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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15090 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott. ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41944 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PALOMBO VALERIA per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Romania il 25.11.2000 con dal quale aveva avuto i figli CP_1
(nato l'[...]) e nato il (10.10.2008) e dal quale si era Persona_1 Persona_2
separata in virtù decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22.3.2011 – ha chiesto all'adito Tribunale di “pronunciare il divorzio dei signori e anche a Parte_1 CP_1 mezzo di sentenza parziale sullo status;
- stabilire in via preliminare l'affidamento esclusivo del figlio minorenne nato il [...] alla madre odierna ricorrente, stante la perdurante Persona_2 assenza di ogni forma di cura e di mantenimento adeguato e di educazione nei confronti del figlio da parte del padre successivamente, all'esito della espletanda istruttoria, anche a mezzo di CP_1 indagine socio-familiare sui rispettivi nuclei, assumere ogni provvedimento idoneo al supremo e preminente interesse morale e materiale del minorenne rispetto al padre, anche con la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna;
- confermare l'assegno di mantenimento mensile per i figli e (minorenne) inizialmente di € 800,00 ed oggi pari ad Persona_1 Persona_2
€. 913,81 mensili a seguito di rivalutazione Istat;
- stabilire, sulla base di quanto sopra dichiarato che le parti provvedano ciascuno al proprio mantenimento personale;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.v.a. e c.p.a. come per legge oltre al 15% di rimborso forfettario”.
Ha dedotto all'uopo: che, per far fronte alle esigenze proprie e dei figli, svolgeva attività di collaboratrice domestica;
che il figlio minore era studente, mentre il Persona_2
maggiore, aveva conseguito il diploma di liceo sportivo ed era alla ricerca Persona_1
di una occupazione;
che il resistente svolgeva l'attività di muratore con un reddito mensile di 2.000,00 euro, attualmente aumentato a 4.000,00 euro, come dallo stesso vantato, ma che ormai da tempo si disinteressava dell'educazione del figlio minorenne Persona_2
e non corrispondeva per entrambi i figli il contributo al mantenimento, limitandosi ad incontrarli circa una volta al mese, allorquando era lei ad accompagnarli, in Gallicano, dove il padre viveva;
che il resistente non versava l'assegno di mantenimento come stabilito in sede di separazione, ma effettuava versamenti a proprio arbitrio di circa 200,00 euro, tant'è che era stata costretta a sporgere denuncia contro il predetto per l'omesso pagamento del mantenimento per i figli;
che ella viveva in una casa in locazione al canone mensile di 450 euro.
All'udienza presidenziale, in assenza del resistente ritualmente citato in giudizio ed irreperibile, il Presidente f.f. h adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti :
“dato atto che parte ricorrente non ha insistito nella domanda di decadenza paterna;
rilevato che la condizione di irreperibilità del padre rende, all'evidenza, contrario all'interesse del figlio minore ed anzi impraticabile l'affido condiviso, il quale sarebbe di ostacolo alla gestione Persona_2 ordinaria del minore, in particolare per quanto attiene al compimento di attività per le quali è richiesto di norma anche il consenso dell'altro genitore;
ritenuto, pertanto, rispondente all'attuale interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con cui convive;
ritenuto che
la madre, in ragione della situazione attuale di irreperibilità del padre, debba essere autorizzata, ex art 337 quater, comma
3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza, onde evitare che l'irreperibilità paterna ne precluda l'assunzione; rilevato, quanto alla modalità di frequentazione padre-figlio allo stato interrotta, che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio, ormai quasi quindicenne, potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentita la madre, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro, solo previa richiesta del padre (onde verificarne la serietà dell'intento di ripristinare uno stabile rapporto con il figlio) e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
rilevato che, in assenza di comprovate modifiche della situazione patrimoniale del padre e considerato che, pur avendo il figlio maggiorenne cominciato ad inserirsi in via precaria nel mondo del lavoro, i redditi percepiti non ne consentono l'indipendenza economica, sicchè, considerato anche il naturale incremento delle esigenze dei figli correlato alla crescita e la concentrazione in capo alla madre dei compiti di cura dei figli, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per la modifica (peraltro non richiesta) delle condizioni economiche della separazione;
ritenuto necessario che il Servizio sociale del luogo di residenza del minore effettui una indagine psico-socio-ambientale, al fine di verificare le condizioni psicofisiche e di vita del minore ed il suo inserimento scolastico nonché di fornire al Tribunale ogni informazione ritenuta utile e necessaria;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle vigenti condizioni della separazione, confermate nel resto: - dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche Persona_2 le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza;
