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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eduardo Bracco Presidente
Dott.ssa Martina Badano Giudice Relatore
Dott. Andrea Canciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1454/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Sanremo (IM), via Volturno n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vacchiano del Foro di Imperia;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
INTERDICENDA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: ricorso per interdizione giudiziale
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 il ricorrente ha insistito come nelle conclusioni di cui al ricorso per la nomina anche d'urgenza di un tutore in favore della signora , Controparte_1 mentre il P.M., informato della pendenza del giudizio, si rimesso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premettendo di essere coniuge e Parte_1 convivente della signora ed allegando che la stessa versava in condizioni Controparte_1 di infermità di mente tali da renderla assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, chiedeva che venisse pronunciata l'interdizione della moglie, proponendosi quale tutore.
Disposta la notifica del ricorso introduttivo ed informato il P.M. della pendenza del giudizio, acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'esame diretto della interdicenda presso la sua abitazione sita in Sanremo (IM), Via Volturno n. 18, alla presenza di uno dei figli della signora del ricorrente assistito dal CP_1 Parte_1 difensore, in tale occasione il G.I. constatava la situazione clinica della signora.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, integrata la documentazione medica la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione giudiziale va rigettata ma con trasmissione atti al Giudice
Tutelare di questo Tribunale per l'apertura di amministrazione di sostegno, previa nomina in via d'urgenza di amministratore di sostegno provvisorio nella persona del ricorrente
, per gli argomenti e nei termini di seguito esposti. Parte_1
Orbene, il Collegio ritiene che l'esame dell'interdicenda e la consultazione della relativa cartella clinica abbiano evidenziato che la signora risulta totalmente Controparte_1 inferma nel corpo e nella mente: la stessa, a causa del meningioma cerebrale che l'ha colpita con successivi episodi epilettici, si presenta rigida e stabilmente allettata con piaghe da decubito oggetto di medicamento, non è orientata nello spazio e nel tempo ed appare del tutto incapace di interagire con le persone attorno a lei, compreso il Giudice,
e ciò nonostante i numerosi stimoli tentati a mezzo di contatto fisico e richiami per nome
(v. verbale di esame dell'11.12.2024; v. cartella clinica Dott. ). Per_1
Quanto ai profili giuridici, il Collegio osserva che a seguito della normativa introdotta dalla Legge 9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione
2 di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004).
Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del Codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Si è affermato in modo costante che il “metro quantitativo della disabilità” non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale, di talchè una situazione di totale incapacità di mente atta ad infirmare la capacità di compiere atti della vita quotidiana non impone l'adozione della misura di protezione più invasiva dell'interdizione giudiziale, laddove, alla luce della ponderata valutazione delle circostanze del caso concreto, della gravità della menomazione clinica, avuto riguardo alla complessità delle attività negoziali che devono essere poste in essere in sostituzione della persona vulnerabile, in rapporto al patrimonio gestito ed al residuare di un minimo di autonomia anche oppositiva nel soggetto che lo esponga a pericolosi relazioni con l'esterno, emerga come maggiormente adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno, che costituisce la “stella polare” delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (Cass. 2006, n. 13584; conf. Cass, S.U. 2021, n. 21985;
Trib. Bologna 2006, n. 2288; Trib. Spoleto 2022, n. 118 e Trib. Terni 2022, n. 213, in De
Jure).
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza in questo senso che: a) non risulta
“configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha
3 ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b) “dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare
l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L.
n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 2006, n. 13584; Cass. 2021 S.U. 2021, n. 21985).
Si è puntualmente osservato che la residualità dell'interdizione giudiziale con preferenza
4 verso l'amministrazione di sostegno risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009,
n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della
Convenzione), precisando che “per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II,
Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate
e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile
e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Non può in materia trascurarsi di evidenziare che l'interdizione giudiziale va pronunciata quale “extrema ratio”, allorquando, “per converso […] si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (Cass. 2006, n. 13584), indici che manifestamente esulano nella presente vicenda.
Calando in sostanza le premesse teoretiche ricostruttive della complessiva disciplina applicabile alla fattispecie concreta, è infatti emerso che la misura della interdizione, richiesta dalla parte ricorrente, non appare proporzionata alle attuali esigenze di protezione, non tanto a fronte della sua gravissima infermità di mente accertata, di per sé rilevante ma non esaustiva dei presupposti ex art. 414 c.c. quanto per la semplicità delle attività richieste per tutelare le esigenze di vita, alla luce dell'esiguità della sua
5 composizione patrimoniale comprovata in atti, a cui può sovvenire l'amministrazione di sostegno ex art. 404 c.c., nonché per la totale assenza di capacità interattiva con l'esterno della signora, eventualmente atta ad esporla a irreversibili pregiudizi economici.
E' infatti emerso che la signora - allettata e priva di autonoma capacità cognitiva CP_1
- necessiti di un soggetto che la rappresenti nella riscossione della pensione, accreditata sul c/c acceso presso la Filiale di Sanremo della Banca Popolare di Novara, con un modesto saldo attivo di Euro 939,66 alla data della domanda (doc. 4), e che consenta in tempi rapidi l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto dell'unico immobile catastalmente a lei intestato, attualmente in comproprietà con il sig. Pt_1 ossia la casa di abitazione e familiare sita in Sanremo (IM), Via Volturno 18 (doc. 3), al fine di provvedere al pagamento delle ingenti cure della signora, che, come già sopra esposto, è priva di autonomia motoria ed è suscettibile di un rapido deterioramento cognitivo.
La misura dell'amministrazione di sostegno appare, invece, adeguata a meglio garantire la tutela dell'interessata, priva in tutto od in parte di autonomia, per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze della beneficiaria.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi al rigetto della domanda di interdizione.
Il Collegio dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 418, comma III c.c. per quanto di competenza in ordine all'eventuale apertura di amministrazione di sostegno.
Nel ritenere doveroso ricondurre tali modalità operative agli schemi processuali in essere, si reputa che il presente giudizio, avviatosi in forma contenziosa con la proposizione della domanda di interdizione, possa concludersi con una pronuncia di rigetto, disponendosi tuttavia la trasmissione atti per l'apertura di amministrazione di sostegno (definitiva) con la nomina in via d'urgenza di un amministratore di sostegno provvisorio (per CP_1
nella persona del ricorrente ed aspirante tutore ai sensi dell'art. 405
[...] Parte_1
c.c.
Deve in questo senso riconoscersi l'indiscussa adeguatezza del sig. a ricoprire le Pt_1 funzioni di amministratore di sostegno della moglie, non solo per la relazione di coniugio e convivenza con la stessa (art. 406 c.c.), ma anche per la dedizione dimostrata
6 nell'apprestarle le cure mediche necessarie, a cui si associa la particolare lucidità e conoscenza della situazione clinica della moglie dimostrate in occasione dell'esame dell'11.12.2024.
In ordine al regolamento delle spese di lite, poiché il procedimento, per l'assenza di contestazioni, in concreto non aveva ad oggetto la risoluzione di conflitti, ma la tutela di un soggetto fragile, vertendosi cioè in tema di intervento del giudice di natura amministrativa, il Collegio ritiene non doversi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda di interdizione giudiziale;
- nomina , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale amministratore di sostegno provvisorio di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], autorizzandolo C.F._2
a compiere, con poteri di rappresentanza e salvo obbligo di rendiconto, gli atti civili di straordinaria amministrazione;
- autorizza l'Amministratore di sostegno provvisorio a riscuotere nell'interesse del
Beneficiario le somme a lui dovute a qualsiasi titolo ed a curare tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con particolare riguardo alla riscossione della pensione di invalidità accreditata presso il c/c bancario acceso presso la Filiale di Sanremo del Banco Popolare di Novara;
- autorizza l'amministratore di sostegno provvisorio a curare in rappresentanza della signora la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto dell'immobile CP_1 di abitazione e casa familiare sito in Sanremo (IM), Via Volturno 18, autorizzandolo altresì a versare il corrispettivo della vendita di competenza della signora sul CP_1
c/c a lei intestato presso il Banco Popolare di Novara, al fine di utilizzare la provvista economica ricavata per i suoi bisogni e cure;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo
Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno definitivo;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
7 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza ed al P.M.
Così deciso in Imperia, nella Camera di Consiglio del Tribunale tenutasi il 21.1.2025
Il Presidente
Dott. Eduardo Bracco
Il Giudice est.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
Il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eduardo Bracco Presidente
Dott.ssa Martina Badano Giudice Relatore
Dott. Andrea Canciani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1454/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Sanremo (IM), via Volturno n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vacchiano del Foro di Imperia;
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
INTERDICENDA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: ricorso per interdizione giudiziale
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.1.2025 il ricorrente ha insistito come nelle conclusioni di cui al ricorso per la nomina anche d'urgenza di un tutore in favore della signora , Controparte_1 mentre il P.M., informato della pendenza del giudizio, si rimesso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024, premettendo di essere coniuge e Parte_1 convivente della signora ed allegando che la stessa versava in condizioni Controparte_1 di infermità di mente tali da renderla assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi, chiedeva che venisse pronunciata l'interdizione della moglie, proponendosi quale tutore.
Disposta la notifica del ricorso introduttivo ed informato il P.M. della pendenza del giudizio, acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'esame diretto della interdicenda presso la sua abitazione sita in Sanremo (IM), Via Volturno n. 18, alla presenza di uno dei figli della signora del ricorrente assistito dal CP_1 Parte_1 difensore, in tale occasione il G.I. constatava la situazione clinica della signora.
Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, integrata la documentazione medica la causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione giudiziale va rigettata ma con trasmissione atti al Giudice
Tutelare di questo Tribunale per l'apertura di amministrazione di sostegno, previa nomina in via d'urgenza di amministratore di sostegno provvisorio nella persona del ricorrente
, per gli argomenti e nei termini di seguito esposti. Parte_1
Orbene, il Collegio ritiene che l'esame dell'interdicenda e la consultazione della relativa cartella clinica abbiano evidenziato che la signora risulta totalmente Controparte_1 inferma nel corpo e nella mente: la stessa, a causa del meningioma cerebrale che l'ha colpita con successivi episodi epilettici, si presenta rigida e stabilmente allettata con piaghe da decubito oggetto di medicamento, non è orientata nello spazio e nel tempo ed appare del tutto incapace di interagire con le persone attorno a lei, compreso il Giudice,
e ciò nonostante i numerosi stimoli tentati a mezzo di contatto fisico e richiami per nome
(v. verbale di esame dell'11.12.2024; v. cartella clinica Dott. ). Per_1
Quanto ai profili giuridici, il Collegio osserva che a seguito della normativa introdotta dalla Legge 9.1.2004 n. 6, recante norme in materia di istituzione dell'amministrazione
2 di sostegno e di modifica delle disposizioni relative agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, il giudice adito per la pronuncia di interdizione o di inabilitazione, oltre a valutare le condizioni psico-fisiche della persona maggiore di età o minore emancipata, deve considerare l'adeguatezza della misura proposta in relazione alle esigenze di tutela della persona inferma di mente (art. 414 c.c., come novellato dall'art. 4 della l. n. 6/2004).
Ciò è stato ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 440 del 9.12.2005, nella quale si esplicita che 'la complessiva disciplina inserita dalla l. n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del Codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie, e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità'.
