Ordinanza cautelare 22 aprile 2011
Sentenza 25 maggio 2012
Accoglimento
Sentenza 26 agosto 2015
Rigetto
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/09/2025, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07309/2025REG.PROV.COLL.
N. 01529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2025, proposto da IO IE, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale esercitata sotto l’omonima ditta, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Dina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aluigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 3989 del 26 agosto 2015
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cattolica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IO IE, proprietario di un’area con sovrastante fabbricato posta all’interno del territorio oggetto del P.I.P. (Piano degli insediamenti produttivi) approvato nel 1991 dal Comune di Cattolica, ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3989 del 26 agosto 2015 che, in accoglimento del suo appello, ha riformato la sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna n. 368/2012, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti da lui proposti per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di Cattolica n. 24 del 21 marzo 2001 di approvazione di una variante al PIP e degli atti connessi.
2. In relazione alla pronuncia azionata, il ricorrente ha lamentato la “mancata ottemperanza dell’Amministrazione resistente”, chiedendo l’ “esecuzione in forma specifica della sentenza” e il “ risarcimento del danno ex art. 112 comma 3 c.p.a.”
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Cattolica, escludendo la sussistenza di qualsiasi inottemperanza da parte sua ed eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso.
4. Con memoria del 12 maggio 2025 il ricorrente ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate, mentre il 14 maggio 2025 il Comune di Cattolica ha depositato la nota spese.
5. All’udienza in camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
6. Il sig. IE, in proprio e come titolare dell’impresa edile esercitata sotto l’omonima ditta, ha dedotto di aver impugnato la variante al P.I.P. del Comune di Cattolica del 21 marzo 2001, “a mezzo della quale l'originario macrolotto n. 61 veniva suddiviso in più lotti di minori dimensioni, prevedendo, peraltro, alcune destinazioni d'uso integrative e venivano apportate modifiche agli altri lotti nn. 57, 58, 59 e 60…, nonché, con motivi aggiunti…(la) convenzione per l'attuazione di un intervento costruttivo nell'ambito del P.I.P. stipulata in data 06/06/2001 fra il Comune di Cattolica e la società Generalmusic s.p.a., (la) determinazione dirigenziale n. 567 del 11/10/2001 con cui il Comune di Cattolica aveva deliberato di acquistare dalla Generalmusic s.p.a. i lotti P.I.P. nn. 57/A - 58 - 58/A- 59, (la) convenzione per la cessione dei lotti P.I.P. testé citati sottoscritta dal Comune di Cattolica e dalla Generalmusic s.p.a. lo stesso 11/10/2001 e, da ultimo, (le) quattro concessioni edilizie rilasciate alla Generalmusic s.p.a. negli anni 2001 e 2002 con riguardo ai lotti derivanti dalla suddivisione del macrolotto n. 61”.
7. In particolare, il ricorrente ha evidenziato che mentre “ a partire dall'adozione del P.I.P. nel 1990, tutti i proprietari degli stralci dal n. 1 al n. 4 avrebbero potuto attuare i rispettivi interventi previa convenzione diretta con il Comune di Cattolica, a norma dell'art. 24 della legge regionale n. 47/1978, fermo restando che tutta l'area avrebbe dovuto avere gli stessi vincoli sia per i lotti in proprietà, sia per quelli assegnati come diritto di superficie ( id est divieto di cessione degli immobili di durata quinquennale e criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e di locazione degli immobili)… l'intervento della società Generalmusic S.p.A., a fronte dei provvedimenti ad hoc medio tempore approvati dall'Amministrazione locale, era stato effettuato con una disciplina di favore, tale da permettere, tra l'altro, l'alienazione immediata dei capannoni industriali ivi edificati senza il vincolo di temporanea incedibilità”.
8. In breve, secondo il sig. IE, la variante aveva stravolto l'originario assetto del P.I.P., ampliando la capacità edificatoria del lotto n. 61, ed aveva permesso ai proprietari delle aree interessate di costruire e commercializzare direttamente i loro capannoni senza porre alcun vincolo di temporanea incedibilità e senza fissare alcun parametro relativamente al prezzo di cessione o locazione degli immobili, trasformando il P.I.P. in un ordinario strumento di attuazione, per consentire ai privati di realizzare i fabbricati previsti senza alcun vincolo, con conseguente sviamento della funzione che l'ordinamento assegna a tale strumento.
9. Il ricorrente ha, così, lamentato la mancata ottemperanza dell’Amministrazione resistente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3989/2015 che aveva annullato i provvedimenti lesivi dei suoi interessi, deducendo di essere stato costretto ad agire ai sensi dell’art. 112 c.p.a. dopo aver notificato al Comune di Cattolica numerose diffide senza ottenere alcun significativo riscontro.
10. Al riguardo il ricorrente ha affermato la sussistenza di tutti i presupposti della suddetta azione, domandando al Consiglio di Stato di ordinare all’Amministrazione resistente “di dare completa ed esaustiva esecuzione al giudicato entro il termine di 30 giorni” e di nominare “ un commissario ad acta …per l’ipotesi di perdurante ottemperanza ”.