- dispone che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre presso il
Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentita la madre, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro, solo previa richiesta del padre e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
assegna alla ricorrente termine sino al 30.11.23 per la notifica al resistente della presente ordinanza;
fissa innanzi
a sé l'udienza del 30.1.2024 h 11.00, per gli incombenti di cui all'art 183 cpc;
assegna a parte ricorrente termine sino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa (con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2,3,4,5,6, c.p.c.), ed assegna a parte resistente termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il suddetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio; dispone che il Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore effettui una indagine psico-socio-ambientale, al fine di verificare le condizioni psicofisiche e di vita del minore ed il suo inserimento scolastico nonché di fornire al Tribunale ogni informazione ritenuta utile e necessaria, relazionando entro la prossima udienza. Si comunichi alla ricorrente e al Servizio sociale…”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, acquisita la relazione del Servizio sociale, la ricorrente ha così concluso:“- pronunciare il divorzio dei signori e Parte_1
- confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale ed emessi in data CP_1
06.07.2023, con l'aggiunta che, tra i provvedimenti che possa assumere la madre, per il figlio minorenne vi siano anche quelli relativi alla richiesta del passaporto e delle pratiche amministrative presso l'INPS, sia per l'ISEE sia per l'assegno unico;
- confermare a carico del sig. il CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli e Persona_1 Persona_2
(minorenne) inizialmente di € 800,00 ed oggi pari ad €. 1.000,00 con l'aggiornamento Istat come per legge dovuto;
- stabilire, sia in ragione dell'affido esclusivo del figlio minorenne Persona_2 sia in ragione del totale inadempimento del convenuto, che l'assegno unico mensile, a carico dell'INPS, per il sostegno dei figli, venga percepito integralmente dalla sig.ra - Parte_1 stabilire che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.v.a. e c.p.a. come per legge oltre al 15% di rimborso forfettario”.
La causa, pertamto, è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, essendo le parti di nazionalità rumena, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Quanto alla giurisdizione italiana, essa sussiste essendo l'Italia lo Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi ove la ricorrente risiede ancora, ex art. 3 par. 1 lett. a) del
Regolamento CE 2201/2003 (applicabile ratione temporis). Quanto alla legge applicabile, essa
è quella italiana, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento
UE 1259/10, ossia la legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale sul figlio minore, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art 8 del Regolamento CE 2201/2003, che attribuisce la
“competenza” per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore alle autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale dello stesso, nonché, quanto alla domanda di mantenimento per i figli, ai sensi dell'art 3 lett. b), essendo la parte creditrice residente in Italia.
E' italiana la legge applicabile alle domande relative alla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996, al pari della legge applicabile alla domanda di mantenimento, ex art. 15 del Regolamento UE
4/2009 e artt.
3-4 del Regolamento dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Ciò posto, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1979 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione, la persistente volontà della ricorrente di divorziare e il contegno processuale del resistente, irreperibile, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, non ostandovi la mancata trascrizione dello stesso, atteso che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995,
n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.” (Cass. civ. 17620/2013).
Nel caso di specie la validità del matrimonio secondo la legge rumena non è in contestazione, essendo documentata dal certificato di matrimonio rumeno in atti. Tenuto conto della irreperibilità del resistente, del mancato versamento del contributo al mantenimento dei figli e del disinteresse anche affettivo manifestato dal padre nei confronti del minore, il quale ha riferito ai Servizi sociali di non vedere il genitore dal 2022 e di non essere attualmente intenzionato a riprendere la frequentazione, va confermato, permanendone inalterate le ragioni, l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola, ex art 337 quater, comma 3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio. A tal proposito, va evidenziato che dalla relazione del Servizio non è emerso alcun profilo di inidoneità genitoriale materna e che il minore frequenta con profitto la scuola, è ben inserito socialmente e vive in un'abitazione idonea con la madre ed il fratello maggiore.
