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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3102/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. Dario Di Stefano giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO MARIA ROSARIA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva che nel mese di dicembre 2023 l' le aveva notificato, quale erede del sig. la n. CP_1 Persona_1 CP_2
664924504027 con cui comunicava che “per il periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2022 sulla pensione cat. VOS N. 45005512 del sig. eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto Persona_1
un pagamento non dovuto per un importo complessivo di Euro 14.192,11 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
La ricorrente eccepiva la indeterminatezza e genericità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto viziato dall'omessa indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto della pretesa creditoria, e deduceva l'irripetibilità della prestazione erogata al de cuius evidenziando che questi
Pagina 1 aveva regolarmente trasmesso dal 2013 al 2022 i modelli reddituali con indicazione dei beni immobili posseduti e della pensione estera percepita.
Richiamando principi di diritto a tutela della buona fede e dell'affidamento da parte del titolare della prestazione assistenziale, concludeva chiedendo di dichiarare nullo e/o illegittimo l'avviso di accertamento di cui alla Missiva n. 664924504027 con cui l' richiede il pagamento di Euro CP_1
14.192,11 in ordine al periodo dal 01.04.2013 al 31.12.2022 ed ogni provvedimento successivo eventualmente emesso dall'I.N.P.S. Direzione Provinciale di Catania.
Con memoria depositata tempestivamente, si costituiva in giudizio l' eccependo Controparte_3
l'infondatezza nel merito dell'azione proposta dalla ricorrente.
In particolare l' esponeva che l'indebito oggetto di giudizio non è legato alla Controparte_4
mancata presentazione dei modelli reddituali ma percezione di altro trattamento pensionistico quale pro rata estero percepito dalla istituzione svizzera che ha fatto venir meno il diritto all'integrazione al trattamento minimo. L'articolo 8 comma 2 della legge 153 del 1969 ha introdotto il diritto all'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi e convenzioni internazionali stabilendo che per tali pensioni ai fini dell'integrazione al trattamento minimo si deve tener conto dell'eventuale prestazione erogata dallo stato legato all'Italia dall'accordo in base al quale viene liquidata la stessa pensione.
In sostanza la parte di integrazione al trattamento minimo da concedere (sussistendone i requisiti reddituali) è data dalla differenza tra l'importo del trattamento minimo complessivo e la somma dei due pro rata (italia+Svizzera). Nel caso del dante causa al gennaio 2013 era presente Persona_1
un pro rata svizzero di euro 328,20 a fronte di un pro rata percepito di euro 427,44.
Ad avviso dell' resistente la richiesta di ripetizione di quanto corrisposto indebitamente CP_1
sarebbe pienamente legittima perché sorta in conseguenza e per effetto della verificata carenza dei requisiti richiesti dalla legge sorge in conseguenza e per effetto della verificata mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Secondo l'ente convenuto vertendosi in tema di obbligazioni pubbliche ex lege, così come il diritto al beneficio sorge al verificarsi dei presupposti di legge, allo stesso modo questo viene meno in mancanza di quei presupposti.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Autorizzato il depositate note scritte, in sostituzione dell'udienza odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
_____________
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Pagina 2 Occorre innanzitutto osservare che “ In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_1
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo
a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del
05/01/2011)
Ebbene nel caso in questione, come si desume dalla documentazione prodotta in giudizio, l' non CP_1
ha indicato all'erede del beneficiario le ragioni della pretesa creditoria limitandosi ad esporre la generica locuzione che sulla pensione cat. VOS N. 45005512 del sig. erano state Persona_1
riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante.
Tale carente indicazione non ha posto in grado la destinataria della richiesta restitutoria di verificare e comprendere, anche in sede amministrativa, se si trattasse di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente a un calcolo errato da parte dell'ente, stante, al riguardo, la mancanza di dati e parametri contabili chiari e inequivoci.
A fronte di tali lacune la prova dei fatti costitutivi del diritto non può gravare sulla ricorrente che ha promosso l'azione di accertamento negativo con cui non ha fatto fa valere il diritto alla prestazione oggetto dell'accertamento giudiziale ma al contrario ne ha postulato l'inesistenza.
Passando al merito della controversia è opportuno premettere che, pur essendo corretta l'argomentazione dell' , che in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina CP_1 dell'art. 13 l. 412/1991 riguardante l'indebito previdenziale, non può ritenersi operante nel settore il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate
Pagina 3 fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). (Cfr. Cass.
Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223)
In termini generali, la Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008; v. pure n.
11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Cfr. Corte Cost. Ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'”accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato“.(Cass. Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019)
Pagina 4 La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito“.
Altra ipotesi verificabile è che la prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri: a) gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti dall' sono suscettibili di sanatoria. b) qualora i fatti sopravvenuti, CP_1 diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte CP_1 dell'interessato devono essere recuperate.
In armonia con i principii di diritto sopra richiamati, deve affermarsi l'irripetibilità delle somme erogate al dante causa della ricorrente sia perché il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge è intervenuto successivamente alla eliminazione per decesso della prestazione pensionistica quanto per la circostanza che l'indebita percezione della prestazione non è stata frutto di dolosa omissione da parte del beneficiario.
In altri termini l' può reclamare la restituzione delle somme indebitamente erogate nel caso CP_1
in cui il pensionato abbia omesso di comunicare fatti rilevanti sul diritto alla pensione (o sul suo importo); di contro qualora l'interessato abbia correttamente assolto ai suoi doveri di comunicazione l'ente non potrà richiedere la restituzione di quanto corrisposto in eccesso.
Consegue da ciò che la pretesa creditoria è illegittima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Pagina 5 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- dichiara illegittima la richiesta di pagamento della somma di euro 14.192,11, a titolo di ripetizione di indebito sulla pensione cat. VOS N. 45005512 erogata ad nel periodo dal 01.04.2013 Persona_1
al 31.12.2022;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.150,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute nella misura di legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario Di Stefano
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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