Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2024, proposto da
IC MA Di MA GN e Regia Corte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
delle sentenze del T.A.R. Catania nn. 2105/2010 e 120/2012, ovvero per ottenere i chiarimenti necessari alla loro corretta esecuzione ex art. 112, co. 5, c.p.a.;
nonché, per la condanna
dell’Amministrazione resistente:
- alla restituzione del terreno di proprietà di parte ricorrente, previa riduzione in pristino e libero da persone e/o cose, con corresponsione del risarcimento dei danni subìti anche per il periodo di illegittima occupazione da parte della P.A. intimata, maggiorato degli interessi legali sino alla restituzione effettiva;
- ovvero, in alternativa, all''''emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, corrispondendo il relativo indennizzo secondo i parametri ivi disciplinati ed attivando il pertinente procedimento nell''''ambito del quale dovrà essere accertato – nel contraddittorio tra le parti e, dunque, assicurando la piena partecipazione della parte ricorrente – il valore di mercato dell''''area;
- in subordine, al risarcimento dei danni in favore di parte ricorrente per occupazione illegittima delle aree di cui trattasi, in considerazione della loro riacquisizione da parte del privato per usucapione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. DA FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe parte ricorrente ha cumulato plurime domande, in parte, trattate col rito dell’ottemperanza e già definite con la sentenza n. 2157/2024 di questa Sezione con cui, per le restanti domande, è stata disposta la conversione del rito per la loro trattazione col rito ordinario.
2. L’Amministrazione locale resistente si è costituita in giudizio.
3. Con scritto depositato il 12 novembre 2025 e non notificato alla controparte parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso di primo grado, avuto riguardo alle domande residue non trattate nella richiamata sede dell’ottemperanza dalla sentenza n. 2157/2024.
4. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
5. Il Collegio deve rilevare come la rinuncia al ricorso, quale autonoma causa di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, c.p.a., per il suo perfezionamento necessiti del rispetto di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 84, c.p.a., tra cui: a) del deposito di dichiarazione firmata personalmente dalla parte ricorrente ovvero dal difensore munito di apposita procura speciale; b) della notifica alle controparti del citato atto almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Nel caso di specie, la rinuncia è stata firmata dal solo difensore in assenza di apposita procura speciale in tal senso rilasciata, oltre a non essere stata notificata alla controparte.
Al riguardo, tuttavia, l’art. 84, co. 4, c.p.a. prevede che “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”.
6. Per tali ragioni, alla luce della dichiarazione versata in atti dal procuratore di parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Le spese possono essere compensate alla luce dell’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AU LE, Presidente
DA FI, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA FI | AU LE |
IL SEGRETARIO