TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 10632 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente tra
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Francesco L. de Cesare;
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 26.09.2023 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato come operaio specializzato con mansioni di saldatore e carpentiere alle dipendenze della ditta Co.Se.Co. Group dal 02.09.2009 al
07.10.2021 – in particolare, in maniera continua e quotidiana, mai occasionale, ha sempre svolto mansioni di saldatore addetto alla produzione di compattatori, cassonetti, vasche metalliche per la raccolta dei rifiuti urbani, provvedendo alla movimentazione manuale di carichi quali barre metalliche, componenti di cassonetti per la raccolta di rifiuti (del peso di 30-40 kg cad.), trasporto di utensili da lavoro quali flessibili, compressori per la pulizia, pistole ad aria compressa per l'inchiodatura dei bulloni e la saldatura a filo di pezzi metallici e componenti dei compattatori, esecuzione ripetuta di movimenti di flessione del tronco sul bacino, accovacciamento sulle ginocchia, movimenti repentini di riacquisizione della stazione eretta facendo leva sulle ginocchia, assunzione e mantenimento di posture incongrue;
di aver contratto meniscopatia bilaterale delle ginocchia;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia.
Pertanto, il spiegava il presente ricorso. Pt_1
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo dei testi e Testimone_1 Tes_2
ha dato conferma della dinamica lavorativa sopra descritta.
[...]
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa. ***
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ha consentito di appurare che sussiste il danno biologico Persona_1 lamentato dal e che lo stesso può determinarsi nella misura Pt_1 complessiva del 6%.
In specie, il CTU ha stabilito quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “meniscopatia bilaterale Parte_1 delle ginocchia”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali
(RMN del 07/09/2021). Per_2
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico di entrambe le ginocchia di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, operaio metalmeccanico saldatore carpentiere, l'ha esposto a continui microtraumi delle ginocchia per attività eseguite con ritmi continui e ripetuti. Nell'espletamento delle sue mansioni lavorative, in qualità di operaio metalmeccanico per otto ore giornaliere presso un'azienda preposta alla costruzione di veicoli per il trasporto e la raccolta di rifiuti, eseguiva lavorazioni di saldatura e carpenteria pesante spesso anche in ginocchio per saldature a pavimento ed in alto su tetto, faceva uso di scale o sgabelli sforzando ginocchio e caviglie, assumeva posizione inginocchiata mono e bilateralmente per sistemare materiale o anche restava in ginocchio per la rimozione di scarti di materiale metallico dietro le cesoie.
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalla RMN eseguita. La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico delle ginocchia, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
283 Esiti di rottura di un menisco, Fino a 4 non operata, a seconda del riflesso sulla funzionalità articolare considerata la bilateralità della condizione, si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico a carico delle ginocchia.
CHIARIMENTI
Lette le osservazioni inviatemi dall'avvocatura INAIL di Bari in data
23/12/2024 e firmate dalla dott.ssa in data Persona_3
20/12/2024, si risponde quanto segue.
Preliminarmente viene contestata l'esposizione al rischio lavorativo in maniera generica, visto che nella fattispecie si tratta di malattia tabellata in base al DM di cui alla G.U. n. 169 del 21.7.2008 (confermato nell'aggiornamento di cui alla G.I. n. 270 del 18.11.2023): voce 79 malattie da sovraccarico biomeccanico del ginocchio (c - meniscopatia degenerativa M23.3) e nel caso del sig. così come da Parte_1 tabelle, si tratta di lavorazione svolta in modo non occasionale con movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue.
In base a quanto prospettato nella mia relazione, il sig. Parte_1
ha svolto lavoro di saldatura e carpenteria metallica pesante,
[...] che comportava congruo periodo nell'arco della giornata, che prevedeva l'obbligata posizione inginocchiata. Inoltre, molte attività avvenivano con perdurante stazionamento eretto, con posizioni che determinavano rotazione sull'asse del ginocchio e/o movimenti di flesso-estensione con costante sovraccarico dovuto anche al contemporaneo sollevamento di pesanti pezzi metallici.
Inoltre, il fatto che il lavoratore è affetto da obesità, non rappresenta motivo di escludere il soggetto dalla indennizzabilità, visto che in materia INAIL le preesistenze o coesistenze extralavorative non inficiano il riconoscimento di una malattia professionale.
In conclusione si ribadisce il precedente giudizio valutativo, cioè che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico-fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 6% (sei per cento) in relazione al danno biologico a carico delle ginocchia”.
Poiché si condividono le conclusioni medico legali, immuni da vizi logico-giuridici, la domanda deve essere accolta nei termini indicati: danno biologico permanente nella misura del 6%, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 10632/2023 del R.G., ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 6%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico nella misura del 6% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore del procuratore anticipatario - e liquida le stesse nella misura di € 800,00, oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone a carico di parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile