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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1470/2023
Oggi 15.05.2025, alle ore 09,49 , innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
e l'avv. BALLADORE MARIAROSA;
Parte_1 Parte_2
l'avv. Trombetta in sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Trombetta precisa le conclusioni come da atti difensivi e si riporta alle note conclusive autorizzate depositate.
L'avv. Balladore precisa le conclusioni come da memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. datata
10.07.2024 e si riporta integralmente alle note conclusive dell'8.5.2025.
Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:30 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 12 N. R.G. 1470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2023
promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Mariarosa Balladore ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso lo studio della stessa in Rovigo, via Verdi 14, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
ATTRICI OPPONENTI
contro
(c.f. – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1 Controparte_2
(c.f. ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 13.07.2023 Parte_1
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
413/2023 emesso il 28.4.2023 e pubblicato il 2.5.2023, reso nel procedimento n . 903/2023
R.G., con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto alle odierne opponenti di pagare entro il termine di quaranta giorni, in solido fra loro ed in favore di Controparte_1
(già ), la somma di € 43.846,18, oltre inter essi come da domanda, e
[...] CP_1
spese per il procedimento monitorio. Le opponenti hanno rappresentato che la pretesa creditoria traeva origine dal contratto di finanziamento che Controparte_4
aveva stipulato con Cassa di Risparmio del Vene to S.p.A. contratto di
[...]
finanziamento, le cui obbligazioni erano state garantite in qualità di fideiussore dalle stesse e . Parte_2 Parte_1
A sostegno della domanda le attrici hanno ulteriormente dedotto i seguenti motivi di opposizione: (i) mancata prova dell'esistenza del credito azionato e della titolarità del medesimo in capo alla convenuta opposta in quanto non avrebbe Controparte_1
fornito la prova del credito del quale chiede il pagamento e neppure avrebbe fornito la prova della sua legittimazione ad agire;
(ii) difetto di prova della trasmissione della garanzia fideiussoria unitamente alla pretesa cessione del credito;
(iii) avvenuta estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto deve essere pr onunciata la nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in particolare quella di cui all'art. 6 di detto contratto;
(iv) la non opponibilità del saldo conto ex art. 50 T.U.B. prodotto dall'opposta non essendo state, le opponenti, parti del rapporto intercorso tra l'originario debitore e la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.; (v) la inidoneità, del predetto saldo di conto corrente ex art. 50 T.U.B. a fondare la prova, nel presente giudizio di opposizione, de credito fatto valere.
Le attrici concludevano pertanto chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
CP 2. Con comparsa di risposta depositata l'11.10.2023 si è costituita in giudizio e previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ha resistito pagina 3 di 12 all'opposizione di cui chiedeva il rigetto. In particolare, ha dedotto di aver fornito adeguata prova della titolarità del credito e della legittimazione ad agire, nonché delle cessioni medio tempore intercorse. L'opposta ha concluso chiedendo altresì la condanna delle attrici al pagamento delle spese processuali.
3. All'esito dell'udienza del 13.12.2023, con ordinanza, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex art. 281decies e ss. c.p.c.; ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato all'opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Atteso l'esito negativo del tentativo della mediazione obbligatoria ed espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti in data 20.11.2024 il giudice ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. al 15.05.2025 assegnando termine per il deposito di note conclusive.
In data odierna all'esito della discussione orale, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere interamente rigettata.
4. Come è noto per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. Nel merito, non è superfluo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. Cass.
civ., sez. unite, sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010), con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di pagina 4 di 12 provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente (Cass. civ., sez. 2,
Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970;
Cass., civ. sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). Inoltre, giova evide nziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633
e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo,
purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale),
fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
6879 del 23/07/1994). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (Tribunale Milano sez. VI, 5 giugno 2019,
n. 5355; Corte d'Appello di Venezia sez. III, 5 aprile 2022, n.784). In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, si pure nella forma semplificata ex art 281d ecies e ss. c.p.c., che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale,
invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relat ivo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della pagina 5 di 12 possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presunti va del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il convincimento circa l a verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione" se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari"
(Cass., sez. III, 18.04.07, n. 9245).
6. La convenuta opposta ha documentato la titolarità del credito ingiunto e d'altra parte le contestazioni relative alla documentazione allegata al ricorso monitorio risultano infondate.
CP Difatti non solo ha prodotto in giudizio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, m a ha documentato la fonte negoziale, costituita dal contratto di finanziamento (doc.3 monitorio). Le attrici non hanno ritualmente contestato la loro qualità di fideiubenti, ma anzi hanno confermato pacificamente la circostanza (cfr. docc. 3 e 4 monitorio) ; non hanno contestato l'effettiva erogazione delle somme;
né l'inadempimento alle obbligazioni previste dal contratto medesimo.
CP È necessario ribadire che ha provato in giudizio di essere titolare del credito, sulla base:
(i) del contratto di finanziamento e di cessione dei crediti (doc.
3-6 monitorio); (ii) del
CP possesso da parte di di tutta la documentazione riferita al finanziamento e dei documenti personali delle opponenti, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc (cfr. Cass.,
16/4/2021, n. 10200); (iii) delle diverse comunicazioni di cessione notificate alle opponenti e prima del presente giudizio mai contestate. Infatti, le opponenti non hanno prodotto in giudizio la prova della corrispondenza relativa ad eventuali contestazioni dalla stessa riv olte all'opposta circa le prestazioni oggetto di giudizio, avendo le stesse sollevato dubbi e pretese soltanto una volta ricevuta l'ingiunzione.
pagina 6 di 12 7. Risultano infondate le eccezioni svolte da parte opponente in merito alla carenza di legittimazione attiva della parte opposta per mancata notifica della cessione del credito, atteso che la cessione è stata resa nota a mezzo di Gazzetta Ufficiale (cfr. do c. 5 fascicolo monitorio) ed in ogni caso va rilevato che la notificazione della cessione non è richiesta ai fini del perfezionamento della stessa e può essere effettuata anche con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116). La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 29.12.2017 n. 31118).
Nel caso oggetto del presente giudizio la cessione da Intesa Sanpaolo Spa a
[...]
è stata portata a conoscenza delle opponenti a mezzo pubblicazione in GU CP_5
Parte Seconda n. 118 del 05/10/2021 (v. doc. 5 monitorio); mentre la cessione del credito da
CP_ CP_ ad è stata comunicata da a ed a Controparte_5 Parte_2 Parte_1
con lettera inviata in data 02/11/2022 (v. docc. 5 e 6 comparsa). Tale cessione
[...] inoltre risulta dall'atto di cessione dei crediti depositato in sede monitoria (v. doc. 5 monitorio).
8. In ordine all'eccezione di decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dalla garanzia fideiussoria è necessario evidenziare che tale censura non è idonea a paralizzare la
CP pretesa creditoria avanzata dalla , poiché costituisce principio generale quello per cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della presunta intempestività delle azioni proposte contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal pagina 7 di 12 fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (ex multis cfr. Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989, Cass. n. 28943/2017; Cass. n.
9455/2012; Cass. n. 13078/2008; Trib. Benevento n. 190/2017; Trib. Bari n. 2879/2016;
Trib. Milano n. 3988/2015) di conseguenza, non appare cogliere nel segno l'eccezione sollevata dall'opponente per l'asserita decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto tale norma è disposizione derogabile e, nel caso di specie, la deroga è contenuta nell'art. 6 della fide iussione sottoscritta da e . Parte_2 Parte_1
9. Con riguardo all'eccezione di nullità della prestata fideiussione per violazione antitrust in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I., è necessario uniformarsi al principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, secondo cui: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come è noto, la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e
20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005,
a far tempo dal 12 gennaio 2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990
("Legge Antitrust"), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie
o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
pagina 8 di 12 In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
Le censure della Banca d'Italia si sono incentrate sugli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa
fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In tale contesto, sono sorti diversi orientamenti contrastanti.
Un primo orientamento – che sembrava essere stato avallato da un obiter dictum della Suprema
Corte di Cassazione (“...se la violazione "a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle", (…) la stessa non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”, Cass. n. 29810/2017) – sosteneva la potenziale nullità totale di tutti i contratti a valle.
Altra parte della giurisprudenza, invece, in aderenza ai principi generali espressi dalle note pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 (secondo cui la violazione delle regole di comportamento non può dare luogo ad invalidità in assenza di espressa sanzione, giustificando soltanto l'adozione di rimedi risarcitori) riteneva che l'unica azione esperibile dall'utente-contraente del contratto a valle che ritesse di essere stato leso dall'intesa restrittiva della concorrenza fosse esclusivamente quella risarcitoria (cfr. Cass. n. 13846/2019), attuabile sia nelle forme dell'iniziativa individuale (in virtù dell'estensione della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da S.U. n. 2207/2005) sia in forma collettiva ex
art. 140 bis D. Lgs. 206/2005.
L'orientamento definitivamente accolto dalla Suprema Corte è invece quello della nullità parziale pagina 9 di 12 ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato, orientamento già seguito anche dall'intestato Tribunale.
In particolare, le Sezioni Unite pervengono a tale risultato evidenziando che, alla luce della ratio
ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
Ne deriva, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, che la nullità dell'intesa a monte determina “…la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” se “la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da
nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod.
civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Inoltre, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 28028/21) la nullità non può essere dichiarata solo a fronte della sollevata eccezione, poiché i fideiussori sono tenuti non solo a proporre tempestivamente ed autonomamente domanda di nullità e a produrre lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, ma anche a provare l'appartenenza della banca alle intese vietate e l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate (cioè che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza).
Calando siffatte coordinate nel caso di specie, si osserva che nel 2008, quando la fideiussione è
stata prestata dalle opponenti e non vi era più materialmente alcuna Pt_2 Pt_1 presunta intesa di una associazione di imprese (l'ABI) contraria alla legge . pagina 10 di 12 Conseguentemente, per i fatti di causa, gli opponenti non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art.2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2022 e 2005, ma sono gravati dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiest a di nullità della fideiussione stipulata nel 2008.
Invero, nel caso di specie, gli opponenti nulla hanno dimostrato sul punto.
Inoltre, “nel caso di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, l'impegno di garanzia non può dirsi propriamente una
fideiussione c.d. "omnibus" (ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva
impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.). Pertanto,
non è possibile riscontrare la prova della sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità totale o parziale delle clausole in virtù” (v. Tribunale Napoli,
21/04/2023, n.4158).
Infatti, il contratto “a valle” di cui le Sezioni Unite hanno predicato la nullità parziale -
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in qu anto interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza - è la sola fideiussione ominibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quelle in oggett o. Non è possibile, di conseguenza, accogliere la domanda di nullità integrale in relazione alla fideiussione afferente operazioni specifiche, come il caso di specie.
Stante l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione ne consegue l'integrale rigetto de lla domanda.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza delle opponenti e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così
come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durat a del processo e della quantità
e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
pagina 11 di 12 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 25.001,00 – € 52.000,00) – valori medi per le fasi studio e introduttiva - valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate
(contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento n. 1470/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 413/2023 emesso il 28.4.2023 e pubblicato il 2.5.2023, reso nel procedimento n. 903/2023 R.G;
- Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese Parte_3 Parte_4 di lite in favore di che liquida in € 6.713 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (iva, cpa).
Rovigo, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1470/2023
Oggi 15.05.2025, alle ore 09,49 , innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
e l'avv. BALLADORE MARIAROSA;
Parte_1 Parte_2
l'avv. Trombetta in sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Trombetta precisa le conclusioni come da atti difensivi e si riporta alle note conclusive autorizzate depositate.
L'avv. Balladore precisa le conclusioni come da memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. datata
10.07.2024 e si riporta integralmente alle note conclusive dell'8.5.2025.
Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:30 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 12 N. R.G. 1470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2023
promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
) entrambe rappresentate e difese dall'avv. Mariarosa Balladore ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso lo studio della stessa in Rovigo, via Verdi 14, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti;
ATTRICI OPPONENTI
contro
(c.f. – già in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1 Controparte_2
(c.f. ), già a seguito di mero cambio di denominazione sociale, in P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentate pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi (c.f. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, nonché in indirizzo telematico, giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 2 di 12 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 13.07.2023 Parte_1
e hanno proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
413/2023 emesso il 28.4.2023 e pubblicato il 2.5.2023, reso nel procedimento n . 903/2023
R.G., con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto alle odierne opponenti di pagare entro il termine di quaranta giorni, in solido fra loro ed in favore di Controparte_1
(già ), la somma di € 43.846,18, oltre inter essi come da domanda, e
[...] CP_1
spese per il procedimento monitorio. Le opponenti hanno rappresentato che la pretesa creditoria traeva origine dal contratto di finanziamento che Controparte_4
aveva stipulato con Cassa di Risparmio del Vene to S.p.A. contratto di
[...]
finanziamento, le cui obbligazioni erano state garantite in qualità di fideiussore dalle stesse e . Parte_2 Parte_1
A sostegno della domanda le attrici hanno ulteriormente dedotto i seguenti motivi di opposizione: (i) mancata prova dell'esistenza del credito azionato e della titolarità del medesimo in capo alla convenuta opposta in quanto non avrebbe Controparte_1
fornito la prova del credito del quale chiede il pagamento e neppure avrebbe fornito la prova della sua legittimazione ad agire;
(ii) difetto di prova della trasmissione della garanzia fideiussoria unitamente alla pretesa cessione del credito;
(iii) avvenuta estinzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. in quanto deve essere pr onunciata la nullità di alcune clausole del contratto di finanziamento in particolare quella di cui all'art. 6 di detto contratto;
(iv) la non opponibilità del saldo conto ex art. 50 T.U.B. prodotto dall'opposta non essendo state, le opponenti, parti del rapporto intercorso tra l'originario debitore e la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a.; (v) la inidoneità, del predetto saldo di conto corrente ex art. 50 T.U.B. a fondare la prova, nel presente giudizio di opposizione, de credito fatto valere.
Le attrici concludevano pertanto chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
CP 2. Con comparsa di risposta depositata l'11.10.2023 si è costituita in giudizio e previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ha resistito pagina 3 di 12 all'opposizione di cui chiedeva il rigetto. In particolare, ha dedotto di aver fornito adeguata prova della titolarità del credito e della legittimazione ad agire, nonché delle cessioni medio tempore intercorse. L'opposta ha concluso chiedendo altresì la condanna delle attrici al pagamento delle spese processuali.
3. All'esito dell'udienza del 13.12.2023, con ordinanza, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ex art. 281decies e ss. c.p.c.; ha concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato all'opposta termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Atteso l'esito negativo del tentativo della mediazione obbligatoria ed espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti in data 20.11.2024 il giudice ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. al 15.05.2025 assegnando termine per il deposito di note conclusive.
In data odierna all'esito della discussione orale, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere interamente rigettata.
4. Come è noto per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
5. Nel merito, non è superfluo rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto che assume la posizione sostanziale di attore e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'ingiunto opponente che assume la posizione sostanziale di convenuto (cfr. Cass.
civ., sez. unite, sentenza n. 26128 del 27 dicembre 2010), con la conseguenza che l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito incombe sul creditore opposto, mentre quello di pagina 4 di 12 provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi spetta all'opponente (Cass. civ., sez. 2,
Sentenza n. 1059 del 20/03/1975; cfr. Cass. civ., sez. 3, sentenza n. 771 del 21/03/1970;
Cass., civ. sez. 3, sentenza n. 77 del 15/01/1969). Inoltre, giova evide nziare che costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633
e 634 c.p.c., qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore, ma anche da un terzo,
purché idoneo a dimostrare il diritto fatto valere, anche se privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale),
fermo restando che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione, a cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
6879 del 23/07/1994). Ne consegue che il Giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa (Tribunale Milano sez. VI, 5 giugno 2019,
n. 5355; Corte d'Appello di Venezia sez. III, 5 aprile 2022, n.784). In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, si pure nella forma semplificata ex art 281d ecies e ss. c.p.c., che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore, il quale agisce in giudizio, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale,
invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relat ivo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della pagina 5 di 12 possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presunti va del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa. A ciò si aggiunga che, nel quadro del principio, espresso dall'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove e libero convincimento del Giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano prevalere necessariamente su altri elementi probatori, dal momento che la valutazione probatoria è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice
(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge); ne consegue che il convincimento circa l a verità di un fatto potrà basarsi anche su una presunzione" se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari"
(Cass., sez. III, 18.04.07, n. 9245).
6. La convenuta opposta ha documentato la titolarità del credito ingiunto e d'altra parte le contestazioni relative alla documentazione allegata al ricorso monitorio risultano infondate.
CP Difatti non solo ha prodotto in giudizio l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, m a ha documentato la fonte negoziale, costituita dal contratto di finanziamento (doc.3 monitorio). Le attrici non hanno ritualmente contestato la loro qualità di fideiubenti, ma anzi hanno confermato pacificamente la circostanza (cfr. docc. 3 e 4 monitorio) ; non hanno contestato l'effettiva erogazione delle somme;
né l'inadempimento alle obbligazioni previste dal contratto medesimo.
CP È necessario ribadire che ha provato in giudizio di essere titolare del credito, sulla base:
(i) del contratto di finanziamento e di cessione dei crediti (doc.
3-6 monitorio); (ii) del
CP possesso da parte di di tutta la documentazione riferita al finanziamento e dei documenti personali delle opponenti, ottenuta dalla cedente ex art. 1262 cc (cfr. Cass.,
16/4/2021, n. 10200); (iii) delle diverse comunicazioni di cessione notificate alle opponenti e prima del presente giudizio mai contestate. Infatti, le opponenti non hanno prodotto in giudizio la prova della corrispondenza relativa ad eventuali contestazioni dalla stessa riv olte all'opposta circa le prestazioni oggetto di giudizio, avendo le stesse sollevato dubbi e pretese soltanto una volta ricevuta l'ingiunzione.
pagina 6 di 12 7. Risultano infondate le eccezioni svolte da parte opponente in merito alla carenza di legittimazione attiva della parte opposta per mancata notifica della cessione del credito, atteso che la cessione è stata resa nota a mezzo di Gazzetta Ufficiale (cfr. do c. 5 fascicolo monitorio) ed in ogni caso va rilevato che la notificazione della cessione non è richiesta ai fini del perfezionamento della stessa e può essere effettuata anche con la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”
(Cass.
5.11.2020 n. 24798; Cass.
2.3.2016 n. 4116). La Suprema Corte ha peraltro altresì affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 13.6.2019 n. 15884; Cass. 29.12.2017 n. 31118).
Nel caso oggetto del presente giudizio la cessione da Intesa Sanpaolo Spa a
[...]
è stata portata a conoscenza delle opponenti a mezzo pubblicazione in GU CP_5
Parte Seconda n. 118 del 05/10/2021 (v. doc. 5 monitorio); mentre la cessione del credito da
CP_ CP_ ad è stata comunicata da a ed a Controparte_5 Parte_2 Parte_1
con lettera inviata in data 02/11/2022 (v. docc. 5 e 6 comparsa). Tale cessione
[...] inoltre risulta dall'atto di cessione dei crediti depositato in sede monitoria (v. doc. 5 monitorio).
8. In ordine all'eccezione di decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dalla garanzia fideiussoria è necessario evidenziare che tale censura non è idonea a paralizzare la
CP pretesa creditoria avanzata dalla , poiché costituisce principio generale quello per cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della presunta intempestività delle azioni proposte contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal pagina 7 di 12 fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (ex multis cfr. Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989, Cass. n. 28943/2017; Cass. n.
9455/2012; Cass. n. 13078/2008; Trib. Benevento n. 190/2017; Trib. Bari n. 2879/2016;
Trib. Milano n. 3988/2015) di conseguenza, non appare cogliere nel segno l'eccezione sollevata dall'opponente per l'asserita decadenza della banca dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori, ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto tale norma è disposizione derogabile e, nel caso di specie, la deroga è contenuta nell'art. 6 della fide iussione sottoscritta da e . Parte_2 Parte_1
9. Con riguardo all'eccezione di nullità della prestata fideiussione per violazione antitrust in quanto riproduttiva del c.d. modello A.B.I., è necessario uniformarsi al principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, secondo cui: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole
contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come è noto, la questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca
d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e
20 L. n. 287 del 1990 (vigenti fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005,
a far tempo dal 12 gennaio 2016), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990
("Legge Antitrust"), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche
concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie
o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (...);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
pagina 8 di 12 In particolare, lo schema standard ABI era costituito da 13 articoli che contemplavano variamente gli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10), gli obblighi della banca (art. 5) nonché particolari disposizioni per i fideiussori che rivestivano la qualifica di consumatori.
Le censure della Banca d'Italia si sono incentrate sugli articoli relativi alla c.d. clausola “di reviviscenza”, ovvero che impone al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto (art. 2: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa
fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), alla clausola che estende la garanzia anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale (art. 8 “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque
l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”) ed alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”).
In tale contesto, sono sorti diversi orientamenti contrastanti.
Un primo orientamento – che sembrava essere stato avallato da un obiter dictum della Suprema
Corte di Cassazione (“...se la violazione "a monte" è stata consumata anteriormente alla negoziazione "a valle", (…) la stessa non può che travolgere il negozio concluso "a valle", per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”, Cass. n. 29810/2017) – sosteneva la potenziale nullità totale di tutti i contratti a valle.
Altra parte della giurisprudenza, invece, in aderenza ai principi generali espressi dalle note pronunce della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007 (secondo cui la violazione delle regole di comportamento non può dare luogo ad invalidità in assenza di espressa sanzione, giustificando soltanto l'adozione di rimedi risarcitori) riteneva che l'unica azione esperibile dall'utente-contraente del contratto a valle che ritesse di essere stato leso dall'intesa restrittiva della concorrenza fosse esclusivamente quella risarcitoria (cfr. Cass. n. 13846/2019), attuabile sia nelle forme dell'iniziativa individuale (in virtù dell'estensione della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da S.U. n. 2207/2005) sia in forma collettiva ex
art. 140 bis D. Lgs. 206/2005.
L'orientamento definitivamente accolto dalla Suprema Corte è invece quello della nullità parziale pagina 9 di 12 ex art. 1419, co. 1, c.c. (ovvero limitata alle clausole vietate) dei negozi di garanzia aderenti allo schema contrattuale censurato, orientamento già seguito anche dall'intestato Tribunale.
In particolare, le Sezioni Unite pervengono a tale risultato evidenziando che, alla luce della ratio
ispiratrice della normativa antitrust di cui alla legge n. 287/1990 e dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (mirante a salvaguardare l'ordine pubblico economico), la tutela risarcitoria deve necessariamente affiancarsi a quella “reale”, al contempo però bilanciando l'interesse protezionistico del singolo fideiussore con quello degli istituti di credito a mantenere in vita il negozio di garanzia.
Ne deriva, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, che la nullità dell'intesa a monte determina “…la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” se “la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da
nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod.
civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione”.
Inoltre, secondo la Suprema Corte (Cass. n. 28028/21) la nullità non può essere dichiarata solo a fronte della sollevata eccezione, poiché i fideiussori sono tenuti non solo a proporre tempestivamente ed autonomamente domanda di nullità e a produrre lo schema dell'intesa contrattuale predisposto dall'ABI e il provvedimento con cui la Banca d'Italia ha sanzionato l'intesa per violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a della L. n. 287/1990, ma anche a provare l'appartenenza della banca alle intese vietate e l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate (cioè che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza).
Calando siffatte coordinate nel caso di specie, si osserva che nel 2008, quando la fideiussione è
stata prestata dalle opponenti e non vi era più materialmente alcuna Pt_2 Pt_1 presunta intesa di una associazione di imprese (l'ABI) contraria alla legge . pagina 10 di 12 Conseguentemente, per i fatti di causa, gli opponenti non possono limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art.2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2022 e 2005, ma sono gravati dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale nei termini esposti a monte, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiest a di nullità della fideiussione stipulata nel 2008.
Invero, nel caso di specie, gli opponenti nulla hanno dimostrato sul punto.
Inoltre, “nel caso di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie, l'impegno di garanzia non può dirsi propriamente una
fideiussione c.d. "omnibus" (ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva
impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.). Pertanto,
non è possibile riscontrare la prova della sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità totale o parziale delle clausole in virtù” (v. Tribunale Napoli,
21/04/2023, n.4158).
Infatti, il contratto “a valle” di cui le Sezioni Unite hanno predicato la nullità parziale -
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in qu anto interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza - è la sola fideiussione ominibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quelle in oggett o. Non è possibile, di conseguenza, accogliere la domanda di nullità integrale in relazione alla fideiussione afferente operazioni specifiche, come il caso di specie.
Stante l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione ne consegue l'integrale rigetto de lla domanda.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza delle opponenti e le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così
come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durat a del processo e della quantità
e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
pagina 11 di 12 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 25.001,00 – € 52.000,00) – valori medi per le fasi studio e introduttiva - valori minimi per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale.
Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate
(contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel procedimento n. 1470/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 413/2023 emesso il 28.4.2023 e pubblicato il 2.5.2023, reso nel procedimento n. 903/2023 R.G;
- Condanna e in solido tra loro alla rifusione delle spese Parte_3 Parte_4 di lite in favore di che liquida in € 6.713 per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (iva, cpa).
Rovigo, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 12 di 12