11. Sostenendo, inoltre, che la sentenza avesse “imposto al Comune di Cattolica di emettere disposizioni conseguenti all’annullamento dei provvedimenti (impugnati)…al fine di realizzare l’effetto ripristinatorio dello status quo ante ” e che “ciò non (fosse) avvenuto, (avendo) l’Amministrazione resistente…continuato e perseverato nel proprio operato, consentendo l’edificazione di ben 36 unità immobiliari autonome nell’area P.I.P.…poi alienate senza alcun vincolo, anziché l’edificazione di un solo bene immobile, come previsto nel P.I.P. originario”, il sig. IE ha, altresì, chiesto il risarcimento del danno cagionatogli dal fatto di non essere riuscito, una volta spirato il termine del vincolo di inalienabilità, a vendere il suo capannone “a causa della saturazione del mercato determinata dall’intervento eseguito…dalla Generalmusic”, evidenziando come nella fattispecie in questione dovessero ritenersi integrati tutti i presupposti per la responsabilità risarcitoria della p.a., costituiti dall’accertata illegittimità dei provvedimenti adottati, dal pregiudizio patito, dal nesso di causalità tra l’omessa ottemperanza e il danno e dall’elemento soggettivo, rappresentando “la accertata illegittimità del provvedimento…indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione”, che non avrebbe potuto neppure invocare alcun errore scusabile, vista la disparità di trattamento tra le altre imprese intervenute nel P.I.P. e la General music.
12. In base alle suddette circostanze, il ricorrente ha, quindi, individuato il preteso danno subito nell’importo di € 31.200.000,00, oltre alla perdita di valore del 40% del suo immobile, messo in vendita per € 2.200.000,00, chiedendo, in subordine, che esso venisse quantificato mediante applicazione dei criteri di cui all’art. 34 comma 4 c.p.a o attraverso una verificazione o una CTU.
13. Le domande formulate dal ricorrente sono in parte infondate e in parte inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
14. Il sig. IE risulta avere, in primo luogo, richiesto, come anticipato, l’ottemperanza di una sentenza (la n. 3989 del 26 agosto 2015) nella quale questo Consiglio di Stato si era limitato a statuire l’illegittimità per carenza di motivazione della variante al P.I.P. che aveva suddiviso il macrolotto n. 61 in più lotti, prevedendo alcune destinazioni alternative, delle convenzioni tra il Comune ed alcuni privati tra cui la società Generalmusic, della determinazione n. 567 del 2001 di parziale attuazione di tali convenzioni e delle quattro concessioni edilizie rilasciate tra il 2001 e il 2002, ritenendo che il Comune di Cattolica, con tali atti, avesse inteso “modificare senza una dichiarata ragione di interesse pubblico…un profilo significativo della precedente regolamentazione uniforme dell’area”.
15. Per effetto della pronuncia citata tali provvedimenti sono stati annullati e, quindi, già espunti dall’ordinamento, senza la necessità di una ulteriore attività di “rimozione” da parte dell’Amministrazione. Sotto tale profilo la sentenza n. 3989/2015 deve considerarsi, perciò, “autoesecutiva”, avendo prodotto immediatamente i suoi effetti e non implicando alcun obbligo per il Comune di adottare ulteriori provvedimenti per la realizzazione dell’originario interesse fatto valere dal ricorrente, direttamente soddisfatto attraverso il predetto annullamento. Come, del resto, sottolineato dalla costante giurisprudenza, “una pronuncia può dirsi autoesecutiva solo laddove il suo contenuto dispositivo sia ex se idoneo a determinare l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale vantata in giudizio, ovvero ad assicurare alla parte ricorrente — ad un tempo — l'utilità immediata di carattere processuale e l'utilità mediata di carattere sostanziale cui era volta l'attivazione del rimedio giurisdizionale. Intanto può parlarsi di carattere autoesecutivo di una sentenza, in quanto in questa l'effetto giuridico si realizzi esclusivamente mediante l'emanazione da parte del giudice della statuizione di annullamento, senza che dal giudicato derivi per l'Amministrazione alcun obbligo di compiere ulteriori attività materiali o giuridiche” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2012, n. 4685). Così risulta essere avvenuto nel caso di specie, nel quale l’annullamento degli atti impugnati in primo grado e la loro eliminazione dal mondo giuridico appaiono aver pienamente realizzato, come detto, l’interesse fatto valere dal ricorrente con l’azione di annullamento, non lasciando permanere alcun effetto pregiudizievole direttamente riconducibile a detti provvedimenti, in base alle allegazioni e alle prove dedotte in giudizio.
16. Dalle argomentazioni che precedono deriva, dunque, a prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, l’infondatezza nel merito della domanda di ottemperanza proposta dal ricorrente.
17. Inammissibile per il principio del ne bis in idem, come puntualmente eccepito dalla difesa del Comune, è, invece, la domanda risarcitoria, con la quale il ricorrente non ha fatto che riproporre il petitum e la causa petendi del ricorso già respinto dal T.a.r. per l’Emilia Romagna con la sentenza n. 700 del 15 luglio 2021, confermata da questo Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8323/2024.
18. Con tale originario ricorso (RG n. 550/2016) il sig. IE aveva agito per “la declaratoria, l’accertamento, la quantificazione e la condanna al risarcimento del danno conseguenti all’accoglimento in sede di appello del ricorso a suo tempo pendente dinanzi (al) Tribunale con il n. 971/2001 e successivi motivi aggiunti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n. 3989/2015, accertata e dichiarata l’impossibilità dell’esecuzione in forma specifica”, deducendo esattamente i medesimi fatti lesivi e gli stessi elementi della attuale domanda risarcitoria, preceduta, tra l’altro, dalla stessa diffida.
19. L’identità tra le due azioni successive, la prima delle quali respinta con sentenza passata in giudicato, determina l’inammissibilità della domanda risarcitoria, riproposta in questa sede, sulla base, come detto, del “ principio del ne bis in idem , ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia,…applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati; tale preclusione opera quando è riproposta un'azione, tra i medesimi soggetti, avente la stessa causa petendi ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 marzo 2024, n.2721).
20. In conclusione, il ricorso in esame deve essere, perciò, in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile.
21. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) lo respinge in parte e lo dichiara inammissibile per il resto.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Cattolica delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO