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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 3/2/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 477 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Giovanni Pica, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
-Ricorrente – CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 3/2/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/1/2023 il ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.
31420220004888348000, con cui gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 24.552,71.
A tal fine, l'opponente deduceva che la somma richiesta rinveniva da contributi che si erano prescritti nel tempo;
che in particolare era stata notificata in precedenza la cartella esattoriale n.
01420159007125738000 datata 24/4/2015, per l'importo di € 14.749,28, relativa a contributi
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afferenti gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012; che era decorso il termine quinquennale di prescrizione, come aveva chiarito la giurisprudenza di legittimità; che dunque doveva accertarsi che nulla era dovuto all' in relazione alle somme riportate nell'avviso di CP_1
addebito opposto.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione CP_1
Artigiani per il periodo 7/6/2002 – 17/5/2018, in qualità di socio della FAPEL DI NN
RO E EL NI & C. S.N.C.; che l'avviso di addebito era scaturito dall'accertamento tributario effettuato dall'
[...]
ANNO 2017 N. TVS010300053 NOTIFICATO IL Controparte_2
16/03/2020)”; che nello specifico era stato accertato un maggior reddito dell'opponente nell'anno 2017; che dunque la richiesta di contributi nasceva dal suddetto accertamento.
In corso di causa veniva acquisito il verbale di accertamento UNIFICATO ANNO 2017 N.
TVS010300053 notificato all'opponente il 18/03/2020, emesso dall' . Controparte_2
*******
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
L'opponente ha impugnato l'avviso di addebito oggetto del giudizio, deducendo che le somme richieste provenivano da contributi di cui era stato chiesto il pagamento già nel 2015 e che si erano ormai prescritti, perché riferiti agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
In realtà, l'avviso di addebito impugnato non riguarda i suddetti contributi, né richiama una precedente cartella di pagamento, ma fa riferimento ad un accertamento dell' CP_2
, con cui è stato accertato che la FAPEL DI NN RO E EL
[...]
NI & C. S.N.C., di cui l'opponente è socio nella misura di un terzo, avrebbe omesso la dichiarazione di una parte dei redditi conseguiti, in ordine ai quali era stata dunque calcolata una maggiore IRPEF e maggiori contributi dovuti.
L'avviso di addebito contiene dunque una motivazione per relationem.
E' pacifica in giurisprudenza l'ammissibilità di una motivazione per relationem, con indicazione degli estremi dell'atto presupposto, che sia stato ritualmente notificato al contribuente, in quanto in tal caso il contribuente è stato messo nella condizione di conoscere le ragioni della pretesa contributiva e dunque di difendersi. Si richiama a tal fine Cass. n.
9778/2017, che si è pronunciata in materia di cartella esattoriale, ma il principio è il medesimo:
“il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di
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motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato…”
Nel caso in esame, l'atto presupposto è stato notificato dall' : è stata Controparte_2
tentata una notifica in data 18/3/2020, ma, non essendo stato il plico consegnato per assenza del
Parte destinatario, è stato immesso nella cassetta postale, come risulta dalla documentazione depositata dall' in data 22/2/2024. CP_1
Sul punto si osserva che l' , già con la memoria di costituzione ha chiesto ordinarsi CP_1
l'esibizione del detto accertamento notificato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sicchè la richiesta formulata è tempestiva e, non essendo l' in possesso della notifica effettuata dall'Agenzia CP_1
delle Entrate, non è incorso in alcuna decadenza.
A seguito della costituzione dell' , in relazione all'accertamento tributario dell' CP_1 [...]
, non è stata sollevata alcuna contestazione, né risulta che esso sia stato impugnato CP_2
giudizialmente dinanzi alla Commissione Tributaria.
Per quanto riguarda l'efficacia dell'accertamento tributario nel rapporto previdenziale tra CP_1
e contribuente, si richiama l'orientamento della Corte di Appello di Bari, espresso nella sentenza n. 440/2021.
Si ritiene opportuno riportare un passaggio della suddetta sentenza, utile ai fini di causa:
“Conviene ricordare che l'atto di accertamento emesso dall' ha efficacia Controparte_2 anche a fini “extrafiscali” ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 per il calcolo dei CP_ contributi “a percentuale” sul maggiore reddito («Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'artico-lo
10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»).
La Corte di Cassazione (v. ex multis Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, cioè la produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, della l. n. 233 del
1990 («In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due
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terzi del limite stesso»). L'accertamento difatti interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
La stessa Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, è compito dell' , in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi Controparte_2
dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti (v. Cass. n. 17769 del 2015).
Come accennato, inoltre, l'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3, comma 134, della l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni pre-viste in materia di imposte sui redditi». Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998) l' svolge un'attività di Controparte_2
controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere CP_ successivamente all' CP_ In caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati for-niti dalla Agenzia delle entrate, all'iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d.lgs. n. 462 del 1997).
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'
[...]
costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine CP_2
di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo
CP_ dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (v. anche art. 7, comma 2 lett. t, del d.l. n. 70 del CP_1
2011 conv., con modificazioni, in l. n. 106 del 2011).
In ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017) che, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'Iva, la legge – rispettivamente l'art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e l'art. 54 del d.P.R. n.
633 del 1972 – dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false
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indicazioni, nel secondo, possono esse-re desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla va-lutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697, secondo comma, c.c. (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).
È utile anche ricordare che «in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento» (così n. Cass. 9108 del 2012).
In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto. CP_ Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario (v. Cass. 21541 del 2019, in motivazione;
v. an che, da ultimo, Cass. n. 950 del 2021, in tema di contributi
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dovuti alla Gestione artigiani sulla scorta del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle
Entrate)”.
Nel caso in esame, non risulta che l'opponente abbia impugnato l'accertamento tributario e dunque, consolidatasi la pretesa tributaria, anche il pagamento dei maggiori contributi richiesti per l'anno 2017 è dovuto.
L'opposizione deve dunque essere rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto dei parametri fissati nel D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23/1/2023 da EN PI nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così CP_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in € CP_1
1.865,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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