TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6363/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. PA
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Manuela TIRINI, CodiceFiscale_1 presso il cui studio in Bologna, via Nosadella n. 34, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato in [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 gennaio 2025:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Bologna, alla luce della espletata istruttoria,
- affidare la minore (nata il [...]) in via esclusiva rafforzata ER alla madre , attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente - PA oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, nonché́ di sbrigare tutte le pratiche burocratiche, ivi inclusa la possibilità di richiedere l'emissione e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio, che si rendano necessarie nell'interesse della medesima;
- disporre il collocamento della bambina presso la madre, alla quale per l'effetto dovrà essere assegnata la casa familiare, sita in Bologna, via Andrea Costa n. 203/E, di esclusiva proprietà della ricorrente;
pagina 1 di 8 - disporre che il padre possa incontrare la bambina liberamente in Italia, previo accordo con la madre
e alla presenza della stessa;
- con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] PA Per_ a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario di , la somma omnicomprensiva di 650,00 euro (o quella che verrà ritenuta di giustizia);
- in considerazione di quanto sopra e della sostanziale rinuncia della madre alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore (anche vista la oggettiva difficoltà di recupero in Norvegia delle somme dovute quali spese straordinarie), disporre che l'assegno unico venga percepito unicamente dalla madre;
PA
- disporre il divieto di espatrio di senza il preventivo consenso ER materno. Con vittoria di spese e compensi”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una PA Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale, il 26 marzo 2021, è nata ER
.
[...]
Il nucleo familiare ha fissato il proprio domicilio in un appartamento in Bologna, via Andrea Costa n. 203, acquistato dall'odierna ricorrente. Nell'agosto 2022 il resistente ha fatto rientro in Norvegia.
2. Con ricorso depositato in data 12 maggio 2023 la GN ha chiesto Pt_1 che:
- la minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori e collocata presso di sè;
- sia regolamentato il diritto di visita paterno;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento della bambina, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- sia sancito il divieto di espatrio senza il consenso preventivo della madre fino a quando “il padre, se lo vorrà, non recepisca in Norvegia l'emanando provvedimento italiano”. In via istruttoria, la GN ha domandato che sia ordinata al resistente Pt_1
l'esibizione di tutta la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12 c.p.c..
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio. Nell'udienza del 26 ottobre 2023 è comparsa la sola ricorrente, la quale, oltre a confermare il contenuto dell'atto introduttivo, ha puntualizzato che:
- è iscritta all'asilo nido e si trova bene;
R_
- il signor non vede la figlia da otto mesi, ma fino alla fine Controparte_1 di agosto 2023 l'ha sentita in videochiamate se la madre si attivava;
- la controparte negli ultimi mesi ha bloccato ogni canale di comunicazione con lei, tranne la mail;
- dal febbraio 2023 il signor non paga alcunchè per la Controparte_1 bambina, mentre in precedenza ha versato, non regolarmente, alcune somme;
pagina 2 di 8 - il resistente insegna musica in un conservatorio norvegese e le ha riferito di guadagnare circa 3.000,00 euro al mese, ma non le ha mai mostrato le sue buste paga;
- fino al 2021 oltre a svolgere attività di organizzazione di eventi, era anche proprietaria di due saloni di parrucchiera;
nel 2020 e 2021 ha guadagnato pochissimo, perché a causa del COVID le sue attività sono rimaste a lungo chiuse;
nel settembre 2021 e nel luglio 2022 ha ceduto i due saloni e da allora svolge solo attività di organizzazione eventi;
nel 2022 e 2023 ha guadagnato circa 35.000,00 o 36.000,00 euro netti;
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico, che ammonta a 100,00 euro al mese. La legale della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento delle istanze di cui al ricorso, chiedendo peraltro che sia affidata in via esclusiva e rafforzata alla R_ madre. Lo stesso 26 ottobre 2023, dopo la chiusura dell'udienza, è pervenuto in Cancelleria un plico proveniente da contenente un documento scritto Controparte_1 in lingua straniera, presumibilmente norvegese, nonché la copia del passaporto del resistente e di chat intercorse tra lo stesso e la GN . Pt_1
