TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°13771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata a [...] – Argentina, Parte_1
l'1/11/1960; , nata a [...], Buenos Aires Parte_2
– Argentina, il 2/04/1983; , nato a [...], Controparte_1
Buenos Aires – Argentina, il 17/08/1985; , nato a Controparte_1
Chascomus, Buenos Aires – Argentina, il 2/01/1957; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli e dall'avv. Fabrizio Fico ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli in VIA
CRESCENZO DEL MONTE, 31, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, e, quanto a , iure matrimonii, esponendo Controparte_1
di essere discendenti di (indicato nei certificati Persona_1
anagrafici anche come nominativo di cui dapprima è stata Persona_2
richiesta rettifica da parte del medesimo e, successivamente, a istanza dei discendenti, riconosciuta la corrispondenza alla persona di Persona_1
con sentenza del 16/06/1995), naturalizzatosi cittadino argentino in data
14/11/1914 - n. documento 313.042 (doc. 2), circa dieci anni dopo la nascita di suo figlio, al quale avrebbe, pertanto, trasmesso la cittadinanza italiana iure
sanguinis.
In data 12/07/1894, a Buenos Aires – Argentina, il predetto Per_1
contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...] Persona_3
(doc. 3) e dalla loro unione nasceva, in data 25/11/1904, il Per_4
(doc. 4).
[...]
si univa in matrimonio con Persona_4 [...]
, il 18/04/1929 a Buenos Aires - Argentina (doc. Persona_5
5) e dalla loro nasceva in data 22/10/1933 a Buenos Aires -Argentina,
(doc. 6). Persona_6
contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
in data 21/12/1959 a Lanus, Buenos Aires – Persona_7
Argentina (doc. 7) e dalla loro unione nasceva, in data 1/11/1960 a Buenos
Aires – Argentina, l'odierna ricorrente (doc. 8). Parte_1 In data 26/03/1981, a Lanus, Buenos Aires – Argentina, Parte_1
contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Persona_8
(doc. 9), nato in data [...] a [...], Buenos Aires
[...]
- Argentina (doc. 10), anch'esso odierno ricorrente in quanto coniugato con cittadina italiana prima del 21 aprile 1983.
Dall'unione dei predetti ricorrenti, e Parte_1
, nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_8 [...]
, nata il [...] a [...], Buenos Aires – Parte_2
Argentina (doc. 11) e , nato il [...] a Controparte_1
Lanus, Buenos Aires – Argentina (doc. 12).
La primogenita odierna ricorrente, , si Parte_2
univa in matrimonio con , in data 09/12/2015 a Buenos Persona_9
Aires – Argentina (doc. 13).
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata Controparte_2
il 29/02/2024 senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il 6/03/2025, termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti, Per_1
. si è naturalizzato cittadino argentino il 14/11/1914 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minorenne
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena Persona_4 genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 -
secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°13771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
nata a [...] – Argentina, Parte_1
l'1/11/1960; , nata a [...], Buenos Aires Parte_2
– Argentina, il 2/04/1983; , nato a [...], Controparte_1
Buenos Aires – Argentina, il 17/08/1985; , nato a Controparte_1
Chascomus, Buenos Aires – Argentina, il 2/01/1957; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Annamaria Zarrelli e dall'avv. Fabrizio Fico ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Annamaria Zarrelli in VIA
CRESCENZO DEL MONTE, 31, ROMA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, e, quanto a , iure matrimonii, esponendo Controparte_1
di essere discendenti di (indicato nei certificati Persona_1
anagrafici anche come nominativo di cui dapprima è stata Persona_2
richiesta rettifica da parte del medesimo e, successivamente, a istanza dei discendenti, riconosciuta la corrispondenza alla persona di Persona_1
con sentenza del 16/06/1995), naturalizzatosi cittadino argentino in data
14/11/1914 - n. documento 313.042 (doc. 2), circa dieci anni dopo la nascita di suo figlio, al quale avrebbe, pertanto, trasmesso la cittadinanza italiana iure
sanguinis.
In data 12/07/1894, a Buenos Aires – Argentina, il predetto Per_1
contraeva matrimonio con la Sig.ra
[...] Persona_3
(doc. 3) e dalla loro unione nasceva, in data 25/11/1904, il Per_4
(doc. 4).
[...]
si univa in matrimonio con Persona_4 [...]
, il 18/04/1929 a Buenos Aires - Argentina (doc. Persona_5
5) e dalla loro nasceva in data 22/10/1933 a Buenos Aires -Argentina,
(doc. 6). Persona_6
contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
in data 21/12/1959 a Lanus, Buenos Aires – Persona_7
Argentina (doc. 7) e dalla loro unione nasceva, in data 1/11/1960 a Buenos
Aires – Argentina, l'odierna ricorrente (doc. 8). Parte_1 In data 26/03/1981, a Lanus, Buenos Aires – Argentina, Parte_1
contraeva matrimonio con il Sig.
[...] Persona_8
(doc. 9), nato in data [...] a [...], Buenos Aires
[...]
- Argentina (doc. 10), anch'esso odierno ricorrente in quanto coniugato con cittadina italiana prima del 21 aprile 1983.
Dall'unione dei predetti ricorrenti, e Parte_1
, nascevano gli odierni ricorrenti: Persona_8 [...]
, nata il [...] a [...], Buenos Aires – Parte_2
Argentina (doc. 11) e , nato il [...] a Controparte_1
Lanus, Buenos Aires – Argentina (doc. 12).
La primogenita odierna ricorrente, , si Parte_2
univa in matrimonio con , in data 09/12/2015 a Buenos Persona_9
Aires – Argentina (doc. 13).
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata Controparte_2
il 29/02/2024 senza contestare la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite. Indi, lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente entro il 6/03/2025, termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti, Per_1
. si è naturalizzato cittadino argentino il 14/11/1914 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minorenne
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena Persona_4 genealogica necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 -
secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma
3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_1
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 31/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.