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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7679 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 20.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to FABIO Parte_1 C.F._1
CHIARINI, presso il cui studio, in VIA VALLE D'AOSTA, 36 40139 BOLOGNA, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
( P. I.V.A. ), già a seguito cambio di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 denominazione, società con socio unico “ , appartenente al Gruppo Controparte_3
Banca IS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non in proprio ma nella qualità di procuratore generale con rappresentanza di già in persona del legale Controparte_3 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCO ROBERTO , con domicilio eletto in PIAZZA DEL
LAVORO 3 VIBO VALENTIA, (cfr. rectius indirizzo pec) giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I. (art. 645 c.p.c.);
CONCLUSIONI: “sino alle ore 10.54 nessuno compare per parte opponente, Pt_1
. Parte opposta discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa
[...]
costitutiva e memorie in atti.” (cfr. verbale dell'udienza del 20.02.2025).
1 FATTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec in data
26.05.2023, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1275/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.3.2023, contenente ingiunzione di pagamento in favore di della somma di € 23.970,85 oltre interessi e Controparte_3
spese del monitorio, quale debito asseritamente dovuto in forza di contratto di finanziamento meglio descritto in atti e debitamente sottoscritto dall'odierno opponente.
Segnatamente, l'attore (convenuto sostanziale) in epigrafe ha chiesto di dichiarare
“l'improcedibilità del ricorso monitorio e per l'effetto la revoca del D.I. opposto” Tribunale di
Bologna “N. 1275/23” (notificato il 21.04.2023), per i seguenti motivi:
1) mancata notifica della cessione del credito da parte del creditore cedente CP_4
e carenza di prova 'certa' dell'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna
[...]
creditrice-opposta, come comunicata da quest'ultima in data 21.11.2028 con contestuale diffida
“regolarmente ricevuta dall'opponente” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Costituitasi in giudizio, tardivamente, in data 4.01.2024, la società opposta ha contestato nel merito le avverse deduzioni, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE −dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1275/2023, pubblicato in data 6.3.2023, del Tribunale di Bologna, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1275/2023 del Tribunale di Bologna, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte CP_ opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel CP_3
ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti
e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi
2 maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via ulteriormente gradata: condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.”
Quindi, con ordinanza del 14.05.2024, il G.I., revocata la contumacia dell'opposta inizialmente dichiarata ed accolta l'istanza da quest'ultima avanzata di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (alla stregua della documentazione già prodotta in sede monitoria), ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale allegato alla memoria del 10.12.2024 di parte opposta).
All'udienza del 20.02.2025, frattanto mutato il GI, la causa è stata, alfine, discussa ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza di parte opponente (non comparsa), con precisazione delle conclusioni di parte opposta come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
L'opposizione come proposta è infondata e come tale va rigettata.
Nessuna contestazione ex art. 115 c.p.c. risulta sollevata dall'opponente in atto di citazione in relazione al titolo contrattuale (contratto di finanziamento con sottoscrizione dell'opponente) e/o all'importo ingiunto con il D.I. opposto. CP_ Inconferente, poi, è il riferimento, nell'atto di citazione in opposizione a al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria quale asserita causa di improcedibilità del ricorso monitorio, osservandosi, in senso contrario, che detto adempimento, postergato alla fase monitoria, assume rilievo, quale condizione di procedibilità della domanda (nel merito) solo all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e delibazione da parte del GI sulle istanze ex artt.
648 e 649 c.p.c., come peraltro accaduto nella specie (esperito il tentativo di mediazione , con esito infruttuoso, risulta depositato da parte opposta, sulla quale gravava il relativo onere, il relativo verbale in data 10.12.2024).
Passando, quindi, alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta,
l'opponente ha assunto, in dettaglio, che: “il documento sub 2, cessione del credito (generico) CP
non e' mai stato comunicato al debitore ceduto, né pare riferirisi alla specifica Parte_2
cessione del contratto di finanziamento / , pertanto, la cessione (e la CP_4 Parte_1
conseguente richeista di pagamento), difetta della prova certa di avere messo il debitore ceduto
a conoscenza di quanto occorsogli” (cfr. pag. 4 atto di citazione, dopo ampio richiamo a taluni passaggi di sentenze della Suprema Corte).
3 Orbene, sul punto, giova rammentare in limine che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
La prova dell'intervenuta cessione, della quale è onerato il creditore opposto, può avvenite anche “con documentazione offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr. ex multis Cass. n. 10200 del 2021).
Nella descritta cornice ricostruttiva ed alla stregua della documentazione già prodotta dal creditore opposto in sede monitoria, l'eccezione sollevata dall'opponente appare destituita di fondamento.
Ritiene, infatti, l'adito Tribunale sufficientemente documentata, e dunque provata, la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta, alla stregua dei seguenti elementi probatori, complessivamente considerati:
- copia del contratto di cessione pro soluto di crediti in sofferenza, stipulato il 21.11.2018 tra
(creditore cedente) a CA IS (cfr. doc. all. 4 fascicolo monitorio) Controparte_4
unitamente al richiamato estratto dei crediti ceduti, allegato al citato contratto, che riporta a pag. 7
l'identificativo contrattuale del credito in esame (non contestato ) N. 14186721 accompagnato dal nominativo dell'odierno opponente (dati richiamati anche nella comunicazione di avvenuta cessione);
- contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio in copia analogica attestata conforme all'originale nel possesso, dunque, della odierna società opposta (oltre alla relativa documentazione sul quantum, attestazione ex art. 50 TUB rilasciata da;
CP_4
- comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere comunicata all'odierno opponente dalla cessionaria in data 21.11.2028, come riconosciuto anche dal primo, con ricognizione degli elementi identificativi del credito ceduto (cfr. doc.all.
5-6 fascicolo monitorio);
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta.
Inammissibili ulteriori domande, anche in punto di diverso e/o ulteriore computo degli interessi, come genericamente avanzate da parte opposta, costituitasi tardivamente, ferma la debenza ex lege degli interessi moratori (esclusa rivalutazione automatica, trattandosi di debito di valuta) al tasso riconosciuto in D.I. (se non determinato/bile in forza del suddetto titolo e rinvio al ricorso monitorio, al saggio legale).
2- Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (esclusa fase istruttoria), in ragione dello scarno tenore delle difese, natura documentale e complessità minima della causa nonché rito semplificato applicato, seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a D.I. proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 reso dal Tribunale di
Bologna in data 6.03.2023 (RG 1555/2023) in favore di nei Controparte_3
confronti del primo;
2) CONDANNA l'opponente, , alla refusione, in favore del creditore Parte_1 opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Bologna, in data 10/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7679 /2023 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 20.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to FABIO Parte_1 C.F._1
CHIARINI, presso il cui studio, in VIA VALLE D'AOSTA, 36 40139 BOLOGNA, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) dell'atto di citazione;
OPPONENTE
E
( P. I.V.A. ), già a seguito cambio di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 denominazione, società con socio unico “ , appartenente al Gruppo Controparte_3
Banca IS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IS S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non in proprio ma nella qualità di procuratore generale con rappresentanza di già in persona del legale Controparte_3 Controparte_3
rappresentante pro tempore, in forza di procura generale rilasciata con atto autenticato nelle firme dal Notaro di Venezia-Mestre, rep. n. 42351, racc. n. 15678, in data 09/12/2020, Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCO ROBERTO , con domicilio eletto in PIAZZA DEL
LAVORO 3 VIBO VALENTIA, (cfr. rectius indirizzo pec) giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a D.I. (art. 645 c.p.c.);
CONCLUSIONI: “sino alle ore 10.54 nessuno compare per parte opponente, Pt_1
. Parte opposta discute la causa e precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa
[...]
costitutiva e memorie in atti.” (cfr. verbale dell'udienza del 20.02.2025).
1 FATTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec in data
26.05.2023, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1275/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 6.3.2023, contenente ingiunzione di pagamento in favore di della somma di € 23.970,85 oltre interessi e Controparte_3
spese del monitorio, quale debito asseritamente dovuto in forza di contratto di finanziamento meglio descritto in atti e debitamente sottoscritto dall'odierno opponente.
Segnatamente, l'attore (convenuto sostanziale) in epigrafe ha chiesto di dichiarare
“l'improcedibilità del ricorso monitorio e per l'effetto la revoca del D.I. opposto” Tribunale di
Bologna “N. 1275/23” (notificato il 21.04.2023), per i seguenti motivi:
1) mancata notifica della cessione del credito da parte del creditore cedente CP_4
e carenza di prova 'certa' dell'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna
[...]
creditrice-opposta, come comunicata da quest'ultima in data 21.11.2028 con contestuale diffida
“regolarmente ricevuta dall'opponente” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.
Costituitasi in giudizio, tardivamente, in data 4.01.2024, la società opposta ha contestato nel merito le avverse deduzioni, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE −dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1275/2023, pubblicato in data 6.3.2023, del Tribunale di Bologna, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.; all'esito, concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010; In via principale e nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da , avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1275/2023 del Tribunale di Bologna, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni e, per l'effetto, condannare il debitore ingiunto ed opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte CP_ opponente al pagamento in favore della di tutte le somme già richieste nel CP_3
ricorso per decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti
e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo. In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi
2 maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio. In via ulteriormente gradata: condannare l'opponente a restituire, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., tutte le somme messe a disposizione della società cedente per le quali aveva garantito la restituzione, maggiorate degli interessi a far data dalle singole spese finanziate.”