Tuttavia, la produzione documentale effettuata dal signor Controparte_1 non può essere acquisita, in quanto non ritualmente depositata. Infatti, ai sensi dell'art. 82 c.p.c. la parte può stare in giudizio solo tramite il patrocinio di un difensore e quest'ultimo deve depositare telematicamente gli atti e i relativi allegati ai sensi dell'art. 196 quater c.p.c. come modificato dall'art. 35, terzo comma, lett. b) D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41. Ergo, non possono essere acquisiti al fascicolo documenti prodotti in forma cartacea da una parte non costituita. Avendo la GN il 26 ottobre 2024 modificato l'originaria richiesta di Pt_1 affido condiviso della figlia in quella di affido esclusivo a sé, con ordinanza del successivo 30 ottobre la Giudice ha disposto l'instaurazione del contraddittorio su tale ultima domanda. Nell'udienza del 19 marzo 2024 si è presentata la sola ricorrente la quale ha dichiarato che nel periodo successivo alla precedente udienza il signor
[...]
non ha più visto né sentito e non ha pagato alcunchè per il suo CP_1 R_ mantenimento. Ha aggiunto che ella nel 2023 ha guadagnato circa 36.000,00 euro come nell'esercizio precedente. Con ordinanza pubblicata il 27 marzo 2024, la Giudice designata, decidendo in via provvisoria e urgente:
- ha affidato in via esclusiva rafforzata alla madre , R_ PA attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente -oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della bambina, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nel suo interesse;
pagina 3 di 8 - ha collocato presso la madre;
R_
- ha disposto che il padre possa vedere la figlia liberamente previo accordo con la GN e alla presenza della stessa;
Pt_1
- ha posto a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente un contributo di 300,00 euro per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nuovamente sentita nell'udienza del 19 settembre 2024 la GN ha Pt_1 dichiarato che il resistente non sente la bambina da agosto 2023, l'ha bloccata sia sul telefono che sui canali social e non paga il contributo previsto per la figlia. La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa alla decisione del Collegio nell'udienza del 6 marzo 2025.
3. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
4. Preliminarmente si deve puntualizzare che la competenza giurisdizionale a decidere sulla presente causa è dell'Autorità Giudiziaria Italiana, atteso che la piccola risiede stabilmente a Bologna. R_
L'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 stabilisce infatti che la competenza a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale sui minori è in capo allo Stato in cui il minore risiede abitualmente. Dato che dalla nascita vive a Bologna e ivi ha la residenza non può essere R_ revocato in dubbio che la competenza a statuire sulla presente controversia appartiene a questo Tribunale. La legge applicabile è quella italiana, alla luce dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1996. Tale norma dispone:
“
1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza”. pagina 4 di 8 Pertanto, il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non si ravvisano elementi che inducano ad applicare normative di altri Stati, tenuto anche conto che, come si è già detto, la bambina risiede stabilmente nel territorio nazionale.
5. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 5a. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina alla GN . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato Controparte_1 inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti non vede da due anni e da agosto 2023 ha interrotto anche ogni R_ altra comunicazione con lei;
inoltre non ha mai versato con cadenza regolare alcun contributo al mantenimento della stessa e da tempo non corrisponde alcuna somma alla GN . Ha altresì bloccato la madre in ogni forma di comunicazione a Pt_1 parte la mail, rendendo in tal modo estremamente difficile (se non impossibile) il rapporto tra i genitori per le decisioni sulla bambina. A ciò si deve aggiungere che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la GN si sta facendo carico di tutte le incombenze di Pt_1 mantenimento, educazione e cura della piccola, nel completo disinteresse del padre.
pagina 5 di 8 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della bambina sia quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già la assiste quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità.
Tenuto conto della latitanza del signor e del fatto che lo Controparte_1 stesso ha anche bloccato la GN (così impedendole di contattarlo) e della Pt_1 conseguente difficoltà di adottare congiuntamente le scelte relative alla minore, va stabilito che la ricorrente possa prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di residenza, scuola e salute relative a e sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si R_ rendano necessarie nell'interesse della minore. 5b. La bambina deve essere collocata presso la madre, come da richiesta di quest'ultima, tenuto conto della tenera età della stessa (nata il [...]) e del fatto che l'attuale sistemazione non pare avere fino a oggi dato luogo a criticità e dunque va ritenuta aderente agli interessi della bambina. Del resto, non sono possibili allocazioni alternative, non avendo il resistente chiesto di tenere con sé la figlia. Le visite paterne debbono essere provvisoriamente regolate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che il signor vive in Norvegia, della già Controparte_1 sottolineata tenera età di e della necessità di preservare, per quanto possibile, il R_ rapporto tra la bambina ed entrambi i genitori. 5c. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la GN : Pt_1
- vive con nella ex casa familiare sita nella via Andrea Costa n. 203 a Bologna, R_ che ha acquistando contraendo un mutuo venticinquennale e un finanziamento decennale, che sta rifondendo in rate rispettivamente di 723,17 e di 248,44 mensili (cfr. docc. 10 e 11);
- svolge attività di organizzatrice di eventi;
- dai Modelli PF prodotti emerge che nel 2021 ha avuto redditi netti di 10.908,00 euro e nel 2022 e 2023 pari a “0”;
- tuttavia, tali dichiarazioni per gli ultimi due anni non rispecchiano la realtà, dato che, secondo le sue stesse allegazioni, negli esercizi 2022 e 2023 ha guadagnando pressappoco 35.000,00 o 36.000,00 euro netti;
- è inoltre titolare di due conti correnti: uno presso la “Banca di Bologna”, sul quale sono appoggiati i due mutui contratti per l'acquisto dell'appartamento e che al 31 marzo 2024 aveva un saldo attivo di 32.855,18 euro;
uno presso “Banca Intesa San Paolo” sul quale al 31 marzo 2024 vi era una provvista di 13.979,19 euro;
- percepisce infine la somma mensile di 227,27 euro a titolo di assegno unico. Non è noto dove vive il signor e se deve sostenere oneri Controparte_1 abitativi. Dalla documentazione fiscale prodotta dalle autorità norvegesi emerge che lo stesso nel ha avuto entrate:
- nel 2021 pari a 334.400 corone norvegesi (corrispondenti a 28.447,00 euro), ha pagato tasse di 115.867,00 corone norvegesi (9.856,00 euro), con un netto di 218.553 corone norvegesi (19.591,00 euro);
pagina 6 di 8 - nel 2022 pari a 420.174 corone norvegesi (corrispondenti a 35,742,00 euro), ha pagato tasse di 128.408,00 corone norvegesi (10.923,00 euro), con un netto di 291.766 corone norvegesi (24.817,00 euro);
- nel 2023 pari a 502.911 corone norvegesi (corrispondenti a 42.781,00 euro), ha pagato tasse di 157.277,00 corone norvegesi (13.379,00 euro), con un netto di 345.634 corone norvegesi (29.402,00 euro). Ai fini della determinazione del contributo va altresì sottolineato che:
- è una bambina in tenera età e dunque ha bisogni ed esigenze modeste;
R_
- il padre non contribuisce in forma diretta al suo mantenimento, dato che non la vede mai. Occorre anche tenere conto che il signor ha a volte versato Controparte_1 un contributo mensile di 500,00 euro per il mantenimento della figlia, con la conseguenza che si deve ritenere che sia in grado di versare tale somma, del resto congrua rispetto alle sue entrate. Da ultimo, data la difficoltà che la GN avrebbe a recuperare dal Pt_1 resistente -che ha dimostrato di non avere l'intenzione di adempiere ai suoi obblighi genitoriali- gli importi da questo dovuti a titolo di spese straordinarie, si profila opportuno stabilire a carico del padre un importo omnicomprensivo. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, appare equo e congruo stabilire a carico del signor un contributo omnicomprensivo per il Controparte_1 mantenimento della figlia di 600,00 euro mensili. 5d. Al collocamento della minore presso la ricorrente consegue l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (del resto di sua esclusiva proprietà). 5e. Non si ravvisano allo stato le condizioni per disporre il divieto di espatrio di
, tenuto conto che il padre non ha fatto alcun tentativo di portarla via e anzi da oltre R_ due anni non la vede e da oltre un anno e mezzo ha interrotto ogni rapporto con lei.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida in via esclusiva in via esclusiva rafforzata alla madre R_ PA
, attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente -oltre a
[...] quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima;
pagina 7 di 8 2) colloca la bambina presso quest''ultima, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, sita in Bologna, via Andrea Costa n. 203/E;
3) dispone che il padre possa incontrare la bambina liberamente, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor
[...]
