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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 902/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
[...]
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTI
Oggi 6 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 Parte_2
Per e Controparte_1 Parte_3 l'avv. GRASSI ALDO I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei propri scritti difensivi E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa e il Dott. Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO elettivamente domiciliati C.F._2 in Via Flaminia , 183/E Rimini ITALIA presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. GRASSI ALDO, elettivamente domiciliati in Via XXII Giugno n. 11 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. GRASSI ALDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Parte_3
contrariis rejectis, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte, in quanto una sua eventuale esecuzione determinerebbe un ingente danno in capo agli odierni opponenti;
b) dichiarare la nullità del precetto notificato ai GG.ri ed Parte_1 Pt_2
in data 25.02.2021 per i motivi esposti in narrativa;
c) dichiarare prescritto il presunto
[...]
credito vantato dai GG.ri , e;
d) Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
dichiarare che sono decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 338/2009 e quindi che è intervenuta la prescrizione a richiedere le somme;
e) dichiarare prescritti anche gli interessi;
f)
pagina 2 di 6 dichiarare che ed nulla devono, a qualsiasi titolo, sulla base della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 338/2009 ai GG.ri , e;
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
g) condannare , e ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Controparte_1 CP_1 Parte_3
nella somma che si riterrà di giustizia per aver notificato un atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo prescritto;
h) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A sostegno della opposizione parte opponente eccepiva l'intervenuto prescrizione decennale del diritto di credito contenuto nella sentenza di condanna o quantomeno l'intervenuto prescrizione quinquennale degli interessi. Deduceva che tra il primo atto di precetto (18 agosto 2009) e la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione erano passati più di 11 anni.
Rilevava poi l'unitarietà della sentenza di divisione n 338/2009 emessa dal Tribunale di Rimini in quanto da porsi in rapporto di corrispettività rispetto all'assegnazione del bene in natura, assegnazione che, però, non era mai stata materialmente attuata e l'impossibilità ad adempiere posto che essendo sorti contrasti in sede di esecuzione della sentenza di divisione, il G.E., adito con ricorso ai sensi dell'art. 612 c.p.c., aveva definito la sentenza “inattuabile”.
Contestava altresì il calcolo degli interessi ed il conteggio dei compensi indicati nell'atto di precetto.
Si costituivano in giudizio gli opposti contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… Piaccia ll'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, SULLA SOSPENIVA I. rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva del precetto riguardante il pagamento del conguaglio, in quanto inammissibile e infondata;
NEL MERITO II. rigettare l'opposizione a precetto così come proposta, perché infondata e inammissibile - improcedibile per i motivi indicati nella narrativa;
III. condannare gli eredi di
, e , al pagamento delle spese di lite, tra cui gli Parte_4 Parte_2 Parte_1 esborsi, le spese forfetarie, i compensi, il cap, l'iva e le successive di metodo;
IV. accertare che il comportamento processuale delle parti opponenti, nel proporre l'opposizione al precetto, risulta improntato a mala fede e colpa grave ed integra l'abuso del processo e, conseguentemente, condannare ciascuna parte opponente al pagamento della somma di €. 4.000,00 a favore di ogni parte opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
Esponevano gli eredi di che la sentenza di divisione di primo grado n. 338/2009 era Parte_5
stata oggetto di 3 procedimenti ex art. 612 cpc riguardanti la richiesta della sua esecuzione, di cui uno datato 30.12.2009 attivato dagli odierni opponenti, terminati con la decisione del G.E. dott.ssa Polchi del 04.09.2014. Quest'ultima ordinanza veniva impugnata e l'appello deciso con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1217/2020 divenuta definitiva per mancanza di impugnazione. Medio
pagina 3 di 6 tempore erano state fatte diverse raccomandate richiedenti il pagamento e l'esecuzione della sentenza oltre diversi incontri direttamente tra le stesse parti.
Gli eredi di deducevano poi che il valore del conguaglio divisionale non era legato Parte_5 alla soluzione della questione riguardante la particella 60 citata nell'opposizione e che la sentenza di primo grado 338/2009 era stata oggetto di procedimenti ex art. 612 cpc riguardanti la sua esecuzione, di cui uno datato 30.09.2009 dove risultava ben scolpito che l'oggetto dei 3 ricorsi ex art. 612 cpc era solo la divisione della corte costituita dalla part. 60 in due, nella dimensione metrica esattamente riportata nella CTU acquisita nella divisione.
Eccepivano inoltre che l'inammissibile per indeterminatezza e genericità degli altri motivi di opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
Nelle more veniva depositata istanza di correzione di errore materiale della sentenza definita con provvedimento emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Rimini.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza resa dal Tribunale di Rimini n 338/2009 in data 5.3.2009.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
pagina 4 di 6 Giova altresì osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass.
10806/2020).
Orbene il titolo esecutivo alla base dell'atto di precetto è costituito da una sentenza notificata il
18.08.2009, mentre l'atto di precetto è datato 14.01.2021, ben dodici anni dopo la notifica della sentenza. La sentenza n. 338/2009 è passata in giudicato nel 2019 poiché non è mai stata appellata o impugnata, tale per cui controparte avrebbe dovuto agire per far valere il proprio diritto entro il decennio dal passaggio in giudicato. Non solo, ma la sentenza è stata rilasciata per la prima volta in forma esecutiva soltanto il 22.12.2020 e notificata con formula esecutiva solo nel 2021.
E pur vero che sono stati promossi procedimenti ex art. 612 cpc ma gli stessi hanno sempre e solo riguardato la “divisibilità” dei beni, mai la richiesta di pagamento del conguaglio.
Peraltro è la stessa parte opposta che nell'atto di precetto in cui specifica che la notifica della sentenza e del titolo esecutivo alla parte debitrice è avvenuta il 18.08.2009 ( quindi la sentenza è Parte_4
divenuta definitiva, in mancanza di appello e tenuto conto che all'epoca la sospensione feriale durava
45 giorni, il 16 ottobre 2009). Successivamente agli odierni opponenti e Parte_1 Pt_2
l'atto di precetto di cui alla presente opposizione è stato notificato il 14.01.2021. Fra la
[...]
notifica del primo atto di precetto (2009) ed il presente precetto opposto sono decorsi più di 11 anni.
Si richiama al proposito la norma di cui all'art. 2953 cc secondo cui la prescrizione del diritto di credito contenuto in una sentenza di condanna è di dieci anni;
in particolare, quando su un diritto è intervenuta una sentenza passata in giudicato la prescrizione si verifica sempre dopo un decennio, anche se si tratta di un diritto per cui la legge stabilisce un periodo più breve.
In definitiva l'opposizione merita dunque accoglimento.
Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 accoglie l'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 902/2021 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI e
[...]
Controparte_1
Parte_3
CONVENUTI
Oggi 6 giugno 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per e 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 Parte_2
Per e Controparte_1 Parte_3 l'avv. GRASSI ALDO I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei propri scritti difensivi E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa e il Dott. Persona_1 Persona_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO elettivamente domiciliati C.F._2 in Via Flaminia , 183/E Rimini ITALIA presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_1
), (C.F. ), con il C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'avv. GRASSI ALDO, elettivamente domiciliati in Via XXII Giugno n. 11 47921 47921 Rimini presso il difensore avv. GRASSI ALDO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, Parte_3
contrariis rejectis, a) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte, in quanto una sua eventuale esecuzione determinerebbe un ingente danno in capo agli odierni opponenti;
b) dichiarare la nullità del precetto notificato ai GG.ri ed Parte_1 Pt_2
in data 25.02.2021 per i motivi esposti in narrativa;
c) dichiarare prescritto il presunto
[...]
credito vantato dai GG.ri , e;
d) Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
dichiarare che sono decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 338/2009 e quindi che è intervenuta la prescrizione a richiedere le somme;
e) dichiarare prescritti anche gli interessi;
f)
pagina 2 di 6 dichiarare che ed nulla devono, a qualsiasi titolo, sulla base della Parte_1 Parte_2
sentenza n. 338/2009 ai GG.ri , e;
Controparte_1 Controparte_1 Parte_3
g) condannare , e ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 Controparte_1 CP_1 Parte_3
nella somma che si riterrà di giustizia per aver notificato un atto di precetto sulla base di un titolo esecutivo prescritto;
h) con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
A sostegno della opposizione parte opponente eccepiva l'intervenuto prescrizione decennale del diritto di credito contenuto nella sentenza di condanna o quantomeno l'intervenuto prescrizione quinquennale degli interessi. Deduceva che tra il primo atto di precetto (18 agosto 2009) e la notifica dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione erano passati più di 11 anni.
Rilevava poi l'unitarietà della sentenza di divisione n 338/2009 emessa dal Tribunale di Rimini in quanto da porsi in rapporto di corrispettività rispetto all'assegnazione del bene in natura, assegnazione che, però, non era mai stata materialmente attuata e l'impossibilità ad adempiere posto che essendo sorti contrasti in sede di esecuzione della sentenza di divisione, il G.E., adito con ricorso ai sensi dell'art. 612 c.p.c., aveva definito la sentenza “inattuabile”.
Contestava altresì il calcolo degli interessi ed il conteggio dei compensi indicati nell'atto di precetto.
Si costituivano in giudizio gli opposti contestando la fondatezza dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “… Piaccia ll'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, SULLA SOSPENIVA I. rigettare la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva del precetto riguardante il pagamento del conguaglio, in quanto inammissibile e infondata;
NEL MERITO II. rigettare l'opposizione a precetto così come proposta, perché infondata e inammissibile - improcedibile per i motivi indicati nella narrativa;
III. condannare gli eredi di
, e , al pagamento delle spese di lite, tra cui gli Parte_4 Parte_2 Parte_1 esborsi, le spese forfetarie, i compensi, il cap, l'iva e le successive di metodo;
IV. accertare che il comportamento processuale delle parti opponenti, nel proporre l'opposizione al precetto, risulta improntato a mala fede e colpa grave ed integra l'abuso del processo e, conseguentemente, condannare ciascuna parte opponente al pagamento della somma di €. 4.000,00 a favore di ogni parte opposta per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc”.
Esponevano gli eredi di che la sentenza di divisione di primo grado n. 338/2009 era Parte_5
stata oggetto di 3 procedimenti ex art. 612 cpc riguardanti la richiesta della sua esecuzione, di cui uno datato 30.12.2009 attivato dagli odierni opponenti, terminati con la decisione del G.E. dott.ssa Polchi del 04.09.2014. Quest'ultima ordinanza veniva impugnata e l'appello deciso con sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1217/2020 divenuta definitiva per mancanza di impugnazione. Medio
pagina 3 di 6 tempore erano state fatte diverse raccomandate richiedenti il pagamento e l'esecuzione della sentenza oltre diversi incontri direttamente tra le stesse parti.
Gli eredi di deducevano poi che il valore del conguaglio divisionale non era legato Parte_5 alla soluzione della questione riguardante la particella 60 citata nell'opposizione e che la sentenza di primo grado 338/2009 era stata oggetto di procedimenti ex art. 612 cpc riguardanti la sua esecuzione, di cui uno datato 30.09.2009 dove risultava ben scolpito che l'oggetto dei 3 ricorsi ex art. 612 cpc era solo la divisione della corte costituita dalla part. 60 in due, nella dimensione metrica esattamente riportata nella CTU acquisita nella divisione.
Eccepivano inoltre che l'inammissibile per indeterminatezza e genericità degli altri motivi di opposizione.
La causa veniva istruita documentalmente.
Nelle more veniva depositata istanza di correzione di errore materiale della sentenza definita con provvedimento emesso in data 11.12.2023 dal Tribunale di Rimini.
Preme sin da ora evidenziare che trattasi di precetto notificato in forza di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza resa dal Tribunale di Rimini n 338/2009 in data 5.3.2009.
Preliminarmente, giova altresì ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre altresì precisare che, laddove il titolo posto a fondamento del precetto sia di carattere giudiziale, “il giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 9247 del 2015; così anche, Cass. n. 3850del 2011, tra le tante).
pagina 4 di 6 Giova altresì osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale (nella specie, relativa alla portata del giudicato esterno di una sentenza definitiva di condanna al pagamento di una somma di denaro) compete al giudice dell'esecuzione e, in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., a quello dell'opposizione, che ne individua la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione;
egli può ricorrere, ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto e ferma l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni, anche ad elementi extratestuali, purché ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass.
10806/2020).
Orbene il titolo esecutivo alla base dell'atto di precetto è costituito da una sentenza notificata il
18.08.2009, mentre l'atto di precetto è datato 14.01.2021, ben dodici anni dopo la notifica della sentenza. La sentenza n. 338/2009 è passata in giudicato nel 2019 poiché non è mai stata appellata o impugnata, tale per cui controparte avrebbe dovuto agire per far valere il proprio diritto entro il decennio dal passaggio in giudicato. Non solo, ma la sentenza è stata rilasciata per la prima volta in forma esecutiva soltanto il 22.12.2020 e notificata con formula esecutiva solo nel 2021.
E pur vero che sono stati promossi procedimenti ex art. 612 cpc ma gli stessi hanno sempre e solo riguardato la “divisibilità” dei beni, mai la richiesta di pagamento del conguaglio.
Peraltro è la stessa parte opposta che nell'atto di precetto in cui specifica che la notifica della sentenza e del titolo esecutivo alla parte debitrice è avvenuta il 18.08.2009 ( quindi la sentenza è Parte_4
divenuta definitiva, in mancanza di appello e tenuto conto che all'epoca la sospensione feriale durava
45 giorni, il 16 ottobre 2009). Successivamente agli odierni opponenti e Parte_1 Pt_2
l'atto di precetto di cui alla presente opposizione è stato notificato il 14.01.2021. Fra la
[...]
notifica del primo atto di precetto (2009) ed il presente precetto opposto sono decorsi più di 11 anni.
Si richiama al proposito la norma di cui all'art. 2953 cc secondo cui la prescrizione del diritto di credito contenuto in una sentenza di condanna è di dieci anni;
in particolare, quando su un diritto è intervenuta una sentenza passata in giudicato la prescrizione si verifica sempre dopo un decennio, anche se si tratta di un diritto per cui la legge stabilisce un periodo più breve.
In definitiva l'opposizione merita dunque accoglimento.
Tuttavia deve disporsi la compensazione delle spese in ragioni delle peculiari circostanze da cui è scaturita la causa e anche in considerazione della natura della stessa e del comportamento tenuto dalle parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 accoglie l'opposizione, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 6 giugno 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6