rilevando la regolarità delle notifiche e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Dichiarata la contumacia di e mutata più volte la persona del giudice Controparte_4 la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note concesse ex art. 127ter cpc.
Ritiene il giudice che il ricorso meriti accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
pagina 1 di 3 Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
Tanto premesso, occorre ora affrontare la questione relativa alla eccepita prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento che il ricorrente sostiene non essere mai stata notificata.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione riferita al decorso del termine prescrizionale precedente alla notificazione della cartella di pagamento, poiché nel caso in esame non viene fornita prova della relativa notifica, il cui perfezionamento il ricorrente contesta.
Anche volendo superare tale circostanza, parimenti fondata è l'eccezione di prescrizione per decorso del termine successivo alla notifica della cartella stessa.
Come è noto, la L. n. 335/1995 ha portato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti di credito relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, stabilendo, per i contributi relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore della legge, l'applicazione del termine prescrizionale di 5 anni, fatti salvi gli atti interruttivi già compiuti prima dell'entrata in vigore della legge, nel qual caso permane il termine decennale.
Nessuna prova è stata fornita dalla parte resistente in ordine alla notifica della cartella del 25.03.2011.
La notifica a mezzo raccomandata del 19.12.2015 prodotta da parte resistente attiene ad una richiesta relativa a “ruoli 2011” in cui non viene espressamente chiesto il pagamento dell'annualità 2009 ed è quindi invalida ai fini interruttivi.
Anche a volere ritenere la validità, ai fini interruttivi della prescrizione, di tale richiesta di pagamento, risulta comunque intervenuta, successivamente, la prescrizione quinquennale, dovendo ritenersi invalida l'ultima notifica del 6.07.2020.
Come già rilevato dal giudice con ordinanza del 26.07.2024, l'ultima notifica della cartella di pagamento n. 10220110006472671000 relativa all'annualità 2009, risulta essere stata effettuata in data 6 luglio 2020 ai sensi dell'art. 46 DL 34/20, come annotato dallo stesso agente postale sull'avviso di ricevimento, disposizione che ha reintrodotto, anche per la notificazione di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/82, la previsione contenuta nell'art. 108 comma 1 del dl. 18/2020 che prevede, per pagina 2 di 3 l'eccezionalità dell'emergenza, una speciale modalità di notificazione degli atti mediante il servizio postale, diretta a consentire la continuità del servizio postale e a evitare che la consegna e-o la firma rendano necessario un contatto ravvicinato.
Tale norma prevede una procedura di notifica degli atti inviati a mezzo posta distinta in quattro fasi:
1) accertamento da parte dell'operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione;
2) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario;
3) firma dell'operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna;
4) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell'operatore delle "modalità di recapito”) richiedendo che si dia conto della partecipazione attiva del consegnatario ove è previsto che l'agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione e che il luogo del materiale deposito del plico sia specificamente indicato dal consegnatario dell'atto.
Non pare pertanto idoneo a rispettare tali formalità il solo richiamo all'art. 46 del d.l. 34/2020, come è accaduto nel caso di specie, dovendo l'attestazione, ai fini della regolarità della notifica, descriverne le fasi, ivi comprese le modalità di identificazione dell'interlocutore dell'agente postale e l'indicazione del luogo esatto in cui ha lasciato il plico.
Ciò posto, poiché l'intimazione di pagamento n. 10220219002206615/000 è stata notificata in data 5.2.2022 e non risultano documentati atti interruttivi tra la notifica della cartella e l'atto di intimazione, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo abbondantemente decorso il quinquennio.
Se è vero, infatti, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nei termini di 40 giorni previsti dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito previdenziale, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione o l'adempimento.
Deve quindi affermarsi che è abbondantemente decorso il termine di cinque anni tra l'asserita notificazione della cartella e l'intimazione di pagamento, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alla natura della pronuncia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la pretesa contributiva della CP_1 inesigibile e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 10220110006472671000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, 14/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 269/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA SATTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONURA HARALD
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.02.2022 ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 10220219002206615/000 dell'importo complessivo di € 6.039,90 notificata in data
5.02.2022 dall' in ordine alla cartella n. 10220110006472671000 Controparte_2 relativa all'annualità previdenziale-contributiva 2009. CP_3
L'opponente ha eccepito la prescrizione ex art. 3 comma 9 L. 335/1995 sul presupposto dell'omessa notifica della cartella esattoriale.
costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, CP_1 rilevando la regolarità delle notifiche e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
Dichiarata la contumacia di e mutata più volte la persona del giudice Controparte_4 la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note concesse ex art. 127ter cpc.
Ritiene il giudice che il ricorso meriti accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
pagina 1 di 3 Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
Tanto premesso, occorre ora affrontare la questione relativa alla eccepita prescrizione dei crediti di cui alla cartella di pagamento che il ricorrente sostiene non essere mai stata notificata.
Deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione riferita al decorso del termine prescrizionale precedente alla notificazione della cartella di pagamento, poiché nel caso in esame non viene fornita prova della relativa notifica, il cui perfezionamento il ricorrente contesta.
Anche volendo superare tale circostanza, parimenti fondata è l'eccezione di prescrizione per decorso del termine successivo alla notifica della cartella stessa.
Come è noto, la L. n. 335/1995 ha portato a cinque anni il termine di prescrizione dei diritti di credito relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, stabilendo, per i contributi relativi agli anni precedenti all'entrata in vigore della legge, l'applicazione del termine prescrizionale di 5 anni, fatti salvi gli atti interruttivi già compiuti prima dell'entrata in vigore della legge, nel qual caso permane il termine decennale.
Nessuna prova è stata fornita dalla parte resistente in ordine alla notifica della cartella del 25.03.2011.
La notifica a mezzo raccomandata del 19.12.2015 prodotta da parte resistente attiene ad una richiesta relativa a “ruoli 2011” in cui non viene espressamente chiesto il pagamento dell'annualità 2009 ed è quindi invalida ai fini interruttivi.
Anche a volere ritenere la validità, ai fini interruttivi della prescrizione, di tale richiesta di pagamento, risulta comunque intervenuta, successivamente, la prescrizione quinquennale, dovendo ritenersi invalida l'ultima notifica del 6.07.2020.
Come già rilevato dal giudice con ordinanza del 26.07.2024, l'ultima notifica della cartella di pagamento n. 10220110006472671000 relativa all'annualità 2009, risulta essere stata effettuata in data 6 luglio 2020 ai sensi dell'art. 46 DL 34/20, come annotato dallo stesso agente postale sull'avviso di ricevimento, disposizione che ha reintrodotto, anche per la notificazione di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/82, la previsione contenuta nell'art. 108 comma 1 del dl. 18/2020 che prevede, per pagina 2 di 3 l'eccezionalità dell'emergenza, una speciale modalità di notificazione degli atti mediante il servizio postale, diretta a consentire la continuità del servizio postale e a evitare che la consegna e-o la firma rendano necessario un contatto ravvicinato.
Tale norma prevede una procedura di notifica degli atti inviati a mezzo posta distinta in quattro fasi:
1) accertamento da parte dell'operatore postale della presenza del destinatario del plico ovvero di altri soggetti abilitati alla sua ricezione;
2) immissione del plico nella cassetta postale o in altro luogo indicato dal consegnatario;
3) firma dell'operatore postale in luogo di quella del consegnatario sui documenti di consegna;
4) attestazione sui medesimi documenti di consegna da parte dell'operatore delle "modalità di recapito”) richiedendo che si dia conto della partecipazione attiva del consegnatario ove è previsto che l'agente postale si accerti della sua presenza nel luogo della notificazione e che il luogo del materiale deposito del plico sia specificamente indicato dal consegnatario dell'atto.
Non pare pertanto idoneo a rispettare tali formalità il solo richiamo all'art. 46 del d.l. 34/2020, come è accaduto nel caso di specie, dovendo l'attestazione, ai fini della regolarità della notifica, descriverne le fasi, ivi comprese le modalità di identificazione dell'interlocutore dell'agente postale e l'indicazione del luogo esatto in cui ha lasciato il plico.
Ciò posto, poiché l'intimazione di pagamento n. 10220219002206615/000 è stata notificata in data 5.2.2022 e non risultano documentati atti interruttivi tra la notifica della cartella e l'atto di intimazione, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione, essendo abbondantemente decorso il quinquennio.
Se è vero, infatti, che la mancata opposizione alla cartella esattoriale nei termini di 40 giorni previsti dall'art. 24 Dlgs 46/99 comporta la cristallizzazione del credito previdenziale, è parimenti consentito al debitore far valere in giudizio, nella forma dell'art. 615 cpc, fatti estintivi del diritto che siano maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione o l'adempimento.
Deve quindi affermarsi che è abbondantemente decorso il termine di cinque anni tra l'asserita notificazione della cartella e l'intimazione di pagamento, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alla natura della pronuncia, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, dichiara la pretesa contributiva della CP_1 inesigibile e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 10220110006472671000 per intervenuta prescrizione del credito;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sassari, 14/02/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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