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 Controparte_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma R_ omnicomprensiva di 600,00 euro;
5) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
6) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 PA processuali, che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 12 marzo 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
---------- TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, promosso da nata a [...] il [...] (c.f. PA
), assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Manuela TIRINI, CodiceFiscale_1 presso il cui studio in Bologna, via Nosadella n. 34, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato in [...] l'[...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
***** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 gennaio 2025:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Bologna, alla luce della espletata istruttoria,
- affidare la minore (nata il [...]) in via esclusiva rafforzata ER alla madre , attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente - PA oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, nonché́ di sbrigare tutte le pratiche burocratiche, ivi inclusa la possibilità di richiedere l'emissione e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio, che si rendano necessarie nell'interesse della medesima;
- disporre il collocamento della bambina presso la madre, alla quale per l'effetto dovrà essere assegnata la casa familiare, sita in Bologna, via Andrea Costa n. 203/E, di esclusiva proprietà della ricorrente;
pagina 1 di 8 - disporre che il padre possa incontrare la bambina liberamente in Italia, previo accordo con la madre
e alla presenza della stessa;
- con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, porre a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] PA Per_ a titolo di contributo al mantenimento ordinario e straordinario di , la somma omnicomprensiva di 650,00 euro (o quella che verrà ritenuta di giustizia);
- in considerazione di quanto sopra e della sostanziale rinuncia della madre alla richiesta di rimborso delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore (anche vista la oggettiva difficoltà di recupero in Norvegia delle somme dovute quali spese straordinarie), disporre che l'assegno unico venga percepito unicamente dalla madre;
PA
- disporre il divieto di espatrio di senza il preventivo consenso ER materno. Con vittoria di spese e compensi”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una PA Controparte_1 relazione sentimentale dalla quale, il 26 marzo 2021, è nata ER
.
[...]
Il nucleo familiare ha fissato il proprio domicilio in un appartamento in Bologna, via Andrea Costa n. 203, acquistato dall'odierna ricorrente. Nell'agosto 2022 il resistente ha fatto rientro in Norvegia.
2. Con ricorso depositato in data 12 maggio 2023 la GN ha chiesto Pt_1 che:
- la minore sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori e collocata presso di sè;
- sia regolamentato il diritto di visita paterno;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento della bambina, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- sia sancito il divieto di espatrio senza il consenso preventivo della madre fino a quando “il padre, se lo vorrà, non recepisca in Norvegia l'emanando provvedimento italiano”. In via istruttoria, la GN ha domandato che sia ordinata al resistente Pt_1
l'esibizione di tutta la documentazione indicata nell'art. 473 bis.12 c.p.c..
, pur se regolarmente citato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio. Nell'udienza del 26 ottobre 2023 è comparsa la sola ricorrente, la quale, oltre a confermare il contenuto dell'atto introduttivo, ha puntualizzato che:
- è iscritta all'asilo nido e si trova bene;
R_
- il signor non vede la figlia da otto mesi, ma fino alla fine Controparte_1 di agosto 2023 l'ha sentita in videochiamate se la madre si attivava;
- la controparte negli ultimi mesi ha bloccato ogni canale di comunicazione con lei, tranne la mail;
- dal febbraio 2023 il signor non paga alcunchè per la Controparte_1 bambina, mentre in precedenza ha versato, non regolarmente, alcune somme;
pagina 2 di 8 - il resistente insegna musica in un conservatorio norvegese e le ha riferito di guadagnare circa 3.000,00 euro al mese, ma non le ha mai mostrato le sue buste paga;
- fino al 2021 oltre a svolgere attività di organizzazione di eventi, era anche proprietaria di due saloni di parrucchiera;
nel 2020 e 2021 ha guadagnato pochissimo, perché a causa del COVID le sue attività sono rimaste a lungo chiuse;
nel settembre 2021 e nel luglio 2022 ha ceduto i due saloni e da allora svolge solo attività di organizzazione eventi;
nel 2022 e 2023 ha guadagnato circa 35.000,00 o 36.000,00 euro netti;
- percepisce inoltre integralmente l'assegno unico, che ammonta a 100,00 euro al mese. La legale della ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento delle istanze di cui al ricorso, chiedendo peraltro che sia affidata in via esclusiva e rafforzata alla R_ madre. Lo stesso 26 ottobre 2023, dopo la chiusura dell'udienza, è pervenuto in Cancelleria un plico proveniente da contenente un documento scritto Controparte_1 in lingua straniera, presumibilmente norvegese, nonché la copia del passaporto del resistente e di chat intercorse tra lo stesso e la GN . Pt_1
Tuttavia, la produzione documentale effettuata dal signor Controparte_1 non può essere acquisita, in quanto non ritualmente depositata. Infatti, ai sensi dell'art. 82 c.p.c. la parte può stare in giudizio solo tramite il patrocinio di un difensore e quest'ultimo deve depositare telematicamente gli atti e i relativi allegati ai sensi dell'art. 196 quater c.p.c. come modificato dall'art. 35, terzo comma, lett. b) D.L. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41. Ergo, non possono essere acquisiti al fascicolo documenti prodotti in forma cartacea da una parte non costituita. Avendo la GN il 26 ottobre 2024 modificato l'originaria richiesta di Pt_1 affido condiviso della figlia in quella di affido esclusivo a sé, con ordinanza del successivo 30 ottobre la Giudice ha disposto l'instaurazione del contraddittorio su tale ultima domanda. Nell'udienza del 19 marzo 2024 si è presentata la sola ricorrente la quale ha dichiarato che nel periodo successivo alla precedente udienza il signor
[...]
non ha più visto né sentito e non ha pagato alcunchè per il suo CP_1 R_ mantenimento. Ha aggiunto che ella nel 2023 ha guadagnato circa 36.000,00 euro come nell'esercizio precedente. Con ordinanza pubblicata il 27 marzo 2024, la Giudice designata, decidendo in via provvisoria e urgente:
- ha affidato in via esclusiva rafforzata alla madre , R_ PA attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente -oltre a quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della bambina, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nel suo interesse;
pagina 3 di 8 - ha collocato presso la madre;
R_
- ha disposto che il padre possa vedere la figlia liberamente previo accordo con la GN e alla presenza della stessa;
Pt_1
- ha posto a carico del padre l'obbligo di versare mensilmente un contributo di 300,00 euro per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nuovamente sentita nell'udienza del 19 settembre 2024 la GN ha Pt_1 dichiarato che il resistente non sente la bambina da agosto 2023, l'ha bloccata sia sul telefono che sui canali social e non paga il contributo previsto per la figlia. La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa alla decisione del Collegio nell'udienza del 6 marzo 2025.
3. Il P.M. non è intervenuto, pur avendo ricevuto in data la comunicazione del deposito dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di procedere.