Si è affermato in modo costante che il “metro quantitativo della disabilità” non costituisce elemento discriminante tra la misura dell'amministrazione di sostegno e gli istituti preesistenti, sopravvissuti nell'ordinamento vigente in posizione residuale, di talchè una situazione di totale incapacità di mente atta ad infirmare la capacità di compiere atti della vita quotidiana non impone l'adozione della misura di protezione più invasiva dell'interdizione giudiziale, laddove, alla luce della ponderata valutazione delle circostanze del caso concreto, della gravità della menomazione clinica, avuto riguardo alla complessità delle attività negoziali che devono essere poste in essere in sostituzione della persona vulnerabile, in rapporto al patrimonio gestito ed al residuare di un minimo di autonomia anche oppositiva nel soggetto che lo esponga a pericolosi relazioni con l'esterno, emerga come maggiormente adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno, che costituisce la “stella polare” delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (Cass. 2006, n. 13584; conf. Cass, S.U. 2021, n. 21985;
Trib. Bologna 2006, n. 2288; Trib. Spoleto 2022, n. 118 e Trib. Terni 2022, n. 213, in De
Jure).
Costituisce principio acquisito in giurisprudenza in questo senso che: a) non risulta
“configurabile una sostanziale differenza tra i presupposti dei due strumenti di tutela sulla base della diversa gravità della impossibilità, o incapacità, di provvedere ai propri interessi. Del resto, la ricordata disposizione dell'art. 427 c.c., comma 1, con il prevedere la possibilità di stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, o con la semplice assistenza, del tutore, ha
3 ritenuto ammissibile l'adozione di un provvedimento di interdizione in presenza di un grado di incapacità non assoluta”; b) “dunque, il criterio quantitativo non sembra, di per sé solo, offrire un utile strumento di distinzione tra i presupposti per l'amministrazione di sostegno e quelli per la interdizione. A tale scopo, occorre piuttosto valorizzare l'inciso contenuto nell'art. 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare
l'adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l'ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento dell'amministrazione di sostegno”; c) “in via generale, può affermarsi che la scelta -che va effettuata dal Giudice sulla base dei dati a sua conoscenza, e nell'esercizio della quale questi deve essere guidato da quella che è stata sopra individuata, alla stregua della L.
n. 6 del 2004, art. 1, come la funzione della legge, quella, cioè, di provvedere, con interventi di sostegno, e con il minor sacrificio possibile della rispettiva capacità di agire, alla cura delle persone prive di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana- non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione. Ad un'attività minima, estremamente semplice,
e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per
l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti -, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che, come si è osservato, essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, concernente, nel primo caso, i soli atti di straordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria” (Cass. 2006, n. 13584; Cass. 2021 S.U. 2021, n. 21985).
Si è puntualmente osservato che la residualità dell'interdizione giudiziale con preferenza
4 verso l'amministrazione di sostegno risulta conforme ai principi generali della materia, derivanti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009,
n. 18, che riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della
Convenzione), precisando che “per persone con disabilità si intendono (art. 1, comma II,
Conv. New York) coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”, e prevedendo all'art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge”), comma IV, che “gli Stati devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate
e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile
e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Non può in materia trascurarsi di evidenziare che l'interdizione giudiziale va pronunciata quale “extrema ratio”, allorquando, “per converso […] si tratti - sempre, ovviamente, che il soggetto si trovi "in condizioni di abituale infermità" che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi - di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sè, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno” (Cass. 2006, n. 13584), indici che manifestamente esulano nella presente vicenda.
Calando in sostanza le premesse teoretiche ricostruttive della complessiva disciplina applicabile alla fattispecie concreta, è infatti emerso che la misura della interdizione, richiesta dalla parte ricorrente, non appare proporzionata alle attuali esigenze di protezione, non tanto a fronte della sua gravissima infermità di mente accertata, di per sé rilevante ma non esaustiva dei presupposti ex art. 414 c.c. quanto per la semplicità delle attività richieste per tutelare le esigenze di vita, alla luce dell'esiguità della sua
5 composizione patrimoniale comprovata in atti, a cui può sovvenire l'amministrazione di sostegno ex art. 404 c.c., nonché per la totale assenza di capacità interattiva con l'esterno della signora, eventualmente atta ad esporla a irreversibili pregiudizi economici.
E' infatti emerso che la signora - allettata e priva di autonoma capacità cognitiva CP_1
- necessiti di un soggetto che la rappresenti nella riscossione della pensione, accreditata sul c/c acceso presso la Filiale di Sanremo della Banca Popolare di Novara, con un modesto saldo attivo di Euro 939,66 alla data della domanda (doc. 4), e che consenta in tempi rapidi l'alienazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto dell'unico immobile catastalmente a lei intestato, attualmente in comproprietà con il sig. Pt_1 ossia la casa di abitazione e familiare sita in Sanremo (IM), Via Volturno 18 (doc. 3), al fine di provvedere al pagamento delle ingenti cure della signora, che, come già sopra esposto, è priva di autonomia motoria ed è suscettibile di un rapido deterioramento cognitivo.
La misura dell'amministrazione di sostegno appare, invece, adeguata a meglio garantire la tutela dell'interessata, priva in tutto od in parte di autonomia, per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze della beneficiaria.
In relazione alle considerazioni sopra esposte, deve procedersi al rigetto della domanda di interdizione.
Il Collegio dispone la trasmissione degli atti al Giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 418, comma III c.c. per quanto di competenza in ordine all'eventuale apertura di amministrazione di sostegno.
Nel ritenere doveroso ricondurre tali modalità operative agli schemi processuali in essere, si reputa che il presente giudizio, avviatosi in forma contenziosa con la proposizione della domanda di interdizione, possa concludersi con una pronuncia di rigetto, disponendosi tuttavia la trasmissione atti per l'apertura di amministrazione di sostegno (definitiva) con la nomina in via d'urgenza di un amministratore di sostegno provvisorio (per CP_1
nella persona del ricorrente ed aspirante tutore ai sensi dell'art. 405
[...] Parte_1
c.c.
Deve in questo senso riconoscersi l'indiscussa adeguatezza del sig. a ricoprire le Pt_1 funzioni di amministratore di sostegno della moglie, non solo per la relazione di coniugio e convivenza con la stessa (art. 406 c.c.), ma anche per la dedizione dimostrata
6 nell'apprestarle le cure mediche necessarie, a cui si associa la particolare lucidità e conoscenza della situazione clinica della moglie dimostrate in occasione dell'esame dell'11.12.2024.
In ordine al regolamento delle spese di lite, poiché il procedimento, per l'assenza di contestazioni, in concreto non aveva ad oggetto la risoluzione di conflitti, ma la tutela di un soggetto fragile, vertendosi cioè in tema di intervento del giudice di natura amministrativa, il Collegio ritiene non doversi provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda di interdizione giudiziale;
- nomina , nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale amministratore di sostegno provvisorio di nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], autorizzandolo C.F._2
a compiere, con poteri di rappresentanza e salvo obbligo di rendiconto, gli atti civili di straordinaria amministrazione;
- autorizza l'Amministratore di sostegno provvisorio a riscuotere nell'interesse del
Beneficiario le somme a lui dovute a qualsiasi titolo ed a curare tutti gli adempimenti a tal fine necessari, con particolare riguardo alla riscossione della pensione di invalidità accreditata presso il c/c bancario acceso presso la Filiale di Sanremo del Banco Popolare di Novara;
- autorizza l'amministratore di sostegno provvisorio a curare in rappresentanza della signora la vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto dell'immobile CP_1 di abitazione e casa familiare sito in Sanremo (IM), Via Volturno 18, autorizzandolo altresì a versare il corrispettivo della vendita di competenza della signora sul CP_1
c/c a lei intestato presso il Banco Popolare di Novara, al fine di utilizzare la provvista economica ricavata per i suoi bisogni e cure;
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento al Giudice Tutelare di questo
Tribunale per la nomina di un amministratore di sostegno definitivo;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite.
7 Alla Cancelleria per quanto di sua competenza ed al P.M.
Così deciso in Imperia, nella Camera di Consiglio del Tribunale tenutasi il 21.1.2025
Il Presidente
Dott. Eduardo Bracco
Il Giudice est.
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