Quindi, con ordinanza del 14.05.2024, il G.I., revocata la contumacia dell'opposta inizialmente dichiarata ed accolta l'istanza da quest'ultima avanzata di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (alla stregua della documentazione già prodotta in sede monitoria), ha disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo (cfr. verbale allegato alla memoria del 10.12.2024 di parte opposta).
All'udienza del 20.02.2025, frattanto mutato il GI, la causa è stata, alfine, discussa ex art. 281 sexies c.p.c., in assenza di parte opponente (non comparsa), con precisazione delle conclusioni di parte opposta come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
L'opposizione come proposta è infondata e come tale va rigettata.
Nessuna contestazione ex art. 115 c.p.c. risulta sollevata dall'opponente in atto di citazione in relazione al titolo contrattuale (contratto di finanziamento con sottoscrizione dell'opponente) e/o all'importo ingiunto con il D.I. opposto. CP_ Inconferente, poi, è il riferimento, nell'atto di citazione in opposizione a al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria quale asserita causa di improcedibilità del ricorso monitorio, osservandosi, in senso contrario, che detto adempimento, postergato alla fase monitoria, assume rilievo, quale condizione di procedibilità della domanda (nel merito) solo all'esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e delibazione da parte del GI sulle istanze ex artt.
648 e 649 c.p.c., come peraltro accaduto nella specie (esperito il tentativo di mediazione , con esito infruttuoso, risulta depositato da parte opposta, sulla quale gravava il relativo onere, il relativo verbale in data 10.12.2024).
Passando, quindi, alla eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta,
l'opponente ha assunto, in dettaglio, che: “il documento sub 2, cessione del credito (generico) CP
non e' mai stato comunicato al debitore ceduto, né pare riferirisi alla specifica Parte_2
cessione del contratto di finanziamento / , pertanto, la cessione (e la CP_4 Parte_1
conseguente richeista di pagamento), difetta della prova certa di avere messo il debitore ceduto
a conoscenza di quanto occorsogli” (cfr. pag. 4 atto di citazione, dopo ampio richiamo a taluni passaggi di sentenze della Suprema Corte).
3 Orbene, sul punto, giova rammentare in limine che la cessione del credito è un negozio consensuale con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr. altresì, Cass., 19/02/2019, n. 4713).
La prova dell'intervenuta cessione, della quale è onerato il creditore opposto, può avvenite anche “con documentazione offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (cfr. ex multis Cass. n. 10200 del 2021).
Nella descritta cornice ricostruttiva ed alla stregua della documentazione già prodotta dal creditore opposto in sede monitoria, l'eccezione sollevata dall'opponente appare destituita di fondamento.
Ritiene, infatti, l'adito Tribunale sufficientemente documentata, e dunque provata, la titolarità del credito azionato in capo alla società opposta, alla stregua dei seguenti elementi probatori, complessivamente considerati:
- copia del contratto di cessione pro soluto di crediti in sofferenza, stipulato il 21.11.2018 tra
(creditore cedente) a CA IS (cfr. doc. all. 4 fascicolo monitorio) Controparte_4
unitamente al richiamato estratto dei crediti ceduti, allegato al citato contratto, che riporta a pag. 7
l'identificativo contrattuale del credito in esame (non contestato ) N. 14186721 accompagnato dal nominativo dell'odierno opponente (dati richiamati anche nella comunicazione di avvenuta cessione);
- contratto di finanziamento sotteso al ricorso monitorio in copia analogica attestata conforme all'originale nel possesso, dunque, della odierna società opposta (oltre alla relativa documentazione sul quantum, attestazione ex art. 50 TUB rilasciata da;
CP_4
- comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale diffida ad adempiere comunicata all'odierno opponente dalla cessionaria in data 21.11.2028, come riconosciuto anche dal primo, con ricognizione degli elementi identificativi del credito ceduto (cfr. doc.all.
5-6 fascicolo monitorio);
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto dell'opposizione come proposta.
Inammissibili ulteriori domande, anche in punto di diverso e/o ulteriore computo degli interessi, come genericamente avanzate da parte opposta, costituitasi tardivamente, ferma la debenza ex lege degli interessi moratori (esclusa rivalutazione automatica, trattandosi di debito di valuta) al tasso riconosciuto in D.I. (se non determinato/bile in forza del suddetto titolo e rinvio al ricorso monitorio, al saggio legale).
2- Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari (esclusa fase istruttoria), in ragione dello scarno tenore delle difese, natura documentale e complessità minima della causa nonché rito semplificato applicato, seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione a D.I. proposta da e, per l'effetto, Parte_1
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1275/2023 reso dal Tribunale di
Bologna in data 6.03.2023 (RG 1555/2023) in favore di nei Controparte_3
confronti del primo;
2) CONDANNA l'opponente, , alla refusione, in favore del creditore Parte_1 opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Bologna, in data 10/03/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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