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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/11/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1096/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
25.5.2023, venivano riportati postumi invalidanti in misura non inferiore al 45% o nella diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1 le provvidenze di legge per il danno biologico con decorrenza dal momento dell'infortunio, oltre maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 subito, in data 25.5.2023, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla
1 valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta, con provvedimento del 29.1.2024, veniva accertata una menomazione pari al 22%, a decorrere dal 20.12.2023, per “Esiti di frattura del corpo vertebrale di L1 trattata con osteosintesi (MDS in situ), con limitazione funzionale del rachide lombare;
esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra”.
Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa, in data
8.2.2024, ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 40-45%, come da C.T.P. a firma della dott.ssa . Persona_1
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura di invalidità suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dalla ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme alla tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la pretesa maggior incidenza della menomazione psicofisica, già accertata, sussista ed incida sulla quantificazione del danno biologico sopra indicata.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In
2 tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato al dott. il quale, nella relazione Persona_2 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Si conviene CP_ con il giudizio dei sanitari dell che hanno ritenuto: ✓ “esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra” determinanti un danno biologico pari al 6% partendo dalla voce tabellare n°271 ridotta ad 1/5 (anchilosi completa coxo- femorale con arto in posizione favorevole – 30 punti); ✓ “esiti di infrazione dell'arco posteriore della XII e della IX costa a destra
e della XI costa bilateralmente” determinanti un danno biologico pari al 3% partendo dalla voce tabellare n°219 (esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa 1 punto). Viceversa, non si concorda con la stima medico-legale del convenuto istituto assicuratore che ha valutato gli esiti della frattura del corpo vertebrale di L1 ricorrendo esclusivamente alla voce delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000 di cui al codice 204 abbattuta della metà (14%): anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori – danno biologico fino al 25%. In effetti, gli esiti funzionali della stabilizzazione chirurgica con posizionamento di viti peduncolari nei somi D11, D12, L1 e L2 richiamano anche le seguenti voci tabellari: o n°306 (mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – fino a 3 punti): nella fattispecie in esame è applicabile la percentuale di danno biologico pari al 3% tenuto conto dei mezzi di osteosintesi coinvolgenti parte del tratto dorso-lombare; o n°36 (cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche– fino a 5 punti): nella fattispecie in esame è applicabile la percentuale di danno biologico pari al 4% tenuto conto che cicatrice chirurgica sulla linea spondiloidea nel tratto dorso-lombare del rachide decorre per una lunghezza di cm. 14. Poiché le patologie di cui è affetto il periziato determinano menomazioni concorrenti, in quanto incidenti sullo stesso apparato, la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni. Nel caso di specie si determina complessivamente un danno biologico pari al 29% con decorrenza dalla data della CP_ costituzione della rendita accertata dall (20/12/2023). Non si concorda con la valutazione avanzata nella relazione medica della Dr.ssa in atti, in quanto la sua proposta valutativa di danno biologico pari al 40-45% è avulsa da Persona_1 qualsivoglia riferimento tabellare”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “La ricorrente SI.ra , nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Parrelle n. 16, è affetta da esiti di frattura del corpo vertebrale di L1 ridotta chirurgicamente con stabilizzazione dorso-lombare con posizionamento di viti peduncolari, esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra, esiti di infrazione dell'arco posteriore della XII e della IX costa a destra
e della XI costa bilateralmente. Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 29% di danno biologico, con decorrenza dalla data della costituzione della rendita accertata dall' (20/12/2023), per i motivi illustrati nella parte CP_1 dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, il C.T.U., all'esito di un completo esame obiettivo ed anamnestico, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa.
3 Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 29%, va riconosciuta la maggior provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto della lavoratrice alla erogazione, da parte del resistente , di ogni conseguente CP_2 provvidenza di legge connessa al maggior grado di menomazione psicofisica riportato a seguito del dedotto aggravamento, in specie con applicazione della corrispondente maggior rendita vitalizia ex art. 13 cit.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 61° giorno successivo all'8.2.2024 (data del ricorso amministrativo).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 45%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
4 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum ex art. 13 co. 1 c.p.c. e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro del 25.5.2023, è conseguita, a carico di una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al Parte_1
29%;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 61° giorno successivo all'8.2.2024.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 985,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1096/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
25.5.2023, venivano riportati postumi invalidanti in misura non inferiore al 45% o nella diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare l' a corrispondere CP_1 le provvidenze di legge per il danno biologico con decorrenza dal momento dell'infortunio, oltre maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.3.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 subito, in data 25.5.2023, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla
1 valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta, con provvedimento del 29.1.2024, veniva accertata una menomazione pari al 22%, a decorrere dal 20.12.2023, per “Esiti di frattura del corpo vertebrale di L1 trattata con osteosintesi (MDS in situ), con limitazione funzionale del rachide lombare;
esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra”.
Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa, in data
8.2.2024, ritenendo che la lesione subita in dipendenza dell'infortunio doveva essere valutata nella misura del 40-45%, come da C.T.P. a firma della dott.ssa . Persona_1
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura di invalidità suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_2 giudizio, contestando l'avversa prospettazione.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dalla ricorrente dovesse ritenersi corretta, in quanto congrua all'obiettività riscontrata e conforme alla tabella di valutazione del danno biologico di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Insisteva per la legittimità e la fondatezza del diniego di riconoscimento dei postumi invalidanti.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. La domanda è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti appresso segnati.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se la pretesa maggior incidenza della menomazione psicofisica, già accertata, sussista ed incida sulla quantificazione del danno biologico sopra indicata.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In
2 tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato al dott. il quale, nella relazione Persona_2 definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue: “Si conviene CP_ con il giudizio dei sanitari dell che hanno ritenuto: ✓ “esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra” determinanti un danno biologico pari al 6% partendo dalla voce tabellare n°271 ridotta ad 1/5 (anchilosi completa coxo- femorale con arto in posizione favorevole – 30 punti); ✓ “esiti di infrazione dell'arco posteriore della XII e della IX costa a destra
e della XI costa bilateralmente” determinanti un danno biologico pari al 3% partendo dalla voce tabellare n°219 (esiti di fratture costali multiple, viziosamente consolidate;
per ogni costa 1 punto). Viceversa, non si concorda con la stima medico-legale del convenuto istituto assicuratore che ha valutato gli esiti della frattura del corpo vertebrale di L1 ricorrendo esclusivamente alla voce delle tabelle di cui al D.M. 12/07/2000 di cui al codice 204 abbattuta della metà (14%): anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori – danno biologico fino al 25%. In effetti, gli esiti funzionali della stabilizzazione chirurgica con posizionamento di viti peduncolari nei somi D11, D12, L1 e L2 richiamano anche le seguenti voci tabellari: o n°306 (mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare – fino a 3 punti): nella fattispecie in esame è applicabile la percentuale di danno biologico pari al 3% tenuto conto dei mezzi di osteosintesi coinvolgenti parte del tratto dorso-lombare; o n°36 (cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche– fino a 5 punti): nella fattispecie in esame è applicabile la percentuale di danno biologico pari al 4% tenuto conto che cicatrice chirurgica sulla linea spondiloidea nel tratto dorso-lombare del rachide decorre per una lunghezza di cm. 14. Poiché le patologie di cui è affetto il periziato determinano menomazioni concorrenti, in quanto incidenti sullo stesso apparato, la valutazione dei cosiddetti danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, non potrà mai essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate, dovendosi procedere in tali casi a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o funzione interessata dalle menomazioni. Nel caso di specie si determina complessivamente un danno biologico pari al 29% con decorrenza dalla data della CP_ costituzione della rendita accertata dall (20/12/2023). Non si concorda con la valutazione avanzata nella relazione medica della Dr.ssa in atti, in quanto la sua proposta valutativa di danno biologico pari al 40-45% è avulsa da Persona_1 qualsivoglia riferimento tabellare”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “La ricorrente SI.ra , nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Parrelle n. 16, è affetta da esiti di frattura del corpo vertebrale di L1 ridotta chirurgicamente con stabilizzazione dorso-lombare con posizionamento di viti peduncolari, esiti di frattura composta della branca ischio-pubica destra, esiti di infrazione dell'arco posteriore della XII e della IX costa a destra
e della XI costa bilateralmente. Il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dall'infortunio sul lavoro per cui è causa è pari al 29% di danno biologico, con decorrenza dalla data della costituzione della rendita accertata dall' (20/12/2023), per i motivi illustrati nella parte CP_1 dell'elaborato peritale dedicata alla valutazione medico-legale”.
2. Ebbene, a parere del giudicante, il C.T.U., all'esito di un completo esame obiettivo ed anamnestico, ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, anche in punto di accertamento del nesso eziologico.
Di conseguenza, la valutazione del consulente d'ufficio deve essere pienamente condivisa.
3 Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Avendo il C.T.U. stimato la sussistenza del nesso causale ed una riduzione della integrità psicofisica pari al 29%, va riconosciuta la maggior provvidenza invocata nel ricorso introduttivo, in applicazione della norma di disciplina della fattispecie, contenuta nell'art. 13 D. Lgs. 38/2000.
Pertanto, la domanda va accolta entro tali limiti, con riconoscimento del diritto della lavoratrice alla erogazione, da parte del resistente , di ogni conseguente CP_2 provvidenza di legge connessa al maggior grado di menomazione psicofisica riportato a seguito del dedotto aggravamento, in specie con applicazione della corrispondente maggior rendita vitalizia ex art. 13 cit.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, pacifica la natura previdenziale della prestazione, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/06/2002, n.
3218), a decorrere dal 61° giorno successivo all'8.2.2024 (data del ricorso amministrativo).
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la fondatezza parziale del ricorso, a fronte di un'iniziale quantificazione dell'indennizzo per danno biologico pari al 45%, impone di dare applicazione a quanto stabilito dall'art. 113 D.P.R. 1124/1965 ossia di commisurare la liquidazione delle spese tenendo conto della misura dell'indennità assegnata, in confronto di quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
Pertanto, considerate le risultanze di causa, va disposta la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi
4 del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum ex art. 13 co. 1 c.p.c. e con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro del 25.5.2023, è conseguita, a carico di una menomazione dell'integrità psicofisica in misura pari al Parte_1
29%;
2) per l'effetto, condanna l' in persona del Direttore p. t., all'erogazione, in CP_1 favore di delle conseguenti provvidenze di legge, oltre la maggior Parte_1 somma tra interessi legali e rivalutazione, a decorrere dal 61° giorno successivo all'8.2.2024.
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' in persona CP_1 del Direttore p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 985,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ed oltre € 43,00 per esborsi, con attribuzione;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1 decreto.
Così deciso in Avellino, 20.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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