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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13763 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15:34, in assenza delle parti, il Giudice dà lettura del dispositivo e provvede al deposito della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XII civile
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
In persona del Giudice dott.ssa LA LA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.68430 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 7.10.2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Parte_1
Mirabello n.23, presso lo studio dell'Avv. Sandra Giusti, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado;
E
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, con l'avv. Gabriella Bozzone, che la rappresenta e difende per procura generale notarile in atti;
1 2
via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, con l'Avv. Daniela Dante, che la rappresenta e difende per procura generale notarile in atti;
OGGETTO: appello in materia di circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.4819/2022, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, sul presupposto del sussistenza della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità per l'accesso alla zona ZTL, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, richiamando la giurisprudenza della Cassazione a sostegno.
L'appello appare fondato e va accolto.
Infatti la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni – di merito o processuali- che l'abbiano determinata ( cfr. Cass. n.19456/2008); costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa processuale le spese processuali, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.P.R. n.115/2002. Secondo l'art.92 c.p.c. ( nella versione vigente novellata dal D.L. n.132/214, applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Rispetto a tale complesso normativo, la pronuncia della Corte Costituzionale n.77/2018, richiamata dalla parte appellata costituita, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 secondo comma
2 3
c.p.c., nel testo modificato dall'art.13 comma 1 del D.L. n.132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili “ in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversi senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le pi evidenti, una norma di interpretazione autentica o pi in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione del diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
Nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto la sussistenza di fatti sostanziali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa.
Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio appare evidente la carenza della pronuncia di primo grado, avendo il giudice giustificato la compensazione in ragione del fatto che “ l'accoglimento secondo buona fede determina motivi di equità per la compensazione delle spese”, dal momento che in tal modo si verifica un danno per la parte che è risultata totalmente vittoriosa su un motivo , qual è la sussistenza della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa.
Da quanto argomentato discende che la motivazione della sentenza appellata in ordine alla compensazione delle spese non è da considerarsi corretta e sufficiente.
Pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio
3 4
di primo grado, oltre che delle spese del presente grado di giudizio. In base al principio della soccombenza.
In base al criterio della soccombenza la parte appellata CP_1 deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria.
In ordine al quantum della condanna- rammentato ( cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art.91 c.p.c. opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, alle controversi d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, definite con giudizio secondo diritto – le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n.55/2014, con riduzione ex art.4 comma 1 dello stesso, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, cos provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la parte appellata alla rifusione CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 300,00 per compenso, euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettari spese generali iva e cpa, in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto la sentenza appellata.
2)condanna al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in euro 450,00 per compenso, nulla per spese ( in assenza di spese documentate), oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 7.10.2025 Il Giudice
LA LA
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All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 15:34, in assenza delle parti, il Giudice dà lettura del dispositivo e provvede al deposito della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XII civile
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
In persona del Giudice dott.ssa LA LA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.68430 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del 7.10.2025 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Parte_1
Mirabello n.23, presso lo studio dell'Avv. Sandra Giusti, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione di primo grado;
E
in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, con l'avv. Gabriella Bozzone, che la rappresenta e difende per procura generale notarile in atti;
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via del Tempio di Giove n.21, presso gli Uffici dell'Avvocatura capitolina, con l'Avv. Daniela Dante, che la rappresenta e difende per procura generale notarile in atti;
OGGETTO: appello in materia di circolazione stradale;
CONCLUSIONI: come da verbale in atti;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.4819/2022, con la quale era stata accolta l'opposizione proposta avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, sul presupposto del sussistenza della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità per l'accesso alla zona ZTL, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, richiamando la giurisprudenza della Cassazione a sostegno.
L'appello appare fondato e va accolto.
Infatti la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni – di merito o processuali- che l'abbiano determinata ( cfr. Cass. n.19456/2008); costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa processuale le spese processuali, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché del D.P.R. n.115/2002. Secondo l'art.92 c.p.c. ( nella versione vigente novellata dal D.L. n.132/214, applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “ Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Rispetto a tale complesso normativo, la pronuncia della Corte Costituzionale n.77/2018, richiamata dalla parte appellata costituita, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 secondo comma
2 3
c.p.c., nel testo modificato dall'art.13 comma 1 del D.L. n.132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili “ in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversi senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le pi evidenti, una norma di interpretazione autentica o pi in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione del diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia”.
Nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto la sussistenza di fatti sostanziali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che risulta vittoriosa.
Nell'ipotesi oggetto del presente giudizio appare evidente la carenza della pronuncia di primo grado, avendo il giudice giustificato la compensazione in ragione del fatto che “ l'accoglimento secondo buona fede determina motivi di equità per la compensazione delle spese”, dal momento che in tal modo si verifica un danno per la parte che è risultata totalmente vittoriosa su un motivo , qual è la sussistenza della buona fede quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa.
Da quanto argomentato discende che la motivazione della sentenza appellata in ordine alla compensazione delle spese non è da considerarsi corretta e sufficiente.
Pertanto in parziale riforma della sentenza impugnata, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio
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di primo grado, oltre che delle spese del presente grado di giudizio. In base al principio della soccombenza.
In base al criterio della soccombenza la parte appellata CP_1 deve essere condannata a rimborsare all'appellante le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria.
In ordine al quantum della condanna- rammentato ( cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art.91 c.p.c. opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, alle controversi d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, definite con giudizio secondo diritto – le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n.55/2014, con riduzione ex art.4 comma 1 dello stesso, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, cos provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna la parte appellata alla rifusione CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in euro 300,00 per compenso, euro 43,00 per spese, oltre rimborso forfettari spese generali iva e cpa, in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto la sentenza appellata.
2)condanna al pagamento delle spese del presente CP_1 grado di giudizio, che liquida in euro 450,00 per compenso, nulla per spese ( in assenza di spese documentate), oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 7.10.2025 Il Giudice
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