Considerato il persistente disinteresse paterno per il figlio, vanno confermate le modalità di frequentazione stabilite in via provvisoria, sentito previamente, oltre alla madre, anche il minore, ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto al contributo paterno al mantenimento dei figli, considerato che sulla madre sono concentrati gli oneri di accudimento dei figli e che la stessa assolve per intero alle loro esigenze abitative, valutate altresì le esigenze degli stessi in ragione dell'età e l'assenza di elementi comprovanti modifiche in peius della situazione economica paterna rispetto all'epoca della separazione, va confermato a carico del resistente un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo complessivo di 800 euro (400,00 euro per ciascun figlio), già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale e l' Ordine forense.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, rimasto contumace, va disposta la irripetibilità delle spese di giudizio.
PQM
definitivamente decidendo,
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Romania, il 25.11.2000;
[...]
− affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso la stessa, autorizzandola, ex art 337 quater, comma 3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
− dispone che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio, potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentiti la madre ed il figlio, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro solo previa richiesta del padre e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
− pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , un assegno mensile dell'importo complessivo di Persona_1 Persona_2
800 euro (400,00 euro per ciascun figlio), già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Tribunale e l'Ordine forense.
− spese irripetibili.
Roma 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott. ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41944 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PALOMBO VALERIA per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Romania il 25.11.2000 con dal quale aveva avuto i figli CP_1
(nato l'[...]) e nato il (10.10.2008) e dal quale si era Persona_1 Persona_2
separata in virtù decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 22.3.2011 – ha chiesto all'adito Tribunale di “pronunciare il divorzio dei signori e anche a Parte_1 CP_1 mezzo di sentenza parziale sullo status;
- stabilire in via preliminare l'affidamento esclusivo del figlio minorenne nato il [...] alla madre odierna ricorrente, stante la perdurante Persona_2 assenza di ogni forma di cura e di mantenimento adeguato e di educazione nei confronti del figlio da parte del padre successivamente, all'esito della espletanda istruttoria, anche a mezzo di CP_1 indagine socio-familiare sui rispettivi nuclei, assumere ogni provvedimento idoneo al supremo e preminente interesse morale e materiale del minorenne rispetto al padre, anche con la pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale paterna;
- confermare l'assegno di mantenimento mensile per i figli e (minorenne) inizialmente di € 800,00 ed oggi pari ad Persona_1 Persona_2
€. 913,81 mensili a seguito di rivalutazione Istat;
- stabilire, sulla base di quanto sopra dichiarato che le parti provvedano ciascuno al proprio mantenimento personale;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.v.a. e c.p.a. come per legge oltre al 15% di rimborso forfettario”.
Ha dedotto all'uopo: che, per far fronte alle esigenze proprie e dei figli, svolgeva attività di collaboratrice domestica;
che il figlio minore era studente, mentre il Persona_2
maggiore, aveva conseguito il diploma di liceo sportivo ed era alla ricerca Persona_1
di una occupazione;
che il resistente svolgeva l'attività di muratore con un reddito mensile di 2.000,00 euro, attualmente aumentato a 4.000,00 euro, come dallo stesso vantato, ma che ormai da tempo si disinteressava dell'educazione del figlio minorenne Persona_2
e non corrispondeva per entrambi i figli il contributo al mantenimento, limitandosi ad incontrarli circa una volta al mese, allorquando era lei ad accompagnarli, in Gallicano, dove il padre viveva;
che il resistente non versava l'assegno di mantenimento come stabilito in sede di separazione, ma effettuava versamenti a proprio arbitrio di circa 200,00 euro, tant'è che era stata costretta a sporgere denuncia contro il predetto per l'omesso pagamento del mantenimento per i figli;
che ella viveva in una casa in locazione al canone mensile di 450 euro.
