Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 921 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Pesaro n. 21, presso lo studio dell'Avv. Carlo Montanino, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE/OPPPONENTE E (P. I.V.A.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Trento n. 91, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rocci, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTA/OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte attrice: Voglia l'on.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, deduzione ed eccezione: in via istruttoria, I./- dare atto della produzione di copie dei seguenti documenti: 1) verbale di assemblea dei soci 24 maggio 2022 per TA , repertorio n. 17.587, raccolta n. Persona_1
7.791; 2) nota 4 luglio 2022 a firma avv. Carlo Montanino;
3) atto di acquisto per NO del 16 aprile 2019, rep. n. 6628, racc. n.4522; 4) nota PEC Persona_2
11 marzo 2024 avv. C. Montanino;
5) nota di riscontro 27 marzo 2024 avv. S. Rocci;
6) compravendita 20 luglio 2023 per NO , Persona_3 repertorio n. 8123, raccolta 5227; nel merito, II./- dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace, e comunque revocare per difetto dei presupposti di legge, il provvedimento monitorio n. 252/2024 opposto a motivo di assoluta infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria nei confronti di per Parte_1 le ragioni spiegate negli scritti difensivi;
III./- condannare al Controparte_1 pagamento di spese e competenze di giudizio in base al principio di soccombenza. Per parte convenuta: l'On.le Tribunale adito voglia, in via principale e nel merito: 1) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 252/2024 (Rg.600/2024) emesso dal Tribunale di Chieti in data 13.06.2024, in quanto infondata in fatto ed in diritto per le argomentazioni meglio svolte in narrativa;
Per l'effetto: 2) Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 252/2024 (Rg. 600/2024) emesso dal Tribunale di Chieti in data 13.06.2024, e, quindi, condannare l'Avv. (C.F. ) al pagamento Parte_1 C.F._1 della somma di € 233.226,02 oltre interessi come da domanda ed oltre le spese di procedura di ingiunzione;
3) Condannare l'Avv. al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali. RAGIONI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dall'Avv. il quale ha premesso che Parte_1
l'azione monitoria si inserirebbe nel contesto di una accesa controversia fra soci, connotata dal fermo intendimento del socio di maggioranza di CP_1 [...]
e del suo amministratore, sig. da sempre vero e Parte_2 Controparte_2 proprio dominus dell'iniziativa, di liberarsi in ogni modo dei soci di minoranza, Avv. e dott.ssa CE Toppi. Inoltre, su richiesta Parte_1 dell'utilizzatore Avv. l'immobile è stato venduto dalla Parte_1 CP_1 alla Sardaleasing ad aprile 2019 e concesso, appunto, in utilizzo all'Avv.
[...] [...] il quale, a sua volta, avrebbe concesso alla di mantenere l'uso Pt_1 CP_1 dei locali. Tanto premesso, ha eccepito l'assenza di prova e, comunque, la genericità della pretesa creditoria. Si è costituita la la quale, oltre a ribadire le proprie pretese, ha Controparte_1 precisato che, per quel che concerne le percentuali di ri-addebito e ripartizione spesa, esse trovano fondamento negli accordi verbali intercorsi tra
[...]
(proprietario ed amministratore della - socio di CP_2 Parte_2 maggioranza della , l'Avv. nonché con le Controparte_1 Parte_1 proprie cugine sig.re e CE. Parte_3
L'accordo verbale, convenuto inizialmente con il solo Parte_1 prevedeva la gratuità dell'uso dei locali aziendali (non il versamento di un canone di locazione) – di proprietà della – condivisi con lo studio del citato CP_1 professionista e la ripartizione al 50% dei costi per le spese generali, il personale, le spese condominiali, l'impianto di allarme, il noleggio fotocopiatrice ecc. Nel maggio 2019, l'accordo di cui sopra, subiva una variazione, poiché Parte_1
e CE avevano costituito la con sede sempre
[...] Parte_3 CP_3 negli stessi locali di Piazza Duca d'Aosta. Alla luce di quanto esposto fu modificata la percentuale di ripartizione dei costi che dal 50% passava al 33% essendo tre i soggetti utilizzatori dell'immobile e dello stesso personale dipendente. Tanto risulterebbe dalla mail inviata in data 23 giugno 2021 da CE Toppi ad nella parte dei prospetti ove gli viene data Controparte_2 conferma che l'incidenza dei costi dello Studio posti a carico della CP_1 era pari ad un terzo (nel documento viene infatti indicato la percentuale del 33%). Ha, infine, dedotto che l'opposta è stata soggetta ad una Verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. A seguito del ridetto accertamento l'autorità tributaria ha evidenziato nello schema d'atto n. TA 6Q3I101088/2024 – Verbale di Costatazione - e segnatamente a pagina 6 di 15 che “essendo l'immobile – NDR Immobile di P.zza Duca D'Aosta n° 24 in Pescara – ad uso promiscuo le relative spese potevano essere dedotte solo in parte e, in assenza di elementi certi, l'Ufficio le imputa al 50% alla Società Immotrading e per il 50% al Sig. Parte_1
.
[...]
Ciò detto, si osserva quanto segue. La pretesa creditoria troverebbe fondamento in un accordo verbale tra le parti per il quale la difesa dell'opponente ha prontamente eccepito (seconda memoria depositata il 23.12.2024) l'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2721 c.c. Ammissibilità che deve essere esclusa proprio in ragione della qualità delle parti (un avvocato e una società immobiliare di capitali) e degli importi relativi (la pretesa creditoria ammonta ad € 233.226,02). Né alcun risalto può darsi alla documentazione allegata (in particolare il doc. 4 di parte convenuta) neanche inviata o ricevuta dall'attore. Non si dubita che, ad esempio, le sig.re e abbiano effettivamente Per_4 Per_5 svolto attività di segretaria a favore dell'Avv. come documentalmente Parte_1 risulta dalle mail allegate sub 7 della convenuta o che la abbia CP_1 anticipato delle spese a favore dello stesso legale. Tuttavia, non risulta dimostrato alcun accordo in ordine alla partecipazione dell'Avv. alle spese e, ancor di più, in ordine alla percentuale di loro Parte_1 riparto. Quindi, l'azione da esperire, a parere di questo giudice, era l'azione di arricchimento senza causa che, sebbene non sembri preclusa in altro giudizio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11489 del 25/05/2011, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15496 del 13/06/2018), non risulta proposta in questa sede, essendo invece l'azione proposta di natura contrattuale e basata proprio su un asserito accordo di natura verbale (almeno sulla percentuale di ripartizione delle spese). Del resto, mai nel ricorso monitorio né nella memoria di costituzione, si fa riferimento all'arricchimento dell'attore. In conclusione, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna (P. I.V.A.: ) alla rifusione Controparte_1 P.IVA_1 delle spese di lite che liquida in € 406,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Chieti, il 27.3.2025. IL GIUDICE Dott. Francesco Turco