4. Preliminarmente si deve puntualizzare che la competenza giurisdizionale a decidere sulla presente causa è dell'Autorità Giudiziaria Italiana, atteso che la piccola risiede stabilmente a Bologna. R_
L'art. 7 del Regolamento UE 1111/2019 stabilisce infatti che la competenza a decidere sulle questioni relative alla responsabilità genitoriale sui minori è in capo allo Stato in cui il minore risiede abitualmente. Dato che dalla nascita vive a Bologna e ivi ha la residenza non può essere R_ revocato in dubbio che la competenza a statuire sulla presente controversia appartiene a questo Tribunale. La legge applicabile è quella italiana, alla luce dell'art. 15 della Convenzione de L'Aja del 1996. Tale norma dispone:
“
1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.
3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza”. pagina 4 di 8 Pertanto, il Giudice italiano deve applicare la legge nazionale e non si ravvisano elementi che inducano ad applicare normative di altri Stati, tenuto anche conto che, come si è già detto, la bambina risiede stabilmente nel territorio nazionale.
5. Tanto premesso si può passare alla valutazione delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 5a. Deve essere accolta la richiesta di affido esclusivo e rafforzato della bambina alla GN . Pt_1
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato Controparte_1 inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli infatti non vede da due anni e da agosto 2023 ha interrotto anche ogni R_ altra comunicazione con lei;
inoltre non ha mai versato con cadenza regolare alcun contributo al mantenimento della stessa e da tempo non corrisponde alcuna somma alla GN . Ha altresì bloccato la madre in ogni forma di comunicazione a Pt_1 parte la mail, rendendo in tal modo estremamente difficile (se non impossibile) il rapporto tra i genitori per le decisioni sulla bambina. A ciò si deve aggiungere che il resistente non si è costituito nel presente giudizio. Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi del proprio figlio, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole. Al contrario, la GN si sta facendo carico di tutte le incombenze di Pt_1 mantenimento, educazione e cura della piccola, nel completo disinteresse del padre.
pagina 5 di 8 Conseguentemente, deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse della bambina sia quello dell'affido esclusivo alla madre, la quale già la assiste quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità.
Tenuto conto della latitanza del signor e del fatto che lo Controparte_1 stesso ha anche bloccato la GN (così impedendole di contattarlo) e della Pt_1 conseguente difficoltà di adottare congiuntamente le scelte relative alla minore, va stabilito che la ricorrente possa prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di residenza, scuola e salute relative a e sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si R_ rendano necessarie nell'interesse della minore. 5b. La bambina deve essere collocata presso la madre, come da richiesta di quest'ultima, tenuto conto della tenera età della stessa (nata il [...]) e del fatto che l'attuale sistemazione non pare avere fino a oggi dato luogo a criticità e dunque va ritenuta aderente agli interessi della bambina. Del resto, non sono possibili allocazioni alternative, non avendo il resistente chiesto di tenere con sé la figlia. Le visite paterne debbono essere provvisoriamente regolate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che il signor vive in Norvegia, della già Controparte_1 sottolineata tenera età di e della necessità di preservare, per quanto possibile, il R_ rapporto tra la bambina ed entrambi i genitori. 5c. In relazione al contributo da porre a carico del genitore non allocatario si deve osservare che la GN : Pt_1
- vive con nella ex casa familiare sita nella via Andrea Costa n. 203 a Bologna, R_ che ha acquistando contraendo un mutuo venticinquennale e un finanziamento decennale, che sta rifondendo in rate rispettivamente di 723,17 e di 248,44 mensili (cfr. docc. 10 e 11);
- svolge attività di organizzatrice di eventi;
- dai Modelli PF prodotti emerge che nel 2021 ha avuto redditi netti di 10.908,00 euro e nel 2022 e 2023 pari a “0”;
- tuttavia, tali dichiarazioni per gli ultimi due anni non rispecchiano la realtà, dato che, secondo le sue stesse allegazioni, negli esercizi 2022 e 2023 ha guadagnando pressappoco 35.000,00 o 36.000,00 euro netti;
- è inoltre titolare di due conti correnti: uno presso la “Banca di Bologna”, sul quale sono appoggiati i due mutui contratti per l'acquisto dell'appartamento e che al 31 marzo 2024 aveva un saldo attivo di 32.855,18 euro;
uno presso “Banca Intesa San Paolo” sul quale al 31 marzo 2024 vi era una provvista di 13.979,19 euro;
- percepisce infine la somma mensile di 227,27 euro a titolo di assegno unico. Non è noto dove vive il signor e se deve sostenere oneri Controparte_1 abitativi. Dalla documentazione fiscale prodotta dalle autorità norvegesi emerge che lo stesso nel ha avuto entrate:
- nel 2021 pari a 334.400 corone norvegesi (corrispondenti a 28.447,00 euro), ha pagato tasse di 115.867,00 corone norvegesi (9.856,00 euro), con un netto di 218.553 corone norvegesi (19.591,00 euro);
pagina 6 di 8 - nel 2022 pari a 420.174 corone norvegesi (corrispondenti a 35,742,00 euro), ha pagato tasse di 128.408,00 corone norvegesi (10.923,00 euro), con un netto di 291.766 corone norvegesi (24.817,00 euro);
- nel 2023 pari a 502.911 corone norvegesi (corrispondenti a 42.781,00 euro), ha pagato tasse di 157.277,00 corone norvegesi (13.379,00 euro), con un netto di 345.634 corone norvegesi (29.402,00 euro). Ai fini della determinazione del contributo va altresì sottolineato che:
- è una bambina in tenera età e dunque ha bisogni ed esigenze modeste;
R_
- il padre non contribuisce in forma diretta al suo mantenimento, dato che non la vede mai. Occorre anche tenere conto che il signor ha a volte versato Controparte_1 un contributo mensile di 500,00 euro per il mantenimento della figlia, con la conseguenza che si deve ritenere che sia in grado di versare tale somma, del resto congrua rispetto alle sue entrate. Da ultimo, data la difficoltà che la GN avrebbe a recuperare dal Pt_1 resistente -che ha dimostrato di non avere l'intenzione di adempiere ai suoi obblighi genitoriali- gli importi da questo dovuti a titolo di spese straordinarie, si profila opportuno stabilire a carico del padre un importo omnicomprensivo. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, appare equo e congruo stabilire a carico del signor un contributo omnicomprensivo per il Controparte_1 mantenimento della figlia di 600,00 euro mensili. 5d. Al collocamento della minore presso la ricorrente consegue l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale (del resto di sua esclusiva proprietà). 5e. Non si ravvisano allo stato le condizioni per disporre il divieto di espatrio di
, tenuto conto che il padre non ha fatto alcun tentativo di portarla via e anzi da oltre R_ due anni non la vede e da oltre un anno e mezzo ha interrotto ogni rapporto con lei.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In particolare, I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in un valore ricompreso tra il minimo e il medio per tutte e quattro le fasi.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida in via esclusiva in via esclusiva rafforzata alla madre R_ PA
, attribuendo a quest'ultima il potere di prendere autonomamente -oltre a
[...] quelle di ordinaria amministrazione- anche le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, nonché di sbrigare tutte le pratiche burocratiche che si rendano necessarie nell'interesse della medesima;
pagina 7 di 8 2) colloca la bambina presso quest''ultima, alla quale per l'effetto assegna la casa familiare, sita in Bologna, via Andrea Costa n. 203/E;
3) dispone che il padre possa incontrare la bambina liberamente, previo accordo con la madre e alla presenza della stessa;
4) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor
[...]
l'obbligo di versare alla GN , entro il giorno 5 Controparte_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , la somma R_ omnicomprensiva di 600,00 euro;
5) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
6) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 PA processuali, che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre a rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15% e a i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, in data 12 marzo 2025
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 8 di 8