All'udienza presidenziale, in assenza del resistente ritualmente citato in giudizio ed irreperibile, il Presidente f.f. h adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti :
“dato atto che parte ricorrente non ha insistito nella domanda di decadenza paterna;
rilevato che la condizione di irreperibilità del padre rende, all'evidenza, contrario all'interesse del figlio minore ed anzi impraticabile l'affido condiviso, il quale sarebbe di ostacolo alla gestione Persona_2 ordinaria del minore, in particolare per quanto attiene al compimento di attività per le quali è richiesto di norma anche il consenso dell'altro genitore;
ritenuto, pertanto, rispondente all'attuale interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con cui convive;
ritenuto che
la madre, in ragione della situazione attuale di irreperibilità del padre, debba essere autorizzata, ex art 337 quater, comma
3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza, onde evitare che l'irreperibilità paterna ne precluda l'assunzione; rilevato, quanto alla modalità di frequentazione padre-figlio allo stato interrotta, che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio, ormai quasi quindicenne, potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentita la madre, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro, solo previa richiesta del padre (onde verificarne la serietà dell'intento di ripristinare uno stabile rapporto con il figlio) e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
rilevato che, in assenza di comprovate modifiche della situazione patrimoniale del padre e considerato che, pur avendo il figlio maggiorenne cominciato ad inserirsi in via precaria nel mondo del lavoro, i redditi percepiti non ne consentono l'indipendenza economica, sicchè, considerato anche il naturale incremento delle esigenze dei figli correlato alla crescita e la concentrazione in capo alla madre dei compiti di cura dei figli, non si ravvisano, allo stato, i presupposti per la modifica (peraltro non richiesta) delle condizioni economiche della separazione;
ritenuto necessario che il Servizio sociale del luogo di residenza del minore effettui una indagine psico-socio-ambientale, al fine di verificare le condizioni psicofisiche e di vita del minore ed il suo inserimento scolastico nonché di fornire al Tribunale ogni informazione ritenuta utile e necessaria;
PQM
visto l'art.4 l. 898/1970; in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica delle vigenti condizioni della separazione, confermate nel resto: - dispone l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche Persona_2 le decisioni di maggiore interesse per il figlio, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza;
- dispone che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre presso il
Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentita la madre, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro, solo previa richiesta del padre e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
nomina Giudice Istruttore sé stessa;
assegna alla ricorrente termine sino al 30.11.23 per la notifica al resistente della presente ordinanza;
fissa innanzi
a sé l'udienza del 30.1.2024 h 11.00, per gli incombenti di cui all'art 183 cpc;
assegna a parte ricorrente termine sino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria integrativa (con il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, n. 2,3,4,5,6, c.p.c.), ed assegna a parte resistente termine sino a 20 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il suddetto termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio; dispone che il Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore effettui una indagine psico-socio-ambientale, al fine di verificare le condizioni psicofisiche e di vita del minore ed il suo inserimento scolastico nonché di fornire al Tribunale ogni informazione ritenuta utile e necessaria, relazionando entro la prossima udienza. Si comunichi alla ricorrente e al Servizio sociale…”.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia del resistente, acquisita la relazione del Servizio sociale, la ricorrente ha così concluso:“- pronunciare il divorzio dei signori e Parte_1
- confermare i provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale ed emessi in data CP_1
06.07.2023, con l'aggiunta che, tra i provvedimenti che possa assumere la madre, per il figlio minorenne vi siano anche quelli relativi alla richiesta del passaporto e delle pratiche amministrative presso l'INPS, sia per l'ISEE sia per l'assegno unico;
- confermare a carico del sig. il CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento mensile per i figli e Persona_1 Persona_2
(minorenne) inizialmente di € 800,00 ed oggi pari ad €. 1.000,00 con l'aggiornamento Istat come per legge dovuto;
- stabilire, sia in ragione dell'affido esclusivo del figlio minorenne Persona_2 sia in ragione del totale inadempimento del convenuto, che l'assegno unico mensile, a carico dell'INPS, per il sostegno dei figli, venga percepito integralmente dalla sig.ra - Parte_1 stabilire che ciascuna delle parti provveda al proprio mantenimento;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.v.a. e c.p.a. come per legge oltre al 15% di rimborso forfettario”.
La causa, pertamto, è stata rimessa alla decisione del Collegio con termine di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Tanto premesso in fatto, essendo le parti di nazionalità rumena, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana. Quanto alla giurisdizione italiana, essa sussiste essendo l'Italia lo Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi ove la ricorrente risiede ancora, ex art. 3 par. 1 lett. a) del
Regolamento CE 2201/2003 (applicabile ratione temporis). Quanto alla legge applicabile, essa
è quella italiana, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento
UE 1259/10, ossia la legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale.
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale sul figlio minore, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art 8 del Regolamento CE 2201/2003, che attribuisce la
“competenza” per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore alle autorità giurisdizionali dello Stato di residenza abituale dello stesso, nonché, quanto alla domanda di mantenimento per i figli, ai sensi dell'art 3 lett. b), essendo la parte creditrice residente in Italia.
E' italiana la legge applicabile alle domande relative alla responsabilità genitoriale sul figlio minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja del 1996, al pari della legge applicabile alla domanda di mantenimento, ex art. 15 del Regolamento UE
4/2009 e artt.
3-4 del Regolamento dell'Aja del 2007 ivi richiamato, essendo l'Italia il Paese di residenza abituale del creditore.
Ciò posto, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1979 n. 898 e successive modificazioni, per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. Il tempo trascorso dalla separazione, la persistente volontà della ricorrente di divorziare e il contegno processuale del resistente, irreperibile, convincono il Tribunale della impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, non ostandovi la mancata trascrizione dello stesso, atteso che “ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995,
n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento;
tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido.” (Cass. civ. 17620/2013).
Nel caso di specie la validità del matrimonio secondo la legge rumena non è in contestazione, essendo documentata dal certificato di matrimonio rumeno in atti. Tenuto conto della irreperibilità del resistente, del mancato versamento del contributo al mantenimento dei figli e del disinteresse anche affettivo manifestato dal padre nei confronti del minore, il quale ha riferito ai Servizi sociali di non vedere il genitore dal 2022 e di non essere attualmente intenzionato a riprendere la frequentazione, va confermato, permanendone inalterate le ragioni, l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola, ex art 337 quater, comma 3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio. A tal proposito, va evidenziato che dalla relazione del Servizio non è emerso alcun profilo di inidoneità genitoriale materna e che il minore frequenta con profitto la scuola, è ben inserito socialmente e vive in un'abitazione idonea con la madre ed il fratello maggiore.
Considerato il persistente disinteresse paterno per il figlio, vanno confermate le modalità di frequentazione stabilite in via provvisoria, sentito previamente, oltre alla madre, anche il minore, ormai prossimo alla maggiore età.
Quanto al contributo paterno al mantenimento dei figli, considerato che sulla madre sono concentrati gli oneri di accudimento dei figli e che la stessa assolve per intero alle loro esigenze abitative, valutate altresì le esigenze degli stessi in ragione dell'età e l'assenza di elementi comprovanti modifiche in peius della situazione economica paterna rispetto all'epoca della separazione, va confermato a carico del resistente un assegno mensile, quale contributo al mantenimento dei due figli, dell'importo complessivo di 800 euro (400,00 euro per ciascun figlio), già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il Tribunale e l' Ordine forense.
Stante la sostanziale non opposizione del resistente, rimasto contumace, va disposta la irripetibilità delle spese di giudizio.
PQM
definitivamente decidendo,
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in Romania, il 25.11.2000;
[...]
− affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso la stessa, autorizzandola, ex art 337 quater, comma 3, secondo periodo, cc, ad assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
− dispone che, ove il padre intendesse seriamente ripristinare uno stabile rapporto con il figlio, potrà riprendere a frequentarlo previa attivazione di un adeguato sostegno psicologico per il minore e di un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre, presso il Servizio Sociale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore, demandandosi al responsabile del Servizio l'attivazione dei suddetti interventi di sostegno e la calendarizzazione degli incontri tra padre e figlio, sentiti la madre ed il figlio, stabilendo che tali incontri siano attivati in Spazio Neutro solo previa richiesta del padre e previo positivo espletamento da parte dello stesso del percorso di sostegno sopraindicato;
− pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
e , un assegno mensile dell'importo complessivo di Persona_1 Persona_2
800 euro (400,00 euro per ciascun figlio), già concordato in sede di separazione, oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo tra il
Tribunale e l'Ordine forense.
− spese irripetibili.
Roma 4.9.2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi