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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1758 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. ZUCCA SARA, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per divorzio,
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare sentenza parziale sullo status”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che erano legalmente separati al momento della proposizione del giudizio di divorzio, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, non essendo possibile una decisione allo stato.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VILLASOR il 17/09/1988
fra i coniugi , nato a [...] il [...], ed , Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 37, parte II, anno 1988 - Comune di VILLASOR);
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 25/03/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 1758 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, con l'avv. SARA ZUCCA, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. CARLA ITRIA BELLU, Controparte_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti è stato pronunciato il divorzio, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
Vista la tempestiva istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c.;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
Assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.;
rinvia all'udienza del 16/10/2025, ore 11,45, davanti al giudice istruttore dott.ssa Francesca
Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
3 Così deciso in Cagliari in data 